REGIONE EMILIA-ROMAGNA - GIUNTA REGIONALE

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 30 dicembre 2002, n. 2706

L.R. 26/94 - Approvazione programma regionale agrituristico e di rivitalizzazione delle aree rurali - Biennio 2002/2003. Riparto a Comunita' Montane risorse esercizio 2002

LA GIUNTA DELLA REGIONE EMILIA-ROMAGNA                                          
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- la Legge 5 dicembre 1985, n. 730, che determina criteri, limiti,              
norme e procedure per lo svolgimento dell'attivita' agrituristica;              
- la L.R. 28 giugno 1994, n. 26 ed in particolare l'art. 17, che                
attribuisce alla competenza della Regione l'approvazione del                    
"Programma regionale agrituristico e di rivitalizzazione delle aree             
rurali";                                                                        
- la L.R. 30 maggio 1997, n. 15 che disciplina l'esercizio delle                
funzioni regionali in materia di agricoltura nonche' le successive              
modifiche ed integrazioni di cui alla L.R. 9 ottobre 1998, n. 31;               
- la deliberazione del Consiglio regionale n. 1227 del 29 luglio 1999           
con la quale veniva approvato il "Programma regionale agrituristico e           
di rivitalizzazione delle aree rurali. Biennio 1999/2000 - Attuazione           
della L.R. 28 giugno 1994, n. 26";                                              
- la propria deliberazione 1 marzo 2000, n. 389 che stabilisce i                
criteri generali e le procedure per la classificazione delle aziende            
agrituristiche che offrono servizio di ricezione in attuazione della            
L.R. 28 giugno 1994, n. 26;                                                     
- la L.R. 7 aprile 2000, n. 23 che disciplina gli itinerari turistici           
enogastronomici dell'Emilia-Romagna;                                            
- il Piano regionale di sviluppo rurale 2000/2006 della Regione                 
Emilia-Romagna, approvato con decisione della Commissione Europea 20            
luglio 2000 C (2000) 2153 e posto in attuazione con L.R. 30 gennaio             
2001, n. 2, nel quale, tra l'altro, sono previsti finanziamenti per             
la creazione e lo sviluppo di aziende agrituristiche;                           
- il DLgs 18 maggio 2001, n. 228 "Orientamento e modernizzazione del            
settore agricolo, a norma dell'articolo 7 della Legge 5 marzo 2001,             
n. 57" che, tra l'altro, modifica l'articolo 2135 del Codice civile e           
integra la normativa agrituristica di cui alla Legge 5 dicembre 1985,           
n. 730;                                                                         
preso atto:                                                                     
- che al 31/12/2001 risultavano iscritti nell'elenco regionale degli            
imprenditori agrituristici n. 829 operatori, di cui n. 448 svolgevano           
effettivamente l'attivita' avendo gia' ottenuto l'autorizzazione                
comunale di cui all'art. 14 della L.R. 26/94;                                   
- che le aziende agricole attive nella regione Emilia-Romagna                   
risultano essere, dai dati provvisori dell'ultimo censimento, n.                
108.089 e che pertanto la percentuale di imprenditori agricoli che              
svolge attivita' agrituristica e' pari a circa il quattro per mille;            
- che l'agriturismo contribuisce a mantenere sul territorio una                 
presenza di imprenditori che trovano per la propria impresa fonte di            
integrazione di reddito e di diversificazione dell'attivita'                    
agricola;                                                                       
- che l'offerta agrituristica attuale, pur diversificata, e'                    
prevalentemente basata sulla ristorazione, e che pertanto occorre               
favorire la realizzazione di strutture ricettive e ricreative che               
permettano sinergie con i progetti predisposti in base alla L.R. 3/93           
dall'Assessorato regionale competente in materia di turismo che                 
tendono, tra l'altro, a qualificare l'offerta turistica della                   
regione;                                                                        
- che, a seguito della classificazione delle aziende agrituristiche             
effettuata in attuazione della L.R. 26/94, che prevede l'assegnazione           
da una a cinque "margherite", la maggior parte delle stesse risulta             
classificata con tre o quattro "margherite" e che pertanto esistono             
margini di miglioramento per incrementare i servizi strutturali                 
aziendali e le attivita' complementari agrituristiche;                          
- che occorre favorire e sostenere una ristorazione agrituristica,              
basata sulla valorizzazione delle produzioni aziendali e delle                  
produzioni tipiche della regione che non entri in competizione con la           
ristorazione di tipo commerciale, che si configuri come strumento               
strategico di promozione dei prodotti agricoli trasformati di                   
eccellenza e delle tradizioni dei territori;                                    
- che nelle aziende agrituristiche attualmente provviste del solo               
servizio di ristorazione occorre incentivare la diversificazione                
dell'offerta integrandola con la ricettivita' in camere o                       
miniappartamenti per favorire la permanenza dell'ospite in azienda              
per un periodo superiore alla giornata;                                         
- che occorre incentivare nelle aziende agrituristiche la                       
realizzazione di attivita' culturali ricreative e sportive,                     
strettamente collegate alle tradizioni rurali, capaci di valorizzare            
la cultura contadina e l'ambiente agricolo circostante;                         
- che e' strategico incentivare lo sviluppo di iniziative di servizio           
agrituristico comprendenti attivita' di divulgazione agro-ambientale,           
le fattorie didattiche e le visite guidate alle coltivazioni, agli              
allevamenti e agli impianti di trasformazione dei prodotti tipici               
regionali per creare le occasioni di conoscenza e fruizione del                 
territorio agricolo e rurale;                                                   
- che normalmente l'inserimento all'interno delle aziende                       
agrituristiche delle attivita' di cui al punto precedente porta ad              
una maggiore qualificazione e valorizzazione del servizio offerto che           
puo' giovarsi di una normativa consolidata ed essere arricchito con             
degustazioni, pasti e pernottamenti che altrimenti risultano di                 
difficile reperimento per un'azienda agricola;                                  
- che l'agriturismo con l'aumento del reddito degli agricoltori                 
permette di investire non solo nelle strutture agricole produttive ma           
anche nel recupero di quelle piccole emergenze architettoniche rurali           
quali corti, pozzi, strutture accessorie rurali, elementi di arredo             
esterno in grado di incidere positivamente sulla gradevolezza del               
paesaggio e creare contesti rurali di qualita';                                 
- che la Regione ha investito notevoli risorse economiche nella                 
formazione professionale per lo sviluppo di un agriturismo                      
strettamente collegato all'agricoltura di elevata qualita';                     
- che molti operatori agricoli hanno investito nella formazione                 
professionale specifica maturando prospettive per un loro futuro                
ingresso nell'agriturismo e, in presenza di progetti imprenditoriali            
innovativi e qualificati, dev'essere data loro la possibilita' di               
accedere a finanziamenti che aiutino a realizzare gli investimenti              
necessari;                                                                      
- che per uno sviluppo dell'agriturismo rispettoso della legislazione           
vigente, ad integrazione dell'opera di controllo finora effettuata              
dalle Province e dalle Comunita' Montane per verificare il                      
mantenimento dei requisiti oggettivi e soggettivi che hanno dato                
diritto all'iscrizione all'elenco degli operatori agrituristici, i              
Comuni devono poter programmare ed esercitare compiutamente tutte le            
funzioni loro attribuite;                                                       
- che il PRSR prevede finanziamenti per la ristrutturazione di                  
fabbricati a finalita' agrituristica, la creazione di fattorie                  
didattiche e la realizzazione di circuiti enogastronomici su tutto il           
territorio con risorse disponibili, per il primo periodo di                     
programmazione (anni 2002/2004), interamente impegnate rendendo                 
opportuno uno sforzo finanziario integrativo mirato alle zone del               
territorio agricolo regionale piu' marginali;                                   
- che la domanda agrituristica e' in forte espansione soprattutto               
nelle zone marginali della montagna normalmente deficitarie di                  
offerte turistiche ambientalmente compatibili;                                  
- che l'anno 2002 e' stato dichiarato dalle Nazioni Unite "Anno                 
internazionale delle montagne" e che la Regione Emilia-Romagna sta              
operando uno sforzo specifico al fine di dare significati concreti a            
tale iniziativa;                                                                
- che i paesaggi, soprattutto quelli di montagna, non possono che               
giovarsi dell'opera di ristrutturazione dei fabbricati rurali                   
esistenti a fini agrituristici non essendo prevista per tale                    
attivita' alcuna nuova costruzione;                                             
- che la qualita' architettonica degli interventi di recupero dei               
fabbricati rurali e' essenziale per un corretto inserimento                     
ambientale delle nuove attivita';                                               
- che le aziende agrituristiche, insieme a quelle agricole e di                 
trasformazione agro-alimentare, sono le piu' caratterizzanti i                  
circuiti enogastronomici che la Regione Emilia-Romagna incentiva in             
un'ottica di valorizzazione coordinata del territorio rurale;                   
- che nel Bilancio regionale pluriennale 2002/2004, quale risulta               
dall'assestamento approvato con L.R. 1 agosto 2002, n. 19, sono                 
previste sul Capitolo 18232 "Contributi agli imprenditori agricoli              
per interventi rivolti al recupero di immobili e alla realizzazione             
di strutture da adibire alle attivita' di agriturismo (art. 18, L.R.            
28 giugno 1994, n. 26)", compreso nell'UPB 1.3.1.3.6370                         
"Realizzazione strutture agrituristiche", risorse finanziarie per               
complessivi di Euro 2.433.000,00, di cui Euro 1.400.000,00 nell'anno            
2002 ed Euro 1.033.000,00 nell'anno 2003;                                       
- che le numerose novita' legislative nazionali comportano la                   
necessita' di rivedere parzialmente i criteri attuativi della L.R.              
26/94 adottati con la deliberazione consiliare 1227/99, mantenendone            
comunque la struttura, al fine di facilitarne l'applicazione da parte           
degli agricoltori e degli enti competenti;                                      
ritenuto, pertanto, necessario:                                                 
- approvare il programma regionale agrituristico 2002/2003, secondo             
la formulazione allegata al presente atto quale parte integrante e              
sostanziale, integrativo e sinergico a quanto previsto nel Piano                
regionale di sviluppo rurale;                                                   
- prevedere un sostegno economico regionale alle aziende agricole che           
vogliono diversificare e valorizzare le loro produzioni avviando                
un'attivita' agrituristica od integrarne e migliorarne una esistente;           
- rivedere, alla luce delle nuove normative nazionali, le direttive             
per la valutazione dei requisiti previsti per l'esercizio                       
dell'agriturismo al fine di definire piu' precisamente i rapporti di            
connessione e complementarieta' previsti nella L.R. 26/94 e le                  
prescrizioni a cui si devono attenere gli imprenditori agrituristici            
nello svolgimento della loro attivita' per concorrere alle finalita'            
previste all'art. 1 della L.R. 26/94;                                           
ritenuto, per le ragioni sopra esposte, di prevedere che le risorse             
finanziarie disponibili nel biennio 2002/2003 siano assegnate alle              
Comunita' Montane e ripartite in base ai seguenti parametri elaborati           
a cura del Servizio competente della Regione Emilia-Romagna con i               
dati rilevati nel V Censimento generale dell'agricoltura anno 2000,             
aggiornati all'1/1/2002:                                                        
a) superficie territoriale: 50% delle risorse disponibili,                      
b) numero aziende agricole: 50% delle risorse disponibili,                      
con arrotondamento degli importi a 1.000,00 Euro;                               
dato atto:                                                                      
- che il programma di che trattasi e' stato sottoposto alla Consulta            
Agricola regionale di cui all'art. 14 della L.R. 15/97;                         
- che si e' provveduto ad effettuare la consultazione delle                     
Organizzazioni professionali e Cooperative dei settori agricolo e               
turistico come indicato all'art. 30 della L.R. 26/94;                           
considerata la necessita', per consentire effettive sinergie con il             
Piano regionale di sviluppo rurale che ha raggiunto la quarta                   
annualita' di attuazione, di approvare il programma agrituristico per           
gli anni 2002/2003 assumendo i poteri del Consiglio, ai sensi                   
dell'art. 19, secondo comma, lett. i) dello Statuto regionale, salva            
ratifica;                                                                       
vista la L.R. 15 novembre 2001, n. 40 "Ordinamento contabile della              
Regione Emilia-Romagna, abrogazione delle L.R. 6 luglio 1977, n. 31 e           
27 marzo 1972, n. 4";                                                           
rilevato:                                                                       
- che a termini della L.R. 15/97 il riparto dei fondi disponibili               
agli enti territoriali competenti per materia spetta alla Giunta                
regionale;                                                                      
- che, tuttavia, nel caso specifico, l'approvazione del presente                
programma e' presupposto essenziale ai fini del riparto dei fondi               
alle Comunita' Montane;                                                         
- che le medesime ragioni di urgenza che inducono ad approvare il               
presente programma con i poteri del Consiglio regionale rendono                 
opportuno disporre contestualmente anche il riparto delle risorse               
disponibili per l'esercizio 2002 nonche' - ricorrendo le condizioni             
previste dall'art. 47, comma 2, della L.R. 40/01 l'assunzione del               
relativo impegno di spesa;                                                      
- che, pur restando l'erogazione dei fondi qui impegnati subordinata            
alla approvazione del programma da parte del Consiglio regionale, la            
definizione degli importi attribuiti consente alle Comunita' Montane            
una immediata attivazione delle procedure finalizzate alla                      
utilizzazione delle risorse assegnate;                                          
vista la L.R. 26 novembre 2001, n. 43 "Testo unico in materia di                
organizzazione e di rapporti di lavoro nella Regione Emilia-Romagna",           
ed in particolare l'art. 37, comma 4;                                           
richiamate le proprie deliberazioni:                                            
- n. 2832 in data 17 dicembre 2001, concernente la riorganizzazione             
della struttura organizzativa dirigenziale della Giunta regionale;              
- n. 3021 in data 28 dicembre 2001 con la quale sono stati approvati            
gli atti direttoriali di conferimento degli incarichi di livello                
dirigenziale;                                                                   
- n. 2774 in data 10 dicembre 2001 recante "Direttiva sulle modalita'           
di espressione dei pareri di regolarita' amministrativa e contabile             
dopo l'entrata in vigore della L.R. 43/01";                                     
- n. 2775 in data 10 dicembre 2001, concernente "Disposizioni per la            
revisione dell'esercizio e delle funzioni dirigenziali e per i                  
controlli interni a seguito dell'entrata in vigore della L.R. 43/01";           
dato atto:                                                                      
- dei pareri favorevoli espressi dal Responsabile del Servizio                  
Territorio rurale, dott. Marco Marchetti, e dal Direttore generale              
Agricoltura, dott. Dario Manghi, in merito rispettivamente alla                 
regolarita' tecnica ed alla legittimita' della presente deliberazione           
ai sensi del citato art. 37, comma 4 della L.R. 43/01 e della                   
predetta deliberazione 2774/01;                                                 
- del parere favorevole di regolarita' contabile espresso sulla                 
medesima deliberazione dalla Responsabile del Servizio Bilancio -               
Risorse finanziarie, dott.ssa Amina Curti, ai sensi dei medesimi                
articolo di legge e deliberazione;                                              
su proposta dell'Assessore Agricoltura e Ambiente e Sviluppo                    
sostenibile,                                                                    
a voti unanimi e palesi, delibera:                                              
1) di approvare, per le finalita' di cui all'art. 18 della L.R. 28              
giugno 1994, n. 26, il "Programma regionale agrituristico e di                  
rivitalizzazione delle aree rurali. Biennio 2002-2003" allegato al              
presente atto quale parte integrante e sostanziale;                             
2) di dare atto che le risorse disponibili nel biennio di riferimento           
del programma di cui al punto 1) - autorizzate sul pertinente                   
Capitolo 18232 "Contributi agli imprenditori agricoli per interventi            
rivolti al recupero di immobili e alla realizzazione di strutture da            
adibire alle attivita' di agriturismo (art. 18, L.R. 28 giugno 1994,            
n. 26)", compreso nell'UPB 1.3.1.3.6370 "Realizzazione strutture                
agrituristiche" - ammontano complessivamente ad Euro 2.433.000,00,              
come risulta dal Bilancio regionale per l'esercizio 2002 e                      
pluriennale 2002-2004 assestato con L.R. 1 agosto 2002, n. 19, di cui           
Euro 1.400.000,00 a carico del Bilancio per l'esercizio 2002 ed Euro            
1.033.000,00 a carico del Bilancio per l'esercizio 2003;                        
3) di stabilire che le risorse finanziarie disponibili nel biennio              
2002/2003 siano assegnate alle Comunita' Montane e ripartite in base            
ai seguenti parametri elaborati a cura del Servizio competente della            
Regione Emilia-Romagna con i dati rilevati nel V Censimento generale            
dell'agricoltura anno 2000, aggiornati all'1/1/2002:                            
a) superficie territoriale: 50% delle risorse disponibili                       
b) numero aziende agricole: 50% delle risorse disponibili                       
con arrotondamento degli importi a 1.000,00 Euro;                               
4) di ripartire, per le motivazioni esposte in premessa e qui                   
richiamate, i fondi disponibili sull'esercizio 2002 per la                      
realizzazione del programma di cui al presente atto alle Comunita'              
Montane come segue:                                                             
Comunita' Montane  Numero di  Superficie  Assegnazione     aziende              
agricola    totale                                                           
Appennino Piacentino   1.451   24.201,46     68.000,00                          
Valli del Nure e dell'Arda   1.909   30.492,28     87.000,00                    
Valle del Tidone     912    9.849,71     35.000,00                              
Valli del Taro e del Ceno   3.028   64.688,91    161.000,00                     
Appennino Parma est   1.585   27.264,20     75.000,00                           
Appennino Reggiano   2.919   43.619,76    129.000,00                            
Appennino Modena ovest     775   12.307,28     35.000,00                        
Frignano   2.702   40.671,21    120.000,00                                      
Appennino Modena est   1.343   16.625,65     55.000,00                          
Valle del Samoggia   1.614   17.321,53     62.000,00                            
Alta e Media Valle del Reno   2.957   32.307,39    114.000,00                   
Cinque Valli Bolognesi   1.609   34.036,84     85.000,00                        
Valle del Santerno     699   16.192,09     39.000,00                            
Appennino Faentino   1.413   25.219,04     68.000,00                            
Acquacheta Romagna Toscana   (Valli del Tramazzoe del Montone)               
696   20.074,70     44.000,00                                                   
Appennino Forlivese   1.470   34.044,57     82.000,00                           
Appennino Cesenate   2.043   41.565,81    106.000,00                            
Valle del Marecchia   1.141    5.885,59     35.000,00                           
Totale  30.266  496.368,02  1.400.000,00                                        
5) di imputare la spesa di Euro 1.400.000,00, registrata al n. 4931             
di impegno, sul Capitolo 18232 "Contributi agli imprenditori agricoli           
per interventi rivolti al recupero di immobili e alla realizzazione             
di strutture da adibire alle attivita' di agriturismo (art. 18, L.R.            
28 giugno 1994, n. 26)", compreso nell'UPB 1.3.1.3.6370                         
"Realizzazione strutture agrituristiche", del Bilancio per                      
l'esercizio finanziario 2002 che presenta la necessaria                         
disponibilita';                                                                 
6) di stabilire che alla liquidazione e all'emissione della richiesta           
dei titoli di pagamento relativi all'assegnazione di cui al                     
precedente punto 4) provvedera', in unica soluzione, con propri atti            
formali, il Dirigente competente ai sensi della normativa regionale             
vigente a presentazione da parte delle Comunita' Montane dell'atto di           
approvazione della graduatoria dei beneficiari finali ammessi a                 
contributo subordinatamente a quanto indicato al successivo punto 7);           
7) di dare atto che l'erogazione dei fondi assegnati alle Comunita'             
Montane e' subordinata alla approvazione, da disporre in sede di                
ratifica del presente atto, del programma di cui al punto 1) da parte           
del Consiglio regionale;                                                        
8) di stabilire che il Direttore generale Agricoltura provvedera' con           
proprio atto formale al riparto in favore delle Comunita' Montane,              
secondo i criteri di cui al precedente punto 3), dei fondi                      
disponibili sull'esercizio 2003, nei limiti delle effettive                     
autorizzazioni di spesa recate a tal fine dalla legge di approvazione           
del bilancio per il medesimo esercizio, nonche' all'assunzione del              
corrispondente impegno di spesa;                                                
9) di sottoporre la presente deliberazione alla ratifica del                    
Consiglio regionale, per quanto di competenza, a norma dell'art. 19,            
secondo comma, lett. i) dello Statuto regionale;                                
10) di pubblicare nel Bollettino Ufficiale della Regione                        
Emilia-Romagna la presente deliberazione.                                       
ALLEGATO                                                                        
Programma regionale agrituristico e di rivitalizzazione delle aree              
rurali. Biennio 2002/2003                                                       
Obiettivi generali                                                              
Con il presente programma si vuole proseguire nel processo di                   
trasformazione e diversificazione del settore agricolo iniziato con             
l'approvazione della Legge 5 dicembre 1985, n. 730.                             
Negli anni ottanta, in presenza di una agricoltura tesa alla massima            
produttivita', si e' favorito il passaggio all'agriturismo di nuove             
imprese al fine di costituire un'offerta significativa.Negli anni               
novanta si e' sostenuta economicamente la realizzazione di strutture            
ricettive in grado di far pernottare l'ospite nell'azienda agricola e           
permettergli di vivere a stretto contatto con il mondo rurale.                  
Oggi e' strategica l'incentivazione di interventi agrituristici in              
grado di offrire servizi ad elevata qualita' in grado di perseguire             
una valorizzazione ambientale e paesaggistica del territorio rurale.            
Le linee guida da seguire sono differenziazione e caratterizzazione             
aziendale in un contesto ambientale e paesaggistico salvaguardato e             
di valore.                                                                      
Le attuali n. 448 aziende attive che complessivamente offrono n.                
1.164 camere con n. 2.720 posti letto e n. 367 piazzole per                     
agricampeggio rappresentano una realta' non piu' marginale che deve             
trovare adeguata organizzazione e valorizzazione.                               
Questo consistente gruppo di agricoltori, insieme ai n. 381 iscritti            
all'elenco degli operatori agrituristici che ancora non sono                    
operativi, deve essere accompagnato da regole che favoriscano, oltre            
ad una certezza del reddito, una conversione delle produzioni                   
agricole intensive verso una gestione complessiva del territorio                
rurale piu' attenta all'ambiente, alle potenzialita' paesaggistiche             
ed a prodotti agricoli locali con alto valore aggiunto e di qualita'.           
In tale gestione le tradizioni culturali ed enogastronomiche nonche'            
le peculiarita' del territorio della nostra regione devono essere               
elementi strategici da valorizzare per creare nuove opportunita' di             
lavoro.                                                                         
Lo sviluppo di un agriturismo di qualita', strettamente collegato con           
i valori del mondo agricolo, puo' realizzare sinergie con gli altri             
operatori del territorio e rappresentare la fonte di un reciproco               
aumento di reddito.                                                             
A tal fine devono essere considerate prioritarie nelle strategie di             
sviluppo rurale regionale, politiche che favoriscano la permanenza              
degli agricoltori nei territori regionali piu' marginali e rendano              
interessanti ed economicamente convenienti le attivita' di tutela               
dell'ambiente. Prodotti enogastronomici marginali per la produzione             
agricola ma unici per gusto e genuinita' nonche' una elevata qualita'           
ambientale ed architettonica sono elementi essenziali per la                    
valorizzazione di un territorio di eccellenza rurale a vocazione                
turistica.                                                                      
L'attivita' agrituristica multifunzionale collegata ai settori                  
ristorativo, alberghiero, commerciale, didattico, culturale, sportivo           
e turistico e' comunque sempre integrativa di quella agricola.                  
Sono obiettivi di questo programma:                                             
- caratterizzare maggiormente la ristorazione agrituristica che deve            
rimanere strettamente legata alle produzioni aziendali e ai piatti              
tipici regionali;                                                               
- integrare l'offerta ristorativa con quella ricettiva in camere e              
miniappartamenti recuperati in strutture ad alto valore                         
architettonico;                                                                 
- favorire uno sviluppo del territorio basato sulla valorizzazione              
ambientale e paesaggistica delle aree rurali ed in particolare dei              
fabbricati esistenti per consentire una piu' numerosa e piu' lunga              
permanenza dei clienti;                                                         
- rappresentare uno sforzo significativo di recupero delle attivita'            
economiche delle zone piu' marginali del territorio rurale regionale            
nell'"Anno internazionale delle montagne".                                      
PARTE PRIMA - Direttive per la valutazione dei requisiti previsti per           
l'esercizio dell'agriturismo                                                    
Attivita' agrituristiche                                                        
Le attivita' permesse nell'ambito agrituristico sono indicate                   
all'art. 2 della L.R. 26/94 come integrato dall'art. 10 della L.R.              
23/00.                                                                          
L'alloggio dovra' essere organizzato in camere e/o in                           
miniappartamenti agrituristici.                                                 
L'ospitalita' in spazi aperti e' permessa qualora siano state                   
predisposte piazzole attrezzate con i relativi servizi provviste di             
parere sanitario favorevole. I pasti e le bevande di cui alla lett.             
c) del sopracitato art. 2 devono essere tipici della enogastronomia             
emiliano-romagnola classica o aggiornata alle nuove tendenze                    
culinarie locali, nonche' alle influenze delle enogastronomie delle             
zone contermini. Nei menu' agrituristici e' vietato ogni riferimento            
a piatti e bevande di altre regioni o stranieri.                                
L'elenco dettagliato dei piatti e delle bevande offerti, deve essere            
messo a disposizione del pubblico ed indicato nel menu'. Il gestore             
deve, inoltre, esporre l'elenco delle principali materie tipiche                
alimentari regionali utilizzate per le preparazioni dei cibi con gli            
estremi dei fornitori per la loro identificazione da parte degli                
ospiti interessati. L'elenco non rappresenta un adempimento                     
burocratico ma e' uno strumento di comunicazione e di valorizzazione            
delle produzioni agricole e dei prodotti tipici dell'agricoltura e              
della gastronomia tradizionale emiliano-romagnola, gestito                      
direttamente dagli operatori.                                                   
Il Comune deve verificare che l'attivita' agrituristica sia svolta              
nei limiti dell'autorizzazione comunale rilasciata e, qualora accerti           
la non conformita' alle disposizioni legislative, applicare i                   
provvedimenti di cui all'art. 15 della L.R. 26/94.                              
In particolare e' compito dei Comuni verificare:                                
- che non venga superato il numero dei pasti indicati                           
sull'autorizzazione;                                                            
- che i pasti vengano preparati utilizzando effettivamente i prodotti           
propri previsti dalla L.R. 26/94 e dal presente programma                       
d'attuazione;                                                                   
- che gli ospiti registrati per il pernottamento non siano superiori            
al numero massimo di posti letto autorizzati e l'ospitalita' non sia            
protratta oltre i limiti autorizzati.                                           
I Comuni sono invitati a programmare controlli periodici analogamente           
a quelli da effettuare nelle strutture commerciali e/o di                       
ristorazione o, ove previsto, al momento della vidimazione annuale              
dell'autorizzazione comunale.                                                   
Nell'ambito dell'attivita' agrituristica, la vendita di prodotti                
lavorati da terzi deve rispettare il principio della connessione e              
complementarieta'; pertanto almeno il 50% delle materie prime                   
utilizzate, in valore, deve essere di produzione aziendale.                     
L'allevamento delle specie animali a fini turistici deve essere                 
svolta nel rispetto delle normative comunitarie, statali e regionali            
eventualmente esistenti per la razza che si vuole allevare.                     
Le attivita' ricreative, culturali, didattiche, musicali e sportive             
devono essere finalizzate ad una migliore fruizione e conoscenza del            
territorio rurale; sono, pertanto, di norma collegate alle realta' o            
alla storia aziendale o dei territori in cui e' inserita. Tali                  
attivita' possono essere svolte anche disgiuntamente dalle attivita'            
di ristorazione e ricezione.                                                    
La dimensione delle strutture destinate alle attivita' ricreative,              
culturali, musicali e sportive deve essere rapportata a quelle                  
dell'azienda agricola e agrituristica autorizzata affinche'                     
l'attivita' agricola rimanga principale rispetto all'attivita'                  
agrituristica.                                                                  
L'operatore agrituristico deve esporre all'interno dei locali                   
l'autorizzazione comunale, completa del parere sanitario, nonche' le            
tariffe e i prezzi praticati per ogni singolo servizio offerto.                 
Connessione e complementarieta'                                                 
La connessione si realizza quando nell'esercizio delle attivita'                
agrituristiche vengono impiegate le materie prime ed i locali                   
dell'azienda agricola.                                                          
La complementarieta' si realizza quando il volume dell'attivita'                
agrituristica, espresso in giornate di lavoro per anno, e' inferiore            
a quello necessario per la conduzione dell'attivita' agricola                   
principale.                                                                     
Al fine della complementarieta' il volume di giornate agrituristiche            
si determina moltiplicando il numero di giornate lavorative agricole            
per il coefficiente 0,85 (equivale all'85% delle giornate necessarie            
per l'attivita' agricola principale).                                           
Il tempo di lavoro necessario per le coltivazioni, per gli                      
allevamenti e per l'attivita' di lavorazione e trasformazione dei               
prodotti agricoli, nonche' il numero di giornate per anno necessarie            
per lo svolgimento delle attivita' agrituristiche, si determina                 
applicando i dati riportati nell'appendice 1.                                   
Per le colture e gli allevamenti non riportati nell'appendice, il               
numero di giornate lavorative e' proposto dal titolare dell'azienda e           
definito in sede di istruttoria in funzione delle tecniche                      
agronomiche utilizzate e delle attrezzature meccaniche presenti in              
azienda.                                                                        
Si potranno conteggiare nell'ambito delle attivita' agricole anche              
eventuali giornate impiegate per effettuare lavori di recupero o                
manutenzione ambientale della propria azienda o di altri terreni di             
proprieta' pubblica.                                                            
Nelle zone montane ed in quelle di collina caratterizzate da                    
situazioni svantaggiose per l'impiego delle macchine operatrici e per           
le aziende poste in zone disagiate, i tempi di lavoro indicati                  
nell'appendice 1 per le aziende di pianura possono essere aumentati             
in sede d'istruttoria fino a 3 volte.                                           
A ciascuna impresa iscritta nell'elenco regionale degli operatori               
agrituristici possono essere concessi al massimo 22.000 pasti/anno.             
Le iscrizioni avvenute in data anteriore all'approvazione del                   
presente programma possono essere rinnovate nella medesima entita',             
anche quando il numero dei pasti e' superiore, purche' permangano le            
condizioni del rilascio.                                                        
Il numero dei pasti somministrati dall'azienda, il cui limite massimo           
non potra' essere superiore a quello indicato nell'autorizzazione               
comunale, e' la somma dei coperti o dei pasti risultanti dalla                  
documentazione fiscale e, qualora non sia specificato nei documenti,            
il rapporto fra il totale degli importi della documentazione fiscale            
e la media fra il prezzo minimo e massimo comunicato annualmente al             
Comune.                                                                         
Non puo' essere somministrato contemporaneamente un numero di pasti             
superiore al numero di posti a sedere risultanti nella richiesta di             
parere sanitario ed implicitamente approvato con il rilascio                    
dell'autorizzazione comunale.                                                   
Per la somministrazione dei pasti all'esterno devono essere                     
utilizzate le strutture e/o gli spazi autorizzati e provvisti del               
parere sanitario favorevole.                                                    
Operatori agrituristici                                                         
Solo gli imprenditori agricoli di cui all'art. 2135 del Codice                  
civile, cosi' come modificato dall'art. 1 del DLgs 18 maggio 2001, n.           
228, possono svolgere attivita' agrituristica.                                  
Per l'iscrizione all'elenco regionale degli operatori agrituristici             
dovra' essere verificato che il richiedente sia in possesso della               
partita IVA, dell'iscrizione alla Camera di Commercio, Industria,               
Artigianato e Agricoltura e dell'attestato di partecipazione ad un              
corso professionale specifico per operatore agrituristico. Nel caso             
di persona fisica il requisito relativo al corso professionale dovra'           
essere posseduto dal richiedente; nel caso di societa' di persone da            
almeno uno dei soci; nel caso di societa' di capitali da almeno un              
socio o un dipendente.                                                          
Le verifiche potranno essere effettuate utilizzando i dati risultanti           
dalla costituenda anagrafe delle aziende agricole.                              
Per garantire la continuita' del servizio agrituristico nei casi di             
donazione e/o cessione dell'azienda (anche parziale) ad un familiare,           
di subentro a causa di decesso del titolare e di subentro di un                 
giovane che usufruisce di agevolazioni per il primo insediamento                
(Regolamento CE n. 1257/1999), la Provincia provvede ad iscrivere il            
nuovo imprenditore nell'elenco regionale provvisoriamente, previa               
acquisizione dell'impegno a frequentare il primo corso professionale            
per operatore agrituristico che verra' attivato sul territorio                  
provinciale.                                                                    
Qualora la Provincia accerti il non rispetto dell'impegno preso                 
provvede alla revoca dell'iscrizione e la comunica al Comune                    
competente.                                                                     
Esercizio dell'agriturismo                                                      
L'art. 6 della L.R. 26/94 specifica che il valore annuo della materia           
prima utilizzata per la somministrazione di pasti e bevande deve                
essere costituito per la maggior parte da produzioni proprie                    
dell'azienda e da produzioni considerate tipiche della zona.                    
Le utilizzazioni di prodotti propri e tipici devono risultare dalla             
documentazione aziendale.                                                       
Nel caso in cui l'azienda tenga una contabilita' separata tra                   
attivita' agricola ed attivita' agrituristica questa potra' essere              
utilizzata, in sede di controllo da parte del Comune, per dimostrare            
l'utilizzo dei prodotti propri e tipici nella produzione dei pasti.             
Al fine di determinare numericamente la suddivisione tra produzione             
aziendale e prodotti tipici si stabilisce che:                                  
- la somma del valore dei prodotti propri e dei prodotti tipici                 
utilizzati nella preparazione dei pasti e nei servizi di ristorazione           
in genere (per esempio prime colazioni) non puo' essere inferiore al            
51% del totale delle materie prime alimentari utilizzate;                       
- il valore delle materie prime aziendali non puo' essere comunque              
inferiore, rispetto al totale delle materie prime alimentari                    
utilizzate nella preparazione dei pasti e nei servizi di ristorazione           
in genere, al 30% per le aziende poste in Comunita' Montane al 40%              
per tutte le altre aziende.                                                     
Ai fini dell'art. 6 della citata Legge 26/94 sono considerati tipici            
i prodotti alimentari regionali che hanno avuto un riconoscimento               
comunitario (DOP, IGP, o AS), i vini regionali a denominazione di               
origine controllata e/o garantita ed a indicazione geografica tipica,           
le acque minerali regionali nonche' i prodotti biologici ottenuti nel           
rispetto del Reg. CEE n. 2092/91 e successive modificazioni                     
acquistati direttamente da un produttore della regione                          
Emilia-Romagna.                                                                 
La Provincia puo' identificare altri prodotti agricoli e/o alimentari           
da considerare, ai soli fini del presente programma, tipici per parte           
o tutto il proprio territorio, purche' questi siano espressione di              
consolidata tradizione ed esattamente identificabili. Non potranno              
essere considerate tipiche le produzioni agricole per la sola ragione           
di essere state acquistate dai produttori agricoli della zona.                  
Nelle aziende agrituristiche non possono essere serviti in tavola               
prodotti alimentari confezionati di produzione non aziendale, con               
esclusione di quelli tipici come sopra specificato e l'acqua                    
minerale.                                                                       
I prodotti non aziendali, non tipici e quelli confezionati possono              
essere utilizzati come componenti o ingredienti per la preparazione             
di specialita' enogastronomiche nel limite massimo (in valore) del              
49% come consentito dal presente programma.                                     
Sono considerate produzioni aziendali anche i prodotti ottenuti da              
materie prime aziendali lavorate o trasformate all'esterno                      
dell'azienda agricola.                                                          
La consegna a terzi delle materie prime aziendali per una lavorazione           
esterna e il successivo ritorno delle stesse in azienda deve                    
risultare dalla documentazione contabile.                                       
Al solo fine del calcolo della connessione e complementarieta', sono            
considerati propri i prodotti trasformati di origine agricola, non              
rientranti nella prima parte della Tabella A allegata al DPR 633/72             
(prodotti agricoli), comunque ottenuti da materia prima aziendale.              
Immobili destinati all'agriturismo                                              
Tutti gli immobili esistenti sul fondo e non piu' utilizzati per                
l'attivita' agricola possono essere recuperati ed impiegati a scopo             
agrituristico.                                                                  
Gli immobili ristrutturati per attivita' agrituristica rimangono                
agricoli e sono considerati beni strumentali dell'azienda agricola.             
Per quanto riguarda i requisiti strutturali e igienico-sanitari si              
applicano le normative di settore.                                              
Alle opere ed ai fabbricati destinati ad attivita' agrituristica si             
applicano le disposizioni di cui all'articolo 9, lettera a) ed                  
all'articolo 10 della Legge 28 gennaio 1977, n. 10 nonche' di cui               
all'articolo 24, comma 2 della Legge 5 febbraio 1992, n. 104,                   
relativamente all'utilizzo di opere provvisionali per                           
l'accessibilita' ed il superamento delle barriere architettoniche.              
  vietata la costruzione di nuovi fabbricati da destinarsi                      
all'attivita' agrituristica.                                                    
Eventuali ampliamenti sono possibili solo se contemplati e previsti             
nelle normative di pianificazione urbanistica comunale ed in                    
particolare dal Regolamento urbanistico ed edilizio (RUE).                      
Possono rientrare tra gli immobili a destinazione agrituristica i               
locali utilizzati per la sola attivita' di fattoria didattica.                  
Volumi delle strutture e delle attivita' agrituristiche                         
I volumi delle attivita' agrituristiche si determinano utilizzando i            
parametri di cui all'appendice n. 1.                                            
Per le domande finalizzate all'esercizio di almeno tre attivita'                
(ristorazione, alloggio e attivita' ricreativa), e' concesso un                 
volume aggiuntivo di giornate agricole fino al limite massimo del               
15%.                                                                            
In caso di ristrutturazione di fabbricati agricoli in                           
miniappartamenti ad uso agrituristico la somma dei locali destinati a           
pernottamento non puo' essere superiore al numero massimo delle                 
camere previste dall'art. 10 della L.R. 26/94 (otto elevabili a                 
quindici nelle zone di prevalente interesse agrituristico).                     
Il numero dei posti letto complessivi autorizzabili per azienda non             
puo' essere superiore a n. 60 nelle zone a prevalente interesse                 
agrituristico e a n. 32 nel restante territorio regionale.                      
Sono fatte salve le iscrizioni e le autorizzazioni concesse in data             
anteriore all'approvazione del presente programma che possono essere            
rinnovate nella loro entita', anche quando tale limite e' stato                 
superato, purche' permangano le condizioni del rilascio.                        
La ricettivita' stagionale pari ad un massimo di nove mesi puo'                 
essere suddivisa in piu' periodi.                                               
Il Comune verifica che la somma totale dei giorni di apertura non sia           
superiore a 270 giornate ogni anno.                                             
Elenco regionale degli operatori agrituristici                                  
L'elenco regionale degli operatori agrituristici e' la somma delle              
sezioni provinciali tenute dalle rispettive Province; esse                      
trasmettono a luglio e gennaio alla Regione Emilia-Romagna, Direzione           
generale Agricoltura, gli elenchi aggiornati rispettivamente al 30              
giugno e al 31 dicembre di ogni anno.                                           
Nell'elenco sara' riportata l'esatta intestazione della ditta come              
risulta dal certificato rilasciato dalla Camera di Commercio.                   
Nel caso di iscrizione di societa' di persone o capitali, oltre                 
all'esatta intestazione della societa' iscritta, dovra' essere                  
indicato il nominativo della persona titolare dell'attestato di                 
frequenza al corso per operatore agrituristico.                                 
Attestati d'iscrizione, verifiche e revoche                                     
Le Province e le Comunita' Montane devono effettuare le verifiche               
biennali degli iscritti all'elenco regionale degli operatori                    
agrituristici di cui all'art. 13 della L.R. 26/94.                              
Nel caso che l'iscritto all'elenco non abbia ancora l'autorizzazione            
comunale ad esercitare attivita' agrituristica di cui all'art. 14               
della L.R. 26/94, gli enti di cui sopra possono effettuare le                   
verifiche richiedendo all'iscritto una dichiarazione autocertificata            
nella quale si confermi il possesso dei requisiti di iscrizione; una            
verifica con sopralluogo dovra' essere effettuata, comunque, prima              
del rilascio dell'autorizzazione comunale.                                      
La perdita dei requisiti essenziali previsti dalla Legge 26/94                  
comporta la cancellazione dall'elenco e la revoca dell'autorizzazione           
comunale che fara' il Comune su segnalazione della Provincia. Per il            
recupero di eventuali contributi regionali percepiti, si applicano le           
disposizioni di cui alla L.R. 15/97.                                            
La perdita dei requisiti deve essere comunicata dall'ente accertatore           
per iscritto all'interessato che puo' contestare e controdedurre                
entro trenta giorni dalla data di ricevimento della comunicazione.              
Autorizzazione comunale                                                         
La domanda di rilascio dell'autorizzazione comunale di cui all'art.             
14 della L.R. 26/94 deve essere presentata dagli interessati al                 
Comune dove e' ubicata l'azienda.                                               
Le domande devono essere corredate dell'attestato di iscrizione                 
all'elenco regionale degli operatori agrituristici.                             
L'autorizzazione comunale puo' essere concessa anche solo per le                
attivita' ricreative, didattiche, culturali, musicali e sportive.               
Le Amministrazioni comunali devono trasmettere alla Regione                     
Emilia-Romagna, Direzione generale Agricoltura e alla Provincia di              
appartenenza copia delle autorizzazioni rilasciate agli operatori               
agrituristici, nonche' eventuali modifiche, sospensioni e revoche               
delle concessioni medesime.                                                     
Le autorizzazioni comunali emesse in attuazione del presente                    
programma devono contenere l'indicazione delle attivita' autorizzate            
e la classificazione dell'azienda espressa in margherite come                   
previsto dalla determinazione di Giunta 389/00.                                 
La somministrazione contemporanea di un numero di pasti superiore al            
numero di posti a sedere autorizzati comporta l'applicazione dei                
provvedimenti di cui all'art. 15 della L.R. 26/94 che prevede la                
possibilita' del Comune di sospendere e/o revocare l'autorizzazione             
concessa.                                                                       
Obblighi dell'operatore agrituristico                                           
Gli operatori autorizzati a svolgere le attivita' agrituristiche                
hanno l'obbligo di:                                                             
a) esporre al pubblico l'autorizzazione comunale;                               
b) affiggere su targa all'ingresso dell'azienda agrituristica il                
simbolo e la denominazione di agriturismo adottati dalla Regione;               
c) svolgere le attivita' agrituristiche nel rispetto dei volumi                 
autorizzati e delle prescrizioni dell'Amministrazione comunale;                 
d) trasmettere al Comune, entro il 31 luglio di ogni anno, il listino           
prezzi valido per l'anno successivo, eventualmente distinto in                  
funzione dei periodi di alta, media e bassa stagione; tale listino              
deve, tra l'altro, contenere una dettagliata presentazione dei                  
servizi offerti, nonche' il prezzo minimo e massimo del pasto                   
agrituristico;                                                                  
e) rispettare i prezzi massimi comunicati al Comune;                            
f) offrire agli ospiti: - prodotti agricoli di propria produzione               
anche se lavorati all'esterno dell'azienda; - pasti tradizionali                
della cucina locale; - vini, bevande e prodotti tipici regionali;               
g) rispettare le norme igienico-sanitarie e di pubblica sicurezza;              
h) esporre al pubblico l'elenco dei fornitori delle principali                  
materie prime alimentari regionali utilizzate per le preparazioni               
enogastronomiche;                                                               
i) comunicare nel piu' breve tempo possibile e comunque entro 5                 
giorni le eventuali variazioni intervenute che possono incidere sul             
rilascio o richiedere modifiche dell'autorizzazione.                            
Gli operatori devono, in sede di domanda di rinnovo                             
dell'autorizzazione comunale, allegare una specifica dichiarazione              
attestante di non trovarsi nelle condizioni previste alle lettere b),           
c), d), comma 2, art. 15 della L.R. 28 giugno 1994, n. 26 e di aver             
mantenuto inalterati l'azienda e gli indirizzi produttivi descritti             
nella domanda d'iscrizione.                                                     
Devono inoltre comunicare immediatamente al Comune ed alla Provincia            
la vendita, anche parziale, e/o il cambio della gestione sociale                
dell'azienda, al fine di consentire l'aggiornamento dell'attestato              
d'iscrizione all'elenco provinciale e dell'autorizzazione comunale a            
svolgere l'attivita'.                                                           
I Comuni possono assoggettare a vidimazione annuale le autorizzazioni           
all'esercizio delle attivita' agrituristiche, contestualmente alla              
comunicazione delle tariffe, con l'apposizione di un visto sull'atto            
originario.                                                                     
Norme vigenti per la preparazione e somministrazione di pasti e                 
bevande                                                                         
La preparazione e la somministrazione di pasti e bevande sono                   
soggette alle norme previste dalla Legge 30 aprile 1962, n. 283 e               
successive modificazioni e integrazioni, compresi l'autorizzazione              
sanitaria e il libretto sanitario, e del DLgs 155/97 riferito                   
all'autocontrollo nelle industrie alimentari.                                   
consentito, in presenza del parere favorevole da parte dell'Autorita'           
sanitaria competente, il congelamento di prodotti di origine animale            
e vegetale, destinati ad essere utilizzati nella preparazione dei               
cibi da somministrare ai clienti dell'azienda agrituristica.                    
possibile dotare l'azienda di un laboratorio per lavorazioni e                  
trasformazioni di prodotti alimentari diversi solo se approvati dalla           
competente Autorita' sanitaria che dovra' specificare                           
nell'autorizzazione gli usi consentiti.                                         
Nel locale cucina si possono preparare, in tempi separati, pasta                
fresca, conserve vegetali, confetture e prodotti apistici previa                
specifica autorizzazione dell'Autorita' sanitaria competente che                
determinera' le tipologie dei prodotti e i quantitativi massimi                 
ammessi.                                                                        
Quanto ottenuto nel laboratorio per la lavorazione e la                         
trasformazione di prodotti alimentari diversi e nel locale cucina               
deve essere utilizzato esclusivamente per la somministrazione dei               
pasti e/o per la vendita diretta al consumatore finale.                         
Le aziende prive di autorizzazione per la somministrazione pasti che            
effettuano attivita' di ricezione possono somministrare la prima                
colazione solo se dotate di adeguati spazi autorizzati dall'Autorita'           
sanitaria competente.                                                           
Locali destinati alla macellazione                                              
La macellazione di animali di proprieta' dell'azienda, destinati alla           
ristorazione agrituristica, deve essere effettuata in locali                    
autorizzati a tale scopo dall'Autorita' sanitaria competente, in                
conformita' alle norme comunitarie e nazionali vigenti in materia.              
Le autorizzazioni saranno rilasciate dalle autorita' competenti                 
tenendo conto delle specificita' della produzione agrituristica.                
Dati statistici e monitoraggi                                                   
Le Province sono tenute ad effettuare le indagini statistiche                   
previste da programmi statistici nazionali e regionali nel settore              
agrituristico.                                                                  
Le Province possono fornire ad altri enti pubblici che ne facciano              
richiesta le informazioni relative alle aziende iscritte nell'elenco            
degli operatori agrituristici di cui all'art. 12 della L.R. 26/94 nel           
rispetto della Legge 675/96.                                                    
Al fine di costituire e mantenere aggiornata la banca dati del                  
settore agrituristico, le Province sono tenute a rilevare per ogni              
azienda iscritta al sopracitato elenco i dati relativi a                        
intestazione, indirizzo, superficie lorda aziendale, superficie                 
agricola utile, coordinate cartografiche del centro aziendale,                  
attivita' autorizzata (camere, posti letto, piazzole, pasti, cavalli            
per ippoturismo, attivita' ricreative, attivita' culturali, ecc.)               
nonche' ad inviarli alla Regione Emilia-Romagna, Direzione generale             
Agricoltura, unitamente alla trasmissione dell'elenco regionale                 
aggiornato come previsto dall'art. 12 della L.R. 26/94. La Regione si           
riserva di fornire un sistema informatizzato per la gestione                    
dell'elenco regionale degli operatori agrituristici a cui le Province           
dovranno uniformarsi per una gestione coordinata delle informazioni.            
PARTE SECONDA - Criteri e modalita' per la concessione dei contributi           
Obiettivi                                                                       
Nel periodo 2000/2006 la Regione interviene su tutto il territorio              
regionale con finanziamenti specifici per la ristrutturazione di                
fabbricati a destinazione agrituristica con la Misura 3P dell'Asse 3            
del Piano regionale di sviluppo rurale (PRSR). Tale piano persegue un           
obiettivo globale di accrescere la competitivita' delle imprese                 
mantenendo la coesione e l'integrazione dei sistemi socio-economici             
territoriali nel rispetto delle risorse ambientali esistenti.                   
Con le risorse aggiuntive del presente programma si intende                     
effettuare una azione incisiva di qualificazione del settore nelle              
zone montane sinergica al PRSR; azione mirata, tra l'altro, a dare              
concretezza all'iniziativa delle Nazioni Unite di proclamare l'anno             
2002 "Anno internazionale delle montagne" in quanto l'agriturismo               
risulta essere un'attivita' perfettamente compatibile con gli                   
ambienti rurali montani.                                                        
Inoltre, con la priorita' di intervento mirata a favorire la                    
ristrutturazione di fabbricati storici o tipici del territorio, si              
tendera' ad un miglioramento della qualita' architettonica delle                
strutture agrituristiche quali elementi integranti dell'ambiente e              
del paesaggio rurale.                                                           
La qualita' architettonica puo' diventare elemento strategico del               
messaggio culturale e immagine del modo di vivere il territorio da              
parte della popolazione rurale.                                                 
Le strutture agrituristiche, pur rimanendo strettamente legate                  
all'attivita' agricola ed espressione di presenza antropica sul                 
territorio, devono essere in grado di parlare un nuovo linguaggio               
all'ospite che spesso ricerca nell'esperienza agrituristica un                  
collegamento con l'ambiente ed il paesaggio rurale normalmente                  
perduto.                                                                        
L'intervento finanziario regionale sara' gestito direttamente dalle             
Comunita' Montane ai sensi della L.R. 15/97 ed e' finalizzato a                 
sostenere le aziende in grado di garantire maggiormente il                      
raggiungimento degli obiettivi precedentemente descritti.                       
Nell'erogazione degli incentivi dovranno, quindi, essere privilegiate           
le aziende che, partendo da una situazione architettonica,                      
paesaggistica ed aziendale favorevole saranno in grado di proporre              
progetti strutturati di felice lettura ed interpretazione degli                 
obiettivi del presente programma.                                               
Durata e contenuti finanziari del programma                                     
Il presente programma si articola sul biennio 2002/2003.                        
L'ammontare del finanziamento totale e' pari ad Euro 2.433.000,00 di            
cui Euro 1.400.000,00 per l'anno finanziario 2002 ed Euro                       
1.033.000,00 per l'anno 2003.                                                   
Le Comunita' Montane, destinatarie delle risorse rese disponibili per           
il presente programma, sono tenute all'utilizzo delle somme loro                
attribuite nel rispetto di quanto previsto al comma 3 dell'art. 7               
della L.R. 15/97.                                                               
Beneficiari dei finanziamenti                                                   
Potranno accedere ai finanziamenti gli imprenditori agricoli gia'               
iscritti all'elenco regionale degli operatori agrituristici di cui              
all'art. 12 della L.R. 26/94.                                                   
I beneficiari dovranno rientrare, per dimensioni, nella definizione             
di "PMI" (piccola e media impresa) cosi' come definita dalla                    
Comunita' Europea.                                                              
Interventi ammessi                                                              
Sono ammessi, ai sensi dell'art. 18 della L.R. 26/94, interventi                
strutturali ed acquisto di attrezzature per l'adeguamento di aziende            
agricole al fine di permettere lo svolgimento di attivita'                      
agrituristiche.                                                                 
I fabbricati oggetto di possibile finanziamento sono quelli definiti            
all'art. 9 della L.R. 26/94.                                                    
Non sono finanziabili:                                                          
- opere o forniture gia' effettuate prima della presentazione della             
domanda;                                                                        
- acquisti di attrezzatura e/o forniture per la sola sostituzione di            
materiale aziendale;                                                            
- acquisto di attrezzature o allestimenti usati.Gli interventi di               
recupero degli immobili devono rientrare tra quelli definiti dalle              
lettere b), c) e d) dell'art. 31 della Legge n. 457 del 5 agosto                
1978.                                                                           
Le spese sostenute per la realizzazione del progetto oggetto del                
contributo, ammissibili al netto dell'IVA, devono essere documentate            
in sede di rendicontazione con documento fiscalmente valido e                   
quietanzato.                                                                    
Bandi per l'accesso ai contributi                                               
Le Comunita' Montane potranno predisporre un unico bando biennale.              
Qualora le domande pervenute fossero insufficienti ad utilizzare                
totalmente i fondi assegnati i termini di presentazione delle domande           
potranno essere riaperti o prorogati, anche piu' volte, fino al                 
31/12/2003.                                                                     
Le domande, complete della documentazione richiesta, dovranno essere            
presentate agli enti competenti per territorio con le modalita'                 
previste nei bandi suddetti. La domanda dovra' essere corredata del             
progetto esecutivo delle opere da realizzare.                                   
Le Comunita' Montane stabiliscono nel bando la documentazione da                
presentare, successivamente all'approvazione della graduatoria, da              
parte dei soggetti utilmente collocati ai fini del finanziamento.               
Il bando di pubblicizzazione per la presentazione delle domande di              
contributo dovra' almeno contenere:                                             
- esplicito riferimento al presente programma;                                  
- obiettivi locali specifici che si intendono raggiungere;                      
- annualita' a cui si riferisce il bando;                                       
- disponibilita' finanziarie;                                                   
- categorie di beneficiari;                                                     
- criteri di priorita' e di esclusione degli interventi;                        
- criteri e modalita' di selezione dei progetti;                                
- individuazione del responsabile del procedimento amministrativo;              
- modalita', compresi i termini, di presentazione delle domande e               
dell'istruttoria;                                                               
- puntuale elencazione dei documenti richiesti;                                 
- procedure di erogazione dei finanziamenti;                                    
- facsimile di domanda.                                                         
Copia del bando dovra' essere inviata a tutti gli iscritti                      
nell'elenco regionale degli operatori agrituristici del territorio di           
competenza della Comunita' Montana.                                             
Criteri di priorita', selezione dei progetti e graduatoria                      
Le Comunita' Montane, in attuazione del presente programma,                     
stabiliscono i criteri e le priorita' di bando, approvano la                    
graduatoria delle domande ammissibili, concedono i contributi e                 
provvedono alla loro erogazione.                                                
Per la valutazione delle domande, devono essere applicate a parita'             
di valutazione qualitativa dei servizi offerti, le priorita' previste           
al comma 4, art. 18 della L.R. 26/94 a favore di: progetti presentati           
da coltivatori diretti e da imprenditori agricoli a titolo principale           
che risiedono in azienda, che utilizzano manodopera giovanile e che             
adottino tecniche di agricoltura biologica o a basso impatto                    
ambientale.                                                                     
Ulteriori parametri da tenere in considerazione per la selezione dei            
progetti ammissibili devono essere:                                             
- intervento su fabbricato comunque tutelato dalla Soprintendenza per           
i beni architettonici e per il paesaggio o classificato come bene               
culturale in base all'articolo 40, comma 12 della L.R. 7 dicembre               
1978, n. 46;                                                                    
- intervento su fabbricato del quale e' dimostrata la costruzione               
antecedentemente all'anno 1945;                                                 
- intervento di recupero di intero complesso o borgata rurale;                  
- valutazione complessiva dell'estetica e dell'inserimento ambientale           
del progetto di recupero degli immobili e delle eventuali opere                 
esterne;                                                                        
- presenza di una totale riorganizzazione dell'azienda agricola a               
finalita' ambientali e/o paesaggistiche gia' realizzata e                       
opportunamente dimostrata con la sottoscrizione di impegni                      
agro-ambientali previsti da regolamenti comunitari;                             
- presenza in azienda, o nel progetto da realizzare, di una attivita'           
significativa di trasformazione di un proprio prodotto agricolo con             
spaccio di vendita diretta al pubblico;                                         
- azienda rientrante in un territorio oggetto di un "Programma                  
d'area" di cui alla L.R. 19 agosto 1996, n. 30.                                 
Le Comunita' Montane possono utilizzare anche ulteriori parametri               
tendenti a valorizzare situazioni particolari del proprio territorio            
ed in particolare ad aumentare la ricettivita' in camere o                      
miniappartamenti nelle aziende che attualmente ne sono sprovviste.              
Le eventuali esclusioni per inammissibilita' dal contributo dovranno            
essere motivate nell'atto di approvazione della graduatoria delle               
domande ammesse.                                                                
Le singole opere del progetto non potranno usufruire di piu' di un              
finanziamento pubblico (legge regionale, Piano regionale di sviluppo            
rurale, ecc.).                                                                  
Entita' del contributo                                                          
Il contributo in conto capitale concesso e' il 45% della spesa                  
ammessa.                                                                        
Eventuali anticipi potranno essere concessi previa acquisizione di              
idonea fideiussione bancaria od assicurativa pari al 110 per cento              
dell'anticipo richiesto.                                                        
Non sono ammessi a contributo progetti che comportino un spesa                  
ammessa inferiore a Euro 20.000,00.                                             
Il contributo dovra' essere concesso alle aziende agricole                      
rispettando le normative stabilite per il regime "de minimis"                   
(Regolamento CE n. 69/2001 della Commissione, in data 12 gennaio                
2001, relativo all'applicazione degli articoli 87 e 88 del trattato             
CE agli aiuti d'importanza minore pubblicato nella Gazzetta Ufficiale           
della Comunita' Europea n. L010 del 13 gennaio 2001). Di tale                   
normativa dovra' essere effettuata specifica menzione sui bandi e su            
tutti gli atti di concessione dei contributi.                                   
Le Comunita' Montane sono tenute ad adottare le procedure che                   
ritengono piu' opportune per verificare che ogni singolo beneficiario           
ottenga il contributo nel rispetto delle normative comunitarie                  
sopraindicate.                                                                  
Sono da considerare ricadenti in zone di particolare interesse                  
agrituristico, cosi' come stabilito dall'art. 7 della L.R. 26/94, le            
aziende che dispongono dei fabbricati destinati all'attivita'                   
agrituristica posti all'interno di dette zone.                                  
Vincoli                                                                         
I beni acquisiti e le opere realizzate con i contributi previsti nel            
presente programma di che trattasi sono soggetti ai vincoli di cui              
all'art. 19 della L.R. 15/97.                                                   
Termini per la realizzazione degli interventi ammessi a contributo              
Gli atti di concessione del contributo, salvo diversa annotazione               
specifica e motivata, stabiliscono che i lavori devono essere                   
terminati entro i 12 mesi successivi alla notifica di concessione del           
contributo, pena la revoca del contributo concesso.                             
Eventuali proroghe potranno essere concesse conformemente a quanto              
previsto dalla L.R. 15/97 per un massimo di diciotto mesi.                      
Risultati attesi                                                                
Con il presente programma si prevede di attivare nel biennio n. 25              
nuove aziende ed integrare l'attivita' di n. 35 aziende gia'                    
esistenti.                                                                      
PARTE TERZA - Disposizioni relative alla organizzazione dei corsi di            
formazione professionale                                                        
Le Province coordinano le iniziative di formazione professionale per            
operatori agrituristici e promuovono corsi di aggiornamento                     
professionale (in base alle vigenti "Direttive regionali attuative              
per la formazione professionale e per l'orientamento") volti a                  
specializzare gli operatori gia' attivi sul territorio ed interessati           
a caratterizzare la propria azienda con lo sviluppo di attivita'                
culturali, ricreative, musicali o sportive specifiche.                          
Potranno altresi' essere attivati corsi di aggiornamento                        
specificatamente rivolti a tecnici delle associazioni imprenditoriali           
e di enti pubblici.                                                             
Ai sensi dell'art. 6, punto 1 del DM n. 174 del 31/5/2001 e in                  
coerenza con quanto disposto dalle direttive citate in merito al                
riconoscimento di crediti formativi e' consentita una riduzione del             
percorso di 140 ore previste nei casi in cui il partecipante                    
documenti:                                                                      
- il possesso di qualifica professionale, di diploma di scuola media            
superiore o laurea attinenti i settori agricolo e turistico;                    
- la partecipazione ad altri corsi di formazione professionale                  
riconosciuti e coerenti con le tematiche oggetto dell'aggiornamento,            
frequentati in data non anteriore al 28/6/1994;                                 
- la partecipazione a corsi privati coerenti con le tematiche oggetto           
dell'aggiornamento, frequentati in data non anteriore al 28/6/1994;             
- lo svolgimento di stage o tirocinio nel settore, effettuati in data           
non anteriore al 28/6/1994;                                                     
- il possesso di esperienza professionale nel settore, maturate in              
qualita' di titolare o collaboratore di impresa agrituristica.                  
La valutazione della documentazione prodotta dal partecipante e la              
quantificazione del credito formativo da riconoscergli, ai fini di              
una riduzione della durata del percorso, non potra' riferirsi a                 
frazioni di modulo o ad ore isolate, bensi' dovra' avere come unita'            
minima la durata di uno o piu' moduli.                                          
Resta fermo che il riconoscimento del credito formativo e' di                   
esclusiva competenza dell'organismo di formazione su parere del                 
responsabile del corso di aggiornamento per il quale si richiede la             
partecipazione.                                                                 
La frequenza all'attivita' formativa, per le 140 ore ovvero per una             
durata piu' breve definita in base a quanto sopra disposto in tema di           
crediti, non dovra' comunque essere inferiore al 70% del monte ore              
stabilito per partecipante.                                                     
Appendice 1                                                                     
Programma regionale agrituristico e di rivitalizzazione delle aree              
rurali 2002/2003                                                                
Numero medio annuo di giornate lavorative stimate necessarie per le             
colture e gli allevamenti piu' diffusi nelle aziende agricole di                
pianura                                                                         
Colture  giornate/ettaro                                                        
A) Erbacee                                                                      
 1) Grano  6                                                                    
 2) Orzo  6                                                                     
 3) Mais da granella  8                                                         
 4) Mais ceroso  9                                                              
 5) Girasole  8                                                                 
 6) Sorgo  8                                                                    
 7) Soia  7                                                                     
 8) Riso  10                                                                    
 9) Barbabietola da zucchero  15                                                
10) Prato avvicendato  6                                                        
11) Prato stabile  5                                                            
12) Prato pascolo  3                                                            
B) Sementiere                                                                   
1) Barbabietola da costa  18                                                    
2) Barbabietola da zucchero  42                                                 
3) Cipolla  60                                                                  
4) Cavolo  55                                                                   
5) Ravanelli  4                                                                 
6) Lattuga  10                                                                  
7) Cicoria  7                                                                   
8) Carote  7                                                                    
C) Orticole                                                                     
1) Aglio (raccolta meccanizzata)  30                                            
2) Aglio (raccolta manuale)  110                                                
3) Asparago  120                                                                
4) Cardo  200                                                                   
5) Cavolo  50                                                                   
6) Cavolfiore  60                                                               
7) Cipolla (raccolta normale)  100                                              
8) Cipolla (raccolta a macchina)  32                                            
9) Cocomero in pieno campo  50                                                  
10) Fagiolo  10                                                                 
11) Fagiolino (raccolta normale)  240                                           
12) Finocchio  190                                                              
13) Fragola in pieno campo  400                                                 
14) Fragola in coltura forzata  550                                             
15) Insalata  180                                                               
16) Melanzana in pieno campo  500                                               
17) Melanzana in serra  600                                                     
18) Melone in pieno campo  230                                                  
19) Melone semiforzato  130                                                     
20) Patate (raccolta normale)  70                                               
21) Patate (raccolta meccanica)  50                                             
22) Pisello da industria  13                                                    
23) Pisello proteico  9                                                         
24) Pomodoro da industria  150                                                  
25) Pomodoro da mensa in pieno campo  650                                       
26) Pomodoro da mensa in serra  850                                             
27) Radicchio  220                                                              
28) Sedano verde  160                                                           
29) Sedano bianco  200                                                          
30) Spinaci (raccolta meccanica)  8                                             
31) Zucchino  290                                                               
32) Orto per attivita' ristorativa 0,04/mq.                                     
D) Arboree                                                                      
 1) Actinidia  75                                                               
 2) Albicocco  75                                                               
 3) Ciliegio  140                                                               
 4) Caki  45                                                                    
 5) Melo  70                                                                    
 6) Pero  70                                                                    
 7) Pesco  80                                                                   
 8) Susino  70                                                                  
 9) Vite senza cantina  55                                                      
10) Vite con le operazioni di cantina  80                                       
11) Castagno  25                                                                
12) Olivo  70                                                                   
13) Pioppo  30                                                                  
14) Vivaio frutticolo  400                                                      
15) Vivaio ornamentale  300                                                     
16) Vivaio in serra (x 1.000 mq.)  140                                          
17) Piccoli frutti  450                                                         
18) Bosco naturale  15                                                          
19) Bosco con tartufi  30                                                       
E) Allevamenti                                                                  
1) Bovini da latte  giornate/capo                                               
Allevamento tradizionale   a stabulazione fissa fino a 20 capi  15              
Allevamento a stabulazione   fissa meccanizzata  8                              
Allevamento a stabulazione   esterna libera  5                                  
2) Bovini da carne  giornate/capo                                               
Allevamento a stabulazione libera  2                                            
Allevamento a stabulazione fissa  10                                            
Allevamento a stabulazione meccanizzata  6                                      
3) Equini da carne  giornate/capo                                               
Stabulazione fissa  10                                                          
Stabulazione libera  2                                                          
3.1) Equini da sella  12                                                        
4) Suini (scrofe - verri)  3                                                    
5) Ovini - caprini  2                                                           
6) Avicoli  giornate/100 capi                                                   
Galline ovaiole  14                                                             
Polli  11                                                                       
7) Conigli (giornate/50 capi)  30                                               
8) Api (giornate/10 alveari)  12                                                
9) Pesci  (giornate/tonnellata)                                                 
Trota  550                                                                      
Anguille  900                                                                   
Carpa e pesce gatto  370                                                        
Nelle zone montane ed in quelle di collina caratterizzate da                    
situazioni svantaggiose per l'impiego delle macchine operatrici e per           
le aziende poste in zone disagiate, i tempi di lavoro indicati in               
questa appendice per le aziende di pianura possono essere aumentati             
in sede d'istruttoria fino a 3 volte.                                           
F) Lavorazioni materie prime aziendali                                          
Le giornate lavorative necessarie per le lavorazioni di cucina                  
effettuate per ottenere le preparazioni enogastronomiche da                     
somministrare nell'ambito dell'attivita' di ristorazione non sono               
conteggiate come attivita' agricola.                                            
Qualora l'imprenditore effettui direttamente lavorazioni o                      
trasformazioni agricole di materie prime aziendali, il tecnico                  
istruttore valuta le giornate lavorative medie necessarie per ogni              
tipo di attivita' e le somma a quelle delle colture e degli                     
allevamenti.                                                                    
Possono essere conteggiate solo le attivita' di trasformazione per le           
quali l'imprenditore e' autorizzato dall'Autorita' sanitaria e/o                
Amministrazione competente.                                                     
Numero di giornate per anno stimate necessarie per lo svolgimento               
delle attivita' agrituristiche di seguito elencate                              
a) Alloggio in camere attrezzate: n. 12 giornate per posto letto;               
b) agricampeggio: n. 8 giornate per piazzola;                                   
c) preparazione e somministrazione pasti: n. 1 giornata per 15 pasti;           
d) attivita' ricreative: 1) agriturismo equestre: n. 10 giornate per            
cavallo; 2) altre attivita' ricreative (pesca, passeggiate in                   
bicicletta, gioco a bocce ecc.): 10% delle giornate assegnate per le            
attivita' di cui alle lettere a), b) e c) (da assegnare sempre ad               
ogni azienda indipendentemente dalla richiesta di iscrizione);                  
e) attivita' culturali (convegni e corsi, spettacoli e serate                   
danzanti legati alle tradizioni artistiche e musicali della zona,               
attivita' di accompagnatori ambientali) mirate alla valorizzazione              
del territorio e del patrimonio rurale: n. 5 giornate (da assegnare             
sempre ad ogni azienda indipendentemente dalla richiesta di                     
iscrizione).                                                                    
Qualora l'azienda svolga esclusivamente attivita' culturali e/o le              
attivita' ricreative, compresa quella di fattoria didattica, queste             
si ritengono sempre complementari purche' siano strettamente                    
collegate all'attivita' agricola od al territorio rurale locale. In             
tal caso non occorre dimostrare, per ottenere l'iscrizione, la                  
complementarieta' con il parametro giornata lavoro.                             
Ratificata dal Consiglio regionale nella seduta del 12 febbraio 2003            
con atto n. 456.                                                                

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ultima modifica 2023-05-19T21:22:53+01:00

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