TESTO COORDINATO DELLA L.R. 25 novembre 2002, n. 31
TESTO COORDINATO della L.R. 25 novembre 2002, n. 31 "Disciplina generale dell'edilizia" con le modifiche apportate dalla legge n. 37/02
TITOLO VIII
DISPOSIZIONI TRANSITORIE E FINALI
Art. 41
Modifiche alla L.R. 4 maggio 1982, n. 19
1. La lettera h) del primo comma dell'art. 19 della L.R. 4 maggio
1982, n. 19 e' sostituita dalle seguenti:
"h) l'esame integrato sotto il profilo igienico-sanitario e
ambientale dei piani operativi comunali, dei piani urbanistici
attuativi e dei Regolamenti urbanistici ed edilizi nonche', in via
transitoria, dei piani regolatori generali, degli strumenti
urbanistici attuativi e dei regolamenti edilizi. Il relativo parere
e' richiesto e rilasciato prima della delibera di approvazione degli
strumenti urbanistici. A tale scopo le strutture competenti dell'AUSL
e dell'ARPA esprimono un parere integrato entro il termine di trenta
giorni. Il termine e' sospeso, per una sola volta, in caso di
richiesta di chiarimenti o di documentazione integrativa. Trascorso
tale termine il responsabile del procedimento convoca, nei dieci
giorni successivi, una conferenza di servizi;
h bis) l'esame preventivo dei progetti di insediamenti produttivi e
di servizio caratterizzati da significativi impatti sull'ambiente e
sulla salute, al fine di accertarne la compatibilita' e conseguire un
elevato livello di protezione della popolazione e del territorio.
L'esame e' effettuato in modo integrato dalle strutture competenti
dell'AUSL e dell'ARPA entro il termine di trenta giorni dal
ricevimento del progetto. Il termine e' sospeso per una sola volta in
caso di richiesta di chiarimenti o di documentazione integrativa e
continua a decorrere dalla data del completo ricevimento degli atti
integrativi. Trascorso inutilmente tale termine il responsabile dello
Sportello unico per l'edilizia, su richiesta dell'interessato,
convoca entro i successivi dieci giorni una conferenza di servizi, la
quale si pronuncia entro trenta giorni;
h ter) la vigilanza sulle condizioni igieniche degli edifici e
dell'abitato.".