TESTO COORDINATO DELLA L.R. 25 novembre 2002, n. 31
TESTO COORDINATO della L.R. 25 novembre 2002, n. 31 "Disciplina generale dell'edilizia" con le modifiche apportate dalla legge n. 37/02
TITOLO VIII
DISPOSIZIONI TRANSITORIE E FINALI
Art. 46
(modificati commi 5 e 6 da art. 31,
L.R. 19 dicembre 2002, n. 37)
Disposizioni transitorie in materia
di vincoli paesaggistici
1. Ai fini di una prima attuazione dei principi della Costituzione,
allo scopo di assicurare la tutela e la valorizzazione del paesaggio
secondo criteri di leale collaborazione, secondo quanto disposto
dall'art. 9 Cost., la Regione, entro sessanta giorni dall'entrata in
vigore della presente legge, promuove, previo parere della competente
Commissione consiliare, la conclusione di un accordo con il Ministero
per i beni e le attivita' culturali e le associazioni delle autonomie
locali, finalizzato alla puntuale definizione dei criteri e delle
modalita' per il rilascio delle autorizzazioni paesaggistiche nonche'
per l'apposizione e la modifica dei vincoli paesaggistici.
2. L'accordo di cui al comma 1 prevede altresi' le modalita' di
cooperazione nell'esercizio delle funzioni di vigilanza sulla
gestione dei vincoli da parte del Ministero per i beni culturali e
della Regione e stabilisce specifiche forme di iniziativa e di
raccordo tra i medesimi enti ai fini dell'esercizio del potere di
annullamento per vizi di legittimita' delle autorizzazioni
paesaggistiche rilasciate.
3. La Regione promuove attivita' formative nei confronti dei tecnici
e professionisti preposti alle valutazioni e al rilascio delle
autorizzazioni paesaggistiche, in conformita' all'accordo di cui al
comma 1.
4. In attesa dell'approvazione del piano strutturale comunale ai
sensi della L.R. n. 20 del 2000, i Comuni, entro centottanta giorni
dalla data di entrata in vigore della presente legge, individuano
nello strumento urbanistico vigente le aree soggette a vincolo
paesaggistico, attraverso apposita variante approvata ai sensi del
previgente art. 15 della L.R. n. 47 del 1978. Trascorso tale termine
all'individuazione provvede la Provincia in via sostitutiva.
5. Nell'ambito della variante di cui al comma 4 i Comuni perimetrano
gli ambiti del territorio nei quali il vincolo paesaggistico non
trova applicazione, ai sensi dell'art. 146, comma 2 del DLgs n. 490
del 1999.
6. Ai fini dell'espressione delle osservazioni sulla variante di cui
al comma 4 la Provincia acquisisce il parere della Commissione per le
bellezze naturali di cui all'art. 8 della L.R. n. 26 del 1978.