REGIONE EMILIA-ROMAGNA - PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE 4 agosto 2003, n. 215

Approvazione Accordo di programma sulla qualita' dell'aria "Per la gestione dell'emergenza da PM10 e per il progressivo allineamento ai valori fissati dalla UE al 2005 di cui al DM 2 aprile 2002, n. 60"

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE                                            
Premesso che in data 15 luglio 2002, anche a seguito dell'emanazione            
del DM del 2 aprile 2002, n. 60 recante "Recepimento della Direttiva            
1999/30/CE del Consiglio del 22 aprile 1999 concernente i valori                
limite di qualita' dell'aria ambiente per il biossido di zolfo, il              
biossido di azoto, gli ossidi di azoto, le particelle e il piombo e             
della Direttiva 2000/69/CE relativa ai valori limite di qualita'                
dell'aria ambiente per il benzene ed il monossido di carbonio" e'               
stato sottoscritto da Regione, Province e Comuni con popolazione                
superiore a 50.000 abitanti l'Accordo di programma sulla qualita'               
dell'aria finalizzato in particolare "alla gestione dell'emergenza da           
PM10 ed al progressivo allineamento ai valori fissati dalla UE al               
2005";                                                                          
considerato che:                                                                
- i provvedimenti programmati e permanenti di limitazione della                 
circolazione previsti dall'Accordo medesimo hanno comportato, in                
generale, 42 giornate di targhe alterne, equamente distribuite tra              
pari e dispari, di cui 22 il giovedi' e 20 la domenica. Nella seconda           
fase si e' raggiunta una maggiore omogeneizzazione nell'attuazione              
dei provvedimenti. L'attivita' del tavolo tecnico regionale, composto           
dagli enti sottoscrittori dell'accordo e dall'ARPA, ha garantito i              
supporti obiettivi e documentali necessari a compiere valutazioni               
affidabili sui livelli di efficacia delle misure adottate. I                    
risultati dei provvedimenti di limitazione adottati nel periodo                 
ottobre 2002-marzo 2003, hanno confermato l'utilita' dei medesimi a             
fronte di un limitato disagio per la societa' regionale;                        
- l'elaborazione dei dati di PM10 per l'anno 2002 per l'intera                  
regione ha mostrato una significativa riduzione del valore medio                
annuo rispetto ai valori rilevati nel 2001 per le zone di Parma (53),           
Reggio Emilia (45) e Bologna (45) pur restando tali valori al di                
sopra del valore limite di riferimento (per l'anno 2002 e' di 44,8              
microgrammi/mc) mentre per le altre zone, tutte al di sotto di detto            
valore, si sono registrate riduzioni piu' contenute, ad eccezione di            
Piacenza (36);                                                                  
- il numero dei superamenti del valore medio giornaliero resta                  
sicuramente il dato piu' problematico. Infatti il limite di 50                  
microgrammi/mc da non superare piu' di 35 giornate/anno, previsto per           
il 2005, e' stato superato nel 2002 per un minimo di 66 giornate a              
Cesena fino ad un massimo di 136 a Parma;                                       
considerato inoltre che:                                                        
- l'Accordo di programma 2002-2003 ha attivato alcuni processi                  
virtuosi sulla mobilita' sostenibile, quali ad esempio l'attivazione            
di bus navetta in zone industriali non servite dal mezzo pubblico per           
il trasporto dei lavoratori, nonche' la nomina di numerosi Mobility             
manager aziendali;                                                              
- sono stati avviati alcuni importanti interventi strutturali, gia'             
indicati nell'Accordo medesimo ed in particolare:                               
a) rinnovo del parco degli autobus del trasporto pubblico locale con            
veicoli a ridotte emissioni inquinanti. Con i provvedimenti di                  
riparto gia' adottati nel 2002 (circa 60 Meuro) e con gli                       
stanziamenti gia' previsti nel triennio 2003-2005 (circa 40 Meuro) si           
andranno a sostituire il 30% del parco regionale attuale con oltre 15           
anni di anzianita' portando, quindi, il parco ad una vetusta' media             
inferiore a 10 anni;                                                            
b) post-trattamento dei gas di scarico ed impiego di carburanti                 
alternativi nelle flotte di autobus circolanti per la riduzione delle           
emissioni in atmosfera. Con i provvedimenti gia' adottati nel 2002 si           
andra' all'installazione su 322 bus di sistemi di abbattimento delle            
emissioni;                                                                      
c) sostegno ad iniziative che favoriscano il passaggio delle merci              
dal trasporto su gomma al trasporto su ferro. Per quest'ultima voce             
occorre richiamare due significative realizzazioni legate a due                 
importanti comparti dell'economia emiliano-romagnola, quello dello              
zucchero e quello della ceramica. La prima, gia' sperimentata nel               
2002, riguarda il trasporto delle barbabietole da Cervignano e                  
Portogruaro a Pontelagoscuro e Forlimpopoli che ha consentito di                
eliminare dalla strada circa 7 mila camion/anno. La seconda,                    
denominata "il treno dell'argilla" riguarda il trasporto di argilla e           
feldspati, dal porto di Ravenna al polo ceramico di Sassuolo e                  
Scandiano, attraverso lo scalo merci di Dinazzano, con l'obiettivo di           
togliere dalla strada circa 15.000 TIR/anno.                                    
Valutata, pertanto, la necessita', sulla base dei diversi incontri              
svolti sia a livello istituzionale che con le rappresentanze                    
economiche e sociali, di proseguire nelle azioni necessarie per                 
affrontare la criticita' da PM10 nella stagione autunno-inverno,                
mentre procede la realizzazione degli interventi infrastrutturali               
necessari a favorire il raggiungimento dei livelli di qualita'                  
dell'aria previsti dall'UE al 2005;                                             
rilevato che a seguito di tali incontri, il 14 luglio 2003 e' stata             
convocata dal Presidente della Regione Emilia-Romagna, ai sensi                 
dell'art. 34, comma 3 del DLgs n. 267 del 18 agosto 2000, una                   
conferenza tra i rappresentanti delle Province, dei Comuni capoluogo            
e dei Comuni con popolazione superiore a 50.000 abitanti per la                 
valutazione degli elementi e delle condizioni per la sottoscrizione             
del secondo Accordo di programma sulla qualita' dell'aria "per la               
gestione dell'emergenza da PM10 e per il progressivo allineamento ai            
valori fissati dalla UE al 2005 di cui al DM 2 aprile 2002, n. 60";             
dato atto che nel corso di tale conferenza si e' addivenuto alla                
sottoscrizione del citato Accordo di programma, con la sola eccezione           
del Comune di Carpi che, con nota dell'11 luglio 03, ha comunicato              
che dara' comunque attuazione all'Accordo con la sola esclusione dei            
provvedimenti previsti  al punto 2 dell'art. 6;                                 
dato atto del parere di regolarita' amministrativa espresso, in                 
ordine al presente atto, dal Direttore generale all'Ambiente e Difesa           
del suolo e della costa dott.ssa Leopolda Boschetti ai sensi                    
dell'art. 37, quarto comma della L.R. 43/01 e della delibera della              
Giunta regionale 447/03 ad oggetto "Indirizzi in ordine alle                    
relazioni organizzative e funzionali tra le strutture e                         
sull'esercizio delle funzioni dirigenziali";                                    
su proposta dell'Assessore alla "Agricoltura. Ambiente e Sviluppo               
sostenibile";                                                                   
decreta:                                                                        
1) di approvare ai sensi dell'art. 34, comma 4 del DLgs n. 267 del 18           
agosto 2000, l'Accordo di programma tra Regione Emilia-Romagna,                 
Province, Comuni capoluogo e Comuni con popolazione superiore a                 
50.000 abitanti sulla qualita' dell'aria "per la gestione                       
dell'emergenza da PM10 e per il progressivo allineamento ai valori              
fissati dalla UE al 2005 di cui al DM 2/4/2002, n. 60" parte                    
integrante e sostanziale del presente provvedimento;                            
2) di dare atto che la vigilanza sull'esecuzione dell'accordo in                
parola, in attuazione di quanto stabilito al comma 7 del citato art.            
34 del DLgs 267/00, sara' svolta dai soggetti sottoscrittori con le             
procedure previste all'art. 2 dell'Accordo medesimo;                            
3) di pubblicare il presente provvedimento nel Bollettino Ufficiale             
della Regione Emilia-Romagna.                                                   
IL PRESIDENTE                                                                   
Vasco Errani                                                                    
REGIONE EMILIA-ROMAGNA                                                          
PROVINCE                                                                        
COMUNI CAPOLUOGO                                                                
E COMUNI SUPERIORI A 50.000 ABITANTI                                            
II Accordo di programma sulla qualita' dell'aria "per la gestione               
dell'emergenza da PM10 e per il progressivo allineamento ai valori              
fissati dalla UE al 2005 di cui al DM 2/4/2002, n. 60"                          
Premesso che:                                                                   
- in data 15 luglio 2002, anche a seguito dell'emanazione del DM del            
2 aprile 2002, n. 60 recante "Recepimento della Direttiva 1999/30/CE            
del Consiglio del 22 aprile 1999 concernente i valori limite di                 
qualita' dell'aria ambiente per il biossido di zolfo, il biossido di            
azoto, gli ossidi di azoto, le particelle e il piombo e della                   
Direttiva 2000/69/CE relativa ai valori limite di qualita' dell'aria            
ambiente per il benzene ed il monossido di carbonio" e' stato                   
sottoscritto da Regione, Province e Comuni con popolazione superiore            
a 50.000 abitanti l'Accordo di programma sulla qualita' dell'aria               
finalizzato in particolare "alla gestione dell'emergenza da PM10 ed             
al progressivo allineamento ai valori fissati dalla UE al 2005".                
Considerato che:                                                                
- i provvedimenti programmati e permanenti di limitazione della                 
circolazione previsti dall'Accordo medesimo hanno comportato, in                
generale, 42 giornate di targhe alterne, equamente distribuite tra              
pari e dispari, di cui 22 il giovedi' e 20 la domenica. Nella seconda           
fase si e' raggiunta una maggiore omogeneizzazione nell'attuazione              
dei provvedimenti. L'attivita' del tavolo tecnico regionale, composto           
dagli enti sottoscrittori dell'Accordo e dall'ARPA, ha garantito i              
supporti obiettivi e documentali necessari a compiere valutazioni               
affidabili sui livelli di efficacia delle misure adottate. I                    
risultati dei provvedimenti di limitazione adottati nel periodo                 
ottobre 2002-marzo 2003, hanno confermato l'utilita' dei medesimi a             
fronte di un limitato disagio per la societa' regionale;                        
- l'elaborazione dei dati di PM10 per l'anno 2002 per l'intera                  
regione ha mostrato una significativa riduzione del valore medio                
annuo rispetto ai valori rilevati nel 2001 per le zone di Parma (53),           
Reggio Emilia (45) e Bologna (45) pur restando tali valori al di                
sopra del valore limite di riferimento (per l'anno 2002 e' di 44,8              
microgrammi/mc) mentre per le altre zone, tutte al di sotto di detto            
valore, si sono registrate riduzioni piu' contenute, ad eccezione di            
Piacenza (36);                                                                  
- il numero dei superamenti del valore medio giornaliero resta                  
sicuramente il dato piu' problematico. Infatti il limite di 50                  
microgrammi/mc da non superare piu' di 35 giornate/anno, previsto per           
il 2005, e' stato superato nel 2002 per un minimo di 66 giornate a              
Cesena fino ad un massimo di 136 a Parma;                                       
- in prima approssimazione una media annua del PM10 inferiore a 30              
microgrammi/metro cubo dovrebbe dare buone probabilita' di rispettare           
lo standard giornaliero in vigore dal 2005;                                     
considerato inoltre che:                                                        
- l'Accordo di programma 2002-2003 ha attivato alcuni processi                  
virtuosi sulla mobilita' sostenibile, quali ad esempio l'attivazione            
di bus navetta in zone industriali non servite dal mezzo pubblico per           
il trasporto dei lavoratori, nonche' la nomina di numerosi Mobility             
manager aziendali;                                                              
- sono stati avviati alcuni importanti interventi strutturali, gia'             
indicati nell'Accordo medesimo ed in particolare:                               
a) rinnovo del parco degli autobus del trasporto pubblico locale con            
veicoli a ridotte emissioni inquinanti. Con i provvedimenti di                  
riparto gia' adottati nel 2002 (circa 60 Meuro) e con gli                       
stanziamenti gia' previsti nel triennio 2003-2005 (circa 40 Meuro) si           
andranno a sostituire il 30% del parco regionale attuale con oltre 15           
anni di anzianita' portando, quindi, il parco ad una vetusta' media             
inferiore a 10 anni;                                                            
b) post-trattamento dei gas di scarico ed impiego di carburanti                 
alternativi nelle flotte di autobus circolanti per la riduzione delle           
emissioni in atmosfera. Con i provvedimenti gia' adottati nel 2002 si           
andra' all'installazione su 322 bus di sistemi di abbattimento delle            
emissioni;                                                                      
c) sostegno ad iniziative che favoriscano il passaggio delle merci              
dal trasporto su gomma al trasporto su ferro. Per quest'ultima voce             
occorre richiamare due significative realizzazioni legate a due                 
importanti comparti dell'economia emiliano-romagnola, quello dello              
zucchero e quello della ceramica. La prima, gia' sperimentata nel               
2002, riguarda il trasporto delle barbabietole da Cervignano e                  
Portogruaro a Pontelagoscuro e Forlimpopoli che ha consentito di                
eliminare dalla strada circa 7 mila camion/anno. La seconda,                    
denominata "il treno dell'argilla" riguarda il trasporto di argilla e           
feldspati, dal porto di Ravenna al polo ceramico di Sassuolo e                  
Scandiano, attraverso lo scalo merci di Dinazzano, con l'obiettivo di           
togliere dalla strada circa 15.000 TIR/anno.                                    
valutata, pertanto,                                                             
- la necessita' di proseguire nelle azioni necessarie per affrontare            
la criticita' da PM10 nella stagione autunno-inverno, mentre procede            
la realizzazione degli interventi infrastrutturali necessari a                  
favorire il raggiungimento dei livelli di qualita' dell'aria previsti           
dall'UE al 2005.                                                                
tutto cio' premesso                                                             
la Regione Emilia-Romagna, le Province della regione, i Comuni                  
Capoluogo ed i Comuni con popolazione superiore a 50.000 abitanti               
stipulano il seguente Accordo di programma                                      
Articolo 1                                                                      
Finalita'                                                                       
1. Il presente Accordo di programma, in coerenza e continuita' con              
quello sottoscritto il 15 luglio 2002, individua il complesso di                
misure da applicare per il risanamento della qualita' dell'aria ed in           
particolare per la riduzione della concentrazioni di PM10 del                   
territorio regionale.                                                           
Articolo 2                                                                      
Impegni dei soggetti sottoscrittori l'Accordo                                   
1. Ciascun soggetto sottoscrittore del presente Accordo di programma,           
nello svolgimento dell'attivita' di propria competenza, si impegna              
a:                                                                              
a) rispettare i termini concordati e ad applicare le misure indicate            
nel presente Accordo di programma con modalita' omogenee, mediante              
intese attuative tra Province e Comuni;                                         
b) utilizzare forme di immediata collaborazione e di stretto                    
coordinamento sia nella fase di informazione alla popolazione che               
nell'adozione dei provvedimenti sottoelencati;                                  
c) assumere i provvedimenti di competenza delle singole                         
Amministrazioni, descritti all'art. 6, entro il 21/9/2003 e dare                
avvio alla campagna di informazione e comunicazione nella settimana             
dal 16/9 al 22/9/2003, dedicata agli obiettivi ed ai temi della                 
mobilita' sostenibile, organizzando la prima delle domeniche                    
senz'auto il 21/9;                                                              
d) attuare le procedure per il controllo annuale dei gas di scarico             
(bollino blu) di tutti i veicoli di proprieta' di residenti nel                 
territorio della regione, secondo gli accordi precedentemente                   
sottoscritti, e potenziare contestualmente l'attivita' di vigilanza;            
e) attivare tutte le iniziative per il miglioramento ed il                      
potenziamento del trasporto pubblico locale sulla base degli accordi            
triennali previsti all'art. 9 della L.R. 30/98;                                 
f) attivare iniziative, progetti e programmi volti alla                         
riorganizzazione dei sistemi di logistica urbana, allo scopo di: -              
ridurre la taglia e il numero dei veicoli per il trasporto merci                
circolanti mediante una concentrazione dei carichi unitari e la                 
realizzazione di piattaforme logistiche urbane; - razionalizzare il             
percorso di detti mezzi aumentandone la velocita' commerciale e                 
l'efficienza del servizio; - ridurre i chilometri percorsi a parita'            
di servizio, anche mediante la creazione di vie preferenziali di                
accesso alle sedi di attivita' commerciali e la gestione informatica            
degli itinerari; - ridurre l'occupazione impropria delle sedi viarie            
e dei suoli pubblici con conseguente riduzione della congestione del            
traffico;                                                                       
g) individuare ed accelerare l'attuazione di tutte le misure di                 
razionalizzazione e snellimento dei flussi di traffico attraverso               
l'applicazione delle migliori pratiche e tecnologie (es: regolazione            
automatizzata degli impianti semaforici, controllo informatizzato               
degli accessi,  miglioramento della segnaletica relativa ai                     
provvedimenti adottati sulla circolazione, razionalizzazione dei                
lavori stradali nelle aree urbane in relazione agli orari di maggior            
flusso di traffico; ...)                                                        
h) prevedere, dall'1/1/2005, nell'ambito dei piani e programmi di               
risanamento e tutela della qualita' dell'aria, previsti dal DLgs.               
351/99, il divieto di circolazione nelle zone e negli agglomerati               
gia' individuati dalle Province dei veicoli non catalizzati, dei                
diesel pre-Euro 1 e dei motocicli a due tempi non catalizzati,                  
nonche' il divieto di circolazione nei centri urbani dei veicoli                
commerciali diesel Euro 1, anche se provvisti di bollino blu. I mezzi           
del trasporto pubblico locale non Euro devono essere adeguati ai                
valori di emissione previsti per i veicoli Euro, con idonei sistemi             
di abbattimento o alimentati con biocarburanti;                                 
i) prevedere nei provvedimenti previsti all'art. 6 l'obbligo di                 
spegnimento del motore dei veicoli in tutte le situazioni non                   
derivanti dalle dinamiche del traffico e della circolazione                     
stradale;                                                                       
j) prevedere, dall'1/1/2005 nell'ambito dei piani e programmi di                
risanamento e tutela della qualita' dell'aria, previsti dal DLgs                
351/99 e adottati dalle Province, il divieto di utilizzo negli                  
impianti termici dell'olio combustibile ed altri distillati pesanti             
di petrolio ai sensi dell'art. 11 del DPCM 8/3/2002;                            
k) trasformare entro il 2005 gli impianti termici della pubblica                
Amministrazione da gasolio a metano, gpl o allacciarli a reti di                
teleriscaldamento. Tale impegno e' riferito agli impianti di                    
proprieta' degli enti sottoscrittori;                                           
l) promuovere l'adeguamento degli impianti termici per il                       
miglioramento delle condizioni di sicurezza e compatibilita'                    
ambientale ed il contenimento dei consumi energetici negli edifici,             
secondo quanto previsto dalla DGR 387/02, nonche' lo sviluppo delle             
fonti rinnovabili;                                                              
m) fornire adeguati indirizzi alle aziende di gestione dei servizi              
per la destinazione di investimenti aziendali all'ampliamento delle             
reti di teleriscaldamento, alla realizzazione di progetti per il                
teleraffrescamento sulla costa, nonche' all'acquisto di nuovi mezzi             
esclusivamente eco-compatibili (metano, gpl, elettrici, ibridi..)               
affinche', entro il 31/12/2005, almeno il 50% di quelli in esercizio            
risultino tali, fino al completamento del rinnovo dell'intero parco             
automezzi entro il 31/12/2007;                                                  
n) indirizzare le Aziende di trasposto pubblico locale e di servizi             
all'utilizzo di gasolio con tenore di zolfo ¹R2 = prevedere, a                  
decorrere dall'ottobre 2003, nei capitolati d'appalto di opere                  
pubbliche nonche' per le forniture di merci e servizi il vincolo per            
le aziende che svolgono il trasporto delle merci e l'erogazione dei             
servizi dell'uso di mezzi omologati almeno Euro 2, privilegiando i              
parchi veicolari eco-compatibili, (elettrici, ibridi, gas metano e              
gpl). Tale preferenza puo' essere perfezionata anche in sede di                 
affidamento dell'appalto;                                                       
p) acquistare nuovi mezzi esclusivamente eco-compatibili (metano,               
gpl, elettrici, ibridi) sostituendo tutti i veicoli non Euro comunque           
entro l'1/1/2005;                                                               
q) ricercare con le Aziende di servizi, che effettuano la raccolta il           
trasporto e lo smaltimento dei rifiuti, le soluzioni logistiche                 
necessarie a trasferire da gomma a rotaia quote di RSU da avviare               
allo smaltimento;                                                               
r) promuovere l'attivazione di servizi di trasporto dedicati alle               
zone industriali anche con il concorso delle Aziende pubbliche di               
trasporto;                                                                      
s) ricercare, inoltre, accordi volontari, con le aziende di                     
produzione di beni e servizi ad elevata capacita' emissiva (centrali            
di potenza, cementifici, ecc..) per il contenimento delle emissioni             
inquinanti.                                                                     
Articolo 3                                                                      
Campo d'applicazione                                                            
1. Il presente Accordo trova applicazione nei territori dei Comuni              
capoluogo di provincia, in quelli con popolazione superiore a 50.000            
abitanti ed in quelli di area vasta.                                            
Articolo 4                                                                      
Piani e programmi di tutela                                                     
e risanamento della qualita' dell'aria                                          
1. Le Province, per la completa applicazione al DLgs 351/99,                    
verificano ed eventualmente aggiornano entro il 30/12/2003, con il              
supporto di ARPA, le zone e gli agglomerati definiti dalle linee di             
indirizzo regionale ai fini dell'espletamento delle funzioni degli              
enti locali in materia di inquinamento atmosferico (artt. 121 e 122,            
L.R. 3/99) di cui alla DGR 804/01, anche in base alle valutazioni               
emerse dalla Conferenza dei Sindaci di cui al successivo art. 5.                
2. Le Province, entro il 31/12/2004, adottano i piani e i programmi             
di tutela e risanamento della qualita' dell'aria, definendo le misure           
da applicare nelle zone in cui i livelli sono piu' elevati dei valori           
limite, ai sensi degli artt. 7, 8 e 9 del DLgs 351/99.                          
Articolo 5                                                                      
Conferenza dei Sindaci                                                          
1. Per attuare e gestire l'accordo con i criteri e le modalita'                 
richieste dalla scala territoriale di area vasta, viene istituita la            
Conferenza dei Sindaci costituita dal Comune capoluogo, dai Comuni              
dell'area stessa e dalla Provincia. In particolare la Conferenza ha             
il compito di pervenire ad intese attuative del presente accordo                
cosi' da facilitare ed armonizzare la gestione degli interventi sulla           
mobilita' e delle relative aree di influenza al fine di tutelare la             
salute ed arrecare il minor disagio possibile ai cittadini.                     
Articolo 6                                                                      
Provvedimenti e modalita' di adozione                                           
1. Provvedimenti da attivare in modo programmato e permanente dal               
2/10/2003 al 31/3/2004:                                                         
1.1. limitazione della circolazione privata nelle aree urbane                   
identificate dai Comuni degli autoveicoli non catalizzati, diesel non           
Euro e dei ciclomotori e motocicli a due tempi non Euro (1) nelle               
giornate di lunedi', martedi', mercoledi' e venerdi' dalle 8,30 alle            
10,30 e dalle 17,30 alle 19,30, anche se provvisti di bollino blu.              
2. Provvedimenti da attivare in modo programmato e permanente dal               
2/10/2003 al 10/12/2003 e dal 7/1/2004 al 31/3/2004 nei territori               
comunali, tenuto conto dei principali flussi di traffico:                       
2.1. limitazione della circolazione privata a targhe alterne   il               
giovedi' dalle 8,30 alle 12,30 e dalle 14,30 alle 19,30. Possono                
quindi circolare nei giorni pari i veicoli con ultimo numero di targa           
zero o pari e nei giorni dispari i veicoli con ultimo numero di targa           
dispari;                                                                        
2.2. nella medesima giornata e fasce orarie indicate al punto 2.1. si           
applica la limitazione totale della circolazione per gli autoveicoli            
non catalizzati, diesel non-Euro e per i motocicli a due tempi non              
Euro. In presenza del bollino blu, che attesta il controllo annuale             
dei gas di scarico si applica la limitazione a targhe alterne.                  
3. Ulteriori provvedimenti di limitazione della circolazione potranno           
essere assunti dai Sindaci, anche a seguito di valutazione collegiale           
della Conferenza dei Sindaci, in relazione alle specifiche situazioni           
ambientali e territoriali, con particolare riferimento al permanere             
di condizioni meteoclimatiche sfavorevole alla dispersione degli                
inquinanti.                                                                     
4. I provvedimenti di limitazione della circolazione non si applicano           
alle auto elettriche e ibride, a quelle alimentate a gas metano e               
GPL, alle auto con almeno 3 persone a bordo (car pooling) nonche'               
all'auto condivisa (car sharing). I provvedimenti non si applicano              
inoltre ai:                                                                     
- veicoli commerciali leggeri (fino a 35 q) Euro 2 conformi alla                
Direttiva 96/69 CE o immatricolati dopo l'1/10/1998;                            
- veicoli commerciali pesanti (oltre i 35 q) Euro 3 conformi alla               
Direttiva 99/69 CE o immatricolati dopo l'1/1/2001;                             
- veicoli dotati di filtro antiparticolato (FAP), omologati con le              
indicazioni riportate in Allegato 1.                                            
5. Per una piu' efficace armonizzazione delle deroghe, vengono                  
fornite nell'Allegato 2 indicazioni sulle tipologie di veicoli                  
oggetto di deroga ai provvedimenti di limitazione della                         
circolazione.                                                                   
Nota (1): non omologati ai sensi della Direttiva 97/24 CE                       
Articolo 7                                                                      
Ulteriori iniziative                                                            
1. Nell'ambito delle politiche di promozione della mobilita'                    
sostenibile, delle iniziative di uso sostenibile delle citta' e di              
coerente organizzazione del tempo libero, i Comuni, oltre alle misure           
gia' adottate, attivano  provvedimenti di limitazione della mobilita'           
privata per almeno una domenica al mese individuata e programmata               
nell'ambito della Conferenza dei Sindaci da svolgere nelle forme e              
con le modalita' piu' appropriate alle esigenze delle comunita'                 
amministrate. Di tale programmazione e' data preventiva comunicazione           
alla cittadinanza.                                                              
2. Le Province e i Comuni, anche in sede di Conferenza dei Sindaci,             
proseguono la promozione delle positive iniziative, realizzate in               
sede di primo accordo, per l'implementazione della rete di mobility             
manager (Mobility manager d'area vasta), in coerenza con il DM 27               
marzo 1998, tesa a favorire ed incentivare il trasporto pubblico e              
collettivo dei dipendenti pubblici e privati.                                   
3. I medesimi confermano l'esigenza di proseguire nelle iniziative              
per la riorganizzazione degli orari scolastici, della pubblica                  
Amministrazione e delle attivita' commerciali per ridurre la                    
congestione del traffico veicolare e del trasposto pubblico negli               
orari di punta.                                                                 
Articolo 8                                                                      
Informazione e comunicazione                                                    
1. Tutti gli enti sottoscrittori, sulla base della positiva                     
esperienza del precedente Accordo, convengono nel proseguire, anche             
con forme organizzative comuni, per consentire alla cittadinanza di             
organizzarsi al meglio, l'efficace campagna regionale di informazione           
"liberiamo l'aria" che ha supportato le misure di limitazione della             
circolazione sia permanenti che temporanee adottate nella passata               
stagione, utilizzando i sistemi di comunicazione a piu' larga                   
diffusione (televisioni, giornali, Internet, Videotel, Viaggiare                
informati, nonche' sistemi locali di informazione costituiti dai                
display luminosi sulle strade, autostrade, stazioni ferroviarie o               
installati alle fermate dei servizi pubblici di trasporto).                     
2. L'ARPA, analogamente a quanto realizzato nel corso del 2002/2003,            
continuera' nella gestione del sito www.liberiamolaria.it in cui                
vengono inseriti i dati di qualita' dell'aria, i dati meteorologici,            
le previsioni a 72 ore delle concentrazioni di PM10, nonche' i                  
provvedimenti adottati dalle Amministrazioni locali.                            
3. La Regione si impegna inoltre, con il contributo delle Aziende USL           
e dell'ARPA, a proseguire la campagna di informazione e comunicazione           
sui rischi sanitari da PM10 .                                                   
4. Le Province ed i Comuni integrano la campagna regionale di                   
comunicazione con iniziative e strumenti diretti ad informare i                 
propri cittadini.                                                               
Articolo 9                                                                      
Monitoraggio e verifica dell'Accordo                                            
1. Gli enti sottoscrittori si impegnano a svolgere verifiche                    
periodiche a livello istituzionale e con le rappresentanze economiche           
e sociali per il monitoraggio dell'Accordo e per gli eventuali                  
adeguamenti che si rendessero necessari. E' in ogni caso prevista una           
occasione di valutazione e verifica entro la prima decade del mese di           
dicembre 2003.                                                                  
Articolo 10                                                                     
Autorita' competente                                                            
1. L'adozione e la revoca dei provvedimenti restrittivi ed i relativi           
controlli sono di competenza dei Sindaci.                                       
2. In caso di aree sovracomunali interessate a provvedimenti di                 
limitazione di cui all'art. 6 la Provincia coordina e supporta i                
Comuni interessati nell'attivita' di informazione e comunicazione.              
Articolo 11                                                                     
Vigilanza e controllo                                                           
1. Per le limitazioni alla circolazione le Amministrazioni locali si            
avvalgono della polizia urbana e del supporto del personale                     
ausiliario del traffico e, ove possibile, di personale appartenente a           
forme associative ritenute idonee allo scopo. A tal fine la Regione e           
gli Enti locali sottoscrittori sono impegnati a ricercare ogni utile            
forma di collaborazione con gli Organi dello Stato preposti alle                
attivita' di sicurezza sul territorio.                                          
Articolo 12                                                                     
Sanzioni                                                                        
1. Le infrazioni ai provvedimenti sindacali di limitazione della                
circolazione, attuative del presente Accordo di programma, sono                 
punite ai sensi e con le modalita' previste dal Nuovo Codice della              
strada.                                                                         
2. La mancata attuazione del presente Accordo ed il mancato rispetto            
dei contenuti sostanziali da parte dei soggetti sottoscrittori                  
comportera' la sospensione dei contributi per il finanziamento delle            
misure previste dal programma straordinario sulla mobilita'.                    
Art. 13                                                                         
Provvedimenti contingibili ed urgenti                                           
1. Il Presidente della Giunta regionale, ai sensi dell'art. 32 della            
Legge 833/78, puo' adottare ordinanze contingibili ed urgenti, con              
efficacia su tutto il territorio regionale o porzioni del medesimo,             
qualora la mancata adozione dei provvedimenti previsti dal presente             
Accordo, nonche' la contestuale situazione meteoclimatica, rivelino             
un consistente incremento degli inquinanti atmosferici, tali da                 
rappresentare un rischio per la salute pubblica.                                
2. Qualora si presentino situazioni di carattere eccezionale,                   
eventuali decisioni di modifica o sospensione temporanea dei                    
provvedimenti, saranno assunte a seguito di concertazioni tra i                 
sottoscrittori dell'Accordo.                                                    
Art. 14                                                                         
Provvedimenti infrastrutturali                                                  
1. Gli interventi strutturali, previsti dal precedente Accordo, per i           
quali sono in corso gli accordi attuativi sulla base dei progetti               
presentati dagli Enti locali  sono riportati nell'Allegato 3.                   
ALLEGATO 1                                                                      
Sigle di omologazione dei veicoli dotati di filtro anti particolato             
(FAP)                                                                           
- 3ARHSB                                                                        
- 3CRHSB                                                                        
- 3HRHSB                                                                        
- 3ERHSB                                                                        
- 8B4HXF                                                                        
- 8E4HXF                                                                        
- 8F4HXF                                                                        
- 8C4HXF                                                                        
- 9D4HXB                                                                        
- 9D4HXE                                                                        
- DC4HXB                                                                        
- DC4HXE                                                                        
- DE4HXB                                                                        
- DE4HSE                                                                        
- DCRHSB                                                                        
- DCRHSE                                                                        
- DERHSB                                                                        
- DERHSE                                                                        
- EBRHTB                                                                        
- EB4HWB                                                                        
- EBRHTB/N5                                                                     
- EB4HWB/N5                                                                     
- OEZFA07EST02N                                                                 
- OEZFA07EST02NH                                                                
ALLEGATO 2                                                                      
Veicoli oggetto di deroga ai provvedimenti di limitazione della                 
circolazione                                                                    
 1) veicoli di emergenza e di soccorso, compreso il soccorso                    
stradale;                                                                       
 2) veicoli attrezzati per il pronto intervento e la manutenzione               
ordinaria di impianti pubblici e privati, a servizio delle imprese e            
della residenza;                                                                
 3) veicoli di sicurezza pubblica;                                              
 4) veicoli di turnisti e di operatori in servizio di reperibilita'             
muniti di certificazione del datore di lavoro;                                  
 5) carri funebri e veicoli al seguito;                                         
 6) veicoli appartenenti ad istituti di vigilanza;                              
 7) veicoli per trasporto persone immatricolate per trasporto                   
pubblico (taxi, noleggio con conducente con auto e/o autobus, autobus           
di linea, scuolabus, ecc.)                                                      
 8) veicoli a servizio di persone invalide provvisti di contrassegno            
"H" (handicap);                                                                 
 9) veicoli utilizzati per il trasporto di persone sottoposte a                 
terapie indispensabili e indifferibili per la cura di malattie gravi            
(o per visite e trattamenti sanitari programmati) in grado di esibire           
la relativa certificazione medica e attestato di prenotazione della             
prestazione sanitaria;                                                          
10) veicoli di paramedici e assistenti domiciliari in servizio di               
assistenza domiciliare con attestazione rilasciata dalla struttura              
pubblica o privata di appartenenza, veicoli di medici/veterinari in             
visita domiciliare urgente muniti di contrassegno rilasciato dal                
rispettivo Ordine;                                                              
11) veicoli adibiti al trasporto di farmaci e prodotti per uso medico           
(gas terapeutici, ecc.);                                                        
12) veicoli adibiti al trasporto di prodotti deperibili (frutta,                
ortaggi, carni e pesci, fiori, animali vivi, latte e latticini,                 
ecc.);                                                                          
13) autocarri di categoria N2 e N3 (autocarri aventi massa massima              
superiore a 3,5 tonnellate) limitatamente al transito dalla sede                
operativa dell'impresa titolare del mezzo alla viabilita' esclusa dai           
divieti e viceversa;                                                            
14) veicoli al servizio delle manifestazioni regolarmente                       
autorizzate;                                                                    
15) veicoli adibiti al trasporto di carburanti, liquidi o gassosi,              
destinati alla distribuzione e consumo;                                         
16) veicoli adibiti alla manutenzione ordinaria di pozzi neri o                 
condotti fognari;                                                               
17) veicoli adibiti al trasporto di stampa periodica;                           
18) veicoli che trasportano attrezzature e merci per il rifornimento            
di strutture pubbliche e di assistenza socio-sanitaria, di scuole e             
cantieri;                                                                       
19) veicoli di autoscuole muniti di logo identificativo, durante lo             
svolgimento delle esercitazioni di guida (almeno due persone a                  
bordo).                                                                         
(segue allegato fotografato)                                                    

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ultima modifica 2023-05-19T22:22:53+02:00

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