TESTO COORDINATO DELLA L.R. 25 novembre 2002, n. 31
TESTO COORDINATO della L.R. 25 novembre 2002, n. 31 "Disciplina generale dell'edilizia" con le modifiche apportate dalla legge n. 37/02
TITOLO VII
NORMATIVA TECNICA SU ASPETTI
STRUTTURALI DELLE COSTRUZIONI
Art. 36
Modifiche alla L.R. 19 giugno 1984, n. 35
1. I commi primo, secondo e terzo dell'art. 2 della L.R. 19 giugno
1984, n. 35, come modificata dalla L.R. 14 aprile 1995, n. 40, sono
sostituiti dai seguenti:
"Fuori dai casi di opere di trascurabile importanza, di cui all'art.
1, comma 1, i lavori delle opere edilizie ricadenti nelle zone
dichiarate sismiche e le varianti sostanziali agli stessi, definite
ai sensi dell'art. 6, secondo comma, lettera b), non possono essere
iniziati senza:
a) l'autorizzazione nei casi di cui al secondo comma;
b) il deposito presso lo Sportello unico per l'edilizia del progetto
esecutivo e dei suoi allegati, secondo le modalita' e i contenuti
precisati all'art. 3, nei restanti casi.
Sono soggetti a preventiva autorizzazione per l'inizio dei lavori:
a) gli interventi edilizi in abitati dichiarati da consolidare ai
sensi dell'art. 61 del DPR n. 380 del 2001;
b) le varianti in corso d'opera alle autorizzazioni rilasciate su
progetti presentati prima dell'entrata in vigore della L.R. n. 40 del
1995;
c) i progetti presentati a seguito di accertamento di violazioni
delle norme tecniche antisismiche.".
2. Al comma terzo dell'art. 3 della L.R. n. 35 del 1984, come
modificata dalla L.R. n. 40 del 1995, la lettera a) e' soppressa.
3. Il comma quarto dell'art. 3 della L.R. n. 35 del 1984, come
modificata dalla L.R. n. 40 del 1995, e' sostituito dal seguente:
"I progettisti attestano altresi' la congruita' tra la dichiarazione
di cui al precedente comma e quella di asseverazione del progetto
allegata alla denuncia di inizio attivita' o al permesso di
costruire, qualora il progetto esecutivo sia depositato separatamente
dalla documentazione richiesta per il titolo abilitativo.".
4. Il comma ottavo dell'art. 3 della L.R. n. 35 del 1984, come
modificata dalla L.R. n. 40 del 1995, e' sostituito dal seguente:
"Le modifiche progettuali che incidono in modo sostanziale sugli
effetti delle azioni sismiche sulla struttura sono subordinate al
deposito del progetto disciplinato dal presente articolo.".
5. I commi secondo, terzo, quarto e quinto dell'art. 5 della L.R. n.
35 del 1984, come modificata dalla L.R. n. 40 del 1995, sono
sostituiti dai seguenti:
"Gli interventi relativi ai progetti depositati a norma dell'art. 2,
comma primo, sono sottoposti a controllo a campione.
La Regione definisce i criteri per la individuazione del campione,
dando priorita' agli interventi relativi alle opere di rilevante
interesse pubblico e agli interventi di particolare complessita'
strutturale su costruzioni esistenti, e stabilisce le modalita' di
esecuzione del controllo.
I controlli accertano che il progetto, l'opera in corso di
costruzione o l'opera ultimata siano conformi alla vigente normativa
tecnica antisismica, nonche' agli indirizzi e ai requisiti di cui
all'art. 6.
I medesimi controlli sono effettuati dopo la comunicazione di inizio
dei lavori ed entro quattro mesi dalla comunicazione della data della
loro ultimazione.".
6. Il comma primo dell'art. 6 della L.R. n. 35 del 1984, come
modificata dalla L.R. n. 40 del 1995, e' abrogato. Fino
all'approvazione degli atti regionali previsti dall'art. 5, comma
terzo, della L.R. n. 35 del 1984, continua a trovare applicazione il
Regolamento regionale 13 ottobre 1986, n. 33, come modificato dal
Regolamento regionale 5 aprile 1995, n. 19.