REGIONE EMILIA-ROMAGNA

TESTO COORDINATO DELLA L.R. 25 novembre 2002, n. 31

TESTO COORDINATO della L.R. 25 novembre 2002, n. 31 "Disciplina generale dell'edilizia" con le modifiche apportate dalla legge n. 37/02

                TITOLO VIII                                                     
         DISPOSIZIONI TRANSITORIE E FINALI                                      
          Art. 44                                                               
Modifiche alla L.R. 9 maggio 2001, n. 15                                        
1. Il comma 2 dell'art. 3 della L.R. 9 maggio 2001, n. 15 e'                    
sostituito dal seguente:                                                        
"2. La classificazione acustica e' adottata dal Consiglio comunale e            
depositata per la durata di sessanta giorni. Entro la scadenza del              
termine per il deposito chiunque puo' presentare osservazioni. Il               
Consiglio comunale, tenuto conto delle osservazioni pervenute e                 
acquisito il parere dell'Agenzia regionale per la prevenzione e                 
l'ambiente (ARPA), espresso con le modalita' previste all'art. 17               
della L.R. 19 aprile 1995, n. 44, approva la classificazione acustica           
e nei successivi trenta giorni la trasmette alla Provincia per gli              
adempimenti di cui all'art. 2, comma 5.".                                       

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ultima modifica 2023-05-19T21:22:53+01:00

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