LEGGE REGIONALE 19 dicembre 2002, n. 37
DISPOSIZIONI REGIONALI IN MATERIA DI ESPROPRI
Art. 2
Ambito di applicazione
1. Le disposizioni della presente legge si applicano alle procedure
espropriative, previste dalla legge, realizzate da qualsiasi soggetto
pubblico o privato al fine di acquisire, anche a favore di privati,
beni immobili o diritti relativi a beni immobili per l'esecuzione nel
territorio regionale di opere e interventi pubblici o di pubblica
utilita'.
2. I beni appartenenti al patrimonio indisponibile della Regione,
degli Enti locali e degli altri Enti pubblici possono essere
espropriati unicamente per perseguire un interesse pubblico di
rilievo superiore a quello soddisfatto con la precedente
destinazione, da accertarsi d'intesa tra le Amministrazioni
interessate.
3. Per quanto non disposto dalla presente legge, trovano applicazione
le disposizioni del DPR 327/01, secondo quanto specificato
dall'articolo 33 della presente legge.