REGIONE EMILIA-ROMAGNA

TESTO COORDINATO DELLA L.R. 25 novembre 2002, n. 31

TESTO COORDINATO della L.R. 25 novembre 2002, n. 31 "Disciplina generale dell'edilizia" con le modifiche apportate dalla legge n. 37/02

                TITOLO II                                                       
        TITOLI ABILITATIVI                                                      
          Art. 8                                                                
Interventi soggetti a denuncia                                                  
di inizio attivita' obbligatoria                                                
1. Salvo piu' restrittive previsioni di cui al comma 2, sono                    
obbligatoriamente assoggettati a denuncia di inizio attivita':                  
a) gli interventi di manutenzione straordinaria;                                
b) gli interventi di risanamento conservativo e restauro;                       
c) gli interventi, consistenti in manufatti, di eliminazione delle              
barriere architettoniche in edifici esistenti qualora interessino gli           
immobili compresi negli elenchi di cui al Titolo I del DLgs n. 490              
del 1999, nonche' gli immobili aventi valore storico-architettonico             
individuati dagli strumenti urbanistici comunali ovvero riguardino              
elementi strutturali dell'edificio o alterino anche la sagoma                   
dell'edificio;                                                                  
d) le recinzioni, i muri di cinta e le cancellate;                              
e) gli interventi di ristrutturazione edilizia;                                 
f) gli interventi di recupero a fini abitativi dei sottotetti, nei              
casi e nei limiti di cui alla L.R. 6 aprile 1998, n. 11;                        
g) i mutamenti di destinazione d'uso senza opere;                               
h) le modifiche funzionali di impianti esistenti gia' destinati ad              
attivita' sportive senza creazione di volumetria;                               
i) l'installazione o la revisione di impianti tecnologici che                   
comportano la realizzazione di volumi tecnici al servizio di edifici            
o di attrezzature esistenti;                                                    
j) le modifiche progettuali e le variazioni in corso d'opera di cui             
agli artt. 18 e 19;                                                             
k) la realizzazione di parcheggi da destinare a pertinenza di unita'            
immobiliari, nei casi di cui all'art. 9, comma 1 della Legge 24 marzo           
1989, n. 122, esclusi gli immobili collocati nei centri storici;                
l) le opere pertinenziali purche' non qualificate come interventi di            
nuova costruzione, secondo quanto disposto dalla lettera g.6)                   
dell'Allegato alla presente legge;                                              
m) i significativi movimenti di terra senza opere non connessi                  
all'attivita' agricola e l'apposizione di cartelloni pubblicitari,              
secondo quanto stabilito dal RUE.                                               
2. Il Consiglio comunale con deliberazione procede, entro centottanta           
giorni dall'entrata in vigore della presente legge, a stabilire quali           
tra gli interventi di cui al comma 1, lettere b), e) e g), sono                 
sottoposti a permesso di costruire.                                             
3. La realizzazione delle trasformazioni sottoposte a permesso di               
costruire ai sensi del comma 2 e' soggetta alla disciplina                      
sanzionatoria e fiscale prevista dalle norme statali per l'esecuzione           
delle corrispondenti opere.                                                     

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ultima modifica 2023-05-19T21:22:53+01:00

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