REGIONE EMILIA-ROMAGNA

TESTO COORDINATO DELLA L.R. 25 novembre 2002, n. 31

TESTO COORDINATO della L.R. 25 novembre 2002, n. 31 "Disciplina generale dell'edilizia" con le modifiche apportate dalla legge n. 37/02

                TITOLO III                                                      
           VERIFICA DELLE OPERE REALIZZATE                                      
          Art. 23                                                               
Variazioni essenziali                                                           
1. Sono variazioni essenziali rispetto al permesso di costruire o               
alla denuncia di inizio attivita':                                              
a) il mutamento della destinazione d'uso che comporta una variazione            
del carico urbanistico nei casi di cui al comma 1 dell'art. 28;                 
b) gli scostamenti di entita' superiore al 10 per cento rispetto alla           
superficie coperta, al rapporto di copertura, al perimetro,                     
all'altezza dei fabbricati, alla sagoma, alle distanze tra fabbricati           
e dai confini di proprieta' anche a diversi livelli di altezza,                 
nonche' rispetto alla localizzazione del fabbricato sull'area di                
pertinenza;                                                                     
c) gli aumenti della cubatura rispetto al progetto del 10 per cento e           
comunque superiori a 300 mc., con esclusione di quelli che riguardino           
soltanto le cubature accessorie ed i volumi tecnici, cosi' come                 
definiti ed identificati dalle norme urbanistiche ed edilizie                   
comunali;                                                                       
d) gli aumenti della superficie utile superiori a 100 mq.;                      
e) le violazioni delle norme tecniche in materia di edilizia                    
antisismica;                                                                    
f) ogni intervento difforme rispetto al titolo abilitativo, ove                 
effettuato su immobili ricadenti in aree naturali protette, nonche'             
effettuato su immobili sottoposti a particolari prescrizioni per                
ragioni ambientali, paesaggistiche, archeologiche,                              
storico-architettoniche da leggi nazionali o regionali, ovvero dagli            
strumenti di pianificazione territoriale od urbanistica.                        
2. Le definizioni di variazioni essenziali di cui al comma 1 trovano            
applicazione ai fini:                                                           
a) della definizione delle modifiche progettuali soggette a ulteriore           
titolo abilitativo, di cui all'art. 18;                                         
b) della individuazione delle variazioni in corso d'opera nei limiti            
previsti all'art. 19;                                                           
c) dell'applicazione delle norme in materia di abusivismo edilizio.             
3. Per assicurare l'uniforme applicazione del presente articolo in              
tutto il territorio regionale, i Comuni, al fine dell'accertamento              
delle variazioni, utilizzano le nozioni concernenti gli indici e                
parametri edilizi e urbanistici stabiliti dalla Regione con atto di             
coordinamento tecnico, ai sensi dell'art. 16 della L.R. n. 20 del               
2000. In fase di prima applicazione i Comuni applicano le definizioni           
contenute nella deliberazione della Giunta regionale n. 593 del 28              
febbraio 1995, recante "Approvazione dello schema di regolamento                
edilizio tipo (art. 2, L.R. 26 aprile 1990, n. 33 e successive                  
modificazioni e integrazioni)".                                                 

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ultima modifica 2023-05-19T22:22:53+02:00

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