REGIONE EMILIA-ROMAGNA

TESTO COORDINATO DELLA L.R. 25 novembre 2002, n. 31

TESTO COORDINATO della L.R. 25 novembre 2002, n. 31 "Disciplina generale dell'edilizia" con le modifiche apportate dalla legge n. 37/02

                TITOLO III                                                      
           VERIFICA DELLE OPERE REALIZZATE                                      
          Art. 21                                                               
Certificato di conformita' edilizia e agibilita'                                
1. Il certificato di conformita' edilizia e agibilita' attesta che              
l'opera realizzata corrisponde al progetto approvato o presentato,              
dal punto di vista dimensionale, prestazionale e delle prescrizioni             
urbanistiche ed edilizie ed in particolare la sussistenza delle                 
condizioni di sicurezza, igiene, salubrita', risparmio energetico               
degli edifici e degli impianti negli stessi installati, valutate                
secondo quanto dispone la normativa vigente.                                    
2. Sono soggetti al certificato:                                                
a) gli interventi di nuova edificazione;                                        
b) gli interventi di ristrutturazione urbanistica;                              
c) gli interventi di ristrutturazione edilizia.                                 
3. Sono tenuti a chiedere il rilascio del certificato, nei casi di              
cui al comma 2, il titolare del permesso di costruire o il soggetto             
che ha presentato la denuncia di inizio attivita' ovvero i loro                 
successori o aventi causa.                                                      
4. Per gli interventi edilizi non compresi al comma 2 la                        
dichiarazione di conformita' del professionista abilitato, contenuta            
nella scheda tecnica descrittiva di cui all'art. 20, tiene luogo del            
certificato di conformita' edilizia e agibilita'. Per i medesimi                
interventi, copia della scheda tecnica descrittiva e' trasmessa al              
Comune entro quindici giorni dalla comunicazione di ultimazione dei             
lavori.                                                                         
5. Il ritardo o la mancata presentazione della domanda di certificato           
di conformita' edilizia e agibilita' e la mancata trasmissione al               
Comune di copia della scheda tecnica descrittiva, secondo quanto                
previsto dai commi 2, 3 e 4, comporta l'applicazione della sanzione             
amministrativa pecuniaria da 77 a 464 Euro.                                     
6. Il certificato di conformita' edilizia e agibilita' ha il valore e           
sostituisce il certificato di agibilita' di cui agli artt. 24 e 25              
del DPR 6 giugno 2001, n. 380, restando ferme le autorizzazioni                 
all'esercizio delle attivita' previste dalla legislazione vigente.              

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ultima modifica 2023-05-19T22:22:53+02:00

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