DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 24 marzo 2003, n. 480
Integrazione della deliberazione della Giunta regionale n. 1705 del 10 ottobre 2000
LA GIUNTA DELLA REGIONE EMILIA-ROMAGNA
Visti:
- la L.R. 5 luglio 1999, n. 14 "Norme per la disciplina del commercio
in sede fissa in attuazione del DLgs 31 marzo 1998, n. 114" e, in
particolare, l'art. 11 dove si dispone che la Giunta regionale
individua gli allegati necessari alla valutazione delle domande di
apertura di grandi strutture di vendita di cui all'art. 9 del DLgs n.
114 del 1998;
- la deliberazione del Consiglio regionale n. 1253 del 23 settembre
1999 recante "Criteri di pianificazione territoriale ed urbanistica
riferiti alle attivita' commerciali in sede fissa, in applicazione
dell'art. 4 della L.R. 5 luglio 1999, n. 14" ed, in particolare, il
punto 1 "Criteri per la definizione della superficie di vendite e
delle tipologie di esercizi commerciali (art. 4, lettera A, L.R.
14/99);
- la deliberazione della Giunta regionale n. 1705 del 10/10/2000, con
la quale la Giunta regionale ha provveduto, sulla scorta di quanto
fissato dall'art. 11 della L.R. n. 14 del 1999, alla definizione del
contenuto degli allegati necessari ai fini della valutazione delle
domande per grandi strutture di vendita;
rilevata l'opportunita', in relazione all'esigenza di garantire una
migliore efficacia del procedimento volto al rilascio
dell'autorizzazione per grandi strutture di vendita, di integrare la
suddetta deliberazione n. 1705 del 2000 relativamente alla
definizione dei soggetti che possono presentare le domande e alle
modalita' di rilascio delle autorizzazioni per le singole strutture
che costituiscono i centri commerciali;
ritenuto inoltre, al fine della semplificazione dei procedimenti, di
individuare modalita' semplificate con le quali possono essere
introdotte modifiche alle strutture che costituiscono i centri
commerciali, gia' esaminati dalle Conferenze dei Servizi di cui
all'art. 11 della L.R. n. 14 del 1999 o gia' autorizzati dal Comune,
qualora tali modifiche siano riferite ad aspetti che non incidono
rispetto alla conformazione complessiva del centro e conseguentemente
alla valutazione svolta in merito alla sua attrattivita' complessiva;
dato altresi' atto:
- del parere favorevole espresso dal Responsabile del Servizio
Programmazione della Distribuzione commerciale, dr.ssa Paola
Castellini, in merito alla regolarita' tecnica della presente
deliberazione, ai sensi dell'art. 37, quarto comma della L.R. 43/01 e
della delibera di Giunta n. 2774 del 10 dicembre 2001;
- del parere favorevole espresso dal Direttore generale alle
Attivita' Produttive, Commercio, Turismo dr. Uber Fontanesi, in
merito alla legittimita' della presente deliberazione, ai sensi
dell'art. 37, quarto comma della L.R. 43/01 e della delibera di
Giunta n. 2774 del 10 dicembre 2001;
su proposta dell'Assessore al Turismo. Commercio,
a voti unanimi e palesi, delibera:
1) di introdurre, per le motivazioni espresse in premessa e che qui
si intendono integralmente riportate, nella premessa dell'Allegato 1)
della deliberazione di Giunta regionale 10 ottobre 2000, n. 1705,
dopo il secondo periodo, il seguente alinea:
- "L'autorizzazione rilasciata al centro commerciale nel suo insieme
ha valore di consenso complessivo alla sua realizzazione e di
determinazione della superficie di vendita, suddivisa tra settori
merceologici e tipologie di esercizi. Con autonomi atti, contestuali
o successivi, sono autorizzate le medie o grandi strutture presenti
all'interno del centro, mentre agli esercizi di vicinato si applica
il procedimento di cui al DLgs n. 114 del 1998.
La domanda di autorizzazione puo' essere presentata da un unico
promotore o da singoli esercenti. In tale ultima ipotesi la domanda
e' presentata tramite un rappresentante degli stessi, nominato per i
rapporti giuridici con i terzi.
Ai soli fini della presentazione della domanda, il promotore del
centro commerciale puo' non essere in possesso dei requisiti
professionali di cui all'art. 5 del DLgs 114/98, che devono comunque
essere posseduti, prima del rilascio dell'autorizzazione relativa al
centro, dal promotore stesso o da altro soggetto richiedente che ne
assuma la titolarita'. L'intestazione ad altro soggetto, diverso dal
promotore originario, che deve essere in possesso anche degli altri
requisiti previsti dall'art. 5 del DLgs 114/98, non costituisce
ipotesi di subingresso";
2) di inserire, in fine, alla premessa dell'Allegato 1) della
deliberazione della Giunta regionale n. 1705 del 10 ottobre 2000, per
le motivazioni espresse in premessa e che qui si intendono
integralmente riportate, il seguente alinea:
- "La modifica alla ripartizione della superficie di vendita degli
esercizi posti all'interno del centro commerciale che sotto l'aspetto
tecnico-funzionale si sostanzi in una rimodulazione del centro
commerciale e che pertanto non alteri l'originaria superficie di
vendita del centro, la dotazione di parcheggi pertinenziali, le
dimensioni attribuite a ciascun settore merceologico, la superficie
complessiva attribuita alle differenti tipologie in misura superiore
al 20% delle medesime, nonche' le tipologie di esercizi commerciali,
ai sensi del punto 1) della deliberazione consiliare n. 1253 del
1999, che costituiscono il centro commerciale medesimo, sono soggette
alla sola comunicazione al Comune";
3) di pubblicare il presente provvedimento nel Bollettino Ufficiale
della Regione.