REGIONE EMILIA-ROMAGNA

TESTO COORDINATO DELLA L.R. 25 novembre 2002, n. 31

TESTO COORDINATO della L.R. 25 novembre 2002, n. 31 "Disciplina generale dell'edilizia" con le modifiche apportate dalla legge n. 37/02

                TITOLO III                                                      
           VERIFICA DELLE OPERE REALIZZATE                                      
          Art. 22                                                               
Procedimento per il rilascio del certificato                                    
di conformita' edilizia e agibilita'                                            
1. Entro quindici giorni dalla comunicazione di ultimazione dei                 
lavori il soggetto interessato presenta allo Sportello unico per                
l'edilizia la domanda di rilascio del certificato di conformita'                
edilizia e agibilita' corredata:                                                
a) dalla richiesta di accatastamento dell'immobile, quando prevista,            
sottoscritta dal richiedente, che lo Sportello unico per l'edilizia             
provvede a trasmettere al catasto;                                              
b) da copia della scheda tecnica descrittiva e dei relativi allegati.           
2. Lo Sportello unico per l'edilizia comunica il nome del                       
responsabile del procedimento, il quale puo' richiedere, entro i                
successivi trenta giorni dalla presentazione della domanda, documenti           
integrativi non a disposizione dell'Amministrazione o che non possono           
essere acquisiti dalla stessa autonomamente. La richiesta interrompe            
il termine di cui al comma 3, il quale ricomincia a decorrere per               
intero dal ricevimento degli atti.                                              
3. Il certificato di conformita' edilizia e agibilita' e' rilasciato            
entro il termine di novanta giorni dalla richiesta.                             
4. I controlli sull'opera eseguita, a cui provvede lo Sportello unico           
per l'edilizia entro il termine previsto per il rilascio del                    
certificato, sono finalizzati a verificare la rispondenza                       
dell'intervento realizzato agli elaborati di progetto approvati o               
presentati.                                                                     
5. Il Comune con il RUE individua le modalita' per effettuare il                
controllo, anche con riguardo ai diversi tipi di intervento ed ai               
diversi ambiti del territorio.                                                  
6. Nel caso di inutile decorso del termine di cui al comma 3, la                
conformita' edilizia e agibilita' si intende attestata secondo quanto           
dichiarato dal professionista nella scheda tecnica descrittiva. In              
tale caso la scheda tecnica descrittiva tiene luogo del certificato             
di conformita'.                                                                 
7. La conformita' edilizia e agibilita' comunque attestata non                  
impedisce l'esercizio del potere di dichiarazione di inagibilita' di            
un edificio o di parte di esso ai sensi dell'art. 222 del Regio                 
Decreto 27 luglio 1934, n. 1265, ovvero per motivi strutturali.                 

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ultima modifica 2023-05-19T22:22:53+02:00

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