TESTO COORDINATO DELLA L.R. 25 novembre 2002, n. 31
TESTO COORDINATO della L.R. 25 novembre 2002, n. 31 "Disciplina generale dell'edilizia" con le modifiche apportate dalla legge n. 37/02
TITOLO II
TITOLI ABILITATIVI
Art. 13
Procedimento per il rilascio del permesso di costruire
1. La domanda per il rilascio del permesso di costruire, sottoscritta
dal proprietario o da chi ne abbia titolo, e' presentata allo
Sportello unico per l'edilizia, corredata da un'attestazione
concernente il titolo di legittimazione e dagli elaborati progettuali
richiesti dal RUE.
2. La domanda e' accompagnata da una dichiarazione del progettista
abilitato che, ai sensi dell'art. 481 del Codice penale, assevera la
conformita' del progetto presentato agli strumenti urbanistici
adottati ed approvati ed al RUE, alle norme di sicurezza ed
igienico-sanitarie, nonche' alla valutazione preventiva, ove
acquisita.
3. Il responsabile del procedimento puo' chiedere una sola volta,
entro quindici giorni dalla presentazione della domanda, documenti ed
atti integrativi qualora gli stessi non siano nella disponibilita'
dell'Amministrazione comunale ovvero non possano essere dalla stessa
acquisiti autonomamente. La richiesta produce l'effetto
dell'interruzione del termine di cui al comma 4, il quale ricomincia
a decorrere dalla data del completo ricevimento degli atti
integrativi.
4. Entro sessanta giorni dalla presentazione della domanda, il
responsabile del procedimento cura l'istruttoria, acquisendo i
prescritti pareri dagli uffici comunali e richiedendo alle
Amministrazioni interessate il rilascio degli atti di assenso
necessari al rilascio del provvedimento. Il responsabile del
procedimento acquisisce altresi' il parere della commissione di cui
all'art. 3, nei casi in cui e' richiesto, prescindendo comunque dallo
stesso qualora non venga reso entro il medesimo termine di sessanta
giorni. Acquisiti tali atti, formula una proposta di provvedimento,
corredata da una relazione.
5. Nel caso di inutile decorrenza del termine per il rilascio degli
atti di assenso da parte di altre Amministrazioni, il responsabile
del procedimento convoca la conferenza di servizi.
6. Qualora il responsabile del procedimento, nello stesso termine di
sessanta giorni, ritenga di dover chiedere chiarimenti ovvero accerti
la necessita' di modeste modifiche, anche sulla base del parere della
Commissione di cui all'art. 3, per l'adeguamento del progetto alla
disciplina vigente puo' convocare l'interessato per un'audizione.
7. Al termine dell'audizione viene redatto apposito verbale nel quale
sono concordati tempi e modalita' per modificare il progetto
originario. Il termine di sessanta giorni resta sospeso fino alla
presentazione della documentazione concordata.
8. Il permesso di costruire e' rilasciato o negato dal responsabile
dello Sportello unico per l'edilizia entro quindici giorni dalla
proposta formulata dal responsabile del procedimento ovvero dalla
conclusione della conferenza di servizi, di cui al comma 5, e deve
essere notificato all'interessato. Dell'avvenuto rilascio e' data
notizia sull'Albo pretorio. Gli estremi del permesso sono contenuti
nel cartello esposto presso il cantiere.
9. I termini di cui ai commi 3 e 4 sono raddoppiati per i Comuni con
piu' di 100 mila abitanti nonche' per progetti particolarmente
complessi indicati dal RUE.
10. Decorso inutilmente il termine per il rilascio del provvedimento,
la domanda di rilascio del permesso di costruire si intende accolta.
11. I Comuni, con il RUE, possono disciplinare autonomamente il
procedimento di rilascio del permesso di costruire, fermo restando il
rispetto del termine di sessanta giorni di cui al comma 4, del
termine di cui al comma 8 e degli effetti dell'inutile decorrenza
dello stesso indicato dal comma 10. Fino all'emanazione delle norme
regolamentari comunali trovano applicazione le disposizioni del
presente articolo.