REGIONE EMILIA-ROMAGNA

TESTO COORDINATO DELLA L.R. 25 novembre 2002, n. 31

TESTO COORDINATO della L.R. 25 novembre 2002, n. 31 "Disciplina generale dell'edilizia" con le modifiche apportate dalla legge n. 37/02

                TITOLO II                                                       
        TITOLI ABILITATIVI                                                      
          Art. 16                                                               
Valutazione preventiva                                                          
1. Il proprietario dell'immobile o chi abbia titolo alla                        
presentazione della denuncia di inizio attivita' o al rilascio del              
permesso di costruire puo' chiedere preliminarmente allo Sportello              
unico per l'edilizia una valutazione sull'ammissibilita'                        
dell'intervento, allegando una relazione predisposta da un                      
professionista abilitato, contenente i principali parametri                     
progettuali. I contenuti della relazione sono stabiliti dal RUE,                
avendo riguardo in particolare ai vincoli, alla categoria                       
dell'intervento, agli indici urbanistici ed edilizi e alle                      
destinazioni d'uso.                                                             
2. La valutazione preventiva e' rilasciata dallo Sportello Unico per            
l'edilizia entro quarantacinque giorni dalla presentazione della                
relazione. Trascorso tale termine la valutazione preventiva si                  
intende rilasciata secondo quanto indicato nella relazione                      
presentata.                                                                     
3. I contenuti della valutazione preventiva e della relazione                   
tacitamente assentita sono vincolanti ai fini del rilascio del                  
permesso di costruire o del controllo della denuncia di inizio                  
attivita' a condizione che il progetto sia elaborato in conformita' a           
quanto indicato nella richiesta di valutazione preventiva. Le stesse            
conservano la propria validita' per un anno, a meno che non                     
intervengano modifiche ai piani urbanistici ed al RUE.                          
4. Il rilascio della valutazione preventiva e' subordinato al                   
pagamento di una somma forfettaria per spese istruttorie determinata            
dal Comune in relazione alla complessita' dell'intervento.                      

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ultima modifica 2023-05-19T22:22:53+02:00

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