TESTO COORDINATO DELLA L.R. 25 novembre 2002, n. 31
TESTO COORDINATO della L.R. 25 novembre 2002, n. 31 "Disciplina generale dell'edilizia" con le modifiche apportate dalla legge n. 37/02
TITOLO VIII
DISPOSIZIONI TRANSITORIE E FINALI
Art. 44
Modifiche alla L.R. 9 maggio 2001, n. 15
1. Il comma 2 dell'art. 3 della L.R. 9 maggio 2001, n. 15 e'
sostituito dal seguente:
"2. La classificazione acustica e' adottata dal Consiglio comunale e
depositata per la durata di sessanta giorni. Entro la scadenza del
termine per il deposito chiunque puo' presentare osservazioni. Il
Consiglio comunale, tenuto conto delle osservazioni pervenute e
acquisito il parere dell'Agenzia regionale per la prevenzione e
l'ambiente (ARPA), espresso con le modalita' previste all'art. 17
della L.R. 19 aprile 1995, n. 44, approva la classificazione acustica
e nei successivi trenta giorni la trasmette alla Provincia per gli
adempimenti di cui all'art. 2, comma 5.".