DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 14 maggio 2003, n. 840
Direttive vincolanti relative alle modalita' di istituzione e gestione zone e campi per addestramento e per prove qualificazione cani da caccia di cui art. 45, comma 5 ed art. 62, comma 1, lettera f), L.R. 15/2/1994, n. 8 e successive modificazioni
LA GIUNTA DELLA REGIONE EMILIA-ROMAGNA
Richiamate:
- la Legge 11 febbraio 1992, n. 157 "Norme per la protezione della
fauna selvatica omeoterma e per il prelievo venatorio", ed in
particolare l'art. 10, comma 8, lett. e), a norma del quale le
Province comprendono nei rispettivi Piani faunistico-venatori le zone
ed i periodi per l'addestramento, l'allenamento e le gare dei cani da
caccia;
- la L.R. 15 febbraio 1994, n. 8 "Disposizioni per la protezione
della fauna selvatica e per l'esercizio dell'attivita' venatoria";
dato atto che con propria deliberazione n. 2923 in data 28 giugno
1994 sono state emanate, ai sensi dell'art. 45 della L.R. 8/94,
direttive relative alle modalita' di istituzione e di gestione delle
zone per l'addestramento e le prove di qualificazione dei cani da
caccia;
visti gli artt. 45, comma 5 e 62, comma 1, lett. f) della L.R. 15
febbraio 1994, n. 8 cosi' come modificati dalla L.R. 16 febbraio
2000, n. 6;
ritenuto necessario alla luce delle modifiche legislative intervenute
provvedere all'emanazione di nuove direttive relative all'istituzione
e gestione delle zone e campi per l'addestramento e le prove di
qualificazione dei cani da caccia, secondo il testo allegato che fa
parte integrante della presente deliberazione;
sentite in proposito le Organizzazioni professionali agricole, le
Associazioni venatorie e le Associazioni di protezione ambientale
regionali;
vista la L.R. 26 novembre 2001, n. 43 "Testo unico in materia di
organizzazione e di rapporti di lavoro nella Regione Emilia-Romagna",
ed in particolare l'art. 37, comma 4;
richiamate le proprie deliberazioni:
- n. 2832 in data 17 dicembre 2001, concernente la riorganizzazione
della struttura organizzativa dirigenziale della Giunta regionale;
- n. 3021 in data 28 dicembre 2001 con la quale sono stati approvati
gli atti direttoriali di conferimento degli incarichi di livello
dirigenziale;
- n. 447 in data 24 marzo 2003 recante "Indirizzi in ordine alle
relazioni organizzative e funzionali tra le strutture e
sull'esercizio delle funzioni dirigenziali";
dato atto, pertanto, del parere favorevole di regolarita'
amministrativa espresso dal Direttore generale Agricoltura dr. Dario
Manghi in merito alla presente deliberazione, ai sensi del quarto
comma dell'art. 37 della L.R. 43/01 e della citata deliberazione di
Giunta regionale 447/03;
su proposta dell'Assessore alla Difesa del suolo e della costa,
Protezione civile;
a voti unanimi e palesi, delibera:
1) di emanare, ai sensi degli artt. 45, comma 5 e 62, comma 1, lett.
f) della L.R. 8/94 e successive modifiche, nuove direttive vincolanti
relative alla istituzione ed alla gestione delle zone e dei campi
per l'addestramento e le prove di qualificazione dei cani da caccia,
secondo il testo che si allega alla presente deliberazione quale
parte integrante e sostanziale;
2) di stabilire che dalla data di adozione del presente atto sono
disapplicate le direttive adottate con propria deliberazione n. 2923
del 28 giugno 1994 recante "Emanazione direttive relative alle
modalita' di istituzione e di gestione delle zone per l'addestramento
e per le prove di qualificazione dei cani da caccia, di cui all'art.
45 della L.R. 8/94", fermo restando quanto previsto dalle
disposizioni transitorie di cui al punto 4) dell'allegato al presente
atto;
3) di pubblicare la presente deliberazione nel Bollettino Ufficiale
della Regione Emilia-Romagna.
ALLEGATO
Direttive vincolanti relative alle modalita' di istituzione e di
gestione delle zone e dei campi per l'addestramento e le prove di
qualificazione dei cani da caccia, di cui all'art. 45, comma 5 ed
all'art. 62, comma 1, lettera f) della L.R. 15 febbraio 1994, n. 8 e
successive modifiche
1) Istituzione e rinnovo
La domanda di istituzione viene presentata dal richiedente (persona
fisica o giuridica) in carta legale alla Provincia competente per
territorio secondo i termini fissati dalla Provincia medesima, nel
rispetto delle presenti direttive.
Nel caso in cui i terreni siano ricompresi in una azienda
agri-turistico-venatoria, la domanda di istituzione deve essere
presentata dal titolare dell'azienda stessa.
La domanda deve contenere, oltre alle generalita' e residenza del
richiedente, se persona fisica, o denominazione e sede se persona
giuridica, anche l'indicazione della localita' nella quale si intende
istituire la zona od il campo, la superficie dell'area interessata, i
dati tecnici necessari alla chiara individuazione dell'area stessa,
nonche' l'ambito (ATC o ATV) all'interno del quale la zona od il
campo vengono a ricadere.
La domanda deve inoltre essere corredata da:
a) corografia in scala 1:25.000 della zona o campo, opportunamente
delimitata nei propri confini perimetrali;
b) planimetria in scala 1:5.000 o 1:10.000 della stessa zona o campo,
recante le caratteristiche ambientali che permettano di individuare
l'idoneita' dei terreni alle diverse tipologie di addestramento.
Limitatamente alle zone di cui all'art. 45, comma 1, lett. a), deve
essere prodotta altresi' una descrizione a parole dei confini della
struttura;
c) dichiarazione sostitutiva di atto di notorieta' dei proprietari
e/o conduttori dei fondi territorialmente interessati attestante il
rilasciato assenso e la presa visione del documento di cui alla
successiva lett. d). In assenza di contratto di conduzione in forma
scritta, nel caso di disaccordo tra proprietario e conduttore ai fini
dell'assenso, si considera prevalente la volonta' del proprietario;
d) regolamento di gestione della zona o campo nel quale vengono
fissati tempi e modalita' di esercizio e misure di salvaguardia della
fauna e delle colture, nel rispetto dei criteri di cui al successivo
punto 2). Con riferimento alle nuove istituzioni, l'eventuale
inclusione di terreni demaniali deve essere corredata dal nulla osta
dell'ente competente e non puo' essere superiore al 10% della
superficie della zona o campo.
La Provincia competente per territorio definisce la distanza tra zone
e campi e le zone di protezione della fauna selvatica ed i parchi e
le riserve naturali.
La Provincia medesima adotta la decisione in merito
all'autorizzazione entro quattro mesi dalla presentazione della
domanda.
La domanda di rinnovo deve essere presentata, secondo le medesime
procedure previste per l'istituzione, almeno sei mesi prima della
scadenza.
Il provvedimento di rinnovo deve essere emesso entro la data di
scadenza indicata nell'autorizzazione. Decorso tale termine senza che
sia pervenuta alcuna comunicazione al richiedente, l'istituzione si
intende tacitamente rinnovata per lo stesso periodo ed alle stesse
condizioni vigenti nell'ultimo anno, fatto salvo quanto previsto
dall'art. 20 della Legge 241/90.
Qualora il richiedente dichiari, ai sensi del DPR n. 445 del
28/12/2000, che non si sono verificate modificazioni nello stato di
fatto della zona o del campo precedentemente autorizzato, sono
accertati d'ufficio i fatti, gli stati e le qualita' attestati in
documenti gia' in possesso della Provincia.
2) Gestione
Nel regolamento di gestione di cui alla lettera d) del punto 1),
devono essere evidenziati:
a) le specie di fauna selvatica allevata che si intendono immettere;
b) i tempi e le modalita' di utilizzazione della zona o del campo;
c) le forme di tutela della fauna selvatica e dell'ambiente che si
intendono adottare.
Il responsabile della zona o del campo e' tenuto a comunicare alla
Provincia territorialmente competente eventuali variazioni al
regolamento di gestione.
Gli esemplari immessi devono appartenere a specie selvatiche
cacciabili, devono provenire da allevamenti regolarmente autorizzati
ed essere corredati dal documento comprovante la provenienza, nonche'
dalla relativa certificazione veterinaria, documenti che devono
essere conservati dal titolare dell'autorizzazione.
Gli esemplari immessi ai fini dell'addestramento, allenamento e gare
con facolta' di sparo devono essere opportunamente marcati con
marcatura visibile.
Delle operazioni di immissione e di abbattimento deve essere tenuta
nota in apposito registro a disposizione della Provincia competente e
vidimato dalla medesima.
All'interno delle zone, dei campi e dei campi di gara, ogni fruitore
deve essere munito di specifica autorizzazione, che, nel caso di
attivita' con sparo, deve essere annotata nel registro di cui sopra.
3) Attivita' di addestramento, allenamento e gare
Le attivita' permesse ai sensi dell'art. 45 della L.R. 8/94 e
successive modifiche nelle zone e nei campi di cui al comma 1 del
medesimo articolo, sono consentite, fatto salvo quanto previsto dal
comma 8 dell'articolo stesso, senza facolta' di sparo da parte del
conduttore.
Nei campi di gara di cui al comma 4 dell'art. 45 della L.R. 8/94 e
successive modifiche, sono consentiti l'addestramento, l'allenamento
e le gare di cani, con facolta' di sparo da parte del conduttore,
fatto salvo quanto previsto al comma 8 dell'articolo medesimo nel
caso di campi di gara istituiti all'interno delle zone di cui alla
lettera a).
Ogni gara deve svolgersi nell'ambito consentito e opportunamente
delimitato con bandierine rosse.
Responsabile dell'organizzazione e dello svolgimento della gara
medesima e' il concessionario dell'autorizzazione il quale designa
all'uopo uno o piu' direttori di gara.
La Provincia stabilisce i criteri per l'individuazione dei giudici di
gara, nonche' le modalita' per lo svolgimento delle gare, al fine di
porre in atto tutte le misure necessarie a tutelare la pubblica
incolumita'. Tali modalita' definiscono in particolare l'accesso
all'area interessata sia con mezzi motorizzati sia con il fucile, nel
rispetto delle norme vigenti in materia.
I titolari delle zone, dei campi e dei campi di gara di cui al quarto
comma del citato art. 45 comunicano alla Provincia ed all'Azienda
sanitaria locale territorialmente competente gli orari, le date e le
sedi di raduno dei cani iscritti alle gare con frequenza annuale e
comunque in tempo utile nel caso di eventuali variazioni dei
programmi.
Lo sparo puo' essere consentito in non piu' di tre giornate
settimanali fatta eccezione per le gare cinofile di interesse
nazionale ed internazionale.
Lo sparo e' comunque vietato nelle giornate di martedi' e venerdi'.
4) Disposizioni transitorie
Le zone ed i campi gia' istituiti al momento dell'adozione delle
presenti direttive sono regolati dal provvedimento di autorizzazione,
fermo restando che comunque gli adempimenti e l'attivita' di cui ai
precedenti punti 2) e 3) devono necessariamente essere adeguati,
entro il corrente anno, alle disposizioni di cui alla L.R. 15
febbraio 1994, n. 8 cosi' come modificata dalla L.R. 16 febbraio
2000, n. 6 e alle presenti direttive vincolanti.