REGIONE EMILIA-ROMAGNA - PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE
DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE 4 agosto 2003, n. 215
Approvazione Accordo di programma sulla qualita' dell'aria "Per la gestione dell'emergenza da PM10 e per il progressivo allineamento ai valori fissati dalla UE al 2005 di cui al DM 2 aprile 2002, n. 60"
IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE
Premesso che in data 15 luglio 2002, anche a seguito dell'emanazione
del DM del 2 aprile 2002, n. 60 recante "Recepimento della Direttiva
1999/30/CE del Consiglio del 22 aprile 1999 concernente i valori
limite di qualita' dell'aria ambiente per il biossido di zolfo, il
biossido di azoto, gli ossidi di azoto, le particelle e il piombo e
della Direttiva 2000/69/CE relativa ai valori limite di qualita'
dell'aria ambiente per il benzene ed il monossido di carbonio" e'
stato sottoscritto da Regione, Province e Comuni con popolazione
superiore a 50.000 abitanti l'Accordo di programma sulla qualita'
dell'aria finalizzato in particolare "alla gestione dell'emergenza da
PM10 ed al progressivo allineamento ai valori fissati dalla UE al
2005";
considerato che:
- i provvedimenti programmati e permanenti di limitazione della
circolazione previsti dall'Accordo medesimo hanno comportato, in
generale, 42 giornate di targhe alterne, equamente distribuite tra
pari e dispari, di cui 22 il giovedi' e 20 la domenica. Nella seconda
fase si e' raggiunta una maggiore omogeneizzazione nell'attuazione
dei provvedimenti. L'attivita' del tavolo tecnico regionale, composto
dagli enti sottoscrittori dell'accordo e dall'ARPA, ha garantito i
supporti obiettivi e documentali necessari a compiere valutazioni
affidabili sui livelli di efficacia delle misure adottate. I
risultati dei provvedimenti di limitazione adottati nel periodo
ottobre 2002-marzo 2003, hanno confermato l'utilita' dei medesimi a
fronte di un limitato disagio per la societa' regionale;
- l'elaborazione dei dati di PM10 per l'anno 2002 per l'intera
regione ha mostrato una significativa riduzione del valore medio
annuo rispetto ai valori rilevati nel 2001 per le zone di Parma (53),
Reggio Emilia (45) e Bologna (45) pur restando tali valori al di
sopra del valore limite di riferimento (per l'anno 2002 e' di 44,8
microgrammi/mc) mentre per le altre zone, tutte al di sotto di detto
valore, si sono registrate riduzioni piu' contenute, ad eccezione di
Piacenza (36);
- il numero dei superamenti del valore medio giornaliero resta
sicuramente il dato piu' problematico. Infatti il limite di 50
microgrammi/mc da non superare piu' di 35 giornate/anno, previsto per
il 2005, e' stato superato nel 2002 per un minimo di 66 giornate a
Cesena fino ad un massimo di 136 a Parma;
considerato inoltre che:
- l'Accordo di programma 2002-2003 ha attivato alcuni processi
virtuosi sulla mobilita' sostenibile, quali ad esempio l'attivazione
di bus navetta in zone industriali non servite dal mezzo pubblico per
il trasporto dei lavoratori, nonche' la nomina di numerosi Mobility
manager aziendali;
- sono stati avviati alcuni importanti interventi strutturali, gia'
indicati nell'Accordo medesimo ed in particolare:
a) rinnovo del parco degli autobus del trasporto pubblico locale con
veicoli a ridotte emissioni inquinanti. Con i provvedimenti di
riparto gia' adottati nel 2002 (circa 60 Meuro) e con gli
stanziamenti gia' previsti nel triennio 2003-2005 (circa 40 Meuro) si
andranno a sostituire il 30% del parco regionale attuale con oltre 15
anni di anzianita' portando, quindi, il parco ad una vetusta' media
inferiore a 10 anni;
b) post-trattamento dei gas di scarico ed impiego di carburanti
alternativi nelle flotte di autobus circolanti per la riduzione delle
emissioni in atmosfera. Con i provvedimenti gia' adottati nel 2002 si
andra' all'installazione su 322 bus di sistemi di abbattimento delle
emissioni;
c) sostegno ad iniziative che favoriscano il passaggio delle merci
dal trasporto su gomma al trasporto su ferro. Per quest'ultima voce
occorre richiamare due significative realizzazioni legate a due
importanti comparti dell'economia emiliano-romagnola, quello dello
zucchero e quello della ceramica. La prima, gia' sperimentata nel
2002, riguarda il trasporto delle barbabietole da Cervignano e
Portogruaro a Pontelagoscuro e Forlimpopoli che ha consentito di
eliminare dalla strada circa 7 mila camion/anno. La seconda,
denominata "il treno dell'argilla" riguarda il trasporto di argilla e
feldspati, dal porto di Ravenna al polo ceramico di Sassuolo e
Scandiano, attraverso lo scalo merci di Dinazzano, con l'obiettivo di
togliere dalla strada circa 15.000 TIR/anno.
Valutata, pertanto, la necessita', sulla base dei diversi incontri
svolti sia a livello istituzionale che con le rappresentanze
economiche e sociali, di proseguire nelle azioni necessarie per
affrontare la criticita' da PM10 nella stagione autunno-inverno,
mentre procede la realizzazione degli interventi infrastrutturali
necessari a favorire il raggiungimento dei livelli di qualita'
dell'aria previsti dall'UE al 2005;
rilevato che a seguito di tali incontri, il 14 luglio 2003 e' stata
convocata dal Presidente della Regione Emilia-Romagna, ai sensi
dell'art. 34, comma 3 del DLgs n. 267 del 18 agosto 2000, una
conferenza tra i rappresentanti delle Province, dei Comuni capoluogo
e dei Comuni con popolazione superiore a 50.000 abitanti per la
valutazione degli elementi e delle condizioni per la sottoscrizione
del secondo Accordo di programma sulla qualita' dell'aria "per la
gestione dell'emergenza da PM10 e per il progressivo allineamento ai
valori fissati dalla UE al 2005 di cui al DM 2 aprile 2002, n. 60";
dato atto che nel corso di tale conferenza si e' addivenuto alla
sottoscrizione del citato Accordo di programma, con la sola eccezione
del Comune di Carpi che, con nota dell'11 luglio 03, ha comunicato
che dara' comunque attuazione all'Accordo con la sola esclusione dei
provvedimenti previsti al punto 2 dell'art. 6;
dato atto del parere di regolarita' amministrativa espresso, in
ordine al presente atto, dal Direttore generale all'Ambiente e Difesa
del suolo e della costa dott.ssa Leopolda Boschetti ai sensi
dell'art. 37, quarto comma della L.R. 43/01 e della delibera della
Giunta regionale 447/03 ad oggetto "Indirizzi in ordine alle
relazioni organizzative e funzionali tra le strutture e
sull'esercizio delle funzioni dirigenziali";
su proposta dell'Assessore alla "Agricoltura. Ambiente e Sviluppo
sostenibile";
decreta:
1) di approvare ai sensi dell'art. 34, comma 4 del DLgs n. 267 del 18
agosto 2000, l'Accordo di programma tra Regione Emilia-Romagna,
Province, Comuni capoluogo e Comuni con popolazione superiore a
50.000 abitanti sulla qualita' dell'aria "per la gestione
dell'emergenza da PM10 e per il progressivo allineamento ai valori
fissati dalla UE al 2005 di cui al DM 2/4/2002, n. 60" parte
integrante e sostanziale del presente provvedimento;
2) di dare atto che la vigilanza sull'esecuzione dell'accordo in
parola, in attuazione di quanto stabilito al comma 7 del citato art.
34 del DLgs 267/00, sara' svolta dai soggetti sottoscrittori con le
procedure previste all'art. 2 dell'Accordo medesimo;
3) di pubblicare il presente provvedimento nel Bollettino Ufficiale
della Regione Emilia-Romagna.
IL PRESIDENTE
Vasco Errani
REGIONE EMILIA-ROMAGNA
PROVINCE
COMUNI CAPOLUOGO
E COMUNI SUPERIORI A 50.000 ABITANTI
II Accordo di programma sulla qualita' dell'aria "per la gestione
dell'emergenza da PM10 e per il progressivo allineamento ai valori
fissati dalla UE al 2005 di cui al DM 2/4/2002, n. 60"
Premesso che:
- in data 15 luglio 2002, anche a seguito dell'emanazione del DM del
2 aprile 2002, n. 60 recante "Recepimento della Direttiva 1999/30/CE
del Consiglio del 22 aprile 1999 concernente i valori limite di
qualita' dell'aria ambiente per il biossido di zolfo, il biossido di
azoto, gli ossidi di azoto, le particelle e il piombo e della
Direttiva 2000/69/CE relativa ai valori limite di qualita' dell'aria
ambiente per il benzene ed il monossido di carbonio" e' stato
sottoscritto da Regione, Province e Comuni con popolazione superiore
a 50.000 abitanti l'Accordo di programma sulla qualita' dell'aria
finalizzato in particolare "alla gestione dell'emergenza da PM10 ed
al progressivo allineamento ai valori fissati dalla UE al 2005".
Considerato che:
- i provvedimenti programmati e permanenti di limitazione della
circolazione previsti dall'Accordo medesimo hanno comportato, in
generale, 42 giornate di targhe alterne, equamente distribuite tra
pari e dispari, di cui 22 il giovedi' e 20 la domenica. Nella seconda
fase si e' raggiunta una maggiore omogeneizzazione nell'attuazione
dei provvedimenti. L'attivita' del tavolo tecnico regionale, composto
dagli enti sottoscrittori dell'Accordo e dall'ARPA, ha garantito i
supporti obiettivi e documentali necessari a compiere valutazioni
affidabili sui livelli di efficacia delle misure adottate. I
risultati dei provvedimenti di limitazione adottati nel periodo
ottobre 2002-marzo 2003, hanno confermato l'utilita' dei medesimi a
fronte di un limitato disagio per la societa' regionale;
- l'elaborazione dei dati di PM10 per l'anno 2002 per l'intera
regione ha mostrato una significativa riduzione del valore medio
annuo rispetto ai valori rilevati nel 2001 per le zone di Parma (53),
Reggio Emilia (45) e Bologna (45) pur restando tali valori al di
sopra del valore limite di riferimento (per l'anno 2002 e' di 44,8
microgrammi/mc) mentre per le altre zone, tutte al di sotto di detto
valore, si sono registrate riduzioni piu' contenute, ad eccezione di
Piacenza (36);
- il numero dei superamenti del valore medio giornaliero resta
sicuramente il dato piu' problematico. Infatti il limite di 50
microgrammi/mc da non superare piu' di 35 giornate/anno, previsto per
il 2005, e' stato superato nel 2002 per un minimo di 66 giornate a
Cesena fino ad un massimo di 136 a Parma;
- in prima approssimazione una media annua del PM10 inferiore a 30
microgrammi/metro cubo dovrebbe dare buone probabilita' di rispettare
lo standard giornaliero in vigore dal 2005;
considerato inoltre che:
- l'Accordo di programma 2002-2003 ha attivato alcuni processi
virtuosi sulla mobilita' sostenibile, quali ad esempio l'attivazione
di bus navetta in zone industriali non servite dal mezzo pubblico per
il trasporto dei lavoratori, nonche' la nomina di numerosi Mobility
manager aziendali;
- sono stati avviati alcuni importanti interventi strutturali, gia'
indicati nell'Accordo medesimo ed in particolare:
a) rinnovo del parco degli autobus del trasporto pubblico locale con
veicoli a ridotte emissioni inquinanti. Con i provvedimenti di
riparto gia' adottati nel 2002 (circa 60 Meuro) e con gli
stanziamenti gia' previsti nel triennio 2003-2005 (circa 40 Meuro) si
andranno a sostituire il 30% del parco regionale attuale con oltre 15
anni di anzianita' portando, quindi, il parco ad una vetusta' media
inferiore a 10 anni;
b) post-trattamento dei gas di scarico ed impiego di carburanti
alternativi nelle flotte di autobus circolanti per la riduzione delle
emissioni in atmosfera. Con i provvedimenti gia' adottati nel 2002 si
andra' all'installazione su 322 bus di sistemi di abbattimento delle
emissioni;
c) sostegno ad iniziative che favoriscano il passaggio delle merci
dal trasporto su gomma al trasporto su ferro. Per quest'ultima voce
occorre richiamare due significative realizzazioni legate a due
importanti comparti dell'economia emiliano-romagnola, quello dello
zucchero e quello della ceramica. La prima, gia' sperimentata nel
2002, riguarda il trasporto delle barbabietole da Cervignano e
Portogruaro a Pontelagoscuro e Forlimpopoli che ha consentito di
eliminare dalla strada circa 7 mila camion/anno. La seconda,
denominata "il treno dell'argilla" riguarda il trasporto di argilla e
feldspati, dal porto di Ravenna al polo ceramico di Sassuolo e
Scandiano, attraverso lo scalo merci di Dinazzano, con l'obiettivo di
togliere dalla strada circa 15.000 TIR/anno.
valutata, pertanto,
- la necessita' di proseguire nelle azioni necessarie per affrontare
la criticita' da PM10 nella stagione autunno-inverno, mentre procede
la realizzazione degli interventi infrastrutturali necessari a
favorire il raggiungimento dei livelli di qualita' dell'aria previsti
dall'UE al 2005.
tutto cio' premesso
la Regione Emilia-Romagna, le Province della regione, i Comuni
Capoluogo ed i Comuni con popolazione superiore a 50.000 abitanti
stipulano il seguente Accordo di programma
Articolo 1
Finalita'
1. Il presente Accordo di programma, in coerenza e continuita' con
quello sottoscritto il 15 luglio 2002, individua il complesso di
misure da applicare per il risanamento della qualita' dell'aria ed in
particolare per la riduzione della concentrazioni di PM10 del
territorio regionale.
Articolo 2
Impegni dei soggetti sottoscrittori l'Accordo
1. Ciascun soggetto sottoscrittore del presente Accordo di programma,
nello svolgimento dell'attivita' di propria competenza, si impegna
a:
a) rispettare i termini concordati e ad applicare le misure indicate
nel presente Accordo di programma con modalita' omogenee, mediante
intese attuative tra Province e Comuni;
b) utilizzare forme di immediata collaborazione e di stretto
coordinamento sia nella fase di informazione alla popolazione che
nell'adozione dei provvedimenti sottoelencati;
c) assumere i provvedimenti di competenza delle singole
Amministrazioni, descritti all'art. 6, entro il 21/9/2003 e dare
avvio alla campagna di informazione e comunicazione nella settimana
dal 16/9 al 22/9/2003, dedicata agli obiettivi ed ai temi della
mobilita' sostenibile, organizzando la prima delle domeniche
senz'auto il 21/9;
d) attuare le procedure per il controllo annuale dei gas di scarico
(bollino blu) di tutti i veicoli di proprieta' di residenti nel
territorio della regione, secondo gli accordi precedentemente
sottoscritti, e potenziare contestualmente l'attivita' di vigilanza;
e) attivare tutte le iniziative per il miglioramento ed il
potenziamento del trasporto pubblico locale sulla base degli accordi
triennali previsti all'art. 9 della L.R. 30/98;
f) attivare iniziative, progetti e programmi volti alla
riorganizzazione dei sistemi di logistica urbana, allo scopo di: -
ridurre la taglia e il numero dei veicoli per il trasporto merci
circolanti mediante una concentrazione dei carichi unitari e la
realizzazione di piattaforme logistiche urbane; - razionalizzare il
percorso di detti mezzi aumentandone la velocita' commerciale e
l'efficienza del servizio; - ridurre i chilometri percorsi a parita'
di servizio, anche mediante la creazione di vie preferenziali di
accesso alle sedi di attivita' commerciali e la gestione informatica
degli itinerari; - ridurre l'occupazione impropria delle sedi viarie
e dei suoli pubblici con conseguente riduzione della congestione del
traffico;
g) individuare ed accelerare l'attuazione di tutte le misure di
razionalizzazione e snellimento dei flussi di traffico attraverso
l'applicazione delle migliori pratiche e tecnologie (es: regolazione
automatizzata degli impianti semaforici, controllo informatizzato
degli accessi, miglioramento della segnaletica relativa ai
provvedimenti adottati sulla circolazione, razionalizzazione dei
lavori stradali nelle aree urbane in relazione agli orari di maggior
flusso di traffico; ...)
h) prevedere, dall'1/1/2005, nell'ambito dei piani e programmi di
risanamento e tutela della qualita' dell'aria, previsti dal DLgs.
351/99, il divieto di circolazione nelle zone e negli agglomerati
gia' individuati dalle Province dei veicoli non catalizzati, dei
diesel pre-Euro 1 e dei motocicli a due tempi non catalizzati,
nonche' il divieto di circolazione nei centri urbani dei veicoli
commerciali diesel Euro 1, anche se provvisti di bollino blu. I mezzi
del trasporto pubblico locale non Euro devono essere adeguati ai
valori di emissione previsti per i veicoli Euro, con idonei sistemi
di abbattimento o alimentati con biocarburanti;
i) prevedere nei provvedimenti previsti all'art. 6 l'obbligo di
spegnimento del motore dei veicoli in tutte le situazioni non
derivanti dalle dinamiche del traffico e della circolazione
stradale;
j) prevedere, dall'1/1/2005 nell'ambito dei piani e programmi di
risanamento e tutela della qualita' dell'aria, previsti dal DLgs
351/99 e adottati dalle Province, il divieto di utilizzo negli
impianti termici dell'olio combustibile ed altri distillati pesanti
di petrolio ai sensi dell'art. 11 del DPCM 8/3/2002;
k) trasformare entro il 2005 gli impianti termici della pubblica
Amministrazione da gasolio a metano, gpl o allacciarli a reti di
teleriscaldamento. Tale impegno e' riferito agli impianti di
proprieta' degli enti sottoscrittori;
l) promuovere l'adeguamento degli impianti termici per il
miglioramento delle condizioni di sicurezza e compatibilita'
ambientale ed il contenimento dei consumi energetici negli edifici,
secondo quanto previsto dalla DGR 387/02, nonche' lo sviluppo delle
fonti rinnovabili;
m) fornire adeguati indirizzi alle aziende di gestione dei servizi
per la destinazione di investimenti aziendali all'ampliamento delle
reti di teleriscaldamento, alla realizzazione di progetti per il
teleraffrescamento sulla costa, nonche' all'acquisto di nuovi mezzi
esclusivamente eco-compatibili (metano, gpl, elettrici, ibridi..)
affinche', entro il 31/12/2005, almeno il 50% di quelli in esercizio
risultino tali, fino al completamento del rinnovo dell'intero parco
automezzi entro il 31/12/2007;
n) indirizzare le Aziende di trasposto pubblico locale e di servizi
all'utilizzo di gasolio con tenore di zolfo ¹R2 = prevedere, a
decorrere dall'ottobre 2003, nei capitolati d'appalto di opere
pubbliche nonche' per le forniture di merci e servizi il vincolo per
le aziende che svolgono il trasporto delle merci e l'erogazione dei
servizi dell'uso di mezzi omologati almeno Euro 2, privilegiando i
parchi veicolari eco-compatibili, (elettrici, ibridi, gas metano e
gpl). Tale preferenza puo' essere perfezionata anche in sede di
affidamento dell'appalto;
p) acquistare nuovi mezzi esclusivamente eco-compatibili (metano,
gpl, elettrici, ibridi) sostituendo tutti i veicoli non Euro comunque
entro l'1/1/2005;
q) ricercare con le Aziende di servizi, che effettuano la raccolta il
trasporto e lo smaltimento dei rifiuti, le soluzioni logistiche
necessarie a trasferire da gomma a rotaia quote di RSU da avviare
allo smaltimento;
r) promuovere l'attivazione di servizi di trasporto dedicati alle
zone industriali anche con il concorso delle Aziende pubbliche di
trasporto;
s) ricercare, inoltre, accordi volontari, con le aziende di
produzione di beni e servizi ad elevata capacita' emissiva (centrali
di potenza, cementifici, ecc..) per il contenimento delle emissioni
inquinanti.
Articolo 3
Campo d'applicazione
1. Il presente Accordo trova applicazione nei territori dei Comuni
capoluogo di provincia, in quelli con popolazione superiore a 50.000
abitanti ed in quelli di area vasta.
Articolo 4
Piani e programmi di tutela
e risanamento della qualita' dell'aria
1. Le Province, per la completa applicazione al DLgs 351/99,
verificano ed eventualmente aggiornano entro il 30/12/2003, con il
supporto di ARPA, le zone e gli agglomerati definiti dalle linee di
indirizzo regionale ai fini dell'espletamento delle funzioni degli
enti locali in materia di inquinamento atmosferico (artt. 121 e 122,
L.R. 3/99) di cui alla DGR 804/01, anche in base alle valutazioni
emerse dalla Conferenza dei Sindaci di cui al successivo art. 5.
2. Le Province, entro il 31/12/2004, adottano i piani e i programmi
di tutela e risanamento della qualita' dell'aria, definendo le misure
da applicare nelle zone in cui i livelli sono piu' elevati dei valori
limite, ai sensi degli artt. 7, 8 e 9 del DLgs 351/99.
Articolo 5
Conferenza dei Sindaci
1. Per attuare e gestire l'accordo con i criteri e le modalita'
richieste dalla scala territoriale di area vasta, viene istituita la
Conferenza dei Sindaci costituita dal Comune capoluogo, dai Comuni
dell'area stessa e dalla Provincia. In particolare la Conferenza ha
il compito di pervenire ad intese attuative del presente accordo
cosi' da facilitare ed armonizzare la gestione degli interventi sulla
mobilita' e delle relative aree di influenza al fine di tutelare la
salute ed arrecare il minor disagio possibile ai cittadini.
Articolo 6
Provvedimenti e modalita' di adozione
1. Provvedimenti da attivare in modo programmato e permanente dal
2/10/2003 al 31/3/2004:
1.1. limitazione della circolazione privata nelle aree urbane
identificate dai Comuni degli autoveicoli non catalizzati, diesel non
Euro e dei ciclomotori e motocicli a due tempi non Euro (1) nelle
giornate di lunedi', martedi', mercoledi' e venerdi' dalle 8,30 alle
10,30 e dalle 17,30 alle 19,30, anche se provvisti di bollino blu.
2. Provvedimenti da attivare in modo programmato e permanente dal
2/10/2003 al 10/12/2003 e dal 7/1/2004 al 31/3/2004 nei territori
comunali, tenuto conto dei principali flussi di traffico:
2.1. limitazione della circolazione privata a targhe alterne il
giovedi' dalle 8,30 alle 12,30 e dalle 14,30 alle 19,30. Possono
quindi circolare nei giorni pari i veicoli con ultimo numero di targa
zero o pari e nei giorni dispari i veicoli con ultimo numero di targa
dispari;
2.2. nella medesima giornata e fasce orarie indicate al punto 2.1. si
applica la limitazione totale della circolazione per gli autoveicoli
non catalizzati, diesel non-Euro e per i motocicli a due tempi non
Euro. In presenza del bollino blu, che attesta il controllo annuale
dei gas di scarico si applica la limitazione a targhe alterne.
3. Ulteriori provvedimenti di limitazione della circolazione potranno
essere assunti dai Sindaci, anche a seguito di valutazione collegiale
della Conferenza dei Sindaci, in relazione alle specifiche situazioni
ambientali e territoriali, con particolare riferimento al permanere
di condizioni meteoclimatiche sfavorevole alla dispersione degli
inquinanti.
4. I provvedimenti di limitazione della circolazione non si applicano
alle auto elettriche e ibride, a quelle alimentate a gas metano e
GPL, alle auto con almeno 3 persone a bordo (car pooling) nonche'
all'auto condivisa (car sharing). I provvedimenti non si applicano
inoltre ai:
- veicoli commerciali leggeri (fino a 35 q) Euro 2 conformi alla
Direttiva 96/69 CE o immatricolati dopo l'1/10/1998;
- veicoli commerciali pesanti (oltre i 35 q) Euro 3 conformi alla
Direttiva 99/69 CE o immatricolati dopo l'1/1/2001;
- veicoli dotati di filtro antiparticolato (FAP), omologati con le
indicazioni riportate in Allegato 1.
5. Per una piu' efficace armonizzazione delle deroghe, vengono
fornite nell'Allegato 2 indicazioni sulle tipologie di veicoli
oggetto di deroga ai provvedimenti di limitazione della
circolazione.
Nota (1): non omologati ai sensi della Direttiva 97/24 CE
Articolo 7
Ulteriori iniziative
1. Nell'ambito delle politiche di promozione della mobilita'
sostenibile, delle iniziative di uso sostenibile delle citta' e di
coerente organizzazione del tempo libero, i Comuni, oltre alle misure
gia' adottate, attivano provvedimenti di limitazione della mobilita'
privata per almeno una domenica al mese individuata e programmata
nell'ambito della Conferenza dei Sindaci da svolgere nelle forme e
con le modalita' piu' appropriate alle esigenze delle comunita'
amministrate. Di tale programmazione e' data preventiva comunicazione
alla cittadinanza.
2. Le Province e i Comuni, anche in sede di Conferenza dei Sindaci,
proseguono la promozione delle positive iniziative, realizzate in
sede di primo accordo, per l'implementazione della rete di mobility
manager (Mobility manager d'area vasta), in coerenza con il DM 27
marzo 1998, tesa a favorire ed incentivare il trasporto pubblico e
collettivo dei dipendenti pubblici e privati.
3. I medesimi confermano l'esigenza di proseguire nelle iniziative
per la riorganizzazione degli orari scolastici, della pubblica
Amministrazione e delle attivita' commerciali per ridurre la
congestione del traffico veicolare e del trasposto pubblico negli
orari di punta.
Articolo 8
Informazione e comunicazione
1. Tutti gli enti sottoscrittori, sulla base della positiva
esperienza del precedente Accordo, convengono nel proseguire, anche
con forme organizzative comuni, per consentire alla cittadinanza di
organizzarsi al meglio, l'efficace campagna regionale di informazione
"liberiamo l'aria" che ha supportato le misure di limitazione della
circolazione sia permanenti che temporanee adottate nella passata
stagione, utilizzando i sistemi di comunicazione a piu' larga
diffusione (televisioni, giornali, Internet, Videotel, Viaggiare
informati, nonche' sistemi locali di informazione costituiti dai
display luminosi sulle strade, autostrade, stazioni ferroviarie o
installati alle fermate dei servizi pubblici di trasporto).
2. L'ARPA, analogamente a quanto realizzato nel corso del 2002/2003,
continuera' nella gestione del sito www.liberiamolaria.it in cui
vengono inseriti i dati di qualita' dell'aria, i dati meteorologici,
le previsioni a 72 ore delle concentrazioni di PM10, nonche' i
provvedimenti adottati dalle Amministrazioni locali.
3. La Regione si impegna inoltre, con il contributo delle Aziende USL
e dell'ARPA, a proseguire la campagna di informazione e comunicazione
sui rischi sanitari da PM10 .
4. Le Province ed i Comuni integrano la campagna regionale di
comunicazione con iniziative e strumenti diretti ad informare i
propri cittadini.
Articolo 9
Monitoraggio e verifica dell'Accordo
1. Gli enti sottoscrittori si impegnano a svolgere verifiche
periodiche a livello istituzionale e con le rappresentanze economiche
e sociali per il monitoraggio dell'Accordo e per gli eventuali
adeguamenti che si rendessero necessari. E' in ogni caso prevista una
occasione di valutazione e verifica entro la prima decade del mese di
dicembre 2003.
Articolo 10
Autorita' competente
1. L'adozione e la revoca dei provvedimenti restrittivi ed i relativi
controlli sono di competenza dei Sindaci.
2. In caso di aree sovracomunali interessate a provvedimenti di
limitazione di cui all'art. 6 la Provincia coordina e supporta i
Comuni interessati nell'attivita' di informazione e comunicazione.
Articolo 11
Vigilanza e controllo
1. Per le limitazioni alla circolazione le Amministrazioni locali si
avvalgono della polizia urbana e del supporto del personale
ausiliario del traffico e, ove possibile, di personale appartenente a
forme associative ritenute idonee allo scopo. A tal fine la Regione e
gli Enti locali sottoscrittori sono impegnati a ricercare ogni utile
forma di collaborazione con gli Organi dello Stato preposti alle
attivita' di sicurezza sul territorio.
Articolo 12
Sanzioni
1. Le infrazioni ai provvedimenti sindacali di limitazione della
circolazione, attuative del presente Accordo di programma, sono
punite ai sensi e con le modalita' previste dal Nuovo Codice della
strada.
2. La mancata attuazione del presente Accordo ed il mancato rispetto
dei contenuti sostanziali da parte dei soggetti sottoscrittori
comportera' la sospensione dei contributi per il finanziamento delle
misure previste dal programma straordinario sulla mobilita'.
Art. 13
Provvedimenti contingibili ed urgenti
1. Il Presidente della Giunta regionale, ai sensi dell'art. 32 della
Legge 833/78, puo' adottare ordinanze contingibili ed urgenti, con
efficacia su tutto il territorio regionale o porzioni del medesimo,
qualora la mancata adozione dei provvedimenti previsti dal presente
Accordo, nonche' la contestuale situazione meteoclimatica, rivelino
un consistente incremento degli inquinanti atmosferici, tali da
rappresentare un rischio per la salute pubblica.
2. Qualora si presentino situazioni di carattere eccezionale,
eventuali decisioni di modifica o sospensione temporanea dei
provvedimenti, saranno assunte a seguito di concertazioni tra i
sottoscrittori dell'Accordo.
Art. 14
Provvedimenti infrastrutturali
1. Gli interventi strutturali, previsti dal precedente Accordo, per i
quali sono in corso gli accordi attuativi sulla base dei progetti
presentati dagli Enti locali sono riportati nell'Allegato 3.
ALLEGATO 1
Sigle di omologazione dei veicoli dotati di filtro anti particolato
(FAP)
- 3ARHSB
- 3CRHSB
- 3HRHSB
- 3ERHSB
- 8B4HXF
- 8E4HXF
- 8F4HXF
- 8C4HXF
- 9D4HXB
- 9D4HXE
- DC4HXB
- DC4HXE
- DE4HXB
- DE4HSE
- DCRHSB
- DCRHSE
- DERHSB
- DERHSE
- EBRHTB
- EB4HWB
- EBRHTB/N5
- EB4HWB/N5
- OEZFA07EST02N
- OEZFA07EST02NH
ALLEGATO 2
Veicoli oggetto di deroga ai provvedimenti di limitazione della
circolazione
1) veicoli di emergenza e di soccorso, compreso il soccorso
stradale;
2) veicoli attrezzati per il pronto intervento e la manutenzione
ordinaria di impianti pubblici e privati, a servizio delle imprese e
della residenza;
3) veicoli di sicurezza pubblica;
4) veicoli di turnisti e di operatori in servizio di reperibilita'
muniti di certificazione del datore di lavoro;
5) carri funebri e veicoli al seguito;
6) veicoli appartenenti ad istituti di vigilanza;
7) veicoli per trasporto persone immatricolate per trasporto
pubblico (taxi, noleggio con conducente con auto e/o autobus, autobus
di linea, scuolabus, ecc.)
8) veicoli a servizio di persone invalide provvisti di contrassegno
"H" (handicap);
9) veicoli utilizzati per il trasporto di persone sottoposte a
terapie indispensabili e indifferibili per la cura di malattie gravi
(o per visite e trattamenti sanitari programmati) in grado di esibire
la relativa certificazione medica e attestato di prenotazione della
prestazione sanitaria;
10) veicoli di paramedici e assistenti domiciliari in servizio di
assistenza domiciliare con attestazione rilasciata dalla struttura
pubblica o privata di appartenenza, veicoli di medici/veterinari in
visita domiciliare urgente muniti di contrassegno rilasciato dal
rispettivo Ordine;
11) veicoli adibiti al trasporto di farmaci e prodotti per uso medico
(gas terapeutici, ecc.);
12) veicoli adibiti al trasporto di prodotti deperibili (frutta,
ortaggi, carni e pesci, fiori, animali vivi, latte e latticini,
ecc.);
13) autocarri di categoria N2 e N3 (autocarri aventi massa massima
superiore a 3,5 tonnellate) limitatamente al transito dalla sede
operativa dell'impresa titolare del mezzo alla viabilita' esclusa dai
divieti e viceversa;
14) veicoli al servizio delle manifestazioni regolarmente
autorizzate;
15) veicoli adibiti al trasporto di carburanti, liquidi o gassosi,
destinati alla distribuzione e consumo;
16) veicoli adibiti alla manutenzione ordinaria di pozzi neri o
condotti fognari;
17) veicoli adibiti al trasporto di stampa periodica;
18) veicoli che trasportano attrezzature e merci per il rifornimento
di strutture pubbliche e di assistenza socio-sanitaria, di scuole e
cantieri;
19) veicoli di autoscuole muniti di logo identificativo, durante lo
svolgimento delle esercitazioni di guida (almeno due persone a
bordo).
(segue allegato fotografato)