REGIONE EMILIA-ROMAGNA

TESTO COORDINATO DELLA L.R. 25 novembre 2002, n. 31

TESTO COORDINATO della L.R. 25 novembre 2002, n. 31 "Disciplina generale dell'edilizia" con le modifiche apportate dalla legge n. 37/02

                TITOLO VII                                                      
          NORMATIVA TECNICA SU ASPETTI                                          
          STRUTTURALI DELLE COSTRUZIONI                                         
          Art. 35                                                               
     Disposizioni generali                                                      
1. Le disposizioni contenute negli artt. 55, 56 e 57 del DPR n. 380             
del 2001 si applicano anche ai Comuni non classificati sismici,                 
limitatamente ai criteri tecnico-costruttivi prestazionali delle                
strutture tridimensionali, costituite da singoli sistemi resistenti             
collegati tra loro e le fondazioni e disposti in modo da resistere              
alle azioni verticali e orizzontali. Tali criteri possono essere                
specificati con atto di indirizzo e coordinamento, assunto ai sensi             
dell'art. 34.                                                                   
2. Per gli interventi sugli edifici esistenti o loro parti, la                  
denuncia di inizio attivita' e il permesso di costruire devono essere           
corredati da elaborati tecnici idonei a realizzare:                             
a) un miglioramento strutturale, nei casi di interventi che                     
interessino una parte limitata dell'organismo edilizio;                         
b) un consolidamento strutturale delle singole parti e dell'intera              
costruzione, nei casi di un complesso di opere che risultino                    
necessarie ai sensi delle norme tecniche di cui all'art. 52 del DPR             
n. 380 del 2001.                                                                

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ultima modifica 2023-05-19T21:22:53+01:00

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