REGIONE EMILIA-ROMAGNA

TESTO COORDINATO DELLA L.R. 25 novembre 2002, n. 31

TESTO COORDINATO della L.R. 25 novembre 2002, n. 31 "Disciplina generale dell'edilizia" con le modifiche apportate dalla legge n. 37/02

              TITOLO I                                                          
        DISPOSIZIONI GENERALI                                                   
          Art. 2                                                                
Sportello unico per l'edilizia                                                  
1. I Comuni, attraverso gli strumenti di pianificazione, disciplinano           
l'attivita' urbanistica ed edilizia ed affidano la responsabilita'              
dei procedimenti relativi alla trasformazione del territorio ad                 
un'unica struttura, lo Sportello unico per l'edilizia, da costituire            
anche in forma associata.                                                       
2. I Comuni, attraverso lo Sportello unico per l'edilizia, forniscono           
una adeguata e continua informazione ai cittadini sui contenuti degli           
strumenti urbanistici ed edilizi.                                               
3. I Comuni, nell'ambito della propria autonomia organizzativa,                 
possono svolgere attraverso un'unica struttura sia i compiti e le               
funzioni dello Sportello unico per le attivita' produttive, di cui al           
DPR 20 ottobre 1998, n. 447 e successive modificazioni, sia i compiti           
e le funzioni dello sportello unico per l'edilizia.                             
4. La Giunta regionale concede contributi per incentivare la                    
costituzione delle strutture di cui al comma 3 e l'istituzione di               
sportelli unici per l'edilizia in forma associata, stabilendo i                 
criteri e le modalita' per la concessione.                                      

Azioni sul documento

ultima modifica 2023-05-19T22:22:53+02:00

Valuta il sito

Non hai trovato quello che cerchi ?

Piè di pagina