REGIONE EMILIA-ROMAGNA - PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

ORDINANZA DEL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE 31 luglio 2003, n. 214

Disposizioni urgenti per il sequestro, prelievo e distruzione di colture di mais contenenti OGM

Il PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE                                            
Richiamati:                                                                     
- la direttiva 220/1990CE, sostituita con la direttiva 18/2001CE, che           
stabilisce che per ottenere l'autorizzazione all'immissione in                  
commercio degli OGM e' necessario fornire informazioni dettagliate              
riguardo agli eventuali effetti tossici o nocivi per la salute                  
umana;                                                                          
- il Regolamento 258/97CE che norma l'immissione in commercio dei               
prodotti e degli ingredienti alimentari ed in particolare l'art. 12             
che individua la c.d. "clausola di salvaguardia" in base alla quale             
qualora uno Stato membro abbia fondati motivi per ritenere che                  
l'utilizzazione di un prodotto o ingrediente alimentare conforme alla           
normativa stessa presenti rischi per la salute umana o per l'ambiente           
puo' limitare temporaneamente o sospendere la commercializzazione sul           
proprio territorio del prodotto o ingrediente in questione;                     
- il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 4 agosto 2000            
recante "Sospensione cautelativa della commercializzazione e                    
dell'utilizzazione di taluni prodotti transgenici sul territorio                
nazionale, a norma dell'articolo 12 del Regolamento (CE) n. 258/97",            
che sospende la commercializzazione e l'utilizzazione dei prodotti              
transgenici Mais BT 11, Mais MON 810, Mais MON 809 e Mais T25;                  
- il DLgs 24 aprile 2001, n. 212 recante "Attuazione delle direttive            
98/95/CE e 98/96/CE concernenti la commercializzazione dei prodotti             
sementieri, il catalogo comune delle varieta' delle specie di piante            
agricole e relativi controlli" che all'articolo 1, comma 2,                     
stabilisce che la messa in coltura dei prodotti sementieri e'                   
soggetta ad autorizzazione del Ministro delle Politiche agricole e              
forestali, di concerto con il Ministro dell'Ambiente e del Ministro             
della Sanita', al fine di garantire che le colture derivanti da                 
prodotti sementieri di varieta' geneticamente modificate non entrino            
in contatto con le colture derivanti da prodotti sementieri                     
tradizionali e non arrechino danno biologico all'ambiente                       
circostante, tenuto conto delle peculiarita' agro-ecologiche,                   
ambientali e pedoclimatiche;                                                    
richiamata altresi' la circolare del Ministero delle Politiche                  
agricole e forestali n. 2170 del 13 dicembre 2002 recante oggetto               
"Campagna semina 2003 - modalita' di controllo sementi mais e soia              
per la presenza di organismi geneticamente modificati" che afferma,             
in attesa dell'emanazione di una specifica normativa europea ed in              
applicazione del "principio di precauzione", che non e' possibile               
autorizzare la semina di varieta' non iscritte nel registro nazionale           
italiano ne' la presenza di sementi OGM, in lotti di sementi                    
convenzionali e che attualmente non vi sono varieta' OGM di mais e              
soia iscritte nel registro nazionale italiano ovvero nel catalogo               
comune europeo;                                                                 
considerato:                                                                    
- che l'Ispettorato Centrale Repressione Frodi ha varato con propria            
circolare n. 4 del 23 dicembre 2002, in linea con le direttive                  
impartite dal Ministro delle Politiche agricole e forestali di cui              
alla sopracitata circolare, un programma nazionale coordinato di                
controlli sulle sementi di mais e soia per la ricerca di OGM;                   
- che a seguito dei prelievi e degli esami delle sementi, effettuati            
nell'ambito del suddetto programma, e' stata riscontrata la presenza            
in alcuni lotti di OGM non autorizzati, ricompresi tra quelli                   
individuati e sospesi dalla commercializzazione ed utilizzazione per            
effetto del sopracitato DPCM 4 agosto 2000;                                     
rilevato che 1'Ispettorato Centrale Repressione Frodi ha provveduto a           
segnalare e trasmettere gli esiti dei propri accertamenti alle                  
Aziende Unita' sanitarie locali territorialmente competenti, in                 
ragione della localizzazione dei lotti ove tali sementi sono stati              
venduti ed utilizzati;                                                          
valutato che, al di la' degli elementi di incertezza circa gli                  
effetti provocati dall'impiego di organismi geneticamente modificati            
nell'alimentazione umana, e' opportuno assumere ogni iniziativa                 
finalizzata ad assicurare la tutela della salute umana e                        
dell'ambiente, nel rispetto del principio di precauzione di cui                 
all'art. 174.2 del trattato di Amsterdam, anche mediante la                     
distruzione delle coltivazioni, ove la contaminazione risultasse                
presente;                                                                       
ritenuto in ogni caso, prima di procedere alla distruzione delle                
coltivazioni, di effettuare ulteriori accertamenti, irripetibili e in           
contradditorio con le parti interessate ai sensi dell'art. 223 del              
DLgs 28 luglio 1989, n. 271 e cio' al fine di accelerare le procedure           
che altrimenti prevederebbero tempi ordinari di revisione molto piu'            
lunghi;                                                                         
ritenuto quindi che l'ulteriore accertamento analitico, di tipo                 
qualitativo, aggiuntivo rispetto a quello dell'Ispettorato Centrale             
Repressione Frodi, sia eseguito dall'ARPA sui campioni prelevati                
dalle Aziende Unita' sanitarie locali, e cio' al fine di offrire                
maggiori garanzie alle imprese agricole incolpevolmente coinvolte;              
dato atto che la distruzione delle coltivazioni, da effettuarsi ad              
opera degli agricoltori dovra' avvenire, entro e non oltre sette                
giorni dal ricevimento del certificato di analisi, alla presenza di             
personale tecnico dell'Azienda Unita' sanitaria locale                          
territorialmente competente, che ne verifichi la corretta esecuzione            
secondo le seguenti modalita':                                                  
- mediante trinciatura e sovescio, cosi' come descritte dalla                   
Commissione Interministeriale di Valutazione per le Biotecnologie,              
qualora la coltura non sia in fase molto avanzata con granella non              
prossima alla maturazione fisiologica;                                          
- mediante smaltimento come rifiuto speciale qualora la granella sia            
gia' prossima alla maturazione con eventuale destinazione alla                  
produzione industriale di energia, facendo presente che eventuali               
residui di produzione sono assimilati anch'essi a rifiuti speciali;             
viste:                                                                          
- la Legge 24 novembre 1981, n. 689;                                            
- la Legge 23 dicembre 1978 n. 833, art. 32;                                    
- la L.R. 4 maggio 1982, n. 19, art. 4;                                         
viste:                                                                          
- la L.R. 26 novembre 2001, n. 43 "Testo unico in materia di                    
organizzazione e di rapporti di lavoro nella Regione Emilia-Romagna",           
ed in particolare l'art. 37, comma 4;                                           
- la propria deliberazione n. 447 in data 24 marzo 2003 recante                 
"Indirizzi in ordine alle relazioni organizzative e funzionali tra le           
strutture e sull'esercizio delle funzioni dirigenziali";                        
richiamate, inoltre, le deliberazioni della Giunta regionale:                   
- n. 338 del 22 marzo 2001 concernente la riorganizzazione delle                
direzioni generali della Giunta regionale e la definizione delle                
rispettive competenze;                                                          
- n. 3021 in data 28 dicembre 2001 con la quale sono stati approvati            
gli atti direttoriali di conferimento degli incarichi di livello                
dirigenziale;                                                                   
vista la nota Prot. n. 27749 del 18 luglio 2003 con cui il Direttore            
generale Sanita' e Politiche sociali, ai sensi dell'art. 46, comma 1            
della L.R. 43/01, individua la dott.ssa Maria Lazzarato, Responsabile           
del Servizio Assistenza distrettuale, Pianificazione e Sviluppo dei             
Servizi sanitari, quale sua sostituta per il periodo dal 30 luglio              
2003 al 29 agosto 2003;                                                         
dato atto, pertanto, del parere favorevole espresso dalla dott.ssa              
Maria Lazzarato, Responsabile del Servizio Assistenza distrettuale,             
Pianificazione e Sviluppo dei Servizi sanitari in merito alla                   
regolarita' amministrativa della presente ordinanza ai sensi del                
citato art. 37, comma 4, della L.R. 43/01 e della predetta                      
deliberazione 447/03;                                                           
su proposta dell'Assessore alla Sanita'                                         
ordina                                                                          
1) che le Aziende Unita' sanitarie locali della Regione                         
Emilia-Romagna, con effetto immediato dalla adozione del presente               
provvedimento, procedano al sequestro cautelativo delle coltivazioni            
di mais ottenute attraverso la semina di sementi risultate positive             
per la presenza di organismi geneticamente modificati, in base alle             
analisi disposte dall'Ispettorato Centrale Repressione Frodi, come da           
certificati allegati alle note trasmesse alle Aziende Unita'                    
sanitarie locali territorialmente competenti;                                   
2) che le stesse Aziende Unita' saniterie locali territorialmente               
competenti procedano al prelevamento dei campioni, con le modalita'             
stabilite dalla Commissione interministeriale di Valutazione per le             
Biotecnologie, da sottoporre ad analisi da parte dell'ARPA,                     
nell'ambito delle competenze a questa attribuite ai sensi della L.R.            
19 aprile 1995, n. 44;                                                          
3) che gli accertamenti analitici, esclusivamente di tipo                       
qualitativo, effettuati da ARPA rivestano carattere di urgenza e come           
tali sono ad essi applicabili le procedure di cui all'art. 223 del              
DLgs 28 luglio 1989, n. 271;                                                    
4) che, in caso di esito positivo degli accertamenti, sia disposta la           
distruzione delle coltivazioni secondo le modalita' esposte in                  
premessa e qui integralmente richiamate.                                        
IL PRESIDENTE                                                                   
Vasco Errani                                                                    

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ultima modifica 2023-05-19T22:22:53+02:00

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