REGIONE EMILIA-ROMAGNA

TESTO COORDINATO DELLA L.R. 25 novembre 2002, n. 31

TESTO COORDINATO della L.R. 25 novembre 2002, n. 31 "Disciplina generale dell'edilizia" con le modifiche apportate dalla legge n. 37/02

                TITOLO VIII                                                     
         DISPOSIZIONI TRANSITORIE E FINALI                                      
          Art. 50                                                               
Disapplicazione di norme statali                                                
1. A seguito dell'entrata in vigore della presente legge cessa di               
avere diretta applicazione nella Regione la disciplina prevista dalle           
seguenti disposizioni legislative e regolamentari statali:                      
a) i Titoli I, II, III e l'art. 39 della Parte I e gli artt. 89 e 94,           
commi 1 e 2, della Parte II del DPR 6 giugno 2001, n. 380;                      
b) l'art. 1, commi 6, 7, 8, 9 e 10 della Legge 21 dicembre 2001, n.             
443.                                                                            
2. Fino alla data di entrata in vigore del DPR n. 380 del 2001 ogni             
riferimento a disposizioni del medesimo decreto, contenuto nella                
presente legge, deve intendersi riferito alle corrispondenti                    
disposizioni riportate nella tabella allegata allo stesso, recante              
"Tavola di corrispondenza dei riferimenti normativi del testo unico             
delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di                    
edilizia.".                                                                     
ALLEGATO - DEFINIZIONE DEGLI INTERVENTI EDILIZI                                 
Ai fini della presente legge si intendono per:                                  
a) "interventi di manutenzione ordinaria", gli interventi edilizi che           
riguardano le opere di riparazione, rinnovamento e sostituzione delle           
finiture degli edifici e quelle necessarie ad integrare o mantenere             
in efficienza gli impianti tecnologici esistenti;                               
b) "interventi di manutenzione straordinaria", le opere e le                    
modifiche necessarie per rinnovare e sostituire parti anche                     
strutturali degli edifici, nonche' per realizzare ed integrare i                
servizi igienico-sanitari e tecnologici, sempre che non alterino i              
volumi e le superfici delle singole unita' immobiliari e non                    
comportino modifiche delle destinazioni d'uso;                                  
c) "restauro scientifico", gli interventi che riguardano le unita'              
edilizie che hanno assunto rilevante importanza nel contesto urbano             
territoriale per specifici pregi o caratteri architettonici o                   
artistici. Gli interventi di restauro scientifico consistono in un              
insieme sistematico di opere che, nel rispetto degli elementi                   
tipologici, formali e strutturali dell'edificio, ne consentono la               
conservazione, valorizzandone i caratteri e rendendone possibile un             
uso adeguato alle intrinseche caratteristiche. Il tipo di intervento            
prevede: c.1) il restauro degli aspetti architettonici o il                     
ripristino delle parti alterate, cioe' il restauro o ripristino dei             
fronti esterni ed interni, il restauro o il ripristino degli ambienti           
interni, la ricostruzione filologica di parti dell'edificio                     
eventualmente crollate o demolite, la conservazione o il ripristino             
dell'impianto distributivo-organizzativo originale, la conservazione            
o il ripristino degli spazi liberi, quali, tra gli altri, le corti, i           
larghi, i piazzali, gli orti, i giardini, i chiostri; c.2)                      
consolidamento, con sostituzione delle parti non recuperabili senza             
modificare la posizione o la quota dei seguenti elementi strutturali:           
- murature portanti sia interne che esterne; - solai e volte; -                 
scale; - tetto, con ripristino del manto di copertura originale; c.3)           
l'eliminazione delle superfetazioni come parti incongrue all'impianto           
originario e agli ampliamenti organici del medesimo; c.4)                       
l'inserimento degli impianti tecnologici e igienico-sanitari                    
essenziali;                                                                     
d) "interventi di restauro e risanamento conservativo", gli                     
interventi edilizi rivolti a conservare l'organismo edilizio e ad               
assicurare la funzionalita' mediante un insieme sistematico di opere            
che, nel rispetto degli elementi tipologici, formali e strutturali              
dell'organismo stesso, ne consentono destinazioni d'uso con essi                
compatibili. Tali interventi comprendono il consolidamento, il                  
ripristino e il rinnovo degli elementi costitutivi dell'edificio,               
l'inserimento degli elementi accessori e degli impianti richiesti               
dalle esigenze dell'uso, l'eliminazione degli elementi estranei                 
all'organismo edilizio;                                                         
e) "ripristino tipologico", gli interventi che riguardano le unita'             
edilizie fatiscenti o parzialmente demolite di cui e' possibile                 
reperire adeguata documentazione della loro organizzazione tipologica           
originaria individuabile anche in altre unita' edilizie dello stesso            
periodo storico e della stessa area culturale. Il tipo di intervento            
prevede: e.1) il ripristino dei collegamenti verticali od orizzontali           
collettivi quali androni, blocchi scale, portici; e.2) il ripristino            
ed il mantenimento della forma, dimensioni e dei rapporti fra unita'            
edilizie preesistenti ed aree scoperte quali corti, chiostri; e.3) il           
ripristino di tutti gli elementi costitutivi del tipo edilizio, quali           
partitura delle finestre, ubicazione degli elementi principali e                
particolari elementi di finitura;                                               
f) "interventi di ristrutturazione edilizia", gli interventi rivolti            
a trasformare gli organismi edilizi mediante un insieme sistematico             
di opere che possono portare ad un organismo edilizio in tutto od in            
parte diverso dal precedente. Tali interventi comprendono il                    
ripristino o la sostituzione di alcuni elementi costitutivi                     
dell'edificio, l'eliminazione, la modifica e l'inserimento di nuovi             
elementi ed impianti, nonche' la realizzazione di volumi tecnici                
necessari per l'installazione o la revisione di impianti tecnologici.           
Nell'ambito degli interventi di ristrutturazione edilizia sono                  
ricompresi anche quelli consistenti nella demolizione e successiva              
fedele ricostruzione di un fabbricato identico, quanto a sagoma,                
volumi e area di sedime, a quello preesistente, fatte salve le sole             
innovazioni necessarie per l'adeguamento alla normativa antisismica e           
per l'installazione di impianti tecnologici;                                    
g) "interventi di nuova costruzione", gli interventi di                         
trasformazione edilizia e urbanistica del territorio non rientranti             
nelle categorie definite alle lettere precedenti. Sono comunque da              
considerarsi tali: g.1) la costruzione di manufatti edilizi fuori               
terra o interrati, ovvero l'ampliamento di quelli esistenti                     
all'esterno della sagoma esistente, fermo restando per gli interventi           
pertinenziali, quanto previsto al punto g.6); g.2) gli interventi di            
urbanizzazione primaria e secondaria realizzati da soggetti diversi             
dal Comune; g.3) la realizzazione di infrastrutture ed impianti,                
anche per pubblici servizi, che comporti la trasformazione in via               
permanente di suolo inedificato; g.4) l'installazione di torri e                
tralicci per impianti radio-ricetrasmittenti e di ripetitori per i              
servizi di telecomunicazione da realizzare sul suolo; g.5)                      
l'installazione di manufatti leggeri, anche prefabbricati, e di                 
strutture di qualsiasi genere che siano utilizzati come abitazioni,             
ambienti di lavoro, oppure come depositi, magazzini e simili, e che             
non siano diretti a soddisfare esigenze meramente temporanee; g.6)              
gli interventi pertinenziali che le norme tecniche degli strumenti              
urbanistici, in relazione alla zonizzazione e al pregio ambientale e            
paesaggistico delle aree, qualifichino come interventi di nuova                 
costruzione, ovvero che comportino la realizzazione di un volume                
superiore al 20 per cento del volume dell'edificio principale; g.7)             
la realizzazione di depositi di merci o di materiali, la                        
realizzazione di impianti per attivita' produttive all'aperto ove               
comportino l'esecuzione dei lavori cui consegua la trasformazione               
permanente del suolo inedificato;                                               
h) "interventi di ristrutturazione urbanistica", gli interventi                 
rivolti a sostituire l'esistente tessuto urbanistico-edilizio con               
altro diverso, mediante un insieme sistematico di interventi edilizi,           
anche con la modificazione del disegno dei lotti, degli isolati e               
della rete stradale;                                                            
i) "demolizione", gli interventi di demolizione senza ricostruzione             
che riguardano gli elementi incongrui quali superfetazioni e corpi di           
fabbrica incompatibili con la struttura dell'insediamento. La loro              
demolizione concorre all'opera di risanamento funzionale e formale              
delle aree destinate a verde privato e a verde pubblico. Il tipo di             
intervento prevede la demolizione dei corpi edili incongrui e la                
esecuzione di opere esterne;                                                    
l) "recupero e risanamento delle aree libere", gli interventi che               
riguardano le aree e gli spazi liberi. L'intervento concorre                    
all'opera di risanamento, funzionale e formale, delle aree stesse. Il           
tipo di intervento prevede l'eliminazione di opere incongrue                    
esistenti e la esecuzione di opere capaci di concorrere alla                    
riorganizzazione funzionale e formale delle aree e degli spazi                  
liberi;                                                                         
m) significativi movimenti di terra, i rilevanti movimenti                      
morfologici del suolo non a fini agricoli e comunque estranei                   
all'attivita' edificatoria quali gli scavi, i livellamenti, i riporti           
di terreno, gli sbancamenti. Il Regolamento urbanistico ed edilizio             
definisce le caratteristiche dimensionali, qualitative e quantitative           
degli interventi al fine di stabilirne la rilevanza.                            

Azioni sul documento

ultima modifica 2023-05-19T22:22:53+02:00

Valuta il sito

Non hai trovato quello che cerchi ?

Piè di pagina