REGIONE EMILIA-ROMAGNA - GIUNTA REGIONALE

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 14 aprile 2003, n. 676

(VIA) del progetto di raccordo tra l'Asse Cispadano e il previsto Scalo sul Po in localita' Pieve di Saliceto, presentato dalla Provincia di Reggio Emilia, presa d'atto delle determinazioni della Conferenza di Servizi (Titolo III, L.R. 9/99 e successive modifiche ed integrazioni)

LA GIUNTA DELLA REGIONE EMILIA-ROMAGNA                                          
(omissis)  delibera:                                                            
a) la valutazione di Impatto ambientale positiva, ai sensi dell'art.            
16 della L.R. 18 maggio 1999, n. 9 e successive modifiche ed                    
integrazioni, sul progetto di raccordo tra l'Asse Cispadano e il                
previsto Scalo sul Po in localita' Pieve di Saliceto, presentato                
dalla Provincia di Reggio Emilia, Area Territorio e Mobilita'; e' nel           
complesso ambientalmente compatibile e realizzabile con le                      
prescrizioni, di cui ai punti 1.C, 2.C, 3.C del Rapporto di                     
Conferenza di Servizi che costituisce l'Allegato 1, parte integrante            
e sostanziale alla presente deliberazione, che qui si ripetono:                 
1) per l'esecuzione del progetto si richiedono accertamenti                     
archeologici preventivi avvalendosi di ditte specializzate, da                  
eseguirsi in particolare nei punti in cui e' prevista l'intersezione            
con la via Geminiolo e nelle aree in cui sono previsti lavori                   
relativi alla cantierizzazione che possano incidere nel sottosuolo.             
Si richiede inoltre un controllo in corso d'opera sul resto del                 
tracciato, sempre avvalendosi di ditte specializzate;                           
2) si prescrive la realizzazione di tutte le opere di mitigazione               
degli impatti cosi' come descritte nel SIA e nelle integrazioni                 
presentate;                                                                     
3) si prescrive che il proponente Provincia di Reggio Emilia, in                
accordo con il Comune di Boretto, come peraltro gia' dichiarato nelle           
integrazioni pervenute il 28 febbraio 2003, realizzi le opere di                
compensazione necessarie per ridurre gli impatti sulla Via Geminiolo            
e sulla viabilita' connessa;                                                    
4) si prescrive il rispetto delle indicazioni contenute nell'atto di            
Assenso del Consorzio della Bonifica Bentivoglio - Enza prot. n. 1669           
del 7 marzo 2003 acquisito nella seduta conclusiva dalla Conferenza             
di Servizi;                                                                     
5) nella fase di cantiere, si prescrive, come gia' previsto nel SIA,            
la necessita' di assicurare una accurata umidificazione delle piste             
di lavorazione e degli eventuali accumuli di materiale fine                     
incoerente allo scopo di limitare la dispersione di polveri                     
aerodisperse;                                                                   
6) i conferimenti delle acque reflue domestiche ad un'impianto di               
depurazione  di acque reflue urbane, dei diversi liquidi o materiali            
di cantiere, dovranno essere documentati, in fase di redazione del              
progetto esecutivo, secondo la impostazione e i criteri dettati dal             
DLgs 22/97 relativo alla gestione dei rifiuti;                                  
7) gli oli esausti, derivanti dal funzionamento dei mezzi e delle               
macchine operatrici, dovranno essere gestiti nel rispetto di quanto             
previsto dal DLgs 95/92 e dalle relative norme tecniche (DM 392/96);            
8) tutte le aree abbandonate al termine dei lavori, dovranno essere             
ripristinate e riportate allo stato originario;                                 
9) durante la fase di cantiere, dovranno essere utilizzati schermi              
acustici opportunamente posizionati. In ogni caso dovranno essere               
rispettate le indicazioni relative ai cantieri stradali contenute               
nella deliberazione della Giunta regionale n. 45 del 21 gennaio 2002;           
10) per i ricettori R2, R7 e R8 devono essere realizzate le barriere            
acustiche previste dal SIA. Il lato rivolto alla strada di dette                
barriere dovra' avere anche buone caratteristiche di fonoassorbimento           
per ridurre gli effetti di riflessione;                                         
11) in fase di esercizio, relativamente ai ricettori R18 ed R21, su             
richiesta del Comune, dovra' essere verificato il rispetto dei limiti           
massimi di immissione, per il rumore, sia per il periodo diurno che             
per quello notturno. In caso di esito negativo dovranno essere                  
progettate e, dopo parere favorevole di ARPA, attuate le opere di               
bonifica necessarie, solitamente barriere acustiche. Il proponente              
puo' stipulare appositi accordi con i proprietari interessati al fine           
di individuare le migliori azioni di mitigazione dell'impatto                   
acustico;                                                                       
b) di dare atto che il parere espresso dal Comune di Boretto,                   
previsto dall'art. 18, comma 6 della L.R. 9/99 in merito alla                   
valutazione del progetto in oggetto e' espresso all'interno del                 
Rapporto di cui al punto 3.8;                                                   
c) di dare atto che il Comune di Boretto, con nota prot. n. 7466 del            
12/8/2002, acquisita nella seduta conclusiva della Conferenza dei               
Servizi, rilascia l'autorizzazione ai sensi dell'art. 151 del DLgs              
490/99, che costituisce l'Allegato 2, parte integrante e sostanziale            
della presente delibera;                                                        
d) di dare atto che il Comune di Boretto non rilascia                           
l'autorizzazione allo scarico delle acque utilizzate nelle reti                 
fognarie (L.R. 3/99, artt. 111, 112) poiche' si riserva di rilasciare           
l'autorizzazione in oggetto sulla base del progetto definitivo;                 
e) di dare atto che ARPA Sezione di Reggio Emilia, ha partecipato               
alla riunione conclusiva della Conferenza di Servizi, ed il proprio             
parere di competenza e' espresso all'interno del Rapporto di cui al             
punto 3.8;                                                                      
f) di dare atto che l'AIPO (Agenzia Interregionale del fiume Po) ha             
partecipato alla riunione conclusiva della Conferenza di Servizi, ed            
il proprio parere di competenza, e' espresso all'interno del Rapporto           
di cui al punto 3.8;                                                            
g) di dare atto che l'ENEL ha partecipato alla riunione conclusiva              
della Conferenza di Servizi, ed ha inviato il proprio nulla osta al             
progetto in oggetto, acquisito al prot. n. 21011/VIM del 29 luglio              
2002, che costituisce l'Allegato 3, parte integrante e sostanziale              
della presente delibera;                                                        
h) di dare atto che la FER (Ferrovie Emilia-Romagna) ha partecipato             
alla riunione conclusiva della Conferenza di Servizi, ed il proprio             
parere di competenza e' espresso all'interno del Rapporto di cui al             
punto 3.8;                                                                      
i) di dare atto che l'ARNI Boretto ha partecipato alla riunione                 
conclusiva della Conferenza di Servizi, ed il proprio parere di                 
competenza e' espresso all'interno del Rapporto di cui al punto 3.8;            
j) di dare atto che l'AGAC ha partecipato alla riunione conclusiva              
della Conferenza di Servizi, ed ha inviato il proprio nulla osta al             
progetto in oggetto, acquisito al prot. n. 4856/VIM del 13 febbraio             
2002, che costituisce l'Allegato 4, parte integrante e sostanziale              
della presente delibera;                                                        
k) di dare atto che il Consorzio della Bonifica Bentivoglio - Enza ha           
presentato alla riunione conclusiva Conferenza di Servizi il proprio            
parere (prot. n. 1669 del 7 marzo 2003) che costituisce l'Allegato 5,           
parte integrante e sostanziale della presente delibera;                         
l) di dare atto che l'USTIF (Ministero delle Infrastrutture e dei               
Trasporti - Uffici speciali impianti fissi) non ha partecipato alla             
riunione conclusiva della Conferenza di Servizi, ma ha inviato il               
proprio benestare di massima al progetto in oggetto, acquisito al               
prot. n. 7537/VIM del 10 marzo 2003, che costituisce l'Allegato 6,              
parte integrante e sostanziale della presente delibera;                         
m) di dare atto che l'Autorita' di Bacino del Po non ha partecipato             
alla riunione conclusiva della Conferenza di Servizi, ma ha inviato             
il proprio parere al progetto in oggetto, acquisito al prot. n.                 
37173/VIM del 20 dicembre 2002, che costituisce l'Allegato 7, parte             
integrante e sostanziale della presente delibera;n) di dare atto che            
la Soprintendenza per i Beni archeologici dell'Emilia-Romagna non ha            
partecipato alla riunione conclusiva della Conferenza di Servizi, ma            
ha inviato il proprio parere al progetto in oggetto, acquisito al               
prot. n. 7028/VIM del 5 marzo 2003, che costituisce l'Allegato 8,               
parte integrante e sostanziale della presente delibera;                         
o) di dare atto che la Soprintendenza per i Beni architettonici per             
il paesaggio dell'Emilia-Bologna non ha partecipato alla riunione               
conclusiva della Conferenza di Servizi, ma ha inviato il proprio                
parere al progetto in oggetto, acquisito al prot. n. 6993/VIM del 5             
marzo 2003, che costituisce l'Allegato 9, parte integrante e                    
sostanziale della presente delibera;                                            
p) di dare atto che la Provincia di Reggio Emilia non ha partecipato            
alla riunione conclusiva della Conferenza di Servizi, per esprimersi            
in merito al:                                                                   
- parere previsto dall'art. 18, comma 6 della L.R. 9/99;                        
- autorizzazione allo scarico delle acque utilizzate, in corpo                  
ricettore (L.R. 3/99, artt. 111, 112);                                          
trova quindi applicazione il disposto dell'art. 14-ter, comma 7 della           
Legge 7 agosto 1990, n. 241 e successive modificazioni;                         
q) di dare atto che l'Azienda Unita' sanitaria locale di Reggio                 
Emilia non ha partecipato alla riunione conclusiva della Conferenza             
di Servizi, per esprimere il proprio parere di competenza, trova                
quindi applicazione il disposto dell'art. 14-ter, comma 7 della Legge           
7 agosto 1990, n. 241 e successive modificazioni;                               
r) di dare atto che l'ANAS non ha partecipato alla riunione                     
conclusiva della Conferenza di Servizi, per esprimere il proprio                
parere di competenza, trova quindi applicazione il disposto dell'art.           
14-ter, comma 7 della Legge 7 agosto 1990, n. 241 e successive                  
modificazioni;                                                                  
s) di trasmettere, ai sensi dell'art. 16, comma 3 della L.R. 9/99,              
copia del presente atto deliberativo alla proponente Provincia di               
Reggio Emilia, Area Territorio e mobilita';                                     
t) di trasmettere ai sensi dell'art. 16, comma 3 della L.R. 9/99                
copia del presente atto deliberativo alla Provincia di Reggio Emilia,           
Azienda Unita' sanitaria locale di Reggio Emilia e all'ANAS anche ai            
fini dell'esercizio delle funzioni previste dall'art. 14-ter, comma 7           
della Legge 7 agosto 1990, n. 241 e successive modificazioni;                   
u) di trasmettere, ai sensi dell'art. 16, comma 3 della L.R. 9/99,              
per opportuna conoscenza e per gli adempimenti di rispettiva                    
competenza, copia del presente atto deliberativo all'Amministrazione            
comunale di Boretto, all'Autorita' di Bacino del Po, all'ARPA Sez.              
Reggio Emilia; al Ministero per i Beni e le Attivita' culturali,                
Soprintendenza archeologica; al Ministero per i Beni e le Attivita'             
culturali, Beni architettonici e Paesaggio; all'ENEL Distribuzione,             
all'AIPO, all'USTIF - Motorizzazione civile; alle Ferrovie                      
Emilia-Romagna, all'ACT Reggio Emilia; all'ARNI Boretto e all'AGAC              
Reggio Emilia;                                                                  
v) di pubblicare per estratto nel Bollettino Ufficiale della Regione            
Emilia-Romagna, ai sensi dell'art. 16, comma 3 della L.R. 18 maggio             
1999, n. 9 e successive modifiche ed integrazioni, il presente                  
partito di deliberazione.                                                       

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ultima modifica 2023-05-19T22:22:53+02:00

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