TESTO COORDINATO DELLA L.R. 25 novembre 2002, n. 31
TESTO COORDINATO della L.R. 25 novembre 2002, n. 31 "Disciplina generale dell'edilizia" con le modifiche apportate dalla legge n. 37/02
TITOLO VI
DISPOSIZIONI SUI REQUISITI
DELLE OPERE EDILIZIE
Art. 33
Requisiti delle opere edilizie
1. Fuori dai casi previsti dal comma 4, il rilascio del permesso di
costruire e la presentazione della denuncia di inizio attivita' sono
subordinati alla conformita' del progetto ai requisiti tecnici
definiti dal RUE, secondo quanto previsto dagli atti di indirizzo e
coordinamento di cui all'art. 34.
2. I requisiti tecnici si articolano in:
a) requisiti cogenti, obbligatori su tutto il territorio regionale,
tesi a soddisfare le esigenze previste dalla legislazione vigente in
materia di sicurezza, igiene, benessere ambientale, fruibilita',
mobilita' e risparmio energetico;
b) requisiti volontari tesi a garantire una piu' elevata qualita'
delle opere edilizie.
3. I requisiti tecnici sono formulati in termini prestazionali e sono
definiti avendo riguardo alle esigenze da soddisfare, alle tipologie
d'intervento, alle destinazioni d'uso e ai livelli di prestazione.
4. Il RUE puo' individuare soluzioni progettuali conformi tese a
garantire il coerente inserimento delle opere edilizie nel contesto
urbano ed ambientale.
5. Per gli insediamenti destinati ad attivita' produttive e di
servizio caratterizzati da significativi impatti sull'ambiente e
sulla salute, individuati con atto della Giunta regionale, il titolo
abilitativo e' subordinato, oltre che al rispetto dei requisiti
previsti dalla normativa vigente in materia di igiene e sicurezza nei
luoghi di lavoro, all'osservanza delle prescrizioni derivanti
dall'esame di cui all'art. 19, comma primo, lettera h) bis della L.R.
4 maggio 1982, n. 19 nonche' al rispetto delle prescrizioni dettate
nell'ambito delle eventuali procedure in materia di valutazione di
impatto ambientale ovvero di autorizzazione integrata ambientale. In
via transitoria, continua a trovare applicazione l'individuazione
delle attivita' produttive e di servizio di cui alla deliberazione
della Giunta regionale n. 477 del 21 febbraio 1995.