REGIONE EMILIA-ROMAGNA - PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE
ORDINANZA DEL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE 31 luglio 2003, n. 214
Disposizioni urgenti per il sequestro, prelievo e distruzione di colture di mais contenenti OGM
Il PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE
Richiamati:
- la direttiva 220/1990CE, sostituita con la direttiva 18/2001CE, che
stabilisce che per ottenere l'autorizzazione all'immissione in
commercio degli OGM e' necessario fornire informazioni dettagliate
riguardo agli eventuali effetti tossici o nocivi per la salute
umana;
- il Regolamento 258/97CE che norma l'immissione in commercio dei
prodotti e degli ingredienti alimentari ed in particolare l'art. 12
che individua la c.d. "clausola di salvaguardia" in base alla quale
qualora uno Stato membro abbia fondati motivi per ritenere che
l'utilizzazione di un prodotto o ingrediente alimentare conforme alla
normativa stessa presenti rischi per la salute umana o per l'ambiente
puo' limitare temporaneamente o sospendere la commercializzazione sul
proprio territorio del prodotto o ingrediente in questione;
- il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 4 agosto 2000
recante "Sospensione cautelativa della commercializzazione e
dell'utilizzazione di taluni prodotti transgenici sul territorio
nazionale, a norma dell'articolo 12 del Regolamento (CE) n. 258/97",
che sospende la commercializzazione e l'utilizzazione dei prodotti
transgenici Mais BT 11, Mais MON 810, Mais MON 809 e Mais T25;
- il DLgs 24 aprile 2001, n. 212 recante "Attuazione delle direttive
98/95/CE e 98/96/CE concernenti la commercializzazione dei prodotti
sementieri, il catalogo comune delle varieta' delle specie di piante
agricole e relativi controlli" che all'articolo 1, comma 2,
stabilisce che la messa in coltura dei prodotti sementieri e'
soggetta ad autorizzazione del Ministro delle Politiche agricole e
forestali, di concerto con il Ministro dell'Ambiente e del Ministro
della Sanita', al fine di garantire che le colture derivanti da
prodotti sementieri di varieta' geneticamente modificate non entrino
in contatto con le colture derivanti da prodotti sementieri
tradizionali e non arrechino danno biologico all'ambiente
circostante, tenuto conto delle peculiarita' agro-ecologiche,
ambientali e pedoclimatiche;
richiamata altresi' la circolare del Ministero delle Politiche
agricole e forestali n. 2170 del 13 dicembre 2002 recante oggetto
"Campagna semina 2003 - modalita' di controllo sementi mais e soia
per la presenza di organismi geneticamente modificati" che afferma,
in attesa dell'emanazione di una specifica normativa europea ed in
applicazione del "principio di precauzione", che non e' possibile
autorizzare la semina di varieta' non iscritte nel registro nazionale
italiano ne' la presenza di sementi OGM, in lotti di sementi
convenzionali e che attualmente non vi sono varieta' OGM di mais e
soia iscritte nel registro nazionale italiano ovvero nel catalogo
comune europeo;
considerato:
- che l'Ispettorato Centrale Repressione Frodi ha varato con propria
circolare n. 4 del 23 dicembre 2002, in linea con le direttive
impartite dal Ministro delle Politiche agricole e forestali di cui
alla sopracitata circolare, un programma nazionale coordinato di
controlli sulle sementi di mais e soia per la ricerca di OGM;
- che a seguito dei prelievi e degli esami delle sementi, effettuati
nell'ambito del suddetto programma, e' stata riscontrata la presenza
in alcuni lotti di OGM non autorizzati, ricompresi tra quelli
individuati e sospesi dalla commercializzazione ed utilizzazione per
effetto del sopracitato DPCM 4 agosto 2000;
rilevato che 1'Ispettorato Centrale Repressione Frodi ha provveduto a
segnalare e trasmettere gli esiti dei propri accertamenti alle
Aziende Unita' sanitarie locali territorialmente competenti, in
ragione della localizzazione dei lotti ove tali sementi sono stati
venduti ed utilizzati;
valutato che, al di la' degli elementi di incertezza circa gli
effetti provocati dall'impiego di organismi geneticamente modificati
nell'alimentazione umana, e' opportuno assumere ogni iniziativa
finalizzata ad assicurare la tutela della salute umana e
dell'ambiente, nel rispetto del principio di precauzione di cui
all'art. 174.2 del trattato di Amsterdam, anche mediante la
distruzione delle coltivazioni, ove la contaminazione risultasse
presente;
ritenuto in ogni caso, prima di procedere alla distruzione delle
coltivazioni, di effettuare ulteriori accertamenti, irripetibili e in
contradditorio con le parti interessate ai sensi dell'art. 223 del
DLgs 28 luglio 1989, n. 271 e cio' al fine di accelerare le procedure
che altrimenti prevederebbero tempi ordinari di revisione molto piu'
lunghi;
ritenuto quindi che l'ulteriore accertamento analitico, di tipo
qualitativo, aggiuntivo rispetto a quello dell'Ispettorato Centrale
Repressione Frodi, sia eseguito dall'ARPA sui campioni prelevati
dalle Aziende Unita' sanitarie locali, e cio' al fine di offrire
maggiori garanzie alle imprese agricole incolpevolmente coinvolte;
dato atto che la distruzione delle coltivazioni, da effettuarsi ad
opera degli agricoltori dovra' avvenire, entro e non oltre sette
giorni dal ricevimento del certificato di analisi, alla presenza di
personale tecnico dell'Azienda Unita' sanitaria locale
territorialmente competente, che ne verifichi la corretta esecuzione
secondo le seguenti modalita':
- mediante trinciatura e sovescio, cosi' come descritte dalla
Commissione Interministeriale di Valutazione per le Biotecnologie,
qualora la coltura non sia in fase molto avanzata con granella non
prossima alla maturazione fisiologica;
- mediante smaltimento come rifiuto speciale qualora la granella sia
gia' prossima alla maturazione con eventuale destinazione alla
produzione industriale di energia, facendo presente che eventuali
residui di produzione sono assimilati anch'essi a rifiuti speciali;
viste:
- la Legge 24 novembre 1981, n. 689;
- la Legge 23 dicembre 1978 n. 833, art. 32;
- la L.R. 4 maggio 1982, n. 19, art. 4;
viste:
- la L.R. 26 novembre 2001, n. 43 "Testo unico in materia di
organizzazione e di rapporti di lavoro nella Regione Emilia-Romagna",
ed in particolare l'art. 37, comma 4;
- la propria deliberazione n. 447 in data 24 marzo 2003 recante
"Indirizzi in ordine alle relazioni organizzative e funzionali tra le
strutture e sull'esercizio delle funzioni dirigenziali";
richiamate, inoltre, le deliberazioni della Giunta regionale:
- n. 338 del 22 marzo 2001 concernente la riorganizzazione delle
direzioni generali della Giunta regionale e la definizione delle
rispettive competenze;
- n. 3021 in data 28 dicembre 2001 con la quale sono stati approvati
gli atti direttoriali di conferimento degli incarichi di livello
dirigenziale;
vista la nota Prot. n. 27749 del 18 luglio 2003 con cui il Direttore
generale Sanita' e Politiche sociali, ai sensi dell'art. 46, comma 1
della L.R. 43/01, individua la dott.ssa Maria Lazzarato, Responsabile
del Servizio Assistenza distrettuale, Pianificazione e Sviluppo dei
Servizi sanitari, quale sua sostituta per il periodo dal 30 luglio
2003 al 29 agosto 2003;
dato atto, pertanto, del parere favorevole espresso dalla dott.ssa
Maria Lazzarato, Responsabile del Servizio Assistenza distrettuale,
Pianificazione e Sviluppo dei Servizi sanitari in merito alla
regolarita' amministrativa della presente ordinanza ai sensi del
citato art. 37, comma 4, della L.R. 43/01 e della predetta
deliberazione 447/03;
su proposta dell'Assessore alla Sanita'
ordina
1) che le Aziende Unita' sanitarie locali della Regione
Emilia-Romagna, con effetto immediato dalla adozione del presente
provvedimento, procedano al sequestro cautelativo delle coltivazioni
di mais ottenute attraverso la semina di sementi risultate positive
per la presenza di organismi geneticamente modificati, in base alle
analisi disposte dall'Ispettorato Centrale Repressione Frodi, come da
certificati allegati alle note trasmesse alle Aziende Unita'
sanitarie locali territorialmente competenti;
2) che le stesse Aziende Unita' saniterie locali territorialmente
competenti procedano al prelevamento dei campioni, con le modalita'
stabilite dalla Commissione interministeriale di Valutazione per le
Biotecnologie, da sottoporre ad analisi da parte dell'ARPA,
nell'ambito delle competenze a questa attribuite ai sensi della L.R.
19 aprile 1995, n. 44;
3) che gli accertamenti analitici, esclusivamente di tipo
qualitativo, effettuati da ARPA rivestano carattere di urgenza e come
tali sono ad essi applicabili le procedure di cui all'art. 223 del
DLgs 28 luglio 1989, n. 271;
4) che, in caso di esito positivo degli accertamenti, sia disposta la
distruzione delle coltivazioni secondo le modalita' esposte in
premessa e qui integralmente richiamate.
IL PRESIDENTE
Vasco Errani