REGIONE EMILIA-ROMAGNA

TESTO COORDINATO DELLA L.R. 25 novembre 2002, n. 31

TESTO COORDINATO della L.R. 25 novembre 2002, n. 31 "Disciplina generale dell'edilizia" con le modifiche apportate dalla legge n. 37/02

                TITOLO VIII                                                     
         DISPOSIZIONI TRANSITORIE E FINALI                                      
          Art. 46                                                               
(modificati commi 5 e 6 da art. 31,                                             
L.R. 19 dicembre 2002, n. 37)                                                   
Disposizioni transitorie in materia                                             
di vincoli paesaggistici                                                        
1. Ai fini di una prima attuazione dei principi della Costituzione,             
allo scopo di assicurare la tutela e la valorizzazione del paesaggio            
secondo criteri di leale collaborazione, secondo quanto disposto                
dall'art. 9 Cost., la Regione, entro sessanta giorni dall'entrata in            
vigore della presente legge, promuove, previo parere della competente           
Commissione consiliare, la conclusione di un accordo con il Ministero           
per i beni e le attivita' culturali e le associazioni delle autonomie           
locali, finalizzato alla puntuale definizione dei criteri e delle               
modalita' per il rilascio delle autorizzazioni paesaggistiche nonche'           
per l'apposizione e la modifica dei vincoli paesaggistici.                      
2. L'accordo di cui al comma 1 prevede altresi' le modalita' di                 
cooperazione nell'esercizio delle funzioni di vigilanza sulla                   
gestione dei vincoli da parte del Ministero per i beni culturali e              
della Regione e stabilisce specifiche forme di iniziativa e di                  
raccordo tra i medesimi enti ai fini dell'esercizio del potere di               
annullamento per vizi di legittimita' delle autorizzazioni                      
paesaggistiche rilasciate.                                                      
3. La Regione promuove attivita' formative nei confronti dei tecnici            
e professionisti preposti alle valutazioni e al rilascio delle                  
autorizzazioni paesaggistiche, in conformita' all'accordo di cui al             
comma 1.                                                                        
4. In attesa dell'approvazione del piano strutturale comunale ai                
sensi della L.R. n. 20 del 2000, i Comuni, entro centottanta giorni             
dalla data di entrata in vigore della presente legge, individuano               
nello strumento urbanistico vigente le aree soggette a vincolo                  
paesaggistico, attraverso apposita variante approvata ai sensi del              
previgente art. 15 della L.R. n. 47 del 1978. Trascorso tale termine            
all'individuazione provvede la Provincia in via sostitutiva.                    
5. Nell'ambito della variante di cui al comma 4 i Comuni perimetrano            
gli ambiti del territorio nei quali il vincolo paesaggistico non                
trova applicazione, ai sensi dell'art. 146, comma 2 del DLgs n. 490             
del 1999.                                                                       
6. Ai fini dell'espressione delle osservazioni sulla variante di cui            
al comma 4 la Provincia acquisisce il parere della Commissione per le           
bellezze naturali di cui all'art. 8 della L.R. n. 26 del 1978.                  

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ultima modifica 2023-05-19T22:22:53+02:00

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