REGIONE EMILIA-ROMAGNA

TESTO COORDINATO DELLA L.R. 25 novembre 2002, n. 31

TESTO COORDINATO della L.R. 25 novembre 2002, n. 31 "Disciplina generale dell'edilizia" con le modifiche apportate dalla legge n. 37/02

                TITOLO VII                                                      
          NORMATIVA TECNICA SU ASPETTI                                          
          STRUTTURALI DELLE COSTRUZIONI                                         
          Art. 36                                                               
Modifiche alla L.R. 19 giugno 1984, n. 35                                       
1. I commi primo, secondo e terzo dell'art. 2 della L.R. 19 giugno              
1984, n. 35, come modificata dalla L.R. 14 aprile 1995, n. 40, sono             
sostituiti dai seguenti:                                                        
"Fuori dai casi di opere di trascurabile importanza, di cui all'art.            
1, comma 1, i lavori delle opere edilizie ricadenti nelle zone                  
dichiarate sismiche e le varianti sostanziali agli stessi, definite             
ai sensi dell'art. 6, secondo comma, lettera b), non possono essere             
iniziati senza:                                                                 
a) l'autorizzazione nei casi di cui al secondo comma;                           
b) il deposito presso lo Sportello unico per l'edilizia del progetto            
esecutivo e dei suoi allegati, secondo le modalita' e i contenuti               
precisati all'art. 3, nei restanti casi.                                        
Sono soggetti a preventiva autorizzazione per l'inizio dei lavori:              
a) gli interventi edilizi in abitati dichiarati da consolidare ai               
sensi dell'art. 61 del DPR n. 380 del 2001;                                     
b) le varianti in corso d'opera alle autorizzazioni rilasciate su               
progetti presentati prima dell'entrata in vigore della L.R. n. 40 del           
1995;                                                                           
c) i progetti presentati a seguito di accertamento di violazioni                
delle norme tecniche antisismiche.".                                            
2. Al comma terzo dell'art. 3 della L.R. n. 35 del 1984, come                   
modificata dalla L.R. n. 40 del 1995, la lettera a) e' soppressa.               
3. Il comma quarto dell'art. 3 della L.R. n. 35 del 1984, come                  
modificata dalla L.R. n. 40 del 1995, e' sostituito dal seguente:               
"I progettisti attestano altresi' la congruita' tra la dichiarazione            
di cui al precedente comma e quella di asseverazione del progetto               
allegata alla denuncia di inizio attivita' o al permesso di                     
costruire, qualora il progetto esecutivo sia depositato separatamente           
dalla documentazione richiesta per il titolo abilitativo.".                     
4. Il comma ottavo dell'art. 3 della L.R. n. 35 del 1984, come                  
modificata dalla L.R. n. 40 del 1995, e' sostituito dal seguente:               
"Le modifiche progettuali che incidono in modo sostanziale sugli                
effetti delle azioni sismiche sulla struttura sono subordinate al               
deposito del progetto disciplinato dal presente articolo.".                     
5. I commi secondo, terzo, quarto e quinto dell'art. 5 della L.R. n.            
35 del 1984, come modificata dalla L.R. n. 40 del 1995, sono                    
sostituiti dai seguenti:                                                        
"Gli interventi relativi ai progetti depositati a norma dell'art. 2,            
comma primo, sono sottoposti a controllo a campione.                            
La Regione definisce i criteri per la individuazione del campione,              
dando priorita' agli interventi relativi alle opere di rilevante                
interesse pubblico e agli interventi di particolare complessita'                
strutturale su costruzioni esistenti, e stabilisce le modalita' di              
esecuzione del controllo.                                                       
I controlli accertano che il progetto, l'opera in corso di                      
costruzione o l'opera ultimata siano conformi alla vigente normativa            
tecnica antisismica, nonche' agli indirizzi e ai requisiti di cui               
all'art. 6.                                                                     
I medesimi controlli sono effettuati dopo la comunicazione di inizio            
dei lavori ed entro quattro mesi dalla comunicazione della data della           
loro ultimazione.".                                                             
6. Il comma primo dell'art. 6 della L.R. n. 35 del 1984, come                   
modificata dalla L.R. n. 40 del 1995, e' abrogato. Fino                         
all'approvazione degli atti regionali previsti dall'art. 5, comma               
terzo, della L.R. n. 35 del 1984, continua a trovare applicazione il            
Regolamento regionale 13 ottobre 1986, n. 33, come modificato dal               
Regolamento regionale 5 aprile 1995, n. 19.                                     

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ultima modifica 2023-05-19T22:22:53+02:00

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