REGIONE EMILIA-ROMAGNA

TESTO COORDINATO DELLA L.R. 25 novembre 2002, n. 31

TESTO COORDINATO della L.R. 25 novembre 2002, n. 31 "Disciplina generale dell'edilizia" con le modifiche apportate dalla legge n. 37/02

                TITOLO III                                                      
           VERIFICA DELLE OPERE REALIZZATE                                      
          Art. 20                                                               
Scheda tecnica descrittiva e fascicolo del fabbricato                           
1. Ogni immobile oggetto di intervento edilizio e' dotato di una                
scheda tecnica descrittiva, articolata per le diverse unita'                    
immobiliari che lo compongono, nella quale sono riportati i dati                
catastali ed urbanistici utili all'esatta individuazione                        
dell'immobile, i dati metrici e dimensionali, le prestazioni fornite            
in ordine ai requisiti obbligatori, nonche' gli estremi dei                     
provvedimenti comunali e delle denuncie di inizio attivita' relativi            
allo stesso. La scheda tecnica deve inoltre essere completa con le              
dichiarazioni concernenti la rispondenza dell'edificio ai requisiti             
obbligatori.                                                                    
2. La scheda tecnica contiene la dichiarazione che sono stati                   
regolarmente effettuati i controlli in corso d'opera e finali e che             
l'opera realizzata e' conforme al progetto approvato o presentato ed            
alle eventuali varianti allo stesso. Alla scheda tecnica sono                   
allegati i certificati di collaudo e le ulteriori certificazioni se             
previsti dalla legge.                                                           
3. La scheda tecnica e' documento necessario per il rilascio del                
certificato di conformita' edilizia e agibilita' ed e' predisposta ed           
aggiornata, anche per gli effetti dell'art. 481 del Codice penale, da           
un professionista abilitato.                                                    
4. Con deliberazione della Giunta regionale sono individuate forme              
semplificate di predisposizione della scheda tecnica descrittiva,               
relativamente agli interventi non soggetti a certificazione comunale            
della conformita' edilizia.                                                     
5. Ai fini di una corretta compilazione della scheda tecnica, il                
funzionario dell'Ente responsabile del procedimento dovra' fornire al           
progettista i dati in possesso dell'Ente che verranno richiesti.                
6. La scheda tecnica e' parte integrante del fascicolo del                      
fabbricato, nel quale sono raccolte e aggiornate le informazioni di             
tipo progettuale, strutturale, impiantistico, geologico e riguardanti           
la sicurezza dell'intero fabbricato. La Giunta regionale:                       
a) specifica i contenuti del fascicolo del fabbricato;                          
b) stabilisce le modalita' di compilazione, custodia e aggiornamento            
del fascicolo, sia per gli edifici esistenti alla data di entrata in            
vigore della presente legge, sia per le nuove costruzioni.                      

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ultima modifica 2023-05-19T21:22:53+01:00

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