REGIONE EMILIA-ROMAGNA - GIUNTA REGIONALE

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 24 marzo 2003, n. 480

Integrazione della deliberazione della Giunta regionale n. 1705 del 10 ottobre 2000

LA GIUNTA DELLA REGIONE EMILIA-ROMAGNA                                          
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- la L.R. 5 luglio 1999, n. 14 "Norme per la disciplina del commercio           
in sede fissa in attuazione del DLgs 31 marzo 1998, n. 114" e, in               
particolare, l'art. 11 dove si dispone che la Giunta regionale                  
individua gli allegati necessari alla valutazione delle domande di              
apertura di grandi strutture di vendita di cui all'art. 9 del DLgs n.           
114 del 1998;                                                                   
- la deliberazione del Consiglio regionale n. 1253 del 23 settembre             
1999 recante "Criteri di pianificazione territoriale ed urbanistica             
riferiti alle attivita' commerciali in sede fissa, in applicazione              
dell'art. 4 della L.R. 5 luglio 1999, n. 14" ed, in particolare, il             
punto 1 "Criteri per la definizione della superficie di vendite e               
delle tipologie di esercizi commerciali (art. 4, lettera A, L.R.                
14/99);                                                                         
- la deliberazione della Giunta regionale n. 1705 del 10/10/2000, con           
la quale la Giunta regionale ha provveduto, sulla scorta di quanto              
fissato dall'art. 11 della L.R. n. 14 del 1999, alla definizione del            
contenuto degli allegati necessari ai fini della valutazione delle              
domande per grandi strutture di vendita;                                        
rilevata l'opportunita', in relazione all'esigenza di garantire una             
migliore efficacia del procedimento volto al rilascio                           
dell'autorizzazione per grandi strutture di vendita, di integrare la            
suddetta deliberazione n. 1705 del 2000 relativamente alla                      
definizione dei soggetti che possono presentare le domande e alle               
modalita' di rilascio delle autorizzazioni per le singole strutture             
che costituiscono i centri commerciali;                                         
ritenuto inoltre, al fine della semplificazione dei procedimenti, di            
individuare modalita' semplificate con le quali possono essere                  
introdotte modifiche alle strutture che costituiscono i centri                  
commerciali, gia' esaminati dalle Conferenze dei Servizi di cui                 
all'art. 11 della L.R. n. 14 del 1999 o gia' autorizzati dal Comune,            
qualora tali modifiche siano riferite ad aspetti che non incidono               
rispetto alla conformazione complessiva del centro e conseguentemente           
alla valutazione svolta in merito alla sua attrattivita' complessiva;           
dato altresi' atto:                                                             
- del parere favorevole espresso dal Responsabile del Servizio                  
Programmazione della Distribuzione commerciale, dr.ssa Paola                    
Castellini, in merito alla regolarita' tecnica della presente                   
deliberazione, ai sensi dell'art. 37, quarto comma della L.R. 43/01 e           
della delibera di Giunta n. 2774 del 10 dicembre 2001;                          
- del parere favorevole espresso dal Direttore generale alle                    
Attivita' Produttive, Commercio, Turismo dr. Uber Fontanesi, in                 
merito alla legittimita' della presente deliberazione, ai sensi                 
dell'art. 37, quarto comma della L.R. 43/01 e della delibera di                 
Giunta n. 2774 del 10 dicembre 2001;                                            
su proposta dell'Assessore al Turismo. Commercio,                               
a voti unanimi e palesi, delibera:                                              
1) di introdurre, per le motivazioni espresse in premessa e che qui             
si intendono integralmente riportate, nella premessa dell'Allegato 1)           
della deliberazione di Giunta regionale 10 ottobre 2000, n. 1705,               
dopo il secondo periodo, il seguente alinea:                                    
- "L'autorizzazione rilasciata al centro commerciale nel suo insieme            
ha valore di consenso complessivo alla sua realizzazione e di                   
determinazione della superficie di vendita, suddivisa tra settori               
merceologici e tipologie di esercizi. Con autonomi atti, contestuali            
o successivi, sono autorizzate le medie o grandi strutture presenti             
all'interno del centro, mentre agli esercizi di vicinato si applica             
il procedimento di cui al DLgs n. 114 del 1998.                                 
La domanda di autorizzazione puo' essere presentata da un unico                 
promotore o da singoli esercenti. In tale ultima ipotesi la domanda             
e' presentata tramite un rappresentante degli stessi, nominato per i            
rapporti giuridici con i terzi.                                                 
Ai soli fini della presentazione della domanda, il promotore del                
centro commerciale puo' non essere in possesso dei requisiti                    
professionali di cui all'art. 5 del DLgs 114/98, che devono comunque            
essere posseduti, prima del rilascio dell'autorizzazione relativa al            
centro, dal promotore stesso o da altro soggetto richiedente che ne             
assuma la titolarita'. L'intestazione ad altro soggetto, diverso dal            
promotore originario, che deve essere in possesso anche degli altri             
requisiti previsti dall'art. 5 del DLgs 114/98, non costituisce                 
ipotesi di subingresso";                                                        
2) di inserire, in fine, alla premessa dell'Allegato 1) della                   
deliberazione della Giunta regionale n. 1705 del 10 ottobre 2000, per           
le motivazioni espresse in premessa e che qui si intendono                      
integralmente riportate, il seguente alinea:                                    
- "La modifica alla ripartizione della superficie di vendita degli              
esercizi posti all'interno del centro commerciale che sotto l'aspetto           
tecnico-funzionale si sostanzi in una rimodulazione del centro                  
commerciale e che pertanto non alteri l'originaria superficie di                
vendita del centro, la dotazione di parcheggi pertinenziali, le                 
dimensioni attribuite a ciascun settore merceologico, la superficie             
complessiva attribuita alle differenti tipologie in misura superiore            
al 20% delle medesime, nonche' le tipologie di esercizi commerciali,            
ai sensi del punto 1) della deliberazione consiliare n. 1253 del                
1999, che costituiscono il centro commerciale medesimo, sono soggette           
alla sola comunicazione al Comune";                                             
3) di pubblicare il presente provvedimento nel Bollettino Ufficiale             
della Regione.                                                                  

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ultima modifica 2023-05-19T21:22:53+01:00

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