REGIONE EMILIA-ROMAGNA

LEGGE REGIONALE 19 dicembre 2002, n. 37

DISPOSIZIONI REGIONALI IN MATERIA DI ESPROPRI

          Art. 2                                                                
Ambito di applicazione                                                          
1. Le disposizioni della presente legge si applicano alle procedure             
espropriative, previste dalla legge, realizzate da qualsiasi soggetto           
pubblico o privato al fine di acquisire, anche a favore di privati,             
beni immobili o diritti relativi a beni immobili per l'esecuzione nel           
territorio regionale di opere e interventi pubblici o di pubblica               
utilita'.                                                                       
2. I beni appartenenti al patrimonio indisponibile della Regione,               
degli Enti locali e degli altri Enti pubblici possono essere                    
espropriati unicamente per perseguire un interesse pubblico di                  
rilievo superiore a quello soddisfatto con la precedente                        
destinazione, da accertarsi d'intesa tra le Amministrazioni                     
interessate.                                                                    
3. Per quanto non disposto dalla presente legge, trovano applicazione           
le disposizioni del DPR 327/01, secondo quanto specificato                      
dall'articolo 33 della presente legge.                                          

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ultima modifica 2023-05-19T22:22:53+02:00

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