TESTO COORDINATO DELLA L.R. 25 novembre 2002, n. 31
TESTO COORDINATO della L.R. 25 novembre 2002, n. 31 "Disciplina generale dell'edilizia" con le modifiche apportate dalla legge n. 37/02
TITOLO VIII
DISPOSIZIONI TRANSITORIE E FINALI
Art. 50
Disapplicazione di norme statali
1. A seguito dell'entrata in vigore della presente legge cessa di
avere diretta applicazione nella Regione la disciplina prevista dalle
seguenti disposizioni legislative e regolamentari statali:
a) i Titoli I, II, III e l'art. 39 della Parte I e gli artt. 89 e 94,
commi 1 e 2, della Parte II del DPR 6 giugno 2001, n. 380;
b) l'art. 1, commi 6, 7, 8, 9 e 10 della Legge 21 dicembre 2001, n.
443.
2. Fino alla data di entrata in vigore del DPR n. 380 del 2001 ogni
riferimento a disposizioni del medesimo decreto, contenuto nella
presente legge, deve intendersi riferito alle corrispondenti
disposizioni riportate nella tabella allegata allo stesso, recante
"Tavola di corrispondenza dei riferimenti normativi del testo unico
delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di
edilizia.".
ALLEGATO - DEFINIZIONE DEGLI INTERVENTI EDILIZI
Ai fini della presente legge si intendono per:
a) "interventi di manutenzione ordinaria", gli interventi edilizi che
riguardano le opere di riparazione, rinnovamento e sostituzione delle
finiture degli edifici e quelle necessarie ad integrare o mantenere
in efficienza gli impianti tecnologici esistenti;
b) "interventi di manutenzione straordinaria", le opere e le
modifiche necessarie per rinnovare e sostituire parti anche
strutturali degli edifici, nonche' per realizzare ed integrare i
servizi igienico-sanitari e tecnologici, sempre che non alterino i
volumi e le superfici delle singole unita' immobiliari e non
comportino modifiche delle destinazioni d'uso;
c) "restauro scientifico", gli interventi che riguardano le unita'
edilizie che hanno assunto rilevante importanza nel contesto urbano
territoriale per specifici pregi o caratteri architettonici o
artistici. Gli interventi di restauro scientifico consistono in un
insieme sistematico di opere che, nel rispetto degli elementi
tipologici, formali e strutturali dell'edificio, ne consentono la
conservazione, valorizzandone i caratteri e rendendone possibile un
uso adeguato alle intrinseche caratteristiche. Il tipo di intervento
prevede: c.1) il restauro degli aspetti architettonici o il
ripristino delle parti alterate, cioe' il restauro o ripristino dei
fronti esterni ed interni, il restauro o il ripristino degli ambienti
interni, la ricostruzione filologica di parti dell'edificio
eventualmente crollate o demolite, la conservazione o il ripristino
dell'impianto distributivo-organizzativo originale, la conservazione
o il ripristino degli spazi liberi, quali, tra gli altri, le corti, i
larghi, i piazzali, gli orti, i giardini, i chiostri; c.2)
consolidamento, con sostituzione delle parti non recuperabili senza
modificare la posizione o la quota dei seguenti elementi strutturali:
- murature portanti sia interne che esterne; - solai e volte; -
scale; - tetto, con ripristino del manto di copertura originale; c.3)
l'eliminazione delle superfetazioni come parti incongrue all'impianto
originario e agli ampliamenti organici del medesimo; c.4)
l'inserimento degli impianti tecnologici e igienico-sanitari
essenziali;
d) "interventi di restauro e risanamento conservativo", gli
interventi edilizi rivolti a conservare l'organismo edilizio e ad
assicurare la funzionalita' mediante un insieme sistematico di opere
che, nel rispetto degli elementi tipologici, formali e strutturali
dell'organismo stesso, ne consentono destinazioni d'uso con essi
compatibili. Tali interventi comprendono il consolidamento, il
ripristino e il rinnovo degli elementi costitutivi dell'edificio,
l'inserimento degli elementi accessori e degli impianti richiesti
dalle esigenze dell'uso, l'eliminazione degli elementi estranei
all'organismo edilizio;
e) "ripristino tipologico", gli interventi che riguardano le unita'
edilizie fatiscenti o parzialmente demolite di cui e' possibile
reperire adeguata documentazione della loro organizzazione tipologica
originaria individuabile anche in altre unita' edilizie dello stesso
periodo storico e della stessa area culturale. Il tipo di intervento
prevede: e.1) il ripristino dei collegamenti verticali od orizzontali
collettivi quali androni, blocchi scale, portici; e.2) il ripristino
ed il mantenimento della forma, dimensioni e dei rapporti fra unita'
edilizie preesistenti ed aree scoperte quali corti, chiostri; e.3) il
ripristino di tutti gli elementi costitutivi del tipo edilizio, quali
partitura delle finestre, ubicazione degli elementi principali e
particolari elementi di finitura;
f) "interventi di ristrutturazione edilizia", gli interventi rivolti
a trasformare gli organismi edilizi mediante un insieme sistematico
di opere che possono portare ad un organismo edilizio in tutto od in
parte diverso dal precedente. Tali interventi comprendono il
ripristino o la sostituzione di alcuni elementi costitutivi
dell'edificio, l'eliminazione, la modifica e l'inserimento di nuovi
elementi ed impianti, nonche' la realizzazione di volumi tecnici
necessari per l'installazione o la revisione di impianti tecnologici.
Nell'ambito degli interventi di ristrutturazione edilizia sono
ricompresi anche quelli consistenti nella demolizione e successiva
fedele ricostruzione di un fabbricato identico, quanto a sagoma,
volumi e area di sedime, a quello preesistente, fatte salve le sole
innovazioni necessarie per l'adeguamento alla normativa antisismica e
per l'installazione di impianti tecnologici;
g) "interventi di nuova costruzione", gli interventi di
trasformazione edilizia e urbanistica del territorio non rientranti
nelle categorie definite alle lettere precedenti. Sono comunque da
considerarsi tali: g.1) la costruzione di manufatti edilizi fuori
terra o interrati, ovvero l'ampliamento di quelli esistenti
all'esterno della sagoma esistente, fermo restando per gli interventi
pertinenziali, quanto previsto al punto g.6); g.2) gli interventi di
urbanizzazione primaria e secondaria realizzati da soggetti diversi
dal Comune; g.3) la realizzazione di infrastrutture ed impianti,
anche per pubblici servizi, che comporti la trasformazione in via
permanente di suolo inedificato; g.4) l'installazione di torri e
tralicci per impianti radio-ricetrasmittenti e di ripetitori per i
servizi di telecomunicazione da realizzare sul suolo; g.5)
l'installazione di manufatti leggeri, anche prefabbricati, e di
strutture di qualsiasi genere che siano utilizzati come abitazioni,
ambienti di lavoro, oppure come depositi, magazzini e simili, e che
non siano diretti a soddisfare esigenze meramente temporanee; g.6)
gli interventi pertinenziali che le norme tecniche degli strumenti
urbanistici, in relazione alla zonizzazione e al pregio ambientale e
paesaggistico delle aree, qualifichino come interventi di nuova
costruzione, ovvero che comportino la realizzazione di un volume
superiore al 20 per cento del volume dell'edificio principale; g.7)
la realizzazione di depositi di merci o di materiali, la
realizzazione di impianti per attivita' produttive all'aperto ove
comportino l'esecuzione dei lavori cui consegua la trasformazione
permanente del suolo inedificato;
h) "interventi di ristrutturazione urbanistica", gli interventi
rivolti a sostituire l'esistente tessuto urbanistico-edilizio con
altro diverso, mediante un insieme sistematico di interventi edilizi,
anche con la modificazione del disegno dei lotti, degli isolati e
della rete stradale;
i) "demolizione", gli interventi di demolizione senza ricostruzione
che riguardano gli elementi incongrui quali superfetazioni e corpi di
fabbrica incompatibili con la struttura dell'insediamento. La loro
demolizione concorre all'opera di risanamento funzionale e formale
delle aree destinate a verde privato e a verde pubblico. Il tipo di
intervento prevede la demolizione dei corpi edili incongrui e la
esecuzione di opere esterne;
l) "recupero e risanamento delle aree libere", gli interventi che
riguardano le aree e gli spazi liberi. L'intervento concorre
all'opera di risanamento, funzionale e formale, delle aree stesse. Il
tipo di intervento prevede l'eliminazione di opere incongrue
esistenti e la esecuzione di opere capaci di concorrere alla
riorganizzazione funzionale e formale delle aree e degli spazi
liberi;
m) significativi movimenti di terra, i rilevanti movimenti
morfologici del suolo non a fini agricoli e comunque estranei
all'attivita' edificatoria quali gli scavi, i livellamenti, i riporti
di terreno, gli sbancamenti. Il Regolamento urbanistico ed edilizio
definisce le caratteristiche dimensionali, qualitative e quantitative
degli interventi al fine di stabilirne la rilevanza.