REGIONE EMILIA-ROMAGNA

TESTO COORDINATO DELLA L.R. 25 novembre 2002, n. 31

TESTO COORDINATO della L.R. 25 novembre 2002, n. 31 "Disciplina generale dell'edilizia" con le modifiche apportate dalla legge n. 37/02

                TITOLO II                                                       
        TITOLI ABILITATIVI                                                      
          Art. 14                                                               
Caratteristiche ed efficacia                                                    
del permesso di costruire                                                       
1. Il permesso di costruire e' rilasciato al proprietario                       
dell'immobile o a chi abbia titolo per richiederlo.                             
2. Nel permesso di costruire sono indicati i termini di inizio e di             
ultimazione dei lavori.                                                         
3. Il termine per l'inizio dei lavori non puo' essere superiore ad un           
anno dal rilascio del titolo; quello di ultimazione, entro il quale             
l'opera deve essere completata, non puo' superare i tre anni dalla              
data di rilascio del provvedimento. Su richiesta presentata                     
anteriormente alla scadenza, entrambi i termini possono essere                  
prorogati per una sola volta, con provvedimento motivato, per fatti             
estranei alla volonta' del titolare del permesso. Decorsi tali                  
termini il permesso decade di diritto per la parte non eseguita.                
4. La data di effettivo inizio dei lavori deve essere comunicata al             
Comune, con l'indicazione del direttore dei lavori e dell'impresa cui           
si intendono affidare i lavori.                                                 
5. La realizzazione della parte dell'intervento non ultimata nel                
termine stabilito e' subordinata a nuovo titolo abilitativo per le              
opere ancora da eseguire ed all'eventuale aggiornamento del                     
contributo di costruzione per le parti non ancora eseguite.                     
6. Il permesso di costruire e' irrevocabile. Esso decade con                    
l'entrata in vigore di contrastanti previsioni urbanistiche, salvo              
che i lavori siano gia' iniziati e vengano completati entro il                  
termine stabilito nel permesso stesso.                                          

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ultima modifica 2023-05-19T22:22:53+02:00

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