REGIONE EMILIA-ROMAGNA

TESTO COORDINATO DELLA L.R. 25 novembre 2002, n. 31

TESTO COORDINATO della L.R. 25 novembre 2002, n. 31 "Disciplina generale dell'edilizia" con le modifiche apportate dalla legge n. 37/02

                 TITOLO VI                                                      
         DISPOSIZIONI SUI REQUISITI                                             
           DELLE OPERE EDILIZIE                                                 
          Art. 33                                                               
Requisiti delle opere edilizie                                                  
1. Fuori dai casi previsti dal comma 4, il rilascio del permesso di             
costruire e la presentazione della denuncia di inizio attivita' sono            
subordinati alla conformita' del progetto ai requisiti tecnici                  
definiti dal RUE, secondo quanto previsto dagli atti di indirizzo e             
coordinamento di cui all'art. 34.                                               
2. I requisiti tecnici si articolano in:                                        
a) requisiti cogenti, obbligatori su tutto il territorio regionale,             
tesi a soddisfare le esigenze previste dalla legislazione vigente in            
materia di sicurezza, igiene, benessere ambientale, fruibilita',                
mobilita' e risparmio energetico;                                               
b) requisiti volontari tesi a garantire una piu' elevata qualita'               
delle opere edilizie.                                                           
3. I requisiti tecnici sono formulati in termini prestazionali e sono           
definiti avendo riguardo alle esigenze da soddisfare, alle tipologie            
d'intervento, alle destinazioni d'uso e ai livelli di prestazione.              
4. Il RUE puo' individuare soluzioni progettuali conformi tese a                
garantire il coerente inserimento delle opere edilizie nel contesto             
urbano ed ambientale.                                                           
5. Per gli insediamenti destinati ad attivita' produttive e di                  
servizio caratterizzati da significativi impatti sull'ambiente e                
sulla salute, individuati con atto della Giunta regionale, il titolo            
abilitativo e' subordinato, oltre che al rispetto dei requisiti                 
previsti dalla normativa vigente in materia di igiene e sicurezza nei           
luoghi di lavoro, all'osservanza delle prescrizioni derivanti                   
dall'esame di cui all'art. 19, comma primo, lettera h) bis della L.R.           
4 maggio 1982, n. 19 nonche' al rispetto delle prescrizioni dettate             
nell'ambito delle eventuali procedure in materia di valutazione di              
impatto ambientale ovvero di autorizzazione integrata ambientale. In            
via transitoria, continua a trovare applicazione l'individuazione               
delle attivita' produttive e di servizio di cui alla deliberazione              
della Giunta regionale n. 477 del 21 febbraio 1995.                             

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ultima modifica 2023-05-19T22:22:53+02:00

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