TESTO COORDINATO DELLA L.R. 25 novembre 2002, n. 31
TESTO COORDINATO della L.R. 25 novembre 2002, n. 31 "Disciplina generale dell'edilizia" con le modifiche apportate dalla legge n. 37/02
TITOLO VIII
DISPOSIZIONI TRANSITORIE E FINALI
Art. 43
Modifiche alla L.R. 24 marzo 2000, n. 20
1. Al comma 2 dell'art. 37 della L.R. 24 marzo 2000, n. 20 la parola
"sessanta" e' sostituita dalla parola "trenta".
2. Dopo il comma 6 bis dell'art 43 della L.R. n. 20 del 2000,
introdotto dall'art. 1 della L.R. 21 dicembre 2001, n. 47 e' aggiunto
il seguente comma:
"6 ter. I Comuni, in sede di adeguamento dei piani urbanistici
vigenti, ai sensi dei commi 5, 6 e 6 bis, possono dare atto con la
deliberazione di approvazione dei nuovi strumenti di pianificazione
che gli stessi costituiscono carta unica del territorio, ai sensi e
per gli effetti dell'art. 19, qualora la Provincia, nell'ambito delle
osservazioni di cui all'art. 15, comma 5, della previgente L.R. n. 47
del 1978, dichiari espressamente la conformita' degli strumenti
comunali alla pianificazione sovraordinata.".
3. La lettera b) del comma 2 dell'art. 46 della L.R. n. 20 del 2000
e' soppressa.
4. I commi 3 e 4 dell'art. 48 della L.R. n. 20 del 2000 sono
sostituiti dai seguenti:
"3. I contributi sono concessi, attraverso apposita convenzione, alle
Province oltre che per le finalita' di cui al comma 2 anche per
promuovere l'adeguamento dei PTCP al sistema di pianificazione
regionale. Gli stessi contributi sono concessi nella misura massima
del 50 per cento della spesa ritenuta ammissibile.
4. I contributi agli strumenti di pianificazione urbanistica comunale
sono concessi ai Comuni nella misura massima del 50 per cento della
spesa ritenuta ammissibile e sulla base di programmi annuali. Le
richieste di contributo sono inoltrate dai Comuni interessati al
Presidente della Regione secondo le modalita' ed i termini contenuti
in un bando pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione, a
norma dell'art. 12, comma 1 della Legge n. 241 del 1990.".
5. Il comma 1 dell'art. 49 della L.R. n. 20 del 2000 e' sostituito
dal seguente:
"1. Al fine di favorire l'elaborazione e la realizzazione dei
progetti di tutela, recupero e valorizzazione in aree che interessino
il territorio di piu' comuni, la Regione concede contributi per la
progettazione degli interventi e per l'elaborazione di studi sugli
effetti degli stessi sui sistemi insediativo, ambientale,
paesaggistico, sociale ed economico.".
6. All'art. 50 della L.R. n. 20 del 2000 le parole "ed all'art. 49,"
sono sostituite dalle seguenti: "e di cui agli artt. 49 e 51,".