REGIONE EMILIA-ROMAGNA - GIUNTA REGIONALE

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 5 maggio 2003, n. 794

Disposizioni applicative del Reg. (CEE) 2092/91 e del Reg. (CE) 1804/99 esclusivamente per le parti riguardanti i metodi di produzione e di trasformazione dei prodotti da agricoltura biologica del comparto zootecnico

LA GIUNTA DELLA REGIONE EMILIA-ROMAGNA                                          
Richiamato:                                                                     
- il Regolamento (CEE) 2092/91 del Consiglio relativo al "Metodo di             
produzione biologico di prodotti agricoli e alla indicazione di tale            
metodo sui prodotti agricoli e sulle derrate alimentari";                       
- il Regolamento (CE) n. 1804/1999 del Consiglio del 19 luglio 1999             
che completa, per le produzioni animali, il Regolamento (CEE) n.                
2092/91 relativo al metodo di produzione biologico di prodotti                  
agricoli e alla indicazione di tale metodo sui prodotti agricoli e              
sulle derrate alimentari;                                                       
- la L.R. 2 agosto 1997, n. 28 "Norme per il settore agro-alimentare            
biologico. Abrogazione della L.R. 26 ottobre 1993, n. 36";                      
considerato:                                                                    
- che nel contesto regionale le produzioni animali rappresentano un             
significativo elemento di valorizzazione delle produzioni agricole              
con particolare riferimento alle zone svantaggiate e di montagna;               
- che e' necessario dare applicazione ai regolamenti comunitari                 
sopracitati senza restrizioni o vincoli, al fine di garantire piena             
competitivita'  tra le imprese emiliano-romagnole;                              
ritenuto di elaborare specifiche disposizioni attuative della                   
normativa comunitaria anche al fine di rendere omogenei gli                     
interventi degli Organismi di controllo e garantire da parte degli              
uffici regionali una vigilanza efficiente ed efficace;                          
atteso:                                                                         
- che sono in fase di predisposizione i nuovi bandi per la                      
presentazione delle domande a valere sulla Misura 2.f - Azione 2                
"Produzione biologica" del Piano regionale di sviluppo rurale;                  
- che beneficiari di tale regime di aiuto sono gli operatori                    
biologici iscritti all'Albo regionale, destinatari diretti delle                
disposizioni di cui al presente atto;                                           
ritenuto pertanto necessario provvedere con urgenza assumendo i                 
poteri del Consiglio regionale ai sensi dell'art. 19, comma 2, lett.            
i) dello Statuto, salva ratifica;                                               
richiamate le proprie deliberazioni:                                            
- n. 2832 in data 17 dicembre 2001, concernente la riorganizzazione             
della struttura organizzativa dirigenziale della Giunta regionale;              
- n. 3021 in data 28 dicembre 2001 con la quale sono stati approvati            
gli atti direttoriali di conferimento degli incarichi di livello                
dirigenziale;                                                                   
- n. 2774 in data 10 dicembre 2001 recante "Direttiva sulle modalita'           
di espressione dei pareri di regolarita' amministrativa e contabile             
dopo l'entrata in vigore della L.R. 43/01";                                     
dato atto, pertanto:                                                            
- del parere favorevole espresso dal Responsabile del Servizio                  
Valorizzazione delle produzioni, dott. Maurizio Ceci, e dal Direttore           
generale Agricoltura, dott. Dario Manghi, in merito rispettivamente             
alla regolarita' tecnica e alla legittimita' della presente                     
deliberazione ai sensi del citato art. 37, comma 4 della L.R. 43/01 e           
della predetta deliberazione 2774/01;                                           
su proposta dell'Assessore all'Agricoltura. Ambiente e Sviluppo                 
sostenibile;                                                                    
delibera:                                                                       
1) di approvare, sulla base delle motivazioni indicate in premessa e            
qui richiamate, le disposizioni concernenti l'applicazione sul                  
territorio regionale del Reg. (CEE) 2092/91 e del Reg. (CE) 1804/99,            
esclusivamente per le parti riguardanti i metodi di produzione e di             
trasformazione dei prodotti da agricoltura biologica del comparto               
zootecnico;                                                                     
2) di approvare altresi' l'Allegato I "Numero massimo di animali                
allevabili per ettaro e per categoria di animali corrispondente al              
limite massimo annuale di 170 kg. di azoto per ettaro", l'Allegato II           
"Codici di conversione dei capi di bestiame in unita' bovine adulte             
(UBA) per classe o specie" e l'Allegato III "Linee guida per la                 
tracciabilita' e rintracciabilita' degli alimenti biologici di                  
origine animale";                                                               
3) di prevedere che l'Allegato I venga trasmesso al Ministero delle             
Politiche agricole e forestali per la successiva comunicazione alla             
Commissione e agli Stati membri come previsto dal Reg. (CE) n.                  
1804/99;                                                                        
4) di sottoporre il presente atto alla ratifica del Consiglio                   
regionale a norma dell'art. 19, comma 2, lett. i) dello Statuto;                
5) di pubblicare il presente atto nel Bollettino Ufficiale della                
Regione Emilia-Romagna.                                                         
Disposizioni applicative del Reg. (CEE) 2092/91 e del Reg. (CE)                 
1804/99 esclusivamente per le parti riguardanti i metodi di                     
produzione e di trasformazione dei prodotti da agricoltura biologica            
del comparto zootecnico                                                         
Premessa                                                                        
Con le presenti disposizioni la Regione Emilia-Romagna intende                  
offrire precise indicazioni agli operatori del settore e agli                   
organismi di certificazione circa l'applicazione del Reg. (CEE)                 
2092/91 e del Reg. (CE) 1804/99 nel settore della produzione e della            
trasformazione dei prodotti da agricoltura biologica del comparto               
zootecnico.                                                                     
Fermo restando quanto di seguito stabilito, gli organismi di                    
controllo di cui al DLgs n. 220 del 17/3/1995 possono autorizzare le            
deroghe previste dal Reg. CEE n. 1804/99 qualora ricorrano le                   
seguenti condizioni:                                                            
- vi siano specifiche procedure che prevedono in modo dettagliato le            
modalita' di richiesta e concessione delle deroghe nel rispetto                 
dell'Allegato III del Reg. (CEE) 2092/91;                                       
- tali procedure siano state autorizzate dal Servizio regionale                 
competente;                                                                     
- non vi siano in corso procedure di revoca dell'autorizzazione da              
parte dell'Autorita' nazionale o della Regione Emilia-Romagna;                  
- non vi siano in corso procedure di sospensione dell'accreditamento            
e ritiro da parte del Sincert.                                                  
Per tutto quanto non previsto dalle disposizioni applicative che                
seguono si rimanda ai citati regolamenti comunitari e loro modifiche            
ed integrazioni.                                                                
Allevamento degli animali                                                       
Nell'agricoltura biologica, tutti gli animali della stessa specie               
appartenenti al medesimo operatore, devono essere allevati nel                  
rispetto delle norme contenute nei regolamenti comunitari                       
sopracitati.  L'identificazione degli animali e dei prodotti animali            
deve essere garantita per tutto il ciclo di produzione, preparazione,           
trasporto e commercializzazione nel rispetto della normativa                    
comunitaria e delle Linee guida sulla rintracciabilita' previste                
dall'Allegato III.                                                              
Nell'azienda e' ammessa la presenza di animali che non sono allevati            
secondo le prescrizioni comunitarie, purche' l'allevamento di questi            
animali abbia luogo in una unita' distinta, provvista di stalla e               
pascoli separati da quelli adibiti alla produzione biologica e a                
condizione che si tratti di animali di specie diversa.                          
L'allevamento praticato nel quadro dell'agricoltura biologica e' una            
produzione inderogabilmente legata alla terra, sono pertanto esclusi            
gli allevamenti di animali che non hanno un collegamento funzionale             
con i terreni cui gli stessi fanno riferimento nell'ambito di un                
programma produttivo aziendale. Il carico di bestiame e' connesso               
alla superficie disponibile sia per evitare problemi di sovrappascolo           
sia per consentire lo spargimento delle deiezioni animali senza                 
provocare danni all'ambiente.                                                   
Il numero di capi per unita' di superficie deve essere limitato al              
fine di consentire una gestione integrata delle produzioni animali e            
vegetali a livello di unita' produttive e ridurre al minimo ogni                
forma di inquinamento, in particolare del suolo e delle acque                   
superficiali e sotterranee.                                                     
Gli animali allevati secondo il metodo biologico possono utilizzare             
le aree comuni di pascolo e le aree demaniali purche':                          
a) l'area non sia trattata con prodotti diversi da quelli previsti              
all'Allegato II del Reg. (CEE) 2092/91, per un periodo di almeno tre            
anni;                                                                           
b) gli altri animali provengano da allevamenti estensivi;                       
c) le superfici siano sottoposte ad attivita' di controllo da parte             
degli organismi di controllo.                                                   
Per aree comuni di pascolo si intendono:                                        
a) aree demaniali, cioe' aree di proprieta' dello Stato, delle                  
Regioni, e degli Enti locali;                                                   
b) le aree indicate dalla Legge 16 giugno 1927, n. 1766 e del RD 26             
febbraio 1928, n. 322, cioe' quelle aree su cui gravano gli usi                 
civici, di proprieta' ad esempio dell'Universita' e delle                       
Associazioni agrarie;                                                           
c) le aree derivanti da forme di accordo privato di gestione dei                
pascoli debitamente regolamentate e registrate.                                 
I prodotti animali derivati da animali allevati nel periodo in cui              
utilizzano il pascolo comune sono considerati di origine biologica              
solo se rispondenti ai seguenti requisiti:                                      
a) che gli stessi animali siano stati nettamente separati da altri              
animali non rispondenti al Reg. (CEE) 2092/91;                                  
b) che gli stessi prodotti siano ottenuti attraverso lavorazioni                
separate da quelle degli altri animali non rispondenti al Reg. (CEE)            
2092/91, in particolare per quanto riguarda i materiali usati e/o i             
tempi della lavorazione.                                                        
Per allevamento estensivo s'intende l'unita' produttiva il cui carico           
di unita' bovino adulto (UBA) per ettaro per anno, sia inferiore al             
numero di animali equivalenti a 170 kg.  di azoto per ettaro per                
anno, calcolato sulla base delle disposizioni regionali vigenti in              
materia e riportato nell'Allegato I parte integrante delle presenti             
disposizioni.                                                                   
I codici di conversione dei capi di bestiame in UBA per classe o                
specie sono riportati nell'Allegato II parte integrante delle                   
presenti disposizioni.                                                          
L'alimentazione di base dei mammiferi giovani e' il latte naturale di           
preferenza quello materno.  Previa autorizzazione scritta                       
dell'Organismo di Controllo, e' possibile utilizzare il latte                   
naturale ricostituito e non additivato di sostanze non ammesse dal              
Reg. (CEE) 2092/91 e Reg. (CE) 1804/99.                                         
Benessere degli animali                                                         
e' vietata la pratica sistematica di operazioni quali l'applicazione            
di anelli di gomma alle code degli ovini, di occhiali al pollame e di           
anelli al naso ai suini, la recisione della coda o dei denti, la                
spuntatura del becco o la decornazione e ogni altro intervento                  
mutilante a fini non terapeutici. Alcune di queste operazioni possono           
tuttavia essere autorizzate, dall'Organismo di Controllo, per motivi            
di sicurezza o al fine di migliorare la salute, il benessere o                  
l'igiene degli animali. Tali operazioni devono comunque essere                  
effettuate sotto la responsabilita' del veterinario aziendale,                  
riducendo al minimo ogni sofferenza per gli animali.                            
La castrazione e' consentita per mantenere la qualita' dei prodotti e           
le pratiche tradizionali di produzione (suini, manzi, capponi, ecc.),           
ma e' comunque vietata dopo il raggiungimento della maturita'                   
sessuale.                                                                       
Metodi di allevamento degli animali                                             
Tutti i mammiferi devono avere accesso ai pascoli in relazione alle             
diverse attitudini degli animali e del loro ciclo produttivo                    
biologico o in alternativa a spazi liberi, che possono essere                   
parzialmente coperti, e devono essere in grado di usare tali aree               
ogni qualvolta lo consentano le loro condizioni fisiologiche, le                
condizioni climatiche e lo stato del terreno.                                   
La stabulazione fissa puo' essere praticata in edifici esistenti                
prima del 24 agosto 2000, purche' sia previsto regolare movimento               
fisico e l'allevamento avvenga conformemente ai requisiti in materia            
di benessere degli animali, con zone confortevoli provviste di                  
lettiera nonche' gestione individuali. Tale deroga, che deve essere             
autorizzata dal Servizio regionale competente, previo parere                    
dell'Organismo di Controllo, si applica per un periodo transitorio              
che scade il 31 dicembre 2010.                                                  
Per stabulazione fissa si intende un sistema di allevamento dove                
l'animale dispone di uno spazio circoscritto o rimane in postazione             
fissa con sistemi di ancoraggio che limitano il libero movimento.               
Nelle piccole aziende che risultino conformi ai requisiti previsti              
dalle norme di produzione biologica, il Servizio regionale                      
competente, previo parere dell'Organismo di Controllo, puo'                     
permettere la stabulazione fissa. Tale deroga e' estendibile alle               
aziende convenzionali che, successivamente alla data dell'entrata in            
applicazione del Reg. (CE) 1804/99 (24 agosto 2000), si sottopongano            
ad un sistema di controllo basato su norme nazionali o private                  
accettate o riconosciute dallo Stato.                                           
Per piccola azienda si intende quella che alleva fino ad un massimo             
di 30 unita' bovino adulto (UBA), limite che potra' essere rivisto              
dal Servizio regionale competente in relazione allo "status"                    
socio-economico-ambientale presente in alcune aree del territorio               
regionale.                                                                      
Ricostituzione del patrimonio animale dell'azienda biologica                    
In caso di elevata mortalita' dovuta a problemi sanitari o a                    
catastrofi, e' autorizzato il rinnovo o la ricostituzione del                   
patrimonio animale anche in mancanza di animali ottenuti con metodi             
biologici.                                                                      
L'attestazione dell'entita' della mortalita' e' rilasciata dal                  
veterinario responsabile della gestione sanitaria, che provvede ad              
inviare tale attestazione all'Azienda Unita' sanitaria locale                   
competente per territorio. L'entita' di elevata mortalita' viene                
determinata dall'Assessorato regionale alla Sanita'.                            
Fatte salve le indicazioni previste nei punti 3.1 e 3.2 dell'Allegato           
I al Reg. (CE) n. 1804, al fine di completare l'incremento naturale e           
di garantire il rinnovo del patrimonio animale in mancanza di animali           
ottenuti con metodi biologici e' autorizzata l'introduzione di                  
animali fino al 40% del bestiame adulto nei seguenti casi                       
particolari:                                                                    
a) estensione significativa dell'azienda intesa come maggiorazione di           
almeno il 40% della superficie agricola aziendale utilizzata;                   
b) sviluppo di una nuova produzione intesa come orientamento                    
produttivo;                                                                     
c) cambiamento della razza, preferibilmente con quelle autoctone.               
Alimentazione degli animali                                                     
Per le componenti vegetali di origine non biologiche, per le quali              
esistono varieta' geneticamente modificate registrate, l'operatore              
deve obbligatoriamente produrre all'Organismo di Controllo per ogni             
partita, nel caso di prodotti importati da paesi terzi, le analisi              
effettuate presso un laboratorio accreditato SINAL che attesti che il           
prodotto o la miscela siano esenti da organismi geneticamente                   
modificati. Gli oneri delle analisi sopra citate sono a carico                  
esclusivo del fornitore; non e' ammessa la presentazione di                     
dichiarazione sostitutiva di certificazione.                                    
Per i prodotti di origine comunitaria va prodotta una dichiarazione             
da parte del fornitore che attesti l'assenza di OGM e la                        
rintracciabilita' del prodotto.                                                 
Le percentuali autorizzate dal Reg. (CE) 1804/99 di alimenti in fase            
di conversione che si possono incorporare nella razione alimentare              
degli animali e calcolate sulla base della sostanza secca, sono da              
riferirsi alla formula alimentare media annua.In caso di perdita                
eccezionale della produzione foraggiera per avversita' climatiche, di           
focolai di malattie infettive, di contaminazione di sostanze tossiche           
o in seguito ad incendi, il Responsabile del Servizio regionale                 
competente, su richiesta dell'azienda interessata sentita la                    
Provincia o la Comunita' Montana e previo parere dell'Organismo di              
Controllo, puo' autorizzare, per un periodo di tempo limitato e per             
una zona determinata, l'utilizzo di percentuali di alimenti                     
convenzionali superiori a quelle previste dall'Allegato I del Reg.              
(CEE) 1804/99.                                                                  
Profilassi e cure veterinarie                                                   
Tenuto conto della corrente prassi di allevamento, i trattamenti                
antiparassitari sugli animali sono limitati al massimo a tre nel                
corso dell'anno e sono ammessi trattamenti antiparassitari anche                
negli edifici. I trattamenti contro gli ectoparassiti ed                        
endoparassiti, qualora avvengano con l'impiego di prodotti naturali             
consentiti dalla legislazione vigente, non sono soggetti a                      
limitazioni.                                                                    
Per quanto riguarda i metodi di gestione zootecnica, trasporto ed               
identificazione dei prodotti animali, deve essere garantito il                  
rispetto del benessere animale in tutte le fasi di allevamento,                 
trasporto, macellazione, in conformita' alle normative vigenti sia              
nazionali che comunitarie.                                                      
Deiezioni zootecniche                                                           
Per quanto riguarda le deiezioni zootecniche il quantitativo totale             
impiegato in azienda non puo' superare il limite comunitario previsto           
di 170 kg. di N per ettaro all'anno di superficie agricola                      
utilizzata.                                                                     
Al fine di tenere conto delle specifiche differenze pedoclimatiche e            
delle tipologie d'allevamento tradizionali che sussistono nella                 
regione Emilia-Romagna, il carico di bestiame per ettaro di SAU                 
all'anno (equivalente a 170 kg. N per ettaro all'anno), e calcolato             
sulla base delle disposizioni regionali vigenti in materia, e'                  
definito dall'Allegato I parte integrante delle presenti                        
disposizioni.                                                                   
Il quantitativo totale impiegato nell'azienda di deiezioni                      
zootecniche non puo' superare il limite previsto di 170 kg. azoto per           
ettaro all'anno di superficie agricola utilizzata.                              
Ai fini dello spargimento delle deiezioni in eccesso, le aziende che            
praticano il metodo di produzione biologico possono stabilire una               
cooperazione esclusivamente con altre aziende dell'Emilia-Romagna e             
dei territori dei comuni confinanti con la regione soggette alle                
disposizioni di cui al Reg. 2092/91. Tale cooperazione dovra' essere            
formalizzata con un accordo specifico che indichi chiaramente le UBA            
totali e la SAU totale disponibile in base all'accordo. L'accordo               
dovra' essere presente in ogni azienda che partecipa alla                       
cooperazione e reso disponibile al controllo.                                   
Apicoltura                                                                      
Le colonie di api allevate sul territorio della regione                         
Emilia-Romagna dovranno appartenere alla sottospecie Apis mellifera             
ligustica.                                                                      
L'apicoltore deve fornire all'Organismo di Controllo l'ubicazione               
degli apiari, la cartografia dei siti d'impianto delle arnie, su                
scala da 1:10.000 o da 1:25:000. In mancanza della cartografia                  
l'Organismo di Controllo dovra' effettuare:                                     
- uno specifico esame delle prove documentali presentate                        
dall'apicoltore;                                                                
- analisi dei prodotti (miele e cere);                                          
- prove di mortalita' delle api (attraverso le gabbie di Gary).                 
Nell'azienda apistica non e' consentita la gestione parallela di                
apiari biologici e convenzionali.                                               
In condizioni del tutto particolari quali ad esempio il servizio di             
impollinazione su una coltura convenzionale e solo su parere                    
favorevole dell'Organismo di Controllo e del Servizio regionale                 
competente e' consentito condurre gli alveari in zone non conformi              
alle disposizioni previste dalle norme di produzione biologica di cui           
alla normativa comunitaria. In questi casi gli alveari mantengono la            
condizione di alveari condotti secondo il metodo dell'apicoltura                
biologica, ma il prodotto da esse derivato non puo' essere venduto              
con riferimento al metodo di produzione biologica.                              
Il periodo di conversione s'intende concluso quando tutta la cera dei           
favi del nido e' stata sostituita con cera biologica conformemente ai           
requisiti previsti dalle norme di produzione biologica. Al fine di              
evitare quanto piu' possibile la contaminazione della nuova cera, la            
sua sostituzione deve avvenire in un periodo non superiore ai tre               
anni e, possibilmente, nel primo anno. Tale operazione deve                     
interessare almeno il 50% dei favi del nido.                                    
Il Servizio regionale competente, sentito il parere dell'Organismo di           
Controllo, puo' autorizzare la ricostituzione di apiari in caso di              
elevata mortalita' degli animali dovuta a problemi sanitari o a                 
catastrofi, quando non siano disponibili apiari conformi alla                   
normativa, con l'obbligo di rispettare il periodo di conversione.               
L'attestazione dell'entita' della mortalita' e' rilasciata dal                  
veterinario responsabile della gestione sanitaria, che provvede ad              
inviare tale attestazione all'Azienda Unita' sanitaria locale                   
competente per territorio. L'entita' di elevata mortalita' viene                
determinata dall'Assessorato regionale alla Sanita', sentito il                 
parere dell'Istituto nazionale di Apicoltura.                                   
Per quanto riguarda l'ubicazione degli apiari in relazione alle fonti           
di bottinaggio, l'espressione "raggio di tre chilometri" prevista dal           
Regolamento comunitario va intesa in senso generale come raggio                 
massimo d'azione delle api. In definitiva, bisogna riferirsi alle               
fonti nettarifere principali su cui e' in atto la bottinatura delle             
api, e non a tutte le colture presenti nell'areale circostante                  
l'apiario e che non costituiscono fonti di bottinatura. Le fonti di             
bottinaggio dovranno essere tali da evitare possibili contaminazioni            
agricole o ambientali dei prodotti apistici: le condizioni dovranno             
essere verificate, da parte dell'Organismo di Controllo, attraverso             
analisi del miele o degli altri prodotti dell'alveare, qualora                  
vengano immessi in commercio con la denominazione "da apicoltura                
biologica".                                                                     
La distanza degli apiari da eventuali fonti di contaminazione non               
agricola dovra' essere quantificata dall'Organismo di Controllo in              
rapporto al tipo ed alla dimensione della fonte di inquinamento ed              
all'effettivo livello di rischio, al fine di scongiurare la                     
contaminazione dei prodotti apistici. Il pericolo della                         
contaminazione dovra' essere verificato eventualmente da parte                  
dell'Organismo di Controllo attraverso appropriate analisi del miele            
o degli altri prodotti dell'alveare qualora vengano messi in                    
commercio con la denominazione "da apicoltura biologica". In caso di            
discariche e di inceneritore di rifiuti, la distanza degli apiari non           
deve essere inferiore a metri 1.000.                                            
Nutrizione                                                                      
Il Servizio regionale competente puo' autorizzare, sentito il parere            
dell'Organismo di Controllo, per la nutrizione artificiale degli                
alveari l'uso di zuccheri ottenuti con metodo di produzione biologico           
in luogo del miele biologico, solo quando cio' sia richiesto dalle              
condizioni climatiche che provocano la cristallizzazione del miele.             
La nutrizione artificiale e' autorizzata soltanto tra l'ultima                  
raccolta di miele e 15 giorni prima dell'inizio del successivo                  
periodo di flusso del nettare o della melata che comporta                       
l'immagazzinamento del miele nei mielari.                                       
Profilassi e cure veterinarie                                                   
Per ciascun apicoltore la verifica del corretto impiego dei prodotti            
veterinari, rispondenti ai requisiti posti dal Reg. (CEE) 2092/91, e'           
attuato dall'Organismo di Controllo attraverso idonei piani di                  
monitoraggio basati sull'analisi della cera dei nidi.                           
e' ammessa la pratica della soppressione della covata maschile solo             
per contenere l'infestazione da Varroa destructor, dandone                      
comunicazione all'Organismo di Controllo.                                       
E' vietato l'uso di repellenti chimici per l'allontanamento delle api           
dai favi durante l'asportazione dei melari.                                     
Caratteristiche delle arnie e materiali utilizzati nell'apicoltura              
E' vietato l'impiego di arnie in plastica e di vernici sintetiche. La           
protezione esterna dell'arnia deve essere realizzata con vernici                
atossiche. L'impiego di nuclei di polistirolo e' consentito per                 
l'invernamento e la produzione di sciami, l'allevamento di regine o             
come cassettini di servizio per il trasporto dei favi e dei fogli               
cerei nonche' ammesso per la preparazione di nuclei (utilizzati per             
la fecondazione delle regine, la costruzione, l'invernamento, il                
trasporto di sciami).                                                           
L'impiego di plastica all'interno dell'arnia e' ammessa limitatamente           
ad accessori quali: cupolini per l'allevamento delle regine,                    
produzione di pappa reale e scatoline per il trasporto delle regine,            
nutritori o diaframmi.                                                          
Nelle arnie possono essere utilizzate solo sostanze naturali quali              
propoli, cera e oli vegetali ed i prodotti indicati all'Allegato I              
del Reg. (CEE) 2092/91.                                                         
La cera per i nuovi telaini deve provenire da unita' di produzione              
biologica.                                                                      
In via del tutto eccezionale il Servizio regionale competente previo            
richiesta dell'Organismo di Controllo, e solo nel caso di nuovi                 
impianti, o durante il periodo di conversione, puo' autorizzare                 
l'impiego di cera convenzionale. La cera convenzionale puo' essere              
impiegata qualora la cera prodotta biologicamente non sia disponibile           
in commercio e purche' provenga da opercoli.                                    
In merito all'autorizzazione in deroga per l'impiego di cera                    
convenzionale da opercoli, questa e' subordinata all'accertamento               
della sua idoneita' basata sull'analisi della cera stessa.                      
Il Servizio regionale competente, sentito il parere degli Organismi             
di Controllo e dell'Istituto nazionale di Apicoltura di Bologna, puo'           
determinare, per un periodo provvisorio, il limite massimo dei                  
residui (LMR) di alcuni principi attivi nella cera convenzionale                
destinata, in deroga, alla trasformazione in fogli cerei per la                 
conversione dell'allevamento.                                                   
e' vietata l'estrazione del miele dai favi del nido e, in generale,             
dai favi che abbiano contenuto covata.                                          
Per la protezione dei materiali (telaini, arnie, favi), in                      
particolare dai parassiti, sono consentiti soltanto i prodotti                  
elencati nell'Allegato II, parte E del Reg. (CE) 2092/91.                       
(segue allegato fotografato)                                                    
ALLEGATO III                                                                    
Linee guida per la tracciabilita' e rintracciabilita' degli alimenti            
biologici di origine animale                                                    
Regole generali                                                                 
Gli animali provenienti da allevamenti biologici e destinati a                  
prodotti alimentari biologici devono essere mantenuti separati da               
altri animali, dall'uscita dall'allevamento fino al momento della               
macellazione.                                                                   
Deve essere assicurata la macellazione separata degli animali                   
provenienti da allevamenti biologici.                                           
Alle carcasse, alle mezzene ed ai tagli di carne deve essere                    
assegnata una zona specifica e facilmente individuabile nei locali di           
conservazione.                                                                  
Il registro di macellazione e' messo a disposizione dell'Organismo di           
Controllo e deve contenere almeno le seguenti indicazioni:                      
- per la specie bovina e bufalina, ovicaprina, suina: nome                      
dell'allevatore, specie macellata e numero d'identificazione, data e            
lotto di macellazione, peso della carcassa, centro di macellazione e            
destinatario;                                                                   
- per i volatili: nome dell'allevatore, specie e numero di animali,             
numero d'inanellamento e/o numero del lotto di animali, pesi, data di           
macellazione e destinatario.                                                    
Il trasporto delle carcasse, delle mezzene e/o dei quarti, come di              
qualsiasi altro prodotto biologico, ai laboratori di lavorazione e              
confezionamento o direttamente ai punti vendita deve avvenire nel               
rispetto della normativa vigente e deve consentire la separazione               
fisica, rispetto ad altra carne o prodotti eventualmente trasportati.           
Deve essere garantita l'individuazione immediata della carne e dei              
prodotti biologici.                                                             
La lavorazione e il confezionamento devono avvenire in laboratori in            
regola con la normativa vigente e in grado di garantire la                      
separazione spazio-temporale con l'eventuale lavorazione e                      
confezionamento di prodotti convenzionali.                                      
Prima di procedere alla lavorazione od al confezionamento di prodotti           
biologici e' necessario pulire e disinfettare adeguatamente tutti i             
recipienti, le attrezzature e gli impianti con materiali e metodiche            
che non danno luogo a contaminazioni indesiderate.                              
Tutti gli operatori della catena alimentare che producono alimenti              
biologici devono impegnarsi ad attuare procedure, preventivamente               
approvate dagli Organismi di Controllo, che garantiscono                        
l'applicazione del sistema di tracciabilita' senza soluzioni di                 
continuita' ed a sottoporsi ai relativi controlli. Fa parte del                 
sistema di tracciabilita' la conservazione dei documenti                        
accompagnatori dei prodotti biologici e l'attivazione di procedure              
(informatiche o cartacee) che assicurino una registrazione                      
documentale sistematica e tempestiva del carico e scarico.                      
Identificazione mammiferi                                                       
L'identificazione e la registrazione degli animali viventi delle                
specie bovina e bufalina, suina e ovicaprina deve essere effettuata             
conformemente alla regolamentazione nazionale e comunitaria in vigore           
(DPR 317/96 "Regolamento di attuazione della Direttiva CEE n.                   
102/92", DPR 437/00 e decreto interministeriale del 10/1/2002).                 
L'identificazione degli equidi e' normata dalla decisione della                 
Commissione del 20 ottobre 1993, n. 93/623/CEE, e del 22 dicembre               
1999, n. 2000/68/CE, nonche' dall'ordinanza 4 aprile 2002 del                   
Ministero della Salute. In particolare tali decisioni prevedono                 
l'istituzione del documento di identificazione (passaporto) che                 
accompagna gli equidi registrati e gli equidi da allevamento da                 
reddito (anche destinati al consumo umano). Tra gli obblighi e'                 
previsto anche un numero identificativo a vita dell'animale. Per gli            
equidi registrati puo' anche essere previsto un sistema di                      
marchiatura diretta dell'animale (microchip o tatuaggio).                       
Bovini                                                                          
Gli animali identificati devono essere registrati sul registro                  
aziendale (previsto dalla citata normativa) e nello spazio                      
disponibile verra' indicata l'appartenenza dell'animale in oggetto al           
circuito biologico.                                                             
I soggetti vengono avviati al macello scortati dai documenti di                 
legge.                                                                          
Il documento d'identificazione del bovino sara' corredato dalla                 
dichiarazione del detentore degli animali dell'appartenenza al                  
circuito biologico e della data di ingresso in detto circuito del               
soggetto specifico.                                                             
Gli automezzi adibiti al trasporto, oltre ad essere puliti e                    
disinfettati secondo quanto disposto dalle norme vigenti, devono                
essere dotati di dispositivi atti a dividere gli animali di diversa             
provenienza.                                                                    
Macellazione, identificazione e classificazione delle carcasse                  
Il macellatore - che agisce come operatore in proprio o per conto               
terzi - deve assicurare l'identificazione permanente degli animali e            
delle carcasse, dal momento della ricezione degli animali fino                  
all'abbattimento ed eventuali lavorazioni successive, come di seguito           
riportato.                                                                      
Durante la sosta deve essere garantita la non promiscuita' con                  
animali non appartenenti al circuito biologico.                                 
La documentazione di trasporto secondo la vigente normativa, sara'              
raccolta e verificata nella sua congruita' e corrispondenza dai                 
veterinari preposti all'ispezione delle carni della Azienda sanitaria           
di competenza, il macellatore deve assicurare la connessione tra il             
numero di matricola dell'animale riportato sulla marca auricolare e             
nei documenti accompagnatori ed il numero progressivo di macellazione           
attribuito alla carcassa dello stesso animale.                                  
Le carcasse e le frattaglie provenienti dalla zootecnia biologica               
devono essere trattate, con successione completa, all'inizio della              
giornata o in giornate dedicate, su catena pulita e disinfettata.               
Le frattaglie derivanti dagli organi toracici piu' il fegato (corata,           
frattaglie rosse) e dalla cavita' addominale (visceri, frattaglie               
bianche) possono fare riferimento al metodo di produzione biologico,            
soltanto nel caso in cui il macellatore assicuri un sistema di                  
rintracciabilita' totale, a partire dalla loro separazione dalle                
carcasse, lungo l'intera catena di lavorazione; e' quindi necessario            
che sia sempre documentato il nesso tra frattaglie, o parti di esse e           
l'animale.                                                                      
Su ogni parte della carcassa che verra' sezionata, e sulle frattaglie           
o parti di esse nel caso si vogliano mantenere nel circuito                     
biologico, dovranno essere apposte etichette inamovibili riportanti             
il numero progressivo di macellazione attribuito all'animale, la data           
di macellazione e l'indicazione "biologico".                                    
L'identificazione visiva della carcassa, e/o delle sue parti, puo'              
essere effettuata anche attraverso l'uso di sistemi laser, oppure               
tramite l'impiego di strisce di carta speciale non riutilizzabile, o,           
ancora, utilizzando marchi a fuoco, purche' riportanti le indicazioni           
di cui sopra.                                                                   
Le etichette d'identificazione delle carcasse, oltre alle indicazioni           
obbligatorie della regolamentazione comunitaria, devono riportare il            
riferimento al metodo di produzione biologico.                                  
Le carcasse o i quarti devono essere corredati di un attestato di               
macellazione.                                                                   
L'attestato di macellazione, oltre a riportare le indicazioni di                
biologico, riportera' il numero di matricola dell'animale, il sesso,            
l'eta' alla macellazione, il peso della carcassa, l'allevamento di              
provenienza, il luogo in cui e' avvenuta la macellazione e la data              
della stessa.                                                                   
Detto attestato di macellazione puo' essere fornito sia in forma                
cartacea sia in formato magnetico.                                              
Le carni e le frattaglie derivanti da animali allevati in zootecnia             
biologica devono essere riposte in celle frigorifere dedicate o, in             
mancanza di queste, potranno essere utilizzate le normali celle                 
purche' vi siano zone dedicate e ben evidenziate per il prodotto                
biologico (carcasse e frattaglie).                                              
Il trasporto delle mezzene e/o dei quarti ai laboratori di                      
sezionamento o direttamente ai punti vendita deve avvenire nel                  
rispetto della normativa vigente, consentendo, anche in questo caso,            
la separazione fisica della carne biologica da altra eventualmente              
trasportata in contemporanea.                                                   
Deve essere inoltre garantita la possibilita' di individuazione                 
immediata della carne biologica, eventualmente attraverso l'uso di              
sacchi di materiale adeguato e a perdere. I documenti di trasporto              
della carne devono consentire, senza errore, la connessione con                 
l'animale abbattuto.                                                            
I macelli ed i laboratori di sezionamento e confezionamento si                  
impegnano a garantire la continuita' del sistema di tracciabilita' ed           
a sottoporsi ai relativi controlli; fa parte del sistema di                     
tracciabilita' la conservazione degli attestati di macellazione, dei            
documenti accompagnatori della carne biologica e l'attivazione di una           
procedura (informatica o cartacea) che assicuri una registrazione               
documentale sistematica e tempestiva del carico e scarico.                      
Sezionamento e confezionamento                                                  
Il sezionamento ed il confezionamento devono avvenire in laboratori             
riconosciuti ai sensi del DLgs 286/94, del DLgs 537/92, del DPR                 
309/98 e loro modificazioni.                                                    
La carne biologica dovra' essere conservata in zona apposita dei                
locali di conservazione e lavorata separatamente dalle altre partite            
di carne.                                                                       
Sulle singole confezioni pronte per la vendita al dettaglio dovranno            
essere applicate etichette con le indicazioni relative al metodo di             
produzione biologico e quelle presenti sull'attestato di                        
macellazione.                                                                   
Nel caso di tagli confezionati, la confezione rechera' la scritta               
"biologico" e all'interno della stessa verra' posto l'attestato di              
macellazione.                                                                   
Il trasporto delle confezioni deve avvenire nel rispetto della                  
normativa vigente, consentendo, anche in questo caso, la separazione            
fisica della carne biologica da altra eventualmente trasportata in              
contemporanea e l'individuazione immediata della stessa eventualmente           
attraverso l'uso d'imballaggi dedicati.                                         
Suini                                                                           
L'identificazione dei suini avviene mediante tatuaggio per                      
allevamento (DPR 317/96) e per mese di marchiatura.                             
Il marchio di identificazione della specie suina previsto dal DPR               
317/96 prevede, in alternativa al tatuaggio sull'orecchio sinistro,             
il tatuaggio sulla parte esterna delle cosce, secondo le modalita'              
stabilite dalle prescrizioni produttive dei Consorzi di tutela dei              
prosciutti DOP per i suini aderenti al loro circuito.                           
La larghezza e il colore dei caratteri impiegati deve consentire una            
chiara leggibilita'.                                                            
E' consentito, in particolare per i suini destinati al circuito dei             
prosciutti DOP, inserire caratteri che indicano il mese di nascita;             
e' inoltre ammesso l'impiego dei simboli relativi ai prodotti                   
tutelati ai sensi del Reg. (CEE) 2081/92 e Reg. (CEE) 2080/92.                  
E' pure da ritenersi valida l'identificazione dei suini tramite i               
codici attribuiti agli allevamenti del circuito dai Consorzi dei                
prosciutti di Parma e S. Daniele.                                               
L'apposizione del marchio e' effettuata mediante applicazione con               
apposito strumento a pressione di un tatuaggio indelebile, ed                   
inamovibile anche post-mortem.                                                  
La marchiatura e' apposta sotto la responsabilita' dell'allevatore              
entro i primi trenta giorni dalla nascita.                                      
La movimentazione dei suini in allevamento (nascite, morti,                     
introduzioni, partenze) viene documentata tramite i registri                    
aziendali previsti dalla normativa dell'anagrafe animale, sui quali             
si deve, inoltre, indicare l'appartenenza dei suini al circuito                 
biologico.                                                                      
Macellazione, identificazione e classificazione delle carcasse                  
Il trasporto dei suini deve avvenire in ottemperanza alle                       
disposizioni del DLgs 532/92. I suini escono dall'allevamento                   
accompagnati da una scheda di partita (partita di allevamento,                  
riportante i dati identificativi dell'allevamento, la data di                   
partenza degli animali, il numero degli animali della partita, il               
tatuaggio degli animali - specificando, se in presenza di piu'                  
tatuaggi, il numero di animali per ogni tatuaggio) in coerenza con              
quanto segnato sui registri aziendali; inoltre in tale scheda, che              
accompagna la documentazione di legge prevista dalle norme per                  
l'identificazione e la registrazione degli animali, l'allevatore                
dichiara l'appartenenza dei suini al circuito biologico.                        
Nel corso del trasporto e dell'eventuale sosta al macello deve essere           
assicurata la separazione tra suini del circuito biologico e gli                
altri; devono anche essere facilmente individuabili i suini                     
appartenenti al circuito biologico.                                             
La macellazione e lavorazione delle carni e' regolamentata dal DLgs             
286/94 e successive modifiche: si fa riferimento, quindi, a strutture           
rispondenti a tale normativa.                                                   
Per essere inseriti nel circuito del biologico i macelli, se non sono           
esclusivisti, devono definire e comunicare al competente Organismo di           
Controllo, con congruo anticipo (7-10 giorni), una giornata di                  
macellazione nel corso della quale verranno macellati i suini                   
biologici. Qualora la giornata di macellazione non venga interamente            
dedicata ai suini biologici la macellazione di questi ultimi deve               
avvenire all'inizio della giornata lavorativa e si deve comunque                
garantire la separazione spazio-temporale tra le partite di suini               
lavorate. Inoltre, la catena di macellazione e le attrezzature devono           
essere preventivamente pulite e disinfettate.                                   
Laboratori di sezionamento e confezionamento, qualora non                       
esclusivisti, devono anch'essi procedere alla lavorazione di carcasse           
del circuito biologico con gli stessi obblighi descritti al punto               
precedente per i macelli.                                                       
I macelli ed i laboratori di sezionamento e confezionamento si                  
impegnano a garantire la continuita' del sistema di tracciabilita' ed           
a sottoporsi ai relativi controlli.                                             
I suini del circuito biologico devono essere mantenuti separati da              
altri suini eventualmente presenti nelle stalle di sosta, e distinti            
per allevamento e per partita in circuito biologico.                            
I suini del circuito biologico giungono al macello accompagnati dalla           
documentazione prevista per l'identificazione, la registrazione e la            
movimentazione degli animali e dalla scheda di partita, con la quale            
il responsabile dell'allevamento dichiara l'appartenenza dei suini al           
circuito biologico.                                                             
Alla consegna dei capi al macello, un incaricato prende visione della           
documentazione prevista dalla legge e di quella attestante                      
l'appartenenza al circuito biologico.                                           
Al macello viene redatto un attestato di macellazione per partita di            
suini macellati (lotto di macellazione), che riportera' gli estremi             
di ingresso della partita di suini (partita di allevamento) e i dati            
relativi alla macellazione stessa (data di macellazione, numero del             
lotto di macellazione, numero e peso delle carcasse componenti il               
lotto); deve inoltre essere garantita la connessione tra la partita             
in entrata al macello ed il lotto di macellazione.                              
Le carcasse potranno essere immediatamente avviate al sezionamento ed           
al confezionamento per produrre tagli e confezioni di carni                     
biologiche.                                                                     
Il lotto di macellazione dovra' essere sempre facilmente                        
individuabile attraverso la composizione di carrelli di porzioni di             
carcassa e di tagli destinati alla lavorazione biologica                        
rigorosamente distinti per lotto.                                               
Il lotto di macellazione puo' comprendere animali appartenenti a piu'           
partite di allevamento, purche', ovviamente, si tratti di animali               
biologici e sia documentata la composizione del lotto e la                      
connessione con le partite di allevamento e sia sempre possibile,               
quindi, risalire alla provenienza delle carcasse che costituiscono il           
lotto di macellazione (quali partite e quanti animali per partita               
vanno a comporre il lotto di macellazione).Alle carcasse, alle                  
mezzene ed ai tagli biologici deve essere assegnata una zona                    
specifica, e individuabile, dei locali di conservazione.                        
Il macello deve istituire una procedura (informatica o cartacea) che            
assicuri una registrazione documentale, sistematica e tempestiva,               
delle partite di allevamento e dei lotti di macellazione; tale                  
registrazione, inoltre, deve riportare la destinazione delle                    
carcasse, delle mezzene e dei tagli appartenenti al circuito                    
biologico. Deve essere possibile, infine, rilevare la corrispondenza            
quantitativa tra gli animali entrati in macello e la carne in                   
uscita.                                                                         
Sezionamento e confezionamento                                                  
Il sezionamento delle porzioni di carcassa e dei tagli del circuito             
biologico puo' essere effettuato in laboratori di sezionamento,                 
esclusivisti e non, che siano in grado di assicurare la continuita'             
del sistema di tracciabilita'.                                                  
Tali laboratori devono essere riconosciuti ai sensi del DLgs 286/94,            
del DLgs 537/92, del DPR 309/98 e loro modificazioni.                           
Le carni escono dal macello accompagnate dall'attestato di                      
macellazione unitamente alla documentazione richiesta dalla normativa           
vigente.                                                                        
Il laboratorio deve istituire una procedura (informatica o cartacea)            
che assicuri una registrazione documentale, sistematica e tempestiva            
della carne biologica entrata, di quella lavorata e confezionata,               
nonche' di quella uscita. Deve essere possibile, infine, rilevare la            
corrispondenza quantitativa tra la carne in entrata nel laboratorio e           
quella in uscita.                                                               
Tale registrazione deve consentire la continuita' della                         
tracciabilita', pertanto, deve riportare la provenienza della carne o           
del lotto di macellazione, con riferimento all'attestato di                     
macellazione, la data di ingresso della carne o del lotto, numero del           
lotto di macellazione, la data di sezionamento e/o di                           
confezionamento, i quantitativi di carne introdotti, sezionati e                
confezionati, la data di uscita della carne, la destinazione della              
carne in uscita. Deve essere possibile, infine, rilevare la                     
corrispondenza quantitativa tra la carne entrata nel laboratorio e              
quella uscita.                                                                  
I dati succitati devono consentire la predisposizione di una scheda             
prodotto (cartacea o su supporto magnetico) che accompagna la carne             
e/o le confezioni in uscita, contenente le indicazioni derivanti                
dalla registrazione: provenienza dell'animale, data e luogo di                  
macellazione, numero del lotto di macellazione, data e luogo di                 
lavorazione, peso del taglio e/o della confezione, data di uscita               
della carne, destinazione della carne, indicazione di appartenenza al           
circuito biologico.                                                             
Il sezionamento delle porzioni di carcassa e/o dei tagli deve                   
avvenire in modo separato per lotto di macellazione.                            
I laboratori del circuito (esclusivisti e non) che confezionano la              
carne fresca pronta per la vendita al dettaglio, o mettono in                   
commercio tagli confezionati singolarmente, dovranno stampigliare le            
informazioni della scheda prodotto in etichetta.                                
I tagli sezionati a caldo devono essere tenuti in carrelli e/o                  
contenitori che vanno individuati attraverso fasciatura con strisce             
di carta che riportano il riferimento alla partita di allevamento e             
all'attestato di macellazione.                                                  
I tagli interi appartenenti al circuito biologico, rifilati e                   
preparati per l'avvio al consumo fresco o alla stagionatura, dovranno           
riportare in modo indelebile il riconoscimento di materia prima                 
biologica ed un numero progressivo di riferimento alla partita di               
provenienza dei suini: cio' potra' avvenire attraverso una                      
marchiatura a fuoco o altro metodo comunque idoneo, riportante un               
riferimento numerico alla scheda prodotto.                                      
Le carni da salumi possono essere messe in commercio solo in                    
confezioni chiuse da una nastratura che le identifica come carni di             
suino biologico e accompagnate dalla relativa scheda prodotto.                  
Ovicaprini                                                                      
L'identificazione e la registrazione degli ovicaprini deve essere               
effettuata conformemente alla regolamentazione nazionale e                      
comunitaria in vigore (DPR 317/96).                                             
Sul registro aziendale (previsto dalla citata normativa) e nello                
spazio disponibile verra' indicata l'appartenenza dell'animale in               
oggetto al circuito biologico.                                                  
La movimentazione degli animali deve essere costantemente aggiornata            
sul registro (almeno settimanalmente) indicando quanto previsto alla            
lettera c), comma 4, art. 3 del DPR 317/96.                                     
I soggetti vengono avviati al macello scortati dai documenti di                 
legge.                                                                          
Il documento d'identificazione degli ovicaprini sara' corredato dalla           
dichiarazione del detentore degli animali dell'appartenenza al                  
circuito biologico.                                                             
Gli automezzi adibiti al trasporto, oltre ad essere mantenuti in                
condizioni igieniche adeguate, lavati e disinfettati secondo le                 
vigenti norme, devono essere appositamente attrezzati per consentire            
la separazione degli animali di diversa provenienza; gli animali                
provenienti dal circuito biologico devono essere facilmente                     
individuabili.                                                                  
In ogni caso il trasporto deve avvenire secondo le modalita' previste           
dal DLgs 532/92 e successive modificazioni.                                     
Macellazione, identificazione e classificazione delle carcasse                  
Alla consegna dei capi al macello, un incaricato prende visione della           
documentazione prevista dalla legge e di quella attestante                      
l'appartenenza al circuito biologico.                                           
Gli ovicaprini del circuito biologico devono essere mantenuti                   
separati dagli altri eventualmente presenti nelle stalle di sosta, e            
sino alla macellazione.                                                         
Deve essere garantita la separazione spazio-temporale della                     
macellazione dei soggetti biologici che deve avvenire in giornate               
prestabilite, tempestivamente comunicate all'Organismo di Controllo             
(almeno una settimana prima).                                                   
La catena di macellazione e le attrezzature devono essere                       
preventivamente pulite e disinfettate.                                          
Sulla carcassa deve essere apposto un contrassegno che permetta di              
mantenere l'identificazione del soggetto fino all'applicazione della            
scritta biologico.                                                              
Per ogni macellazione (singola o di lotto a seconda della categoria             
degli animali macellati e quindi del loro metodo di identificazione             
previsto dal DPR 317/96) verra' redatto un attestato di macellazione,           
numerato progressivamente, con il riferimento al metodo biologico e             
alla/e matricola/e identificativa/e del/degli animale/i. Tale                   
attestato deve riportare, oltre al numero identificativo del/i                  
soggetto/i: la data, il luogo di macellazione e la ragione sociale              
del macellatore, nome del/i produttore/i, peso della/e carcassa/e,              
categoria del/degli animale/i, destinazione.                                    
I lotti devono essere omogenei, oltre che per il metodo biologico,              
anche per categoria.                                                            
Alle carcasse biologiche deve essere assegnata una zona specifica, e            
individuabile, dei locali di conservazione.                                     
Il trasporto delle carcasse ai laboratori di sezionamento o                     
direttamente ai punti vendita deve avvenire nel rispetto della                  
normativa vigente, consentendo, anche in questo caso, la separazione            
fisica della carne biologica da altra eventualmente trasportata in              
contemporanea.                                                                  
Deve essere inoltre garantita la possibilita' di individuazione                 
immediata della carne biologica, eventualmente attraverso l'uso di              
sacchi di materiale adeguato e a perdere.                                       
Il macello si impegna a garantire la continuita' del sistema di                 
tracciabilita' ed a sottoporsi ai relativi controlli.                           
Il macello deve istituire una procedura (informatica o cartacea) che            
assicuri una registrazione documentale, sistematica e tempestiva,               
degli animali appartenenti al circuito biologico entrati e macellati,           
nonche' dell'eventuale costituzione dei lotti di macellazione; tale             
registrazione, inoltre, deve riportare la destinazione delle carcasse           
e dei tagli. Deve essere possibile, infine, rilevare la                         
corrispondenza quantitativa tra gli animali entrati in macello e la             
carne in uscita.                                                                
Le carcasse vengono identificate con un marchio riportante il                   
riferimento al metodo di produzione biologico e il numero del proprio           
attestato di macellazione.                                                      
L'identificazione visiva delle carcasse puo' essere effettuata                  
attraverso l'uso di sistemi laser, oppure attraverso l'uso di strisce           
di carta speciale non riutilizzabile, o tramite l'apposizione di                
etichette inamovibili, o con l'impiego di marchi a fuoco o, ancora,             
con timbri indelebili.                                                          
Le stesse carcasse e i singoli tagli devono essere corredati                    
dall'attestato di macellazione.                                                 
Sezionamento e confezionamento                                                  
Il sezionamento ed il confezionamento devono avvenire in laboratori             
riconosciuti ai sensi del DLgs 286/94, del DLgs 537/92, del DPR                 
309/98 e loro modificazioni.                                                    
La carne ovicaprina biologica dovra' essere conservata in zona                  
apposita dei locali di conservazione e lavorata separatamente, nello            
spazio/tempo, rispetto alle altre partite di carne, in giornata                 
prestabilita tempestivamente (almeno una settimana prima) comunicata            
all'Organismo di Controllo.                                                     
Gli impianti e le attrezzature devono essere preventivamente puliti e           
disinfettati.                                                                   
Sulle singole confezioni pronte per la vendita al dettaglio dovranno            
essere riportate le indicazioni relative al metodo di produzione                
biologico e quelle presenti sull'attestato di macellazione che verra'           
posto all'interno delle medesime confezioni.                                    
Il trasporto delle confezioni deve avvenire nel rispetto della                  
normativa vigente, consentendo, anche in questo caso, la separazione            
fisica della carne biologica rispetto ad altra eventualmente                    
trasportata in contemporanea e la possibilita' di individuazione                
immediata della stessa eventualmente attraverso l'uso d'imballaggi              
dedicati. In nessun caso deve essere interrotta la catena del                   
freddo.                                                                         
Il laboratorio di lavorazione e confezionamento si impegna a                    
garantire la continuita' del sistema di tracciabilita' ed a                     
sottoporsi ai relativi controlli.                                               
Il laboratorio di lavorazione e confezionamento deve istituire una              
procedura (informatica o cartacea) che assicuri una registrazione               
documentale, sistematica e tempestiva, delle carcasse e dei tagli               
appartenenti al circuito biologico in entrata, lavorati e                       
confezionati; tale registrazione, inoltre, deve riportare la                    
destinazione della carne, confezionata e non. Deve essere possibile,            
infine, rilevare la corrispondenza quantitativa tra le carcasse e i             
tagli entrati nel laboratorio di lavorazione e confezionamento e la             
carne in uscita.                                                                
Volatili                                                                        
Identificazione volatili                                                        
L'identificazione dei volatili da carne deve essere effettuata                  
secondo uno dei seguenti metodi riportati: inanellamento, numero di             
lotto di animali omogenei per eta' e categoria.                                 
Per l'inanellamento e' necessario un anello non modificabile da                 
applicare ad ogni individuo al piu' tardi alla quinta settimana di              
vita dell'animale. Tale anello deve riportare indicazioni di                    
identificazione del produttore e numero di lotto.                               
Poiche' tutta la produzione dell'allevamento, e quindi anche del                
singolo capannone, e' destinata al circuito biologico, e' possibile             
predisporre l'identificazione in lotti di animali avviati al ciclo di           
ingrasso, che vengono seguiti nelle consistenze durante l'allevamento           
e vanno poi a formare dei lotti di conferimento al macello.                     
Il trasporto avviene mediante gabbie di carico, che devono rientrare            
in allevamento successivamente alla loro pulizia e disinfezione.                
L'identificazione del carico di animali si effettua con la scheda di            
partita, con la quale si dichiara la rispondenza dei polli al                   
disciplinare di produzione.                                                     
Alla partenza degli animali, dall'allevamento al macello, si deve               
apporre sulle gabbie di carico un'etichetta sigillante identificativa           
che garantisca la rispondenza degli animali al circuito biologico ed            
eventualmente al lotto precedentemente individuato.                             
Tale etichetta dovra' riportare il riferimento al metodo di                     
produzione biologico, la categoria, la quantita' per categoria, i               
dati identificativi degli animali o del lotto, il destinatario degli            
animali o dei lotti trasportati e la data di partenza degli animali             
dall'allevamento; gli stessi dati, unitamente alla ragione sociale              
dell'allevatore devono essere riportati in un'apposita scheda                   
(scheda partita), redatta a cura dell'allevatore.                               
L'allevatore deve registrare (utilizzando sistemi cartacei od                   
informatici) tempestivamente (aggiornamento almeno settimanale) la              
movimentazione degli animali, indicando quantita', provenienza,                 
destinazione, categorie e date di ingresso e di uscita degli animali            
stessi.                                                                         
Macellazione, identificazione e classificazione delle carcasse                  
I polli biologici giungono al macello accompagnati, oltre che dai               
documenti previsti dalla vigente normativa, dalla scheda di partita             
di cui al precedente capitolo. I polli giungono al macello in gabbie            
trasporto, che vengono rese all'allevatore lavate e disinfettate a              
cura del macello.                                                               
Le condizioni di trasporto devono avvenire nel rispetto di quanto               
previsto dal DLgs 532/92. La macellazione, il sezionamento e la                 
lavorazione delle carni e' regolamentata dal DPR 495/97, dal DLgs               
537/92, dal DPR 309/98 e successive modificazioni.                              
I polli del circuito biologico devono essere macellati in una                   
giornata dedicata, con la garanzia che vi sia separazione                       
spazio-temporale tra le diverse partite.                                        
Gli impianti e le attrezzature devono essere puliti e disinfettati              
prima della macellazione delle partite appartenenti al circuito                 
biologico.                                                                      
Alla macellazione si dovra' redigere un attestato di macellazione per           
partita di polli macellati, che riportera' gli estremi di ingresso              
della partita di polli e i risultati della macellazione.                        
Il macello si impegna a garantire la continuita' del sistema di                 
tracciabilita' ed a sottoporsi ai relativi controlli.                           
Il macello deve istituire una procedura (informatica o cartacea) che            
assicuri una registrazione documentale, sistematica e tempestiva,               
degli animali appartenenti al circuito biologico entrati e macellati,           
nonche' dell'eventuale costituzione dei lotti di macellazione; tale             
registrazione, inoltre, deve riportare la destinazione delle                    
carcasse. Deve essere possibile, infine, rilevare la corrispondenza             
quantitativa tra gli animali entrati in macello e la carne in                   
uscita.                                                                         
Lavorazione e manipolazione                                                     
A fronte delle informazioni contenute nella scheda di avvio alla                
macellazione dei polli e nell'attestato di macellazione, alla fine              
della lavorazione sara' redatta una scheda prodotto che                         
accompagnera', su supporto cartaceo (etichetta) ed eventualmente                
anche informatico le carcasse o i tagli confezionati e destinati alla           
vendita. La scheda prodotto conterra' il riferimento al metodo di               
produzione biologico, l'allevamento di provenienza, il lotto di                 
animali o il numero riportato sull'anello, il luogo - sede di                   
macellazione e la data della stessa.                                            
PRODOTTI A BASE DI CARNE                                                        
Carni macinate e preparazioni di carne                                          
I prodotti a base di carne devono essere fabbricati, conservati e/o             
stagionati secondo le norme prescritte nel DLgs 537/92.                         
Le carni macinate e le preparazioni a base di carne devono essere               
fabbricate, conservate e/o stagionate secondo le norme prescritte nel           
DLgs 537/92.                                                                    
Devono derivare da carne biologica debitamente documentata                      
(certificazione prevista dalla normativa cogente, attestato di                  
macellazione e/o scheda prodotto, a cura di chi ha inviato la carne             
e/o i tagli allo stabilimento di lavorazione).                                  
Lo stabilimento di lavorazione deve assicurare la separazione                   
spazio-temporale della produzione biologica in ogni fase del ciclo              
produttivo.                                                                     
Lo stabilimento non esclusivista si impegna ad avvertire, almeno una            
settimana prima, l'Organismo di Controllo dell'avvio di ogni ciclo di           
produzione biologica.                                                           
I prodotti biologici, in ogni fase del ciclo produttivo, devono                 
essere facilmente riconoscibili e devono essere stoccati e/o                    
stagionati in spazi chiaramente individuati e dedicati.                         
Gli impianti e le attrezzature devono essere puliti e disinfettati              
prima di ogni lavorazione di carne o tagli biologici.                           
I prodotti a base di carne, le carni macinate e le preparazioni di              
carne ottenuti con il metodo biologico devono riportare in                      
etichettatura gli elementi che consentano di stabilire il nesso tra             
la carne e/o i tagli di partenza ed il prodotto al termine del ciclo            
di lavorazione.                                                                 
Lo stabilimento di lavorazione si impegna a garantire la continuita'            
del sistema di tracciabilita' ed a sottoporsi ai relativi controlli.            
Lo stabilimento di lavorazione deve istituire una procedura                     
(informatica o cartacea) che assicuri una registrazione documentale,            
sistematica e tempestiva, della carne e/o dei tagli appartenenti al             
circuito biologico in entrata, lavorati, stoccati e confezionati.               
Deve essere possibile, infine, rilevare la corrispondenza                       
quantitativa tra la carne e/o i tagli entrati nello stabilimento ed i           
prodotti a base di carne in uscita.                                             
UOVA DA CONSUMO                                                                 
Raccolta delle uova                                                             
Deve essere eseguita in una zona separata dai restanti locali che               
compongono l'unita' di allevamento.                                             
Identificazione delle uova                                                      
Le uova raccolte devono essere mantenute su carrelli recanti                    
etichette/schede identificative con gli estremi del produttore, della           
data di raccolta, delle quantita' e del lotto di produzione, e del              
destinatario; le uova devono essere imballate e i carrelli racchiusi            
da una nastratura che evidenzi che si tratta di uova destinate al               
circuito biologico. La nastratura deve giungere integra al centro di            
imballaggio.                                                                    
Le informazioni contenute nelle etichette/schede identificative,                
dovranno essere registrate in apposito registro di uscita (registro             
vendite), da conservarsi da parte del produttore per tutto il periodo           
della campagna di vendita.                                                      
Mensilmente il responsabile dell'unita' di allevamento inviera' ai              
centri d'imballaggio che rifornisce di uova biologiche una scheda di            
riepilogo delle forniture mensili, per le dovute verifiche.                     
Attivita' del centro di imballaggio                                             
I centri di imballaggio si impegnano a garantire la continuita' del             
sistema di tracciabilita' ed a sottoporsi ai relativi controlli.                
I centri di imballaggio devono istituire una procedura (informatica o           
cartacea) che assicuri una registrazione documentale, sistematica e             
tempestiva, delle uova appartenenti al circuito biologico entrate e             
imballate; tale registrazione, inoltre, deve riportare la                       
destinazione delle uova imballate. Deve essere possibile, infine,               
rilevare la corrispondenza quantitativa tra le uova entrate nel                 
centro e quelle in uscita.                                                      
Il centro di imballaggio deve essere organizzato in settori, separati           
tra loro, i cui requisiti devono essere rispondenti alla legislazione           
vigente.                                                                        
Il centro di imballaggio deve essere dotato d'impiantistica che                 
garantisca la selezione e la classificazione delle uova, come da                
legislazione vigente.                                                           
In ogni caso, la linea di lavorazione per le uova da destinarsi al              
circuito biologico deve essere dedicata, in termini di tempo e/o di             
spazio; inoltre devono essere garantite modalita' di lavorazione che            
assicurino anche la discontinuita' di lavorazione di uova conferite             
dalle diverse unita' di allevamento.                                            
Nel caso di lavorazione differita nel tempo occorre procedere                   
preventivamente alla pulizia ed alla disinfezione delle linee.                  
La dotazione di tale attrezzatura non e' obbligatoria, in quanto                
l'origine delle uova e' comunque dichiarata sulle confezioni, che               
devono essere commercializzate chiuse.                                          
Il singolo centro di imballaggio dovra' utilizzare lo stesso metodo             
di identificazione per tutte le uova biologiche che lavora (tutte               
timbrate/bollate o nessuna).                                                    
La bollatura delle uova, previa apposita autorizzazione                         
dell'Organismo di Controllo, puo' avvenire al termine della raccolta            
anche presso l'allevamento.                                                     
Le uova devono arrivare in carrelli (oppure in bancali o altro),                
racchiusi da una nastratura integra che evidenzi che si tratta di               
uova destinate alla lavorazione biologica, che devono essere                    
accompagnati dalla documentazione di entrata prevista per le uova               
biologiche (etichetta/scheda identificativa di cui sopra).                      
Le uova destinate alla lavorazione biologica devono sostare in zone             
separate dalle altre uova e le etichettature ed i nastri di                     
imballaggio devono essere tolti solo al momento della lavorazione.              
All'arrivo presso il centro, gli estremi delle schede o etichette               
saranno trasferiti in un registro (Registro lavorazione/preparazione            
prodotti in ingresso) nel quale vengono riportati, in seguito, tutti            
i dati di lavorazione delle uova interne al centro, sino alla                   
spedizione. I registri devono essere conservati per almeno tre anni.            
Sul registro di lavorazione andranno infine annotati i quantitativi             
espressi in numero di uova o numero di confezioni da numero uova con            
indicato il numero di lotto.                                                    
La confezione riportera' il riferimento al metodo di produzione                 
biologico, il riferimento dell'unita' di produzione o d'allevamento             
ed il riferimento del centro di confezionamento.                                
Dovra' essere mantenuta notazione dei quantitativi di uova scartate             
perche' non idonee.                                                             
A ogni lotto di uova biologiche da lavorare in entrata, dovra'                  
corrispondere un quantitativo di uova confezionate in uscita e il suo           
scarto. Il registro di lavorazione dovra' registrare, per lotto, le             
quantita' di scarto uscite dal circuito.                                        
Le uova idonee vanno immediatamente confezionate. Nei centri di                 
imballaggio che eseguono la timbratura o l'apposizione del bollino,             
sul registro di lavorazione deve essere prevista la notazione del               
numero di uova timbrate o del numero di bollini conferiti dalle                 
unita' di allevamento e utilizzati dai medesimi centri.                         
Le uova biologiche dovranno essere mantenute sempre separate dalle              
altre e uscire dal centro di imballaggio solo in confezioni.                    
Imballaggi                                                                      
Le forme di confezionamento ammesse sono quelle che costituiscono               
unita' di vendita ed escono dal centro di imballaggio chiuse, con               
specifica che rimangano tali sino all'acquisto da parte                         
dell'utilizzatore.                                                              
Gli imballaggi dovranno riportare il riferimento al metodo di                   
produzione biologico, il riferimento dell'unita' di allevamento,                
oltre alle indicazioni di legge riferite al centro di imballaggio.              
LATTE CONFEZIONATO E PRODOTTI  LATTIERO-CASEARI BIOLOGICI                       
Il latte deve provenire da allevamenti biologici sottoposti a regime            
di controllo secondo le norme previste dal Reg. (CEE) n. 2092/91 e              
successive modifiche ed integrazioni (Reg. (CE) n. 1804/99). La                 
raccolta del latte presso le aziende di produzione deve avvenire in             
recipienti o cisterne dedicati ed identificati sulle cui etichette o            
sui documenti di accompagnamento dei quali verranno annotati, il                
riferimento al metodo di produzione biologico, la natura, la                    
quantita' ed il destinatario del prodotto, cosi' come risulta dal               
registro vendite aziendale.                                                     
Lo stoccaggio del latte negli stabilimenti di confezionamento e                 
trasformazione deve avvenire in contenitori identificati sui quali              
deve essere indicato in modo chiaramente visibile il riferimento al             
metodo di produzione biologico; nella registrazione dei prodotti in             
ingresso (registro di carico) dovranno essere annotati la provenienza           
e la quantita' del prodotto.                                                    
Nel caso di aziende di lavorazione e confezionamento miste che                  
trattano latti diversi, sia biologico che convenzionale, qualora non            
sia possibile la separazione fisica dei processi mediante linee di              
produzione opportunamente e specificatamente dedicate, dovra' essere            
garantita la separazione temporale dei medesimi processi produttivi.            
In tal caso, al fine di evitare contaminazioni, prima di procedere              
alla lavorazione del latte biologico, bisognera' vuotare                        
completamente gli impianti di lavorazione e procedere alla loro                 
pulizia; tale procedimento deve attuarsi anche per i contenitori                
destinati allo stoccaggio del latte biologico.                                  
I prodotti di latte e derivati di latte ottenuti con il metodo di               
produzione biologico dovranno riportare nell'etichettatura il numero            
di lotto, in conformita' a quanto previsto dall'articolo 13 del DLgs            
109/92, in modo da garantire la rintracciabilita' durante tutte le              
fasi dell'intero ciclo di produzione, compreso il trasporto e la                
distribuzione fino al consumo finale.                                           
Il registro e/o i documenti di preparazione prodotti in uscita,                 
unitamente al numero di lotto, dovranno consentire di correlare                 
quantita' ed origine del latte con natura (compresa la composizione),           
quantita' e destinatario dei prodotti finiti, specie laddove non e'             
possibile realizzare una separazione fisica da altri prodotti o lotti           
ottenuti con metodi di produzione convenzionale.                                
MIELE TRACCIABILITA'                                                            
Il miele proveniente da un allevamento apistico sottoposto a regime             
di controllo secondo le norme previste dal Reg. CEE 2092/91 e                   
successive modifiche (Reg. CE 1804/99) puo' essere commercializzato             
con riferimento al metodo di produzione biologico solo se il                    
produttore o il confezionatore sono in grado di assicurare un sistema           
di rintracciabilita' lungo l'intera catena produttiva, a partire dal            
prelievo dai melari e fino al prodotto confezionato, compreso il                
trasporto e la distribuzione al consumatore finale. L'intera filiera            
produttiva deve essere sottoposta al controllo da parte degli                   
Organismi di Controllo autorizzati.                                             
Il miele prelevato dai melari e trasportato nei locali di lavorazione           
deve essere raccolto in contenitori dedicati e identificati, sui                
quali verranno annotati, mediante etichettatura, il riferimento al              
metodo di produzione biologico e la natura dello stesso; le ulteriori           
informazioni (quantita' e lotto del prodotto) devono risultare dal              
registro di preparazione prodotti.                                              
Qualora l'azienda produttrice non provveda direttamente alla                    
smielatura e/o al confezionamento, il trasporto del miele                       
dall'azienda al centro di trasformazione deve avvenire in melari o in           
recipienti dedicati e identificati, sui quali verranno annotati,                
mediante etichettatura, il riferimento al metodo di produzione                  
biologico e la natura. Le informazioni relative alla provenienza e              
alla quantita', si rinvengono dal registro di preparazione prodotti             
del laboratorio di trasformazione (laboratorio di smielatura e/o                
centro di confezionamento) che provvede al collegamento di tali dati            
mediante l'apposizione di un numero di partita sui contenitori                  
stessi. Le forme di confezionamento ammesse sono quelle che                     
costituiscono unita' di vendita.                                                
Sul registro di preparazione dovranno essere riportate le indicazioni           
relative ad ogni singolo lotto lavorato: quantita', provenienza e               
numero di confezioni prodotte.                                                  
Qualora le aziende che producono miele biologico, per qualsiasi                 
motivo, detengano miele non biologico (ovviamente ne' prodotto ne'              
lavorato nell'azienda), questo deve essere tenuto in recipienti                 
facilmente identificabili e posti in zona separata, ben indicata;               
inoltre la presenza di tale miele deve essere adeguatamente                     
documentata.                                                                    
Le aziende di trasformazione, qualora trattino sia miele                        
convenzionale sia miele biologico, devono assicurare che quest'ultimo           
venga lavorato in giorni prestabiliti, comunicati almeno una                    
settimana prima all'Organismo di Controllo.                                     
Tale lavorazione deve avvenire in cicli temporali definiti, con la              
garanzia che vi sia la separazione spazio-temporale fra le diverse              
partite. In particolare, quando non sia possibile la separazione                
fisica delle linee di produzione, per evitare contaminazioni,                   
bisognera' vuotare completamente gli impianti e procedere alla loro             
pulizia ed alla loro disinfezione prima di iniziare la lavorazione              
del miele biologico.                                                            
I lotti di produzione dovranno sempre essere identificati, mediante             
apposita etichettatura, cosi' come previsto dal registro di                     
preparazione prodotti.                                                          
Cera                                                                            
L'azienda che produce o trasforma la cera biologica deve essere                 
sottoposta a regime di controllo.                                               
Qualora l'azienda tratti cera biologica e cera convenzionale deve               
essere osservato il principio della separazione spazio-temporale tra            
le diverse partite.                                                             
Ratificata dal Consiglio regionale nella seduta del 17 giugno 2003              
con atto n. 487.                                                                

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ultima modifica 2023-05-19T22:22:53+02:00

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