DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 23 giugno 2003, n. 1172
Fondo regionale per il sostegno all'accesso alle abitazioni in locazione di cui agli artt. 38 e 39 della L.R. n. 24 del 9/8/2001 - Anticipo dei contributi relativi all'anno 2003
LA GIUNTA DELLA REGIONE EMILIA-ROMAGNA
Richiamati:
- la Legge n. 431 del 9/12/1998 e in particolare l'art. 11 che ha
istituito il Fondo nazionale per la locazione per il sostegno
all'accesso alle abitazioni in locazione, di seguito denominato Fondo
regionale, cosi' come modificato dalla Legge n. 21 dell'8/2/2001;
- il decreto del Ministero delle Infrastratture e dei Trasporti del
4/12/2002, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 33 del 10/2/2003,
con cui si e' provveduto al riparto delle risorse del Fondo nazionale
per il sostegno all'accesso alle abitazioni in locazione relative al
2002 destinando alla Regione Emilia-Romagna una quota pari a Euro
29.665.038,05;
- il decreto del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti prot.
n. 2110 dell'11/12/2002 con il quale si e' ridotto lo stanziamento di
cui al precedente alinea, per effetto dell'applicazione dell'aliquota
del 15% prevista dal decreto del Ministero dell'Economia e delle
Finanze del 29/11/2002, e con il quale si e' assegnata alla Regione
Emilia-Romagna una quota di risorse pari a Euro 25.215.534,50;
- la L.R. n. 24 del 9/8/2001 che, nel disciplinare l'intervento
pubblico nel settore abitativo, relativamente al Fondo regionale per
il sostegno all'accesso alle abitazioni in locazione di cui agli
artt. 38 e 39, di seguito denominato Fondo regionale, ha stabilito
che la Regione provvede alla definizione dei criteri di riparto tra i
Comuni delle risorse del Fondo regionale e le modalita' di
conferimento delle stesse nonche' alla individuazione della quota del
concorso finanziario comunale;
- la propria deliberazione n. 1773 del 30/9/2002 con la quale si e'
assegnato ai Comuni richiedenti il contributo relativo all'anno
2002;
- la propria deliberazione n. 428 del 17/3/2003 con la quale si e'
disciplinato il Fondo regionale per l'anno 2003;
- la propria deliberazione n. 448 del 24/3/2003 con la quale si e'
preso atto dell'assegnazione di Euro 25.215.534,50 di cui al decreto
del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti prot. n. 2110
dell'11/12/2002 sopra citato e si sono apportate le relative
variazioni al Bilancio di previsione per l'anno 2003;
- considerato di consentire ai Comuni che hanno provveduto ad aprire
i bandi pubblici di cui alla propria deliberazione n. 428 del
17/3/2003 e che hanno ammesso al contributo economico una o piu'
domande di erogare ai soggetti beneficiari un acconto del contributo
relativo all'anno 2003;
- ritenuto pertanto di assegnare a titolo di anticipo una quota pari
al 50% di quanto assegnato ai Comuni beneficiari nell'anno 2002 di
cui all'Allegato A) alla propria deliberazione n. 1773 del 30/9/2002
subordinando tale assegnazione ad una espressa richiesta del Comune,
per un onere massimo di spesa di Euro 17.798.213,16;
dato atto del parere di regolarita' amministrativa espresso dal
Direttore generale alla Programmazione territoriale e Sistemi di
mobilita' dott. R. Raffaelli ai sensi dell'art. 37, quarto comma
della L.R. 43/01 e della deliberazione della Giunta regionale
447/03;
su proposta dell'Assessore competente per materia;
a voti unanimi e palesi, delibera:
1) di assegnare a titolo di anticipo, al fine di consentire una
tempestiva erogazione dei contributi ai soggetti beneficiari, una
quota pari al 50% di quanto assegnato ai Comuni beneficiari nell'anno
2002 di cui all'Allegato A) alla propria deliberazione n. 1773 del
30/9/2002, per un onere massimo di spesa di Euro 17.798.213,16 da
liquidare in un'unica soluzione all'atto di concessione ed impegno
dei contributi.
L'assegnazione e' subordinata ad una espressa richiesta del Comune a
cura del Responsabile dell'Ufficio Casa o altra struttura demandata
che dovra' pervenire al Servizio regionale Politiche abitative entro
e non oltre il 31/7/2003.
La richiesta di cui sopra dovra' contenere la dichiarazione di avere
aperto il bando comunale e di avere ammesso una o piu' domande di
contributo in seguito all'istruttoria ai sensi della propria
deliberazione n. 428 del 17/3/2003.
Possono inviare richiesta di contributo anche le Unioni di Comuni,
istituzioni e consorzi ai quali con l'atto istitutivo sia stato
demandato l'esercizio delle competenze relative al Fondo regionale.
Per le richieste di anticipo inviate per posta vale la data del
timbro postale;
2) di demandare ad una determinazione del Responsabile del Servizio
regionale Politiche abitative la assegnazione e concessione
dell'anticipo ai Comuni richiedenti di cui al precedente punto 1);
3) di dare atto che all'impegno ed alla liquidazione della spesa si
procedera' con successivi atti formali dei Dirigenti competenti per
materia, nel rispetto della normativa contabile vigente;
4) di stabilire che la determinazione del conguaglio del contributo
avverra' con propria deliberazione contestualmente alla assegnazione
ai Comuni richiedenti del contributo relativo all'anno 2003 ai sensi
della propria deliberazione 428/03 e con l'applicazione del criterio
di riparto previsto dal punto 3) "Criteri di ripartizione delle
risorse" del dispositivo della medesima propria deliberazione
428/03;
5) di pubblicare la presente deliberazione nel Bollettino Ufficiale
della Regione Emilia-Romagna.