REGIONE EMILIA-ROMAGNA

TESTO COORDINATO DELLA L.R. 25 novembre 2002, n. 31

TESTO COORDINATO della L.R. 25 novembre 2002, n. 31 "Disciplina generale dell'edilizia" con le modifiche apportate dalla legge n. 37/02

              TITOLO I                                                          
        DISPOSIZIONI GENERALI                                                   
          Art. 4                                                                
Attivita' edilizia libera                                                       
1. Nel rispetto delle normative di settore aventi incidenza sulla               
disciplina dell'attivita' edilizia, sono attuati liberamente:                   
a) gli interventi di manutenzione ordinaria;                                    
b) gli interventi volti all'eliminazione delle barriere                         
architettoniche, qualora non interessino gli immobili compresi negli            
elenchi di cui al Titolo I del DLgs 29 ottobre 1999, n. 490, nonche'            
gli immobili aventi valore storico-architettonico individuati dagli             
strumenti urbanistici comunali e qualora non riguardino elementi                
strutturali e non comportino la realizzazione di manufatti alteranti            
la sagoma dell'edificio;                                                        
c) le opere temporanee per attivita' di ricerca nel sottosuolo, che             
abbiano carattere geognostico o siano eseguite in aree esterne al               
centro edificato.                                                               

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ultima modifica 2023-05-19T22:22:53+02:00

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