REGIONE EMILIA-ROMAGNA

TESTO COORDINATO DELLA L.R. 25 novembre 2002, n. 31

TESTO COORDINATO della L.R. 25 novembre 2002, n. 31 "Disciplina generale dell'edilizia" con le modifiche apportate dalla legge n. 37/02

                 TITOLO V                                                       
           CONTRIBUTO DI COSTRUZIONE                                            
          Art. 31                                                               
Convenzione-tipo                                                                
1. Ai fini del rilascio del permesso di costruire relativo agli                 
interventi di edilizia abitativa convenzionata, la Giunta regionale             
approva una convenzione-tipo, con la quale sono stabiliti i criteri e           
i parametri ai quali debbono uniformarsi le convenzioni comunali                
nonche' gli atti di obbligo, in ordine in particolare:                          
a) all'indicazione delle caratteristiche tipologiche e costruttive              
degli alloggi;                                                                  
b) alla determinazione dei prezzi di cessione degli alloggi, sulla              
base del costo delle aree, della costruzione e delle opere di                   
urbanizzazione, nonche' delle spese generali, comprese quelle per la            
progettazione e degli oneri di preammortamento e di finanziamento;              
c) alla determinazione dei canoni di locazione in percentuale del               
valore desunto dai prezzi fissati per la cessione degli alloggi;                
d) alla durata di validita' della convenzione, non superiore a trenta           
e non inferiore a venti anni.                                                   
2. Il Consiglio regionale stabilisce criteri e parametri per la                 
determinazione del valore delle aree destinate ad interventi di                 
edilizia abitativa convenzionata, allo scopo di calmierare il costo             
delle medesime aree.                                                            
3. I prezzi di cessione ed i canoni di locazione determinati nelle              
convenzioni ai sensi del comma 1 sono aggiornati in relazione agli              
indici ufficiali ISTAT dei costi di costruzione individuati dopo la             
stipula delle convenzioni medesime.                                             
4. Ogni pattuizione stipulata in violazione dei prezzi di cessione e            
dei canoni di locazione e' nulla per la parte eccedente.                        

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ultima modifica 2023-05-19T22:22:53+02:00

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