REGIONE EMILIA-ROMAGNA

TESTO COORDINATO DELLA L.R. 25 novembre 2002, n. 31

TESTO COORDINATO della L.R. 25 novembre 2002, n. 31 "Disciplina generale dell'edilizia" con le modifiche apportate dalla legge n. 37/02

                 TITOLO V                                                       
           CONTRIBUTO DI COSTRUZIONE                                            
          Art. 28                                                               
Oneri di urbanizzazione                                                         
1. Gli oneri di urbanizzazione sono dovuti in relazione agli                    
interventi di ristrutturazione edilizia o agli interventi che                   
comportano nuova edificazione o che determinano un incremento del               
carico urbanistico in funzione di:                                              
a) un aumento delle superfici utili degli edifici;                              
b) un mutamento delle destinazioni d'uso degli immobili con                     
variazione delle dotazioni territoriali;                                        
c) un aumento delle unita' immobiliari.                                         
2. Gli oneri di urbanizzazione sono destinati alla realizzazione e              
alla manutenzione delle infrastrutture per l'urbanizzazione degli               
insediamenti, alle aree ed alle opere per le attrezzature e per gli             
spazi collettivi e per le dotazioni ecologiche ed ambientali, anche             
con riferimento agli accordi territoriali di cui all'art. 15 della              
L.R. n. 20 del 2000, ferma restando ogni diversa disposizione in                
materia tributaria e contabile.                                                 
3. Ai fini della determinazione dell'incidenza degli oneri di                   
urbanizzazione, il Consiglio regionale provvede a definire ed                   
aggiornare almeno ogni cinque anni le tabelle parametriche. Le                  
tabelle sono articolate tenendo conto della possibilita' per i piani            
territoriali di coordinamento provinciali di individuare diversi                
ambiti sub-provinciali, ai sensi degli artt. 13 e A-4 dell'Allegato             
alla L.R. n. 20 del 2000, ed in relazione:                                      
a) all'ampiezza ed all'andamento demografico dei Comuni;                        
b) alle caratteristiche geografiche e socio-economiche dei Comuni;              
c) ai diversi ambiti e zone previsti negli strumenti urbanistici;               
d) alle quote di dotazioni per attrezzature e spazi collettivi                  
fissate dall'art. A-24 dell'Allegato alla L.R. n. 20 del 2000 ovvero            
stabilite dai piani territoriali di coordinamento provinciali.                  
4. Fino alla ridefinizione delle tabelle parametriche ai sensi del              
comma 3 continuano a trovare applicazione le deliberazioni del                  
Consiglio regionale 4 marzo 1998, n. 849 e n. 850.                              

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ultima modifica 2023-05-19T22:22:53+02:00

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