COMUNICATO
Decisione relativa alla procedura di verifica (screening) concernente il progetto per la coltivazione di una cava di arenaria (pietra serena)
L'Autorita' competente: Comune di Sarsina - Ufficio Urbanistica -
Edilizia privata comunica la decisione relativa alla procedura di
verifica (screening) concernente il
- progetto: coltivazione di una cava di arenaria (pietra serena);
- localizzato: in localita' Trecavoli - Alferello, Fosso degli
Abbacini - Sarsina;
- presentato da: Mancini Piero residente ad Alfero di Verghereto,
localita' Trecavoli n. 1.
Il progetto appartiene alla seguente categoria: B.3.4 cave e
torbiere.
Il progetto interessa il territorio del comune di Sarsina e della
provincia di Forli'-Cesena.
Ai sensi del Titolo II della L.R. 18 maggio 1999, n. 9 come
modificato dalla L.R. 16 novembre 2000, n. 35 l'Autorita' competente
con atto di Giunta comunale n. 61 del 15/4/2003 ha assunto la
seguente decisione:
a) di escludere, ai sensi dell'art. 10, comma 1 della L.R. 18 maggio
1999, n. 9 e successive modificazioni ed integrazioni, in
considerazione dello scarso rilievo degli interventi previsti e dei
conseguenti impatti ambientali, il progetto relativo alla
coltivazione della cava di arenaria tipo "pietra serena" sita in
localita' Trecavoli-Alferello (Ei8) nel comune di Sarsina, presentato
dalla ditta Mancini Piero, dall'ulteriore procedura di VIA con le
seguenti prescrizioni:
1) nell'ambito della procedura finalizzata al rilascio
dell'autorizzazione all'attivita' estrattiva, dovranno essere
presentati gli elaborati di progetto cosi' come modificati,
relativamente ai profili di recupero, in seguito alla richiesta di
integrazioni inoltrata dall'Ufficio VIA alla ditta proponente (tavole
n. 5 e 6 "Sezioni geologiche e tecniche schematiche con profilo
attuale, di scavo, di ripristino ecc.");
2) in fase di estrazione e lavorazione (esecuzione dei fori,
utilizzo esplosivo, movimentazione cappellaccio e materiale, carico
mezzi, trasporto) dovranno essere messe in atto tutte le misure di
mitigazione necessaria ad evitare un peggioramento della qualita'
dell'aria nella zona legato alla dispersione di polveri sospese e
inquinanti atmosferici prodotti dal funzionamento dei mezzi d'opera e
dalle attivita' previste in tale fase, al fine di garantire il
rispetto di tutti limiti di qualita' dell'aria stabiliti dalla
normativa vigente e garantire la salute pubblica;
3) dovranno inoltre essere previste le seguenti misure di
mitigazione: - umidificazione continua delle aree di accesso all'area
durante i mesi piu' aridi; - umidificazione del materiale trasportato
dai camion fino all'impianto di lavorazione; - copertura del carico
trasportato mediante teloni; - si dovra' provvedere nei periodi
secchi all'umidificazione dei depositi di accumulo provvisorio e
delle vie di transito alle aree di scavo non asfaltate;
4) durante le attivita' di estrazione e lavorazione (esecuzione dei
fori, utilizzo esplosivo, movimentazione cappellaccio e materiale,
carico mezzi, trasporto) dovranno essere messi in atto tutti gli
accorgimenti utili al contenimento delle emissioni sonore sia
mediante l'impiego delle piu' idonee attrezzature operanti in
conformita' alle direttive CE in materia di emissione acustica
ambientale, sia mediante una adeguata organizzazione delle singole
attivita', sia mediante la eventualmente necessaria realizzazione di
misure di mitigazione temporanee, con particolare riferimento alle
fasi di utilizzo di esplosivo, al fine di garantire il rispetto dei
valori limite vigenti in prossimita' dei ricettori presenti durante
le fasi previste e nei i periodi di loro attivita';
5) al fine di evitare dispersioni e contaminazioni al suolo di
possibili sostanze idroinquinanti l'eventuale stoccaggio di
combustibili e lubrificanti, necessari all'utilizzo e gestione dei
mezzi di cava, dovra' avvenire in apposite aree opportunamente
confinate e impermeabilizzate;
6) deve essere prevista una rinaturalizzazione dell'area attraverso
un adeguato inserimento paesaggistico, inteso come valore estetico,
percettivo e di scenario, ed ambientale ecosistemico, attenendosi,
per quanto riguarda al ripristino vegetazionale, a quanto definito
nella Relazione generale - Analisi sugli aspetti floristico
vegetazionali e agronomico-forestali - Elaborato 2 del Piano
intercomunale delle attivita' estrattive, adottato dal Comune di
Sarsina con deliberazione di Consiglio comunale n. 15 del 5/6/2002,
interpretando quale riferimento vincolante di sistemazione le
tipologie 1 e 2, come precisate nella suddetta relazione al paragrafo
5, da valutarsi nei differenziati sottotipi in relazione alle
caratteristiche stazionali, ovvero morfologiche ed ecologiche, del
sito d'intervento;
7) come previsto nella relazione agro-vegetazionale allegata al
progetto di coltivazione, l'esiguo spessore di terreno vegetale che
ricopre il substrato litoide dovra' essere accantonato a margine
dell'area estrattiva per essere distribuito su tutta l'area di
recupero al termine dei lavori di estrazione. Per favorire il
mantenimento della microflora e microfauna presente nel terreno i
cumuli dovranno essere realizzati facendo attenzione a evitare
compattamenti eccessivi e processi di asfissia e prevedendone il
rivestimento naturale mediante tappeti erbosi, fogliame o semina di
coltura da sovescio;
8) sui nuovi impianti vegetazionali dovranno essere previste
operazioni di manutenzione, quali l'irrigazione di soccorso, la
sarchiatura delle macchie alberate, il risarcimento delle fallanze e
le concimazioni con concimi a rapida ed a lenta cessione nei primi
cinque anni successivi all'impianto;
9) e' necessario prevedere modalita' di collocazione del terreno a
rinfianco delle scarpate tali da consentirne un affrancamento stabile
nel tempo utilizzando elementi atti a contenere fenomeni di
dilavamento ed erosione del suolo quali geogriglie, geostuoie ecc.;
10) l'importo della fideiussione, a garanzia finanziaria
dell'adempimento degli obblighi derivanti dalla convenzione, da
stipularsi secondo le modalita' previste dall'art. 12 della L.R. 18
luglio 1991, n. 17, dovra' essere ricomputato sulla base delle
succitate modalita' di recupero vegetazionale applicando le vigenti
tariffe per interventi agro-forestali; sara' inoltre cura del Comune
provvedere ad uno svincolo parziale della garanzia finanziaria al
termine delle operazioni di recupero paesaggistico allo scopo di
assicurare l'adempimento delle operazioni di manutenzione del verde;
b) di quantificare in Euro 45,43, pari allo 0,02% del valore
dell'intervento, le spese istruttorie che, ai sensi dell'art. 28
della L.R. 9/99 e successive modificazioni ed integrazioni, sono a
carico del proponente;
c) di liquidare il 90% dell'importo sopra richiamato, pari a Euro
40,89, all'Amministrazione provinciale di Forli'-Cesena per
l'attivita' istruttoria da essa svolta, in attuazione di quanto
previsto dall'art. 8 della convenzione tra Comune e Provincia citata
in premessa;
d) di procedere alla pubblicazione, per estratto, della presente
deliberazione ai sensi dell'art. 10, comma 3 della L.R. 9/99 e
successive modificazioni ed integrazioni nel Bollettino Ufficiale
della Regione.