REGIONE EMILIA-ROMAGNA

TESTO COORDINATO DELLA L.R. 25 novembre 2002, n. 31

TESTO COORDINATO della L.R. 25 novembre 2002, n. 31 "Disciplina generale dell'edilizia" con le modifiche apportate dalla legge n. 37/02

                TITOLO VIII                                                     
         DISPOSIZIONI TRANSITORIE E FINALI                                      
          Art. 41                                                               
Modifiche alla L.R. 4 maggio 1982, n. 19                                        
1. La lettera h) del primo comma dell'art. 19 della L.R. 4 maggio               
1982, n. 19 e' sostituita dalle seguenti:                                       
"h) l'esame integrato sotto il profilo igienico-sanitario e                     
ambientale dei piani operativi comunali, dei piani urbanistici                  
attuativi e dei Regolamenti urbanistici ed edilizi nonche', in via              
transitoria, dei piani regolatori generali, degli strumenti                     
urbanistici attuativi e dei regolamenti edilizi. Il relativo parere             
e' richiesto e rilasciato prima della delibera di approvazione degli            
strumenti urbanistici. A tale scopo le strutture competenti dell'AUSL           
e dell'ARPA esprimono un parere integrato entro il termine di trenta            
giorni. Il termine e' sospeso, per una sola volta, in caso di                   
richiesta di chiarimenti o di documentazione integrativa. Trascorso             
tale termine il responsabile del procedimento convoca, nei dieci                
giorni successivi, una conferenza di servizi;                                   
 h bis) l'esame preventivo dei progetti di insediamenti produttivi e            
di servizio caratterizzati da significativi impatti sull'ambiente e             
sulla salute, al fine di accertarne la compatibilita' e conseguire un           
elevato livello di protezione della popolazione e del territorio.               
L'esame e' effettuato in modo integrato dalle strutture competenti              
dell'AUSL e dell'ARPA entro il termine di trenta giorni dal                     
ricevimento del progetto. Il termine e' sospeso per una sola volta in           
caso di richiesta di chiarimenti o di documentazione integrativa e              
continua a decorrere dalla data del completo ricevimento degli atti             
integrativi. Trascorso inutilmente tale termine il responsabile dello           
Sportello unico per l'edilizia, su richiesta dell'interessato,                  
convoca entro i successivi dieci giorni una conferenza di servizi, la           
quale si pronuncia entro trenta giorni;                                         
 h ter) la vigilanza sulle condizioni igieniche degli edifici e                 
dell'abitato.".                                                                 

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ultima modifica 2023-05-19T22:22:53+02:00

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