TESTO COORDINATO DELLA L.R. 25 novembre 2002, n. 31
TESTO COORDINATO della L.R. 25 novembre 2002, n. 31 "Disciplina generale dell'edilizia" con le modifiche apportate dalla legge n. 37/02
TITOLO I
DISPOSIZIONI GENERALI
Art. 2
Sportello unico per l'edilizia
1. I Comuni, attraverso gli strumenti di pianificazione, disciplinano
l'attivita' urbanistica ed edilizia ed affidano la responsabilita'
dei procedimenti relativi alla trasformazione del territorio ad
un'unica struttura, lo Sportello unico per l'edilizia, da costituire
anche in forma associata.
2. I Comuni, attraverso lo Sportello unico per l'edilizia, forniscono
una adeguata e continua informazione ai cittadini sui contenuti degli
strumenti urbanistici ed edilizi.
3. I Comuni, nell'ambito della propria autonomia organizzativa,
possono svolgere attraverso un'unica struttura sia i compiti e le
funzioni dello Sportello unico per le attivita' produttive, di cui al
DPR 20 ottobre 1998, n. 447 e successive modificazioni, sia i compiti
e le funzioni dello sportello unico per l'edilizia.
4. La Giunta regionale concede contributi per incentivare la
costituzione delle strutture di cui al comma 3 e l'istituzione di
sportelli unici per l'edilizia in forma associata, stabilendo i
criteri e le modalita' per la concessione.