DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO REGIONALE 17 giugno 2003, n. 497
Linee guida per l'attivazione del programma 2003 relativo alle attivita' a favore degli immigrati stranieri previste dal DLgs 25 luglio 1998, n. 286 "Testo Unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero" e successive modificazioni (proposta della Giunta regionale in data 3 giugno 2003, n. 946)
IL CONSIGLIO DELLA REGIONE EMILIA-ROMAGNA
Richiamata la deliberazione della Giunta regionale progr. n. 946 del
3 giugno 2003, recante in oggetto "Linee guida per l'attivazione del
programma 2003 relativo alle attivita' a favore degli immigrati
stranieri previste dal DLgs 286/98";
preso atto della correzione formale apportata sulla predetta proposta
dalla Commissione consiliare "Sanita' e Politiche sociali", in sede
preparatoria e referente al Consiglio regionale, giusta nota prot. n.
6923 in data 12 giugno 2003;
visti:
- il DLgs 25 luglio 1998, n. 286 "Testo Unico delle disposizioni
concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione
dello straniero" e successive modificazioni;
- il DPR 31 agosto 1999, n. 394 "Regolamento recante norme di
attuazione del Testo Unico delle disposizioni concernenti la
disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello
straniero, a norma dell'articolo 1, comma 6 del DLgs 25 luglio 1998,
n. 286";
- il DPR 30 marzo 2001 "Approvazione del documento programmatico per
il triennio 2001-2003, relativo alla politica dell'immigrazione e
degli stranieri nel territorio dello Stato, a norma dell'art. 3 della
Legge 6 marzo 1998, n. 40";
- il Protocollo d'intesa in materia di immigrazione straniera
sottoscritto dalla Regione Emilia-Romagna con gli enti locali, le
parti sociali ed il Forum del Terzo Settore, indirizzato ad
assicurare pari condizioni di accesso alla vita sociale e lavorativa
in Emilia-Romagna agli immigrati stranieri regolarmente presenti e
alle loro famiglie;
dato atto:
- che per la realizzazione dell'obiettivo dell'integrazione sociale
dei cittadini stranieri immigrati vengono individuati dal predetto
decreto 286/98 quali strumenti i seguenti interventi:
a) interventi finalizzati all'istruzione degli stranieri e
all'educazione interculturale (art. 38);
b) interventi finalizzati all'integrazione sociale (art. 42);
c) interventi finalizzati all'individuazione di soluzioni abitative
tali da rispondere a bisogni derivanti sia da situazioni di emergenza
che da situazioni gia' in via di normalizzazione (art. 40);
d) interventi finalizzati all'attivazione di misure straordinarie di
accoglienza per eventi eccezionali (art. 20);
e) interventi finalizzati all'attivazione dei programmi di assistenza
e integrazione sociale (art. 25, DPR 394/99) previsti in attuazione
dell'art. 18 del DLgs 286/98;
visto il DM in data 8 febbraio 2002 pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale del 9 maggio 2002, n. 107 "Ripartizione per settori di
intervento delle risorse finanziarie affluenti il Fondo nazionale per
le Politiche sociali per l'anno 2002", con particolare riferimento
alla Tabella 3 di riparto delle risorse finalizzate destinate alle
Regioni, dalla quale si evince che le risorse destinate alla Regione
Emilia-Romagna per le finalita' di cui al DLgs 286/98, art. 45 "Fondo
nazionale per le Politiche migratorie", ammontano all'importo di Euro
2.382.652,00;
visti inoltre:
- la Legge 28 agosto 1997, n. 285;
- il DLgs 18 agosto 2000, n. 267;
- la L.R. 12/3/2003, n. 2;
- la L.R. 21/2/1990, n. 14 e successive modificazioni;
- la L.R. 21/4/1999, n. 3;
- la L.R. 8/8/2001, n. 26;
dato atto che:
- con deliberazione consiliare n. 1170 del 14 luglio 1999 sono state
approvate le linee guida per l'attuazione del primo programma delle
attivita' di accoglienza e di assistenza a favore degli immigrati
previste dal DLgs 286/98;
- con deliberazione consiliare n. 1379 del 28 febbraio 2000 sono
state approvate le linee guida per l'attuazione del secondo programma
delle attivita' a favore degli immigrati previste dal DLgs 286/98;
- con deliberazione consiliare n. 203 del 20 giugno 2001 sono state
approvate le linee guida per l'attuazione del terzo programma delle
attivita' a favore degli immigrati previste dal DLgs 286/98;
- con deliberazione consiliare n. 383 del 10 luglio 2002 sono state
approvate le linee guida per l'attivazione del programma 2002
relativo alle attivita' a favore degli immigrati previste dal DLgs
286/98;
richiamate le deliberazioni del Consiglio regionale:
- n. 1235 assunta in data 22 settembre 1999 recante: "Piano sanitario
regionale 1999-2001";
- n. 1285 assunta in data 4 novembre 1999 recante: "Approvazione
delle linee di indirizzo relative agli interventi regionali nelle
Politiche per la sicurezza";
- n. 300 assunta in data 18 dicembre 2001 recante: "Approvazione
degli indirizzi triennali per il diritto allo studio per gli anni
scolastici 2001/02, 2002/03, 2003/04 (L.R. 8 agosto 2001, n. 26, art.
7)";
- n. 156 assunta in data 28 febbraio 2001 recante: "Programma
regionale per il triennio 2000-2002 per l'attuazione della Legge 28
agosto 1997, n. 285 (Disposizioni per la promozione di diritti e di
opportunita' per l'infanzia e l'adolescenza). Obiettivi, criteri di
assegnazione delle risorse finanziarie e linee di indirizzo per la
predisposizione dei piani territoriali di intervento";
vista la deliberazione del Consiglio regionale n. 394 assunta in data
30 luglio 2002 recante: "Programma degli interventi ed individuazione
dei criteri di ripartizione del Fondo regionale socio-assistenziale e
del Fondo nazionale per le Politiche sociali per l'anno 2002 - L.R.
2/85 e Legge 328/00";
dato atto che nell'ambito dell'applicazione del DLgs 286/98, al fine
di garantire un'attuazione efficiente e condivisa con gli enti locali
del presente provvedimento, il competente Assessorato regionale ha
svolto una specifica consultazione con le Amministrazioni
provinciali;
ritenuto pertanto che si possa procedere al riparto delle predette
risorse assegnate dallo Stato per l'anno 2002, in modo da consentire
la formulazione di un piano di intervento ed una articolazione delle
iniziative ritenute prioritarie, finalizzate all'avvio ed al
consolidamento di azioni positive per favorire i processi di
integrazione sociale dei cittadini stranieri immigrati cosi' come
descritte nel "Programma 2003 per l'attuazione del DLgs 286/98"
allegato parte integrante del presente atto;
preso atto del parere favorevole espresso dalla Consulta regionale
dell'emigrazione e dell'immigrazione a norma di quanto disposto dagli
artt. 10 e 17, comma 5 della L.R. 14/90, nella seduta del 16 maggio
2003 conservato agli atti d'ufficio del Servizio competente per
materia;
richiamata la L.R. 23 dicembre 2002, n. 39 "Bilancio di previsione
della Regione Emilia-Romagna per l'anno finanziario 2003 e Bilancio
pluriennale 2003-2005";
sentito il Responsabile del Servizio Politiche europee e Relazioni
internazionali relativamente alla finalizzazione delle risorse
riferite alla Iniziativa n. 2 "Interventi a sostegno delle iniziative
di comunicazione interculturale";
previa votazione palese, a maggioranza dei presenti,
delibera:
a) l'approvazione del Programma 2003 per l'attuazione del DLgs 25
luglio 1998, n. 286 "Testo Unico delle disposizioni concernenti la
disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello
straniero", allegato alla presente deliberazione e della quale
costituisce parte integrante e sostanziale, concernente l'utilizzo
delle risorse derivanti dallo stanziamento del Fondo nazionale per le
politiche migratorie per l'anno 2002, nonche' dei mezzi regionali a
titolo di partecipazione ai sensi dell'art. 58, comma 4, DPR 394/99,
a valere sulla quota di cofinanziamento del suddetto Fondo
nazionale;
b) di dare atto che il sopraindicato Programma risulta articolato
come segue:
- Iniziativa n. 1 "Piani territoriali provinciali per le azioni di
integrazione sociale a favore degli immigrati" per un ammontare di
Euro 2.824.652,00;
- Iniziativa n. 2 "Interventi a sostegno delle iniziative di
comunicazione interculturale" per un ammontare di Euro 207.000,00;
- Iniziativa n. 3 "Interventi a sostegno dei programmi di assistenza
ed integrazione sociale a favore delle vittime di sfruttamento
sessuale - art. 18, DLgs 286/98" per un ammontare di Euro
413.000,00;
e che comporta un impiego complessivo di risorse finanziarie di Euro
3.444.652,00;
c) di dare atto inoltre:
- che le risorse finanziarie derivanti dallo stanziamento della quota
del Fondo nazionale per le Politiche migratorie, annualita' 2002,
ammontanti a Euro 2.382.652,00, assegnate alla Regione Emilia-Romagna
con DM 8 febbraio 2002 pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 9
maggio 2002, n. 107, risultano allocate al Capitolo 68317 "Contributi
ai Comuni per le attivita' di accoglienza e di assistenza a favore
degli immigrati (art. 5, commi 1, 2, lett. A) e B), 3 e 4, L.R. 21
febbraio 1990, n. 14; art. 45; comma 2, DLgs 25 luglio 1998, n. 286;
DPCM 28 settembre 1998 e DPCM 6 agosto 1999) - Mezzi statali",
nell'ambito dell'UPB 1.5.2.2. 20281 - Iniziative a favore
dell'emigrazione e dell'immigrazione - Risorse statali, del Bilancio
di previsione della Regione Emilia-Romagna per l'esercizio
finanziario 2003, e concorrono al finanziamento del programma con
riferimento specifico all'iniziativa n. 1, nell'ambito del programma
complessivo;
- che, per quanto concerne la partecipazione finanziaria regionale
richiesta dal DPR 31 agosto 1999, n. 394, essa e' prevista
limitatamente al suddetto stanziamento assegnato alla Regione
Emilia-Romagna con DM 8 febbraio 2002 pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale del 9 maggio 2002, n. 107 e viene assicurata, sul totale
del programma quantificato in Euro 3.266.652,00 per un importo
complessivo pari a Euro 884.000,00 dalle risorse allocate ai
sottoindicati capitoli del Bilancio di previsione regionale per
l'esercizio finanziario 2003, come segue:
- Euro 667.000,00 al Capitolo 57150 "Fondo socio assistenziale
regionale-assegnazioni correnti ai Comuni singoli o associati per il
finanziamento di progetti di intervento, anche sperimentali, a norma
dell'art. 41, comma 1, lett. c) della L.R. 12 gennaio 1985, n. 2",
afferente all'UPB 1.5.2.2. 20100 - Fondo socio-assistenziale aventi
la seguente finalizzazione:
a) con riferimento all'Iniziativa n. 1 "Piani territoriali
provinciali per le azioni di integrazione sociale a favore degli
immigrati" per un importo pari a Euro 442.000,00;
b) con riferimento all'Iniziativa n. 3 "Interventi a sostegno dei
programmi di assistenza ed integrazione sociale a favore delle
vittime di sfruttamento sessuale - art. 18, DLgs 286/98" per un
importo pari a Euro 225.000,00;
- Euro 93.000,00 al Capitolo 57100 "Fondo socio assistenziale
regionale. Quota parte destinata al finanziamento di iniziative
promozionali e attivita' di rilievo regionale, nonche' delle
attivita' connesse alla predisposizione e aggiornamento del piano
socio assistenziale regionale e dei piani territoriali, a norma
dell'art. 41, comma 1, lett. A) della L.R. 12 gennaio 1985, n. 2",
nell'ambito dell'UPB 1.5.2.2. 20100 - Fondo socio-assistenziale
aventi la seguente finalizzazione:
a) con riferimento all'Iniziativa n. 2 "Interventi a sostegno delle
iniziative di comunicazione interculturale" per un importo pari a
Euro 83.000,00;
b) con riferimento all'Iniziativa n. 3 "Interventi a sostegno dei
programmi di assistenza ed integrazione sociale a favore delle
vittime di sfruttamento sessuale - art. 18, DLgs 286/98" per un
importo pari a Euro 10.000,00;
- Euro 124.000,00 al Capitolo 68315 "Contributi ad associazioni,
organizzazioni ed istituzioni private senza fini di lucro per
attivita' a carattere socio-assistenziale e culturale a favore degli
emigrati ed immigrati (art. 17, L.R. 21 febbraio 1990, n. 14)",
nell'ambito dell'UPB 1.5.2.2.20280 - Iniziative a favore
dell'emigrazione e dell'immigrazione, con riferimento all'Iniziativa
n. 2 "Interventi a sostegno delle iniziative di comunicazione
interculturale";
- che le ulteriori risorse previste per la realizzazione della
Iniziativa n. 3 "Interventi a sostegno dei programmi di assistenza ed
integrazione sociale a favore delle vittime di sfruttamento sessuale
- art. 18, DLgs 286/98", pari a Euro 178.000,00 risultano allocate ai
seguenti capitoli Bilancio di previsione regionale per l'esercizio
finanziario 2003, come segue:
- 162.000,00 al Capitolo 57150 "Fondo socio assistenziale
regionale-assegnazioni correnti ai Comuni singoli o associati per il
finanziamento di progetti di intervento, anche sperimentali, a norma
dell'art. 41, comma 1, lett. c) della L.R. 12 gennaio 1985, n. 2",
afferente all'UPB 1.5.2.2. 20100 - Fondo socio-assistenziale;
- Euro 16.000,00 al Capitolo 57100 "Fondo socio-assistenziale
regionale. Quota parte destinata al finanziamento di iniziative
promozionali e attivita' di rilievo regionale, nonche' delle
attivita' connesse alla predisposizione e aggiornamento del piano
socio assistenziale regionale e dei piani territoriali, a norma
dell'art. 41, comma 1, lett. A) della L.R. 12 gennaio 1985, n. 2",
nell'ambito dell'UPB 1.5.2.2. 20100 - Fondo socio-assistenziale;
d) di dare atto, altresi', che l'adempimento di cui all'art. 58,
comma 4 del DPR 394/99, ovvero la partecipazione finanziaria
regionale non inferiore al 20% del totale di ciascun programma, qui
assicurato sul programma complessivamente proposto cosi' come
specificato al punto c) che precede, sara' assolto in fase attuativa
anche nel caso di parziale realizzazione delle singole iniziative,
nel rispetto dei vincoli posti dalla normativa contabile vigente,
eventualmente garantito dalla dimostrazione complessiva della quota
della suddetta partecipazione finanziaria regionale, anche con le
risorse regionali effettivamente destinate al progetto di mediazione
culturale per gli immigrati in ambito penitenziario ricompreso nel
programma per l'anno 2003, previsto dall'art. 47 della L.R. 2/03,
degli interventi e della individuazione dei criteri di ripartizione
del Fondo sociale regionale, programma di prossima adozione di cui il
presente atto costituisce parte;
e) di dare atto che il presente provvedimento non comporta impegni di
spesa e che all'assegnazione e concessione dei finanziamenti nonche'
all'indicazione delle modalita' di erogazione dei fondi, anche ad
eventuale completamento di quanto gia' previsto nel presente atto,
provvedera' la Giunta regionale con propria deliberazione sulla base
degli indirizzi e dei criteri contenuti nel Programma di cui alla
precedente lettera a) e tenuto conto degli adempimenti previsti dal
DPR 394/99 per l'utilizzo delle risorse di derivazione statale;
f) di dare atto infine che qualora l'entrata in vigore della L.R. n.
2 del 12/3/2003 comportasse per la sua attuazione modifiche alla
numerazione e/o alla denominazione dei capitoli di spesa indicati nel
presente provvedimento, si provvedera' ad effettuare le necessarie
modifiche allo stesso;
g) di pubblicare il presente provvedimento nel Bollettino Ufficiale
della Regione Emilia-Romagna, garantendone la piu' ampia diffusione.
Programma 2003 per l'attuazione del DLgs 25 luglio 1998, n. 286
"Testo Unico delle disposizioni concernenti la disciplina
dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero"
Premessa
II presente atto fa seguito a cinque precedenti atti di
programmazione in attuazione del DLgs 286/98, posti in essere dalla
Regione Emilia-Romagna utilizzando le somme assegnate dallo Stato
nell'ambito del Fondo nazionale per le politiche migratone per gli
esercizi 1998, 1999, 2000 e 2001 nonche' risorse proprie, e che qui
di seguito si riassumono:
1) deliberazione n. 1170 del 14 luglio 1999 del Consiglio regionale
recante: "Linee guida per l'attuazione del primo programma delle
attivita' di accoglienza e di assistenza a favore degli immigrati
previste dal DLgs 286/98". Importo per le suddette attivita'
corrispondente a Euro 407.005,74;
2) deliberazione n. 2377 del 19 dicembre 2000 della Giunta regionale
recante "Assegnazione e concessione ai Comuni capofila dei contributi
per l'espletamento delle iniziative connesse al II programma delle
attivita' previste dal DLgs 286/98 in attuazione della deliberazione
1379/00 del Consiglio regionale", che ha impegnato somme per un
importo complessivo corrispondente a Euro 2.003.015,85 derivanti
dalla quota di Euro 2.024.389,68 del Fondo nazionale assegnata alla
Regione Emilia-Romagna per il 1999;
3) deliberazione n. 130 del 20 dicembre 2000 del Consiglio regionale
recante "Piano di riparto e assegnazione di contributi in conto
capitale per la realizzazione di strutture di accoglienza per
immigrati, ai sensi dell'art. 40 del DLgs 286/98, della L.R. 14/90 e
della L.R. 2/85", con la quale e' stata destinata al finanziamento
degli interventi previsti la somma corrispondente a Euro 6.329.199,44
di cui Euro 1.547.830,62 derivanti dalla quota del Fondo relativa al
1998;
4) deliberazione n. 203 del 20 giugno 2001 del Consiglio regionale
recante "Linee guida per l'attuazione del terzo programma delle
attivita' a favore degli immigrati previste dal DLgs 286/98", che ha
disposto un impiego complessivo di risorse corrispondente a Euro
2.737.025,11 di cui Euro 2.070.080,16 derivanti dalla quota del Fondo
nazionale assegnata alla Regione Emilia-Romagna per il 2000;
5) deliberazione n. 383 del 10 luglio 2002 del Consiglio regionale
recante "Linee guida per l'attivazione del programma 2002 relativo
alle attivita' a favore degli immigrati previste dal DLgs 286/98",
che ha disposto un impiego complessivo di risorse corrispondente a
Euro 4.706.677,85 di cui Euro 2.382.651,52 derivanti dalla quota del
Fondo nazionale assegnata alla Regione Emilia-Romagna per il 2001.
Il presente provvedimento si pone l'obiettivo di consolidare, in
armonia con gli obiettivi a valenza triennale indicati dal DPR 30
marzo 2001 "Approvazione del documento programmatico per il triennio
2001-2003, relativo alla Politica dell'immigrazione e degli stranieri
nel territorio dello Stato, a norma dell'art. 3 della Legge 6 marzo
1998" e in un'ottica di acquisita sistematicita', il complesso degli
interventi che le risorse finanziarie rese disponibili
complessivamente dal DLgs 286/98 per l'anno 2002 permettono di
attivare sul territorio regionale.
La formulazione del presente programma si inquadra nell'ambito di un
processo di riforma nel comparto delle politiche sociali:
- con deliberazione del Consiglio regionale n. 246 del 25 settembre
2001, la Regione ha dato avvio alla elaborazione ed approvazione dei
Piani di Zona sperimentali 2002-2003, finalizzato alla costruzione
del sistema locale integrato di interventi e servizi sociali. La
predetta deliberazione 246/01 ha individuato nell'ambito degli
obiettivi regionali di priorita' sociale, anche la realizzazione di
un programma specifico di azioni per l'integrazione sociale degli
immigrati;
- con la recente approvazione della L.R. 2/03 "Norme per la
promozione della cittadinanza sociale e per la realizzazione del
sistema integrato di interventi e Servizi sociali", la Regione ha
assunto e declinato in ambito regionale i principi della Legge 328/00
"Legge Quadro per la realizzazione del sistema integrato di
interventi e Servizi sociali", avviando un processo riformatore
regionale che avra' quale primo atto significativo la adozione, nei
prossimi mesi, del piano regionale degli interventi e dei Servizi
sociali (art. 27, L.R. 2/03).
Il terzo rapporto sull'immigrazione straniera nella nostra regione
(dati all'1/1/2002), curato dall'Osservatorio regionale
sull'immigrazione, evidenzia che il fenomeno dell'immigrazione
straniera e' in crescita costante: nel corso del 2002 gli immigrati
stranieri in regione hanno oltrepassato le 150.000 unita' e si
avvicinano al 4% della popolazione residente.
Un fenomeno importante, destinato a crescere nel prossimo decennio,
richiamato in particolare dalle opportunita' del mercato del lavoro
regionale.
Anche la recente procedura di regolarizzazione prevista dalla Legge
189/02 che ha interessato oltre 700.000 persone straniere a livello
nazionale e circa 56.000 in Emilia-Romagna conferma la forte
capacita' attrattiva del mercato del lavoro regionale.
Un fenomeno che a partire dalla seconda meta' degli anni novanta si
caratterizza per una propensione dei lavoratori stranieri alla
stabilizzazione nella nostra regione: crescono i ricongiungimenti
familiari, aumenta la presenza dei minori nelle scuole di ogni ordine
e grado.In questo contesto, appare fondamentale assicurare
tempestivamente la continuita' e lo sviluppo degli interventi volti a
facilitare effettivi percorsi di integrazione sociale per i cittadini
stranieri immigrati, assicurando al contempo che tale programmazione
si incardini in un quadro di programmazione unitaria ed integrata a
livello territoriale (Piani di Zona).
Per favorire tale processo, la Regione intende procedere alla
formulazione di un programma di interventi, articolato in tre
distinte iniziative, che si avvalga delle risorse attualmente
programmabili derivanti dal Fondo nazionale per le Politiche sociali,
assegnate alla Regione Emilia-Romagna con destinazione specifica per
gli interventi finalizzati all'immigrazione per l'esercizio 2002,
nonche' risorse proprie a titolo di partecipazione ai sensi dell'art.
58, comma 4, DPR 394/99, a valere sulla quota di cofinanziamento del
Fondo nazionale per le politiche migratorie.
INIZIATIVA N. 1
Piani territoriali provinciali per le azioni di integrazione sociale
a favore degli immigrati
Obiettivi, definizione degli ambiti territoriali e relativa
ripartizione delle risorse finanziarie, linee di indirizzo per
l'elaborazione dei piani territoriali di intervento e procedure per
l'erogazione dei finanziamenti.
1.1) Premesse
In armonia con i precedenti programmi adottati dalla Regione e in
accordo con gli obiettivi programmatici indicati dal DPR 30 marzo
2001 nel campo degli interventi rivolti all'integrazione sociale dei
cittadini stranieri immigrati, si conferma con il presente
provvedimento la metodologia di azione che vede la partecipazione
diretta degli enti locali all'elaborazione e alla realizzazione di
progetti che vadano ad integrare e a sviluppare le attuali reti dei
servizi, in un'ottica di qualificazione, di continuita' e di
progressivo consolidamento territoriale delle politiche rivolte agli
immigrati, da realizzare nell'ambito dell'integrazione tra competenze
e soggetti diversi, pubblici e privati.
1.2) Obiettivi-linee di indirizzo per l'elaborazione dei progetti di
intervento
Si confermano tre obiettivi prioritari verso i quali tendere le
politiche di integrazione:
A) costruire relazioni positive;
B) garantire pari opportunita' di accesso e tutelare le differenze;
C) assicurare i diritti della presenza legale.
A) Costruire relazioni positive
Per il raggiungimento del primo obiettivo si ritiene importante
assicurare le condizioni per la diffusione di una informazione
esauriente sulle cause e sui diversi aspetti del fenomeno migratorio,
per l'accesso alle informazioni da parte dei cittadini stranieri
immigrati e per la valorizzazione e la conoscenza dei fondamenti
culturali connessi ai luoghi di origine.
Nel senso sopra descritto appare pertanto opportuno privilegiare
prioritariamente, nell'ambito della presente iniziativa, le seguenti
azioni:
- interventi finalizzati a conseguire un consolidamento delle
relazioni tra associazioni e istituzioni nonche' a incrementare nei
cittadini stranieri immigrati il livello di consapevolezza e di
sensibilizzazione al funzionamento della pubblica Amministrazione
italiana, regionale e locale. Risultano pertanto prioritari gli
interventi destinati a promuovere l'avvio o il consolidamento delle
associazioni e quelli configurabili in un ambito complessivo di
sperimentazione di percorsi di rappresentanza. In quest'ottica,
appare opportuno che ciascuna dimensione provinciale possa disporre
di un organismo partecipativo al fine di valorizzare l'apporto ed il
protagonismo sociale dei cittadini stranieri;
- avvio o implementazione di centri interculturali intesi come luoghi
di mediazione e di confronto tra culture, finalizzati a favorire
l'incontro e lo scambio tra soggetti di diversa provenienza nonche'
all'elaborazione ed alla attuazione di iniziative per promuovere
l'integrazione sociale. In quest'ottica, appare opportuno che
ciascuna dimensione provinciale annoveri almeno un centro
interculturale al fine di realizzare una rete omogenea di esperienze
sull'insieme del territorio regionale;
- consolidamento e implementazione degli osservatori a dimensione
provinciale sull'immigrazione, aventi funzioni di monitoraggio del
fenomeno a livello locale in collegamento con analoga funzione a
livello regionale;
- svolgimento di iniziative pubbliche di informazione e orientamento
sui temi connessi all'immigrazione che mettano in risalto gli aspetti
positivi connessi al fenomeno migratorio;
- allestimento di iniziative di tipo artistico, culturale e sportivo
finalizzate a valorizzare le culture dei paesi di origine;
- avvio o sostegno di iniziative connesse all'uso di mezzi di
comunicazione finalizzati alla diffusione di una formazione e
informazione multiculturale e multilingue capace di favorire il
confronto tra punti di vista e culture presenti nella societa'
regionale.
B) Garantire pari opportunita' di accesso e tutelare le differenze
Per il raggiungimento dell'obiettivo indicato si ritiene importante
mettere in atto interventi che possano garantire un accesso paritario
all'istruzione, ai servizi e al mercato del lavoro, curando in
particolare i percorsi di apprendimento della lingua italiana, e che
gli interventi siano destinati prioritariamente ai soggetti
socialmente piu' deboli quali i minori e le donne.
In particolare risultano da attivare prioritariamente i seguenti
interventi:
- interventi di sostegno all'apprendimento della lingua italiana da
parte degli stranieri adulti, comprensivi di riferimenti alle leggi
dell'ordinamento italiano e di educazione civica;
- interventi di sostegno all'apprendimento della lingua italiana da
parte dei minori stranieri immigrati, comprensivi di riferimenti alle
leggi dell'ordinamento italiano e di educazione civica;
- interventi volti a fornire strumenti interculturali tali da
garantire la partecipazione degli alunni e delle famiglie al percorso
scolastico, nonche' attivita' di socializzazione nel tempo libero in
raccordo con le istituzioni scolastiche;
- interventi volti a mantenere e valorizzare la conoscenza delle
culture e delle lingue di origine, anche attraverso la
predisposizione di appositi corsi di lingua;
- interventi nell'ambito di percorsi di accoglienza e integrazione
rivolti ai minori stranieri non accompagnati, a partire dal
consolidamento dei progetti attuati dai Comuni capoluogo;
- avvio o implementazione di centri specializzati per stranieri per
lo svolgimento di funzioni di informazione, consulenza ed assistenza
finalizzate, in particolare, al sostegno all'associazionismo, al
reperimento di soluzioni abitative adeguate, all'inserimento
professionale nonche' all'attivita' di tutela prevista dal comma 12
dell'art. 44 del DLgs 286/98 nei confronti della discriminazione.
Presso i centri, soprattutto quelli ubicati presso i comuni capoluogo
di provincia, potranno essere svolte anche le funzioni sopra indicate
relative agli osservatori locali sull'immigrazione;
- interventi finalizzati ad assicurare gli elementi conoscitivi
idonei per permettere un adeguato accesso ai servizi;
- interventi di formazione e/o utilizzo di mediatori culturali che
individuino e consolidino una specifica professionalita' tale da
garantire sia la ricognizione dei bisogni degli utenti sia
l'ottenimento di adeguate prestazioni da parte dei servizi;
- interventi nell'ambito dell'integrazione in favore dei richiedenti
asilo e dei rifugiati riconosciuti, a partire dal consolidamento dei
progetti comunali approvati nell'ambito del Piano nazionale asilo;
- interventi volti a costruire percorsi integrati tra formazione
linguistica e informazione, orientamento e formazione professionale,
finalizzati ad agevolare l'ingresso nel mercato del lavoro e la
ricerca di migliori opportunita' rivolti in particolare verso le
donne immigrate nel campo del lavoro domestico di assistenza
familiare;
- interventi di sostegno in materia di politiche abitative a favore
degli immigrati, anche attraverso la costituzione di agenzie per la
casa con finalita' sociali in grado di svolgere un'azione di
orientamento-accompagnamento e soluzione del bisogno abitativo;
- avvio di progetti territoriali, in raccordo all'attivita' della
rete del progetto regionale "Oltre la strada" per la realizzazione di
interventi di assistenza e integrazione sociale previsti a favore dei
soggetti, indicati dall'art. 18, DLgs 286/98, vittime di situazioni
di violenza o grave sfruttamento, con esclusione dello sfruttamento
sessuale;
- interventi volti a costruire e sviluppare percorsi di sostegno e
assistenza rivolti ai cittadini stranieri ospitati nei Centri di
permanenza temporanea presenti nel territorio regionale.
C) Assicurare i diritti della presenza legale
Finalizzati al raggiungimento del terzo obiettivo si possono
ascrivere gli interventi di tutela dei diritti nonche' gli interventi
che prefigurino un percorso assistito di tutela secondo quanto
indicato dall'art. 44 del DLgs 286/98 in materia di azione civile
contro la discriminazione.
In quest'ottica appare opportuno procedere all'avvio e
consolidamento, in particolare nei Comuni capoluogo, di centri di
osservazione, di informazione e di consulenza legale per gli
stranieri vittime delle discriminazioni per motivi razziali, etnici,
nazionali e religiosi.
Al fine di evitare sovrapposizioni e duplicazioni,
nell'individuazione dei progetti da ammettere a contributo risultera'
opportuno tenere conto della programmazione degli interventi
riconducibili all'attuazione dei provvedimenti indicati in premessa
del presente deliberato, con particolare attenzione alle iniziative
ricomprese nella programmazione di interventi e Servizi sociali
attuata con deliberazione del Consiglio regionale n. 394 del 30
luglio 2002.
1.3) I soggetti
Vengono individuati le Province, i Comuni singoli o associati e le
Comunita' Montane quali referenti della progettazione e della
attuazione degli interventi, attraverso obiettivi condivisi e azioni
concertate con altri attori pubblici e privati, quali aziende
sanitarie locali, istituzioni scolastiche, organizzazioni non
lucrative di utilita' sociale, cooperative sociali, volontariato,
IPAB, rappresentanze delle forze economiche e sociali e delle
associazioni di promozione sociale.
1.4) Ambiti territoriali di intervento, procedure di concertazione,
Piani territoriali e progetti esecutivi
Per quanto concerne gli ambiti territoriali per la predisposizione
dei piani si ritiene opportuno individuare nella provincia la
dimensione di riferimento.
All'Amministrazione provinciale e' pertanto demandata
l'individuazione, da realizzare tramite la concertazione con gli Enti
locali interessati, delle priorita' di intervento e conseguentemente
la ripartizione delle risorse in relazione ai progetti che dovranno
essere realizzati nel territorio di competenza sulla base di
specifici accordi.
Sulla base della positiva esperienza avviata nell'ambito del
programma 2002, si ravvisa l'opportunita' di procedere anche alla
definizione di specifiche politiche in ambiti territoriali limitati
(ad esempio alcune zone montane) caratterizzati da una presenza di
cittadini stranieri sensibilmente superiore alla percentuale media
della Regione Emilia-Romagna.
Alla Provincia spetta il compito, quale ente intermedio di promozione
e coordinamento delle attivita' locali, di favorire la partecipazione
alla concertazione, oltre che degli enti locali individuati quali
soggetti attuatori, dei soggetti indicati al precedente punto 1.3).
Si segnala inoltre l'opportunita' di adottare specifiche procedure di
consultazione con i Consigli territoriali istituiti ai sensi
dell'art. 3, comma 6 del DLgs 286/98.
Le eventuali collaborazioni per l'attuazione dei progetti tra gli
Enti pubblici partecipanti agli accordi e i soggetti privati in essi
coinvolti potranno essere definite attraverso apposite convenzioni,
delle quali sara' dato atto in ciascun accordo.
Risultera' opportuno accordare titolo preferenziale ai progetti che
prevederanno la partecipazione di piu' soggetti in una logica di rete
territoriale, riconoscendo nel contempo uno specifico valore aggiunto
ai progetti che vedranno il coinvolgimento delle associazioni
promosse dai cittadini stranieri.
Gli accordi derivanti dalla concertazione confluiranno in specifici
piani territoriali di intervento, che dovranno essere adottati dalle
rispettive Amministrazioni provinciali e saranno articolati in
progetti immediatamente esecutivi, comprensivi del relativo piano
economico e della prevista copertura finanziaria con cui ogni singolo
ente concorre alla realizzazione dei programmi nonche' dei tempi e
delle modalita' di realizzazione degli interventi.
I progetti esecutivi dovranno garantire l'attuazione di interventi
connessi al conseguimento degli obiettivi previsti dal presente
documento, ferma restando la liberta' di scelta circa il peso da
attribuire ad ogni singola azione.
I progetti potranno avere uno sviluppo operativo annuale o biennale.
In ciascun progetto esecutivo dovranno essere indicate le risorse
aggiuntive messe a disposizione dai soggetti attuatori, che non
potranno essere inferiori al 35% della spesa totale.
Una volta perfezionati e approvati dalle Province, i piani
territoriali di intervento dovranno essere trasmessi entro il 15
ottobre 2003 alla Regione per l'adozione, da parte della Giunta,
della successiva delibera di approvazione dei piani medesimi e di
assegnazione dei relativi finanziamenti.
Unitamente alla trasmissione dei piani territoriali le
Amministrazioni provinciali, in raccordo con i Comuni assegnatari dei
contributi, sono tenute all'inoltro di una specifica relazione sullo
stato di realizzazione dei piani territoriali di cui alla citata
deliberazione n. 383 del 10 luglio 2002 del Consiglio regionale,
approvati con deliberazione n. 2610 del 23 dicembre 2002 della Giunta
regionale.
1.5) Le risorse finanziarie
Con DM dell'8 febbraio 2002 pubblicato nella Gazzetata Ufficiale del
9 maggio 2002, n. 107, e' stata destinata in favore della Regione
Emilia-Romagna la quota derivante dalla suddivisione dello
stanziamento del Fondo nazionale per le politiche sociali - riparto
risorse finalizzate: Fondo politiche migratorie - per l'anno 2002,
corrispondente a Euro 2.382.652,00.
Alle predette risorse, in attuazione del disposto dell'art. 58 del
DPR 31 agosto 1999, n. 394, quale quota parte dell'intero
cofinanziamento regionale al programma complessivo, e' prevista una
integrazione, a titolo di compartecipazione della Regione di Euro
442.000,00 a carico della dotazione del Capitolo 57150 (L.R. 2/85 -
Fondo socio-assistenziale regionale - art. 41, primo comma, lettera
c) del bilancio di previsione regionale per il corrente esercizio.
L'entita' del finanziamento complessivo previsto per l'iniziativa, da
ripartire tra gli ambiti territoriali provinciali, ammonta pertanto a
Euro 2.824.652,00.
Per la ripartizione agli ambiti territoriali provinciali della
predetta somma si e' fatto ricorso ai seguenti criteri che meglio
appaiono rispondere alle esigenze del fenomeno oramai consolidato
dell'immigrazione sul territorio della regione Emilia-Romagna:
- la popolazione immigrata residente nei singoli territori calcolata
sulla base dei permessi di soggiorno - Fonte Ministero dell'Interno
(50%);
- la popolazione immigrata residente nei singoli territori calcolata
sulla base delle residenze anagrafiche - Fonte ISTAT (50%).
Si rimanda alla tabella prevista all'Allegato A) del presente
Programma per la ripartizione dettagliata delle risorse finanziarie e
delle quote attribuite ad ogni ambito territoriale.
1.6) La corresponsabilita' finanziaria degli enti locali
Al fine di promuovere la necessaria corresponsabilita' finanziaria da
parte degli enti locali, si ritiene opportuno stabilire una quota
minima a carico degli stessi, attraverso risorse proprie o di altri
soggetti pubblici o privati, stabilita in una percentuale minima pari
al 35% della spesa totale prevista per l'attuazione dei singoli
progetti esecutivi.
1.7) Spese ammissibili
Agli effetti della ripartizione della quota regionale del Fondo
nazionale sono considerate ammissibili le spese per interventi
relativi ad attivita' migliorative o aggiuntive rispetto a quelle
ordinarie. Non sono pertanto ammissibili le spese imputabili
all'ordinaria attivita' istituzionale prevista dalle leggi vigenti,
nonche' le voci poste a carico del Fondo sanitario. Non sono infine
ammissibili le voci di spesa per la costruzione, la ristrutturazione
e l'acquisto di immobili.
In particolare sono considerate ammissibili le seguenti voci di
spesa:
a) spese generali di progettazione, avvio e promozione delle
iniziative fino ad un massimo del 5% del costo totale del progetto;
b) spese generali di documentazione, laddove esse assumano
particolare rilievo rispetto alla costruzione e alla qualita' del
progetto, fino ad un massimo del 5% del costo totale dello stesso;
c) costo del personale espressamente adibito alla realizzazione dei
progetti;
d) arredi, attrezzature e materiali per l'avvio di nuovi servizi;
e) affitto nuovi locali, utenze relative e materiale di consumo in
generale, fino a un massimo del 30% del costo totale del progetto;
f) spese di trasporto e di residenzialita', se previste dalla
specificita' del progetto;
g) spese per la formazione degli operatori;
h) forme di sostegno economico diretto o indiretto a favore di
famiglie immigrate, donne sole con minori, adulti, in condizioni di
particolare difficolta'.
1.8) Erogazione dei finanziamenti
I finanziamenti saranno erogati ai Comuni, in forma singola o
associata ai sensi della L.R. 11/01, indicati come capofila dei
singoli progetti esecutivi ricompresi nei piani territoriali
provinciali secondo le modalita' indicate dalla Giunta nell'atto di
assegnazione dei relativi finanziamenti.
1.9) Procedure e tempi di attuazione
Al fine di facilitare l'espletamento delle procedure connesse
all'attuazione del procedimento previsto dal presente provvedimento,
se ne fornisce di seguito un modello di riferimento:
- la Regione: fissa gli obiettivi, i criteri di assegnazione delle
risorse finanziarie e le linee di indirizzo dei piani territoriali di
intervento;
- la Provincia: adotta le procedure per la concertazione dei Comuni,
delle Comunita' Montane e degli altri soggetti pubblici e privati
finalizzata all'individuazione dei progetti e del Comune individuato
quale capofila;
- gli enti locali: stipulano tra loro e con altri soggetti pubblici e
privati specifici accordi che individuano i progetti esecutivi
comprendenti le singole azioni e contenenti le indicazioni relative
alle convenzioni da sottoscrivere con i soggetti privati;
- la Provincia: invia alla Regione entro il termine del 15 ottobre
2003 il piano territoriale di intervento adottato sulla base degli
accordi stipulati dagli enti locali;
- la Regione: approva e finanzia i piani territoriali entro 60 giorni
dalla ricezione degli stessi.
- la Provincia: avvia la fase di monitoraggio sull'attuazione del
piano territoriale di intervento.
- la Regione: cura il monitoraggio a livello regionale dei piani
territoriali e ne effettua la valutazione complessiva.
Con successiva comunicazione verra' fornito, alle Amministrazioni
provinciali, un modulo di presentazione dei progetti che dovra'
essere utilizzato per poter accedere ai finanziamenti oggetto del
presente programma.
INIZIATIVA N. 2
Interventi a sostegno delle iniziative di comunicazione
interculturale
2.1) Premesse
La Regione Emilia-Romagna, consapevole di come il costante incremento
della presenza di immigrati stranieri in Emilia-Romagna induca a
porre particolare attenzione alla necessita' di favorire i processi
di integrazione sociale anche nel settore strategico della
comunicazione, intende proporre, in continuita' a quanto gia' avviato
nel corso del 2001 e 2002, un apposito programma di interventi in
materia di sostegno alle iniziative di comunicazione interculturale.
Accanto ad un insieme di interventi e servizi materiali, appare
opportuno sviluppare interventi che si prefiggono di operare sul
piano dei vissuti simbolici, secondo una logica preventiva e
promozionale, finalizzati a conseguire l'obiettivo di favorire lo
sviluppo di una societa' multiculturale, basata sulla pacifica
convivenza delle diversita', sulla capacita' di sintetizzare
positivamente i conflitti derivanti dalle difficolta' di dialogo e
fondata sulla piena e accettata condizione di cittadinanza dei
migranti.
In uno scenario mediatico nel quale spesso la rappresentazione del
fenomeno migratorio viene prevalentemente correlata alle sole
problematiche di ordine pubblico, marginalita' e disagio sociale, si
conferma la necessita' di consolidare una specifica iniziativa nel
settore della comunicazione. Tale iniziativa si pone l'obiettivo di
promuovere una maggiore consapevolezza delle opportunita' e
dell'arricchimento complessivo che il fenomeno migratorio conferisce
alla societa' e di evitare nel contempo che nel tessuto sociale
possano innescarsi processi di isolamento e chiusura comunicativa tra
i cittadini stranieri ed i soggetti autoctoni individuali e
collettivi della nostra regione.
L'avvio del primo e secondo programma di comunicazione
interculturale, a valere per gli anni 2001 e 2002, ha consentito di
promuovere una serie di interventi di carattere regionale o
interprovinciale, contraddistinti da spiccati elementi di
professionalita', innovazione, esportabilita' e collaborazione tra
piu' istituzioni, enti e soggetti, pubblici e privati.
La riproposizione di una specifica iniziativa in questo ambito nasce
da una duplice considerazione: da un lato la consapevolezza che la
tematica in oggetto mantiene una forte centralita' ed attualita'
nell'ottica di una politica integrata di integrazione sociale a
favore dei cittadini stranieri, dall'altro la percezione che le
progettualita' nate e finanziate negli anni precedenti, necessitano
di un fisiologico periodo di consolidamento finalizzato a consentire
loro di perseguire l'obiettivo di un graduale percorso di completa
autonomia e di raccordo con la attivita' di programmazione in ambito
locale delle politiche sociali.
2.2) Obiettivi e linee di indirizzo
Si intendono qui specificatamente connessi ad una attivita' di
comunicazione interculturale gli interventi che perseguono i seguenti
obiettivi:
a) favorire una corretta conoscenza delle cause e degli aspetti reali
del fenomeno migratorio;
b) valorizzare e diffondere le espressioni culturali, ricreative,
sociali e religiose delle varie comunita' straniere;
c) garantire ai cittadini immigrati pari opportunita' di accesso
all'informazione;
d) prevenire fenomeni e comportamenti improntati all'intolleranza e
alla discriminazione per motivi razziali, etnici, nazionali e
religiosi.
Nel senso sopra descritto, appare opportuno privilegiare, nell'ambito
del presente programma, le seguenti azioni:
1) accrescere la partecipazione ed il protagonismo dei cittadini
stranieri, facilitandone l'inserimento anche nel circuito informativo
generale;
2) superare la fase delle iniziative parziali ed episodiche,
costruendo esperienze e processi di comunicazione caratterizzati da
continuita';
3) costruire ed incentivare un approccio sinergico alle reti
informative esistenti;
4) promuovere e sperimentare strumenti innovativi volti alla
diffusione di una informazione multiculturale e multilingue,
favorendo il confronto tra punti di vista e culture presenti nella
societa' regionale;
5) promuovere la qualificazione dell'offerta informativa rivolta ai
cittadini stranieri;
6) favorire la formazione specifica e l'inserimento in campo
giornalistico di operatori dell'informazione (stranieri e italiani);
7) favorire la conoscenza, il confronto ed il collegamento con
analoghe iniziative in Italia ed Europa e con mezzi di informazione
dei paesi d'origine.
Per la realizzazione delle azioni sopraindicate si ritiene opportuno
prevedere quale modalita' operativa l'erogazione di finanziamenti a
sostegno delle iniziative significative gia' operanti o da
intraprendere sul territorio regionale ad opera di soggetti pubblici
e privati a norma dell'art. 47 della L.R. 2/03.
2.3) Soggetti ammessi a presentare domanda di finanziamento
Sono ammessi a presentare domanda di finanziamento i seguenti
soggetti aventi sede nel territorio della regione:
a) i Comuni singoli o associati ai sensi della L.R. 11/01;
b) le Amministrazioni provinciali;
c) le Aziende unita' sanitarie locali ed Ospedaliere;
d) i soggetti iscritti all'Albo regionale delle cooperative sociali
di cui alla L.R. 7/94 e successive modificazioni;
e) le Associazioni sociali, operanti nel settore socio-assistenziale
e culturale, di cui alla L.R. 34/02 e successive modificazioni;
f) le organizzazioni di volontariato di cui alla L.R. 37/96 e
successive modificazioni, ambito socio-assistenziale e culturale.
2.4) Le risorse finanziarie
Le risorse finanziarie alle quali fare ricorso per l'attuazione della
presente iniziativa ammontano a complessivi Euro 207.000,00 di cui:
- Euro 83.000 a carico della dotazione del Capitolo 57100 "Fondo
socio assistenziale regionale. Quota parte destinata al finanziamento
di iniziative promozionali e attivita' di rilievo regionale, nonche'
delle attivita' connesse alla predisposizione e aggiornamento del
Piano socio assistenziale regionale e dei Piani territoriali, a norma
dell'art. 41, comma 1, lett. A) della L.R. 12 gennaio 1985, n. 2";
- Euro 124.000 a carico della dotazione del Capitolo 68315
"Contributi ad associazioni, organizzazioni ed istituzioni private
senza fini di lucro per attivita' a carattere socio-assistenziale e
culturale a favore degli emigrati ed immigrati (art. 17, L.R. 21
febbraio 1990, n. 14)" del bilancio di previsione regionale per
l'esercizio in corso.
2.5) Requisiti per la presentazione dei progetti
Costituira' criterio essenziale per l'approvazione dei progetti una
dimensione finanziaria non inferiore a Euro 8.000 e non superiore a
Euro 52.000. Sono ammissibili a finanziamento sia progetti gia'
avviati (purche' nell'anno in corso), sia progetti ancora da avviare;
questi ultimi debbono comunque avere inizio entro il termine
perentorio del 31 dicembre 2003.
2.6) Criteri e procedure di selezione dei progetti
Costituira' carattere di priorita' in sede di valutazione dei
progetti il rispetto dei seguenti criteri:
a) dimensione regionale o interprovinciale dell'area territoriale di
riferimento, e numero dei potenziali destinatari diretti ed indiretti
dei progetti;
b) caratteristiche dei progetti tali da prevedere la collaborazione
tra piu' istituzioni, enti e soggetti, pubblici e privati;
c) dimensione temporale dei progetti non superiore ai 12 mesi;
d) coinvolgimento di soggetti con comprovata professionalita' ed
esperienza nel settore della comunicazione;
e) caratteristiche di sostanziale innovazione;
f) configurazione dei progetti tale da renderne possibile la
strutturazione in ambiti operativi e gestionali con carattere di
continuita' ed eventuale implementazione;
g) promozione della partecipazione e del protagonismo dei cittadini
stranieri mediante la valorizzazione di specifiche competenze
professionali e di apporti culturali;
h) capacita' del progetto di valorizzare nella sua modalita'
operativa e nei contenuti affrontati il tema della identita' di
genere e delle pari opportunita' tra sessi.
2.7) Criteri di esclusione delle domande
Non saranno ammessi a finanziamento i progetti:
a) non pertinenti agli obiettivi indicati al precedente punto 2.2);
b) che non rientrano nei limiti di budget, inferiori e superiori,
indicati al precedente punto 2.5).
2.8) Spese ammissibili
Sono considerate ammissibili le seguenti voci di spesa:
a) spese generali di progettazione, avvio e promozione delle
iniziative fino ad un massimo del 5% del costo totale del progetto;
b) spese generali di documentazione, laddove esse assumano
particolare rilievo rispetto alla costruzione e alla qualita' del
progetto, fino ad un massimo del 5% del costo totale dello stesso;
c) personale espressamente adibito per la realizzazione dei
progetti;
d) arredi, attrezzature e materiali per l'avvio di nuovi servizi;
e) affitto nuovi locali, utenze relative e materiale di consumo in
generale, fino a un massimo del 30% del costo totale del progetto;
f) spese di trasporto e di residenzialita', se previste dalla
specificita' del progetto;
g) spese per la formazione degli operatori.
Non sono ammissibili le voci di spesa per la costruzione, la
ristrutturazione e l'acquisto di immobili.
2.9) Entita' del finanziamento
L'entita' del finanziamento e' determinata nella misura massima del
65% della spesa ammessa, con variazioni connesse ad arrotondamenti. A
tal fine i progetti, oltre all'indicazione della spesa totale del
progetto, dovranno contenere anche l'indicazione analitica delle voci
di spesa previste per l'attivazione degli stessi. I soggetti
richiedenti dovranno altresi' indicare la percentuale minima di
finanziamento regionale al di sotto della quale rinunciano
all'attuazione del progetto.
3) Procedure
Le domande di ammissione al finanziamento, redatte esclusivamente
utilizzando il modulo di presentazione previsto all'Allegato B del
presente programma e scaricabile dal sito
www.emiliaromagnasociale.it, dovranno pervenire alla Regione
Emilia-Romagna, Assessorato alle Politiche sociali. Immigrazione.
Progetto giovani. Cooperazione e aiuti internazionali, entro le ore
12 del 15 settembre 2003. Le domande inoltrate per posta saranno
considerate valide qualora la data del timbro postale non sia
successiva alla predetta data.
La Giunta regionale provvedera' con proprio atto, in seguito ad
apposita istruttoria in attuazione del precedente punto 2.2),
all'individuazione delle iniziative ammesse, alla quantificazione,
all'assegnazione dei finanziamenti a favore dei beneficiari, per un
ammontare massimo complessivo di Euro 207.000,00. Con detta
successiva deliberazione si provvedera' altresi' alla definizione
delle modalita' di erogazione della spesa.
INIZIATIVA N. 3
Interventi a sostegno dei programmi di assistenza ed integrazione
sociale a favore delle vittime di sfruttamento sessuale - art. 18,
DLgs 286/98
3.1) Premessa
Nell'ottobre 1996, con deliberazione n. 2567, la Giunta regionale
dell'Emilia-Romagna ha avviato formalmente il "Progetto regionale
prostituzione", finalizzato alla tutela dei minori, alla prevenzione,
alla riduzione del danno e al sostegno ai percorsi orientati alla
ricerca di un diverso contesto di vita. In questi anni il fenomeno
prostitutivo ha subito rapide e profonde modificazioni, segnate tra
l'altro dall'incremento della tratta e dello sfruttamento a fini
sessuali attuato da organizzazioni criminali ai danni delle persone
straniere, donne e minori.
Dal 1999 inoltre, con l'entrata in vigore dell'art. 18 del TU
sull'immigrazione approvato con DLgs 286/98 che disciplina i
programmi di assistenza e protezione sociale e istituisce un Fondo
specifico per la lotta alla tratta gestito dal Dipartimento per le
pari opportunita' - Presidenza del Consiglio dei Ministri, la Regione
Emilia-Romagna ha potuto attivare azioni specifiche a favore di donne
e minori straniere vittime della tratta e dello sfruttamento a fini
sessuali.
E' nato cosi', quale evoluzione del "Progetto regionale
prostituzione" il "Progetto regionale ôOltre la strada'" che vede
oggi coinvolti complessivamente 12 enti (Comuni di Piacenza, Fidenza,
Parma, Reggio Emilia, Modena, Zola Predosa, Bologna, Ferrara, Aziende
Unita' sanitarie locali di Cesena e Rimini e Consorzi socio-sanitari
di Imola e Ravenna) e una sessantina di altri soggetti pubblici e
privati tra cui tra organizzazioni del terzo settore, laiche e
cattoliche, sindacati, centri di formazione, enti e uffici pubblici,
strutture sanitarie (ospedali, consultori familiari, centri analisi
mediche, Sert), Magistratura, Prefetture, Questure, Forze
dell'ordine.
Attualmente il progetto regionale Oltre la strada si articola in tre
aree di intervento: la prevenzione sanitaria realizzata attraverso le
unita' di strada, la gestione della postazione regionale del Numero
Verde nazionale contro la tratta e la realizzazione dei programmi di
assistenza e integrazione sociale.
La presente iniziativa nasce dalla consapevolezza della necessita' di
consolidare e sviluppare in ambito regionale una rete di programmi di
assistenza e integrazione sociale a favore delle persone straniere
vittime di sfruttamento sessuale, in quanto rappresentano sempre di
piu', nell'ambito dell'articolazione del "Progetto regionale Oltre la
strada", un elemento centrale per proseguire nell'azione di contrasto
della tratta e di intervento nell'ambito piu' generale della
prostituzione.
3.2) Obiettivi
Prosecuzione dei programmi di assistenza e integrazione sociale
avviati in attuazione dell'art. 18 del TU sull'immigrazione approvato
con DLgs 286/98.
Da realizzarsi mediante le seguenti azioni:
A) interventi di protezione, assistenza ed integrazione sociale
nell'ambito delle iniziative contro la tratta (accoglienza,
accompagnamento ai servizi e sostegno medico e psicologico,
formazione scolastica, professionale e linguistica, azioni di
orientamento, counselling e laboratori motivazionali, assistenza
legale, ricongiungimenti familiari e rimpatri assistiti, ecc);
B) realizzazione punto-rete territoriale del Numero Verde contro la
tratta;
C) azioni di accompagnamento e trasversali a favore della rete
regionale di Oltre la strada.
3.3) Le risorse finanziarie
Le risorse finanziarie regionali alle quali fare ricorso per
l'attuazione della presente iniziativa ammontano a complessivi Euro
413.000,00 di cui:
- Euro 387.000 a carico della dotazione del Capitolo 57150 "Fondo
socio assistenziale regionale-assegnazioni correnti ai Comuni singoli
o associati per il finanziamento di progetti di intervento, anche
sperimentali, a norma dell'art. 41, comma 1, lett. c) della L.R. 12
gennaio 1985, n. 2";
- Euro 26.000 a carico della dotazione del Capitolo 57100 "Fondo
socio assistenziale regionale. Quota parte destinata al finanziamento
di iniziative promozionali e attivita' di rilievo regionale, nonche'
delle attivita' connesse alla predisposizione e aggiornamento del
piano socio assistenziale regionale e dei piani territoriali, a norma
dell'art. 41, comma 1, lett. A) della L.R. 12 gennaio 1985, n. 2";
del Bilancio di previsione regionale per l'esercizio in corso.
3.4) Destinatari delle risorse
Le risorse sono destinate, per quanto concerne le azioni indicate ai
punti A), B) e C) del paragrafo 3.2), ai progetti locali gia' avviati
e ai nuovi soggetti pubblici che hanno chiesto di aderirvi; per
quanto riguarda le azioni ai punti B) e C) le risorse possono essere
destinate anche ai soggetti del terzo settore iscritti alla Terza
sezione del registro nazionale previsto dall'art. 42 del DLgs 286/98.
Destinatari sono pertanto i seguenti enti pubblici, referenti
territoriali della rete operativa di Oltre la strada/Interventi di
protezione e integrazione sociale:
- Comuni di Piacenza, Parma, Reggio Emilia, Modena, Bologna,
Ferrara;
- Aziende Unita' sanitarie locali di Rimini, Cesena, titolari di
delega da parte dei Comuni ex art. 22, comma 1, L.R. 19 maggio 1994,
n. 19;
- Consorzi per i Servizi sociali di Imola e Ravenna, Cervia, Russi e
Az. USL.
3.5) Corresponsabilita' finanziaria
Al fine di promuovere la necessaria corresponsabilita' finanziaria da
parte dei soggetti destinatari indicati al paragrafo 3.4) si ritiene
opportuno stabilire, relativamente agli interventi previsti
nell'ambito della azione A) di cui al paragrafo 3.2), una quota
minima a carico degli stessi, attraverso risorse proprie o di altri
soggetti pubblici o privati, stabilita in una percentuale minima pari
al 50% della spesa totale prevista per l'attuazione dei singoli
progetti esecutivi.
3.6) Criteri di ripartizione delle risorse
L'ammontare delle risorse regionali complessive per la realizzazione
della presente iniziativa e' fissato complessivamente in Euro
413.000,00 e risulta cosi' articolato per ciascuna azione prevista al
paragrafo 3.2):
- Azione A) e B) sono destinate risorse complessive pari a Euro
387.000,00, delle quali una quota non superiore a Euro 162.000,00
finalizzata a titolo di compartecipazione su progetti finanziati dal
Fondo nazionale Lotta alla tratta;
- Azione C) sono destinate risorse complessive pari a Euro 26.000,00
delle quali una quota non superiore a Euro 16.000,00 finalizzata a
titolo di compartecipazione su progetti finanziati dal Fondo
nazionale Lotta alla tratta.
Le assegnazioni agli enti sopraddetti saranno effettuate tramite una
ripartizione che terra' conto della rilevanza dei fenomeni, accertata
sulla base dei dati annuali e delle indicazioni pervenute in sede di
attuazione del progetto.
La Giunta regionale provvedera' con propri atti all'assegnazione dei
contributi in base ai criteri sopra determinati per ogni singola
azione e alla definizione delle modalita' di concessione ed
erogazione degli stessi, nonche' di rendicontazione.
(segue allegato fotografato)