REGIONE EMILIA-ROMAGNA

TESTO COORDINATO DELLA L.R. 25 novembre 2002, n. 31

TESTO COORDINATO della L.R. 25 novembre 2002, n. 31 "Disciplina generale dell'edilizia" con le modifiche apportate dalla legge n. 37/02

              TITOLO I                                                          
        DISPOSIZIONI GENERALI                                                   
          Art. 5                                                                
Attivita' edilizia in aree parzialmente pianificate                             
1. Per i Comuni provvisti di piano strutturale comunale (PSC), negli            
ambiti del territorio assoggettati a piano operativo comunale (POC),            
come presupposto per le trasformazioni edilizie, fino                           
all'approvazione del medesimo strumento sono consentiti, fatta salva            
l'attivita' edilizia libera e previo titolo abilitativo, gli                    
interventi sul patrimonio edilizio esistente relativi:                          
a) alla manutenzione straordinaria;                                             
b) al restauro e risanamento conservativo;                                      
c) alla ristrutturazione edilizia di singole unita' immobiliari, o              
parti di esse, nonche' di interi edifici nei casi e nei limiti                  
previsti dal PSC;                                                               
d) alla demolizione senza ricostruzione nei casi e nei limiti                   
previsti dal PSC.                                                               
2. I medesimi interventi previsti dal comma 1 sono consentiti negli             
ambiti pianificati attraverso POC, che non ha assunto il valore e gli           
effetti di piano urbanistico attuativo (PUA) ai sensi dell'art. 30,             
comma 4 della L.R. 24 marzo 2000, n. 20, a seguito della scadenza del           
termine di efficacia del piano, qualora entro il medesimo termine non           
si sia provveduto all'approvazione del PUA o alla reiterazione dei              
vincoli espropriativi secondo le modalita' previste dalla legge.                
3. I medesimi interventi edilizi previsti al comma 1 sono consentiti            
nei Comuni ancora provvisti di Piano regolatore generale (PRG) e fino           
all'approvazione della strumentazione urbanistica prevista dalla L.R.           
n. 20 del 2000, per le aree nelle quali non siano stati approvati gli           
strumenti urbanistici attuativi previsti dal PRG.                               
4. Sono comunque fatti salvi i limiti piu' restrittivi circa le                 
trasformazioni edilizie ammissibili, previsti dal RUE ovvero, in via            
transitoria, dal regolamento edilizio comunale.                                 

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ultima modifica 2023-05-19T22:22:53+02:00

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