REGIONE EMILIA-ROMAGNA

TESTO COORDINATO DELLA L.R. 25 novembre 2002, n. 31

TESTO COORDINATO della L.R. 25 novembre 2002, n. 31 "Disciplina generale dell'edilizia" con le modifiche apportate dalla legge n. 37/02

                TITOLO VIII                                                     
         DISPOSIZIONI TRANSITORIE E FINALI                                      
          Art. 47                                                               
Monitoraggio                                                                    
1. La Regione opera il monitoraggio dell'attuazione della presente              
legge nonche' l'analisi e la valutazione degli effetti che la stessa            
comporta sul territorio e sulla qualita' dell'attivita' edilizia.               
2. I Comuni sono tenuti a fornire alla Regione gli elementi                     
conoscitivi necessari per svolgere l'attivita' prevista dal comma 1.            
A tale scopo la Giunta regionale definisce, previa intesa con gli               
Enti locali, nell'ambito della Conferenza Regione-Autonomie locali ai           
sensi dell'art. 31 della L.R. n. 3 del 1999, i dati e le informazioni           
che debbono essere raccolti e resi disponibili da parte degli Enti              
locali nonche' i tempi e le modalita' di trasmissione degli stessi.             
3. A partire dal primo anno successivo a quello di entrata in vigore            
della presente legge la Giunta regionale presenta al Consiglio una              
relazione sugli esiti dell'attivita' di cui al comma 1. La                      
Commissione consiliare competente puo' in ogni tempo chiedere                   
informazioni alla Giunta regionale circa l'attuazione della presente            
legge.                                                                          

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ultima modifica 2023-05-19T21:22:53+01:00

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