REGIONE EMILIA-ROMAGNA - GIUNTA REGIONALE

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 14 maggio 2003, n. 840

Direttive vincolanti relative alle modalita' di istituzione e gestione zone e campi per addestramento e per prove qualificazione cani da caccia di cui art. 45, comma 5 ed art. 62, comma 1, lettera f), L.R. 15/2/1994, n. 8 e successive modificazioni

LA GIUNTA DELLA REGIONE EMILIA-ROMAGNA                                          
Richiamate:                                                                     
- la Legge 11 febbraio 1992, n. 157 "Norme per la protezione della              
fauna selvatica omeoterma e per il prelievo venatorio", ed in                   
particolare l'art. 10, comma 8, lett. e), a norma del quale le                  
Province comprendono nei rispettivi Piani faunistico-venatori le zone           
ed i periodi per l'addestramento, l'allenamento e le gare dei cani da           
caccia;                                                                         
- la L.R. 15 febbraio 1994, n. 8 "Disposizioni per la protezione                
della fauna selvatica e per l'esercizio dell'attivita' venatoria";              
dato atto che con propria deliberazione n. 2923 in data 28 giugno               
1994 sono state emanate, ai sensi dell'art. 45 della L.R. 8/94,                 
direttive relative alle modalita' di istituzione e di gestione delle            
zone per l'addestramento e le prove di qualificazione dei cani da               
caccia;                                                                         
visti gli artt. 45, comma 5 e 62, comma 1, lett. f) della L.R. 15               
febbraio 1994, n. 8 cosi' come modificati dalla L.R. 16 febbraio                
2000, n. 6;                                                                     
ritenuto necessario alla luce delle modifiche legislative intervenute           
provvedere all'emanazione di nuove direttive relative all'istituzione           
e gestione delle zone e campi per l'addestramento e le prove di                 
qualificazione dei cani da caccia, secondo il testo allegato che fa             
parte integrante della presente deliberazione;                                  
sentite in proposito le Organizzazioni professionali agricole, le               
Associazioni venatorie e le Associazioni di protezione ambientale               
regionali;                                                                      
vista la L.R. 26 novembre 2001, n. 43 "Testo unico in materia di                
organizzazione e di rapporti di lavoro nella Regione Emilia-Romagna",           
ed in particolare l'art. 37, comma 4;                                           
richiamate le proprie deliberazioni:                                            
- n. 2832 in data 17 dicembre 2001, concernente la riorganizzazione             
della struttura organizzativa dirigenziale della Giunta regionale;              
- n. 3021 in data 28 dicembre 2001 con la quale sono stati approvati            
gli atti direttoriali di conferimento degli incarichi di livello                
dirigenziale;                                                                   
- n. 447 in data 24 marzo 2003 recante "Indirizzi in ordine alle                
relazioni organizzative e funzionali tra le strutture e                         
sull'esercizio delle funzioni dirigenziali";                                    
dato atto, pertanto, del parere favorevole di regolarita'                       
amministrativa espresso dal Direttore generale Agricoltura dr. Dario            
Manghi in merito alla presente deliberazione, ai sensi del quarto               
comma dell'art. 37 della L.R. 43/01 e della citata deliberazione di             
Giunta regionale 447/03;                                                        
su proposta dell'Assessore alla Difesa del suolo e della costa,                 
Protezione civile;                                                              
a voti unanimi e palesi, delibera:                                              
1) di emanare, ai sensi degli artt. 45, comma 5 e 62, comma 1, lett.            
f) della L.R. 8/94 e successive modifiche, nuove direttive vincolanti           
 relative alla istituzione ed alla gestione delle zone e dei campi              
per l'addestramento e le prove di qualificazione dei cani da caccia,            
secondo il testo che si allega alla presente deliberazione quale                
parte integrante e sostanziale;                                                 
2) di stabilire che dalla data di adozione del presente atto sono               
disapplicate le direttive adottate con propria deliberazione n. 2923            
del 28 giugno 1994 recante "Emanazione direttive relative alle                  
modalita' di istituzione e di gestione delle zone per l'addestramento           
e per le prove di qualificazione dei cani da caccia, di cui all'art.            
45 della L.R. 8/94", fermo restando quanto previsto dalle                       
disposizioni transitorie di cui al punto 4) dell'allegato al presente           
atto;                                                                           
3) di pubblicare la presente deliberazione nel Bollettino Ufficiale             
della Regione Emilia-Romagna.                                                   
ALLEGATO                                                                        
Direttive vincolanti relative alle modalita' di istituzione e di                
gestione delle zone e dei campi per l'addestramento e le prove di               
qualificazione dei cani da caccia, di cui all'art. 45, comma 5 ed               
all'art. 62, comma 1, lettera f) della L.R. 15 febbraio 1994, n. 8 e            
successive modifiche                                                            
1) Istituzione e rinnovo                                                        
La domanda di istituzione viene presentata dal richiedente (persona             
fisica o giuridica) in carta legale alla Provincia competente per               
territorio secondo i termini fissati dalla Provincia medesima, nel              
rispetto delle presenti direttive.                                              
Nel caso in cui i terreni siano ricompresi in una azienda                       
agri-turistico-venatoria, la domanda di istituzione deve essere                 
presentata dal titolare dell'azienda stessa.                                    
La domanda deve contenere, oltre alle generalita' e residenza del               
richiedente, se persona fisica, o denominazione e sede se persona               
giuridica, anche l'indicazione della localita' nella quale si intende           
istituire la zona od il campo, la superficie dell'area interessata, i           
dati tecnici necessari alla chiara individuazione dell'area stessa,             
nonche' l'ambito (ATC o ATV) all'interno del quale la zona od il                
campo vengono a ricadere.                                                       
La domanda deve inoltre essere corredata da:                                    
a) corografia in scala 1:25.000 della zona o campo, opportunamente              
delimitata nei propri confini perimetrali;                                      
b) planimetria in scala 1:5.000 o 1:10.000 della stessa zona o campo,           
recante le caratteristiche ambientali che permettano di individuare             
l'idoneita' dei terreni alle diverse tipologie di addestramento.                
Limitatamente alle zone di cui all'art. 45, comma 1, lett. a), deve             
essere prodotta altresi' una descrizione a parole dei confini della             
struttura;                                                                      
c) dichiarazione sostitutiva di atto di notorieta' dei proprietari              
e/o conduttori dei fondi territorialmente interessati attestante il             
rilasciato assenso e la presa visione del documento di cui alla                 
successiva lett. d). In assenza di contratto di conduzione in forma             
scritta, nel caso di disaccordo tra proprietario e conduttore ai fini           
dell'assenso, si considera prevalente la volonta' del proprietario;             
d) regolamento di gestione della zona o campo nel quale vengono                 
fissati tempi e modalita' di esercizio e misure di salvaguardia della           
fauna e delle colture, nel rispetto dei criteri di cui al successivo            
punto 2). Con riferimento alle nuove istituzioni, l'eventuale                   
inclusione di terreni demaniali deve essere corredata dal nulla osta            
dell'ente competente e non puo' essere superiore al 10% della                   
superficie della zona o campo.                                                  
La Provincia competente per territorio definisce la distanza tra zone           
e campi e le zone di protezione della fauna selvatica ed i parchi e             
le riserve naturali.                                                            
La Provincia medesima adotta la decisione in merito                             
all'autorizzazione entro quattro mesi dalla presentazione della                 
domanda.                                                                        
La domanda di rinnovo deve essere presentata, secondo le medesime               
procedure previste per l'istituzione, almeno sei mesi prima della               
scadenza.                                                                       
Il provvedimento di rinnovo deve essere emesso entro la data di                 
scadenza indicata nell'autorizzazione. Decorso tale termine senza che           
sia pervenuta alcuna comunicazione al richiedente, l'istituzione si             
intende tacitamente rinnovata per lo stesso periodo ed alle stesse              
condizioni vigenti nell'ultimo anno, fatto salvo quanto previsto                
dall'art. 20 della Legge 241/90.                                                
Qualora il richiedente dichiari, ai sensi del DPR n. 445 del                    
28/12/2000, che non si sono verificate modificazioni nello stato di             
fatto della zona o del campo precedentemente autorizzato, sono                  
accertati d'ufficio i fatti, gli stati e le qualita' attestati in               
documenti gia' in possesso della Provincia.                                     
2) Gestione                                                                     
Nel regolamento di gestione di cui alla lettera d) del punto 1),                
devono essere evidenziati:                                                      
a) le specie di fauna selvatica allevata che si intendono immettere;            
b) i tempi e le modalita' di utilizzazione della zona o del campo;              
c) le forme di tutela della fauna selvatica e dell'ambiente che si              
intendono adottare.                                                             
Il responsabile della zona o del campo e' tenuto a comunicare alla              
Provincia territorialmente competente eventuali variazioni al                   
regolamento di gestione.                                                        
Gli esemplari immessi devono appartenere a specie selvatiche                    
cacciabili, devono provenire da allevamenti regolarmente autorizzati            
ed essere corredati dal documento comprovante la provenienza, nonche'           
dalla relativa certificazione veterinaria, documenti che devono                 
essere conservati dal titolare dell'autorizzazione.                             
Gli esemplari immessi ai fini dell'addestramento, allenamento e gare            
con facolta' di sparo devono essere opportunamente marcati con                  
marcatura visibile.                                                             
Delle operazioni di immissione e di abbattimento deve essere tenuta             
nota in apposito registro a disposizione della Provincia competente e           
vidimato dalla medesima.                                                        
All'interno delle zone, dei campi e dei campi di gara, ogni fruitore            
deve essere munito di specifica autorizzazione, che, nel caso di                
attivita' con sparo, deve essere annotata nel registro di cui sopra.            
3) Attivita' di addestramento, allenamento e gare                               
Le attivita' permesse ai sensi dell'art. 45 della L.R. 8/94 e                   
successive modifiche nelle zone e nei campi di cui al comma 1 del               
medesimo articolo, sono consentite, fatto salvo quanto previsto dal             
comma 8 dell'articolo stesso, senza facolta' di sparo da parte del              
conduttore.                                                                     
Nei campi di gara di cui al comma 4 dell'art. 45 della L.R. 8/94 e              
successive modifiche, sono consentiti l'addestramento, l'allenamento            
e le gare di cani, con facolta' di sparo da parte del conduttore,               
fatto salvo quanto previsto al comma 8 dell'articolo medesimo nel               
caso di campi di gara istituiti all'interno delle zone di cui alla              
lettera a).                                                                     
Ogni gara deve svolgersi nell'ambito consentito e opportunamente                
delimitato con bandierine rosse.                                                
Responsabile dell'organizzazione e dello svolgimento della gara                 
medesima e' il concessionario dell'autorizzazione il quale designa              
all'uopo uno o piu' direttori di gara.                                          
La Provincia stabilisce i criteri per l'individuazione dei giudici di           
gara, nonche' le modalita' per lo svolgimento delle gare, al fine di            
porre in atto tutte le misure necessarie a tutelare la pubblica                 
incolumita'. Tali modalita' definiscono in particolare l'accesso                
all'area interessata sia con mezzi motorizzati sia con il fucile, nel           
rispetto delle norme vigenti in materia.                                        
I titolari delle zone, dei campi e dei campi di gara di cui al quarto           
comma del citato art. 45 comunicano alla Provincia ed all'Azienda               
sanitaria locale territorialmente competente gli orari, le date e le            
sedi di raduno dei cani iscritti alle gare con frequenza annuale e              
comunque in tempo utile nel caso di eventuali variazioni dei                    
programmi.                                                                      
Lo sparo puo' essere consentito in non piu' di tre giornate                     
settimanali fatta eccezione per le gare cinofile di interesse                   
nazionale ed internazionale.                                                    
Lo sparo e' comunque vietato nelle giornate di martedi' e venerdi'.             
4) Disposizioni transitorie                                                     
Le zone ed i campi gia' istituiti al momento dell'adozione delle                
presenti direttive sono regolati dal provvedimento di autorizzazione,           
fermo restando che comunque gli adempimenti e l'attivita' di cui ai             
precedenti punti 2) e 3) devono necessariamente essere adeguati,                
entro il corrente anno, alle disposizioni di cui alla L.R. 15                   
febbraio 1994, n. 8 cosi' come modificata dalla L.R. 16 febbraio                
2000, n. 6 e alle presenti direttive vincolanti.                                

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ultima modifica 2023-05-19T21:22:53+01:00

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