REGIONE EMILIA-ROMAGNA - GIUNTA REGIONALE

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 17 marzo 2003, n. 436

Modalita' di trasferimento dei registri delle concessioni esistenti rinnovate e delle domande di concessione istruttoria ai sensi dell'art. 10, comma 3 della L.R. 9/02

LA GIUNTA DELLA REGIONE EMILIA-ROMAGNA                                          
Vista la L.R. 31 maggio 2002, n. 9 recante "Disciplina delle funzioni           
amministrative in materia di demanio marittimo e di zone del mare               
territoriale" con la quale sono state attribuite ai Comuni le                   
funzioni amministrative relative al rilascio, rinnovo, modificazione            
e revoca delle concessioni demaniali marittime a finalita'                      
turistico-ricreative;                                                           
premesso che:                                                                   
- che con delibera n. 468 del 6 marzo 2003 il Consiglio regionale ha            
approvato le direttive vincolanti per l'esercizio delle funzioni                
amministrative inerenti l'utilizzazione del demanio marittimo di cui            
all'art. 2, comma 2 della L.R. 31 maggio 2002, n. 9;                            
- che le direttive di cui sopra sono volte a disciplinare gli usi               
turistico-ricreativi degli ambiti del demanio marittimo laddove tali            
destinazioni d'uso siano previste negli strumenti di pianificazione             
territoriale ed urbanistica e tengono luogo del Piano di                        
utilizzazione di cui all'art. 6 del DL 5 ottobre 1993, n. 400,                  
convertito con modificazioni dalla Legge 4 dicembre 1993, n. 494;               
- che, come previsto dal comma 3 dell'art. 10 della L.R. 31 maggio              
2002, n. 9, il conferimento delle funzioni ai Comuni acquista                   
efficacia - subordinatamente all'approvazione e pubblicazione delle             
Direttive e previo adeguamento alle stesse dei Piani dell'arenile               
aventi il contenuto previsto dal comma 2 dell'art. 3 della suddetta             
legge - dal trasferimento dei registri delle concessioni gia'                   
rinnovate e di quelle ancora in istruttoria;                                    
- che il suddetto comma 3 dell'art. 10 stabilisce, inoltre, che la              
Giunta regionale entro 30 giorni dall'approvazione delle direttive,             
adotta apposita deliberazione contenente le modalita' del                       
trasferimento dei registri e delle domande di concessione in                    
istruttoria soprarichiamati e che il Presidente della Giunta, in                
esecuzione della citata delibera, adotta appositi atti per il                   
trasferimento e l'attribuzione delle funzioni ai Comuni;                        
- che i registri degli atti e delle licenze di concessione tenuti               
dalle sedi regionali decentrate non sono ordinati per Comune bensi'             
per numerazione progressiva rinnovata annualmente, come previsto                
dall'art. 21 del regolamento di esecuzione del Codice della                     
navigazione e che, pertanto, si rende necessario trasmettere a                  
ciascun Comune copia conforme dei suddetti registri;                            
ritenuto quindi di dover dare attuazione a quanto previsto dall'art.            
10, comma 3 della L.R. 31 maggio 2002, n. 9;                                    
ritenuto inoltre opportuno provvedere, unitamente alla trasmissione             
dei registri delle concessioni esistenti rinnovate e dei relativi               
atti concessori, nonche' delle domande di concessione poste in                  
istruttoria, anche all'invio delle concessioni esistenti rinnovate;             
vista la L.R. 26 novembre 2001, n. 43 "Testo unico in materia di                
organizzazione e di rapporti di lavoro nella Regione Emilia-Romagna"            
e richiamate le proprie deliberazioni, esecutive ai sensi di legge:             
- n. 2774 del 10 dicembre 2001, recante "Direttive sulle modalita' di           
espressione dei pareri di regolarita' amministrativa e contabile dopo           
l'entrata in vigore della L.R. 43/01";                                          
- n. 2775 del 10 dicembre 2001, recante "Disposizioni per l'esercizio           
delle funzioni dirigenziali e dei controlli interni a seguito                   
dell'entrata in vigore della L.R. 43/01";                                       
- n. 2832 del 17 dicembre 2001, recante "Riorganizzazione delle                 
posizioni dirigenziali della Giunta regionale - Servizi e                       
Professional";                                                                  
- n. 3021 del 28 dicembre 2001, recante "Approvazione degli atti di             
conferimento degli incarichi di livello dirigenziale (decorrenza                
1/1/2002)";                                                                     
vista la determina del Direttore generale alle Attivita' produttive,            
Commercio, Turismo n. 1110 del 20 febbraio 2002 recante                         
"Specificazione delle competenze e assegnazione di risorse alle                 
strutture della Direzione generale Attivita' produttive. Commercio.             
Turismo. Riallocazione delle posizioni organizzative";                          
dato atto, ai sensi dell'art. 37, quarto comma della L.R. 43/01 e               
della propria deliberazione 2774/01, dei seguenti pareri:                       
- del parere favorevole espresso dal Responsabile del Servizio                  
Turismo e Qualita' aree turistiche, dott. Valter Verlicchi in merito            
alla regolarita' tecnica della presente deliberazione;                          
- del parere favorevole espresso dal Direttore generale alle                    
Attivita' produttive. Commercio. Turismo, dott. Uber Fontanesi, in              
merito alla legittimita' della presente deliberazione;                          
su proposta dell'Assessore al Turismo. Commercio,                               
a voti unanimi e palesi, delibera:                                              
1) di approvare le seguenti modalita' di trasferimento:                         
a) entro 90 giorni dall'approvazione del Piano dell'arenile da parte            
del Comune, le sedi regionali decentrate di Ravenna e Rimini                    
competenti per territorio, trasmettono al Comune copia conforme del             
registro delle concessioni esistenti rinnovate, i fascicoli relativi            
alle concessioni rinnovate relative al Comune stesso, nonche' le                
domande di concessione poste in istruttoria;                                    
b) i fascicoli relativi alle concessioni rinnovate e quelli relativi            
alle domande di concessione in istruttoria devono essere corredati              
ciascuno di una scheda tecnica nella quale sono indicati                        
analiticamente gli atti trasmessi e, per le pratiche in istruttoria,            
quelli ancora da acquisire. La scheda e' sottoscritta dal                       
Responsabile della sede regionale decentrata competente per                     
territorio quale responsabile del procedimento;                                 
c) i fascicoli delle concessioni scadute per le quali e' gia' stata             
inoltrata domanda di rinnovo, sono trasmessi al Comune competente al            
fine dell'adozione dell'atto concessorio, solo al termine della                 
relativa istruttoria, salva diversa richiesta dell'Ente stesso;                 
2) di pubblicare la presente deliberazione nel Bollettino Ufficiale             
della Regione Emilia-Romagna.                                                   

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ultima modifica 2023-05-19T22:22:53+02:00

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