DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 28 luglio 2003, n. 1461
Direttive per l'esercizio delle funzioni amministrative in materia di demanio marittimo ai sensi dell'art. 2, comma 4 della L.R. 9/02
LA GIUNTA DELLA REGIONE EMILIA-ROMAGNA
(omissis) delibera:
a) di adottare il presente provvedimento composto dall'Allegato A,
parte integrante della presente deliberazione, concernente "Direttive
per l'esercizio delle funzioni amministrative in materia di demanio
marittimo ai sensi dell'art. 2, comma 4 della L.R. 31 maggio 2002, n.
9";
b) di pubblicare, per estratto, la presente deliberazione nel
Bollettino Ufficiale della Regione Emilia-Romagna.
ALLEGATO A
Direttive per l'esercizio delle funzioni amministrative in materia di
demanio marittimo ai sensi dell'art. 2, comma 4 della L.R. 31 maggio
2002, n. 9
CAPO I
Criteri e principi generali
1.1. Le presenti direttive disciplinano l'esercizio delle funzioni
amministrative inerenti la disciplina e l'uso dei porti di interesse
regionale e subregionale nonche' il rilascio, il rinnovo e la
modificazione di concessioni per la costruzione e la gestione di
porti regionali e di strutture dedicate alla nautica da diporto beni
demaniali situati in ambito portuale.
1.2. Coerentemente a quanto stabilito dall'art. 1 della legge,
l'attivita' di programmazione della Regione per la disciplina delle
concessioni in ambito portuale si informa ai seguenti principi
generali:
a) il sistema della portualita' regionale deve essere coerente con
gli indirizzi delineati dal Piano regionale integrato dei Trasporti
in particolare per quanto attiene al razionale utilizzo delle
strutture portuali ed allo sviluppo delle vie di collegamento
marittime integrate con le altre modalita' di trasporto;
b) il Piano della Portualita' regionale costituisce il principale
strumento di pianificazione della rete infrastrutturale in ambito
marittimo e definisce le linee di sviluppo dell'iniziativa pubblica e
privata;
c) la portualita' regionale costituisce un elemento strategico per la
funzionalizzazione del sistema dei trasporti, per lo sviluppo del
diportismo nautico, per la promozione dell'economia locale e di un
sistema integrato dei trasporti all'interno di un programma di
valorizzazione del patrimonio infrastrutturale;
d) la gestione degli impianti esistenti e lo sviluppo delle nuove
iniziative deve avvenire nel rispetto del patrimonio ambientale e
deve orientarsi verso la massima riduzione del carico antropico sugli
ambienti naturali e piu' in particolare sulle aree protette;
e) l'azione amministrativa riconosce il ruolo dei privati nella
gestione dei servizi ed e' orientata a realizzare la piu' efficace
integrazione tra i diversi livelli di governo regionale e locale ed
alla integrazione dell'attivita' dei diversi operatori pubblici e
privati;
f) gli enti locali, nell'esercizio delle funzioni conferite,
conformano l'azione amministrativa agli atti di programmazione,
indirizzo e coordinamento adottati dalla Regione;
g) la programmazione negoziata costituisce lo strumento principale di
esercizio dell'attivita' amministrativa in relazione al sistema
portuale ed a tal uopo Regione e Comuni promuovono forme di
partecipazione delle parti sociali, degli altri soggetti pubblici
interessati e delle associazioni maggiormente rappresentative del
settore dei trasporti, della pesca e del turismo.
1.3. Costituiscono porti di interesse regionale e subregionale gli
impianti e le opere individuate dall'art. 1 della L.R. 11/83 e piu'
precisamente:
- i porti regionali di Cattolica, Cesenatico, Goro, Porto Garibaldi e
Rimini;
- i porti comunali di Bellaria, Cervia, Gorino e Riccione;
- i porti e gli approdi turistici marittimi.
1.4. Costituiscono porti ed approdi turistici le seguenti strutture:
- porto turistico: il complesso di strutture amovibili ed inamovibili
realizzate con opere a terra ed a mare allo scopo di servire
unicamente o principalmente la nautica da diporto ed il diportista
nautico, anche mediante l'allestimento di servizi accessori e
connessi compresi i collegamenti marittimi con finalita' turistiche;
- approdo turistico: la porzione di un porto polifunzionale, ove
insistono sezioni destinate a funzioni diverse (commerciale,
peschereccia, passeggeri, industriale), destinata a servire
principalmente la nautica da diporto anche mediante l'allestimento di
servizi accessori e connessi;
- punti d'ormeggio: strutture che non importano impianti di difficile
rimozione destinate all'ormeggio ovvero all'alaggio ed al varo di
imbarcazioni da diporto.
1.5 I porti di interesse regionale e subregionale possono avere le
seguenti funzioni:
- commerciale;
- industriale;
- passeggeri;
- peschereccia;
- turistica e da diporto.
1.6. I Comuni, attraverso lo strumento del Piano regolatore portuale,
delimitano e disciplinano, anche a mezzo di varianti specifiche, la
zona portuale ricadente nell'ambito del territorio di competenza in
conformita' alle direttive vincolanti di cui al Piano regionale
integrato dei Trasporti nonche' delle presenti direttive, e
provvedono ad individuare la disciplina e la dislocazione dei punti
d'ormeggio sull'arenile ricompreso nel territorio comunale.
1.7. In assenza di uno strumento urbanistico che individui il numero,
le caratteristiche e la dislocazione dei punti di ormeggio non
possono essere rilasciate nuove concessioni per punti di ormeggio.
1.8 Il Piano regolatore portuale che individua la zona portuale deve
definire l'ambito e l'assetto complessivo del porto, comprese le aree
destinate all'attivita' cantieristica, artigianale ed industriale, le
infrastrutture stradali e le caratteristiche e le destinazioni
funzionali delle aree interessate.
CAPO II
Funzioni della Regione
La Regione Emilia-Romagna provvede all'attivita' di programmazione,
di indirizzo generale, di monitoraggio e vigilanza dell'attivita'
attribuita agli Enti locali.
L'esercizio delle funzioni amministrative e' assolto dal Servizio
Pianificazione dei trasporti e Logistica che provvede alle seguenti
attivita':
2.1. proposta degli aggiornamenti del Piano della Portualita'
regionale;
2.2. esperimento dell'istruttoria e rilascio della
concessione/consegna dell'area qualora la domanda sia presentata dal
Comune cui sono attribuite le funzioni in materia di portualita'
regionale;
2.3. formulazione di pareri vincolanti in relazione a: - domande di
concessione per porti, approdi e punti di ormeggio;
2.4. coordinamento dell'attivita' dell'osservatorio sull'utilizzo dei
beni del demanio marittimo negli ambiti portuali al fine di
conseguire l'ottimale ed armonico sviluppo del sistema portuale
regionale.
CAPO III
Funzioni dei Comuni
3.1. Sono attribuite ai Comuni che le esercitano in forma singola o
associata le funzioni amministrative individuate dall'art. 3, comma
3, lettera c) della L.R. 9/02 nelle quali si intendono ricomprese
tutte le attivita' ad esso accessorie e connesse con esclusione delle
competenze in materia di sicurezza della navigazione riservate allo
Stato.
3.2. I Comuni, sentita l'Autorita' Marittima, approvano il Piano
regolatore portuale nel rispetto delle prescrizioni indicate al Capo
I.
3.3. Il Piano regolatore portuale deve stabilire le dimensioni delle
opere portuali e delle infrastrutture connesse, le principali
caratteristiche ed i piani di ampliamento delle strutture esistenti e
le ipotesi di ampliamento e di riqualificazione con particolare
attenzione alla natura e qualita' dei servizi offerti. Il piano deve
essere orientato alla soluzione delle criticita', a garantire
principalmente le esigenze della marineria locale e,
subordinatamente, la soluzione della domanda diportistica nonche' lo
sviluppo del turismo nautico e di forme di trasporto integrato.
3.4. Sino all'entrata in funzione del sistema SID i Comuni entro il
mese di febbraio di ogni anno trasmettono alla Regione una relazione,
riferita all'anno precedente relativa all'esercizio delle funzioni
amministrative attribuite in ambito portuale comprensiva dell'elenco
delle concessioni demaniali suddivise per tipologia.
CAPO IV
Attivita' di controllo
4.1 Vigilanza
Nell'ambito delle funzioni attribuite sono esercitate dai Comuni le
funzioni di polizia amministrativa e di vigilanza nonche'
l'applicazione delle relative sanzioni.
4.2. Revoca, decadenza e sospensione
4.2.1 - Revoca
Il provvedimento e' adottato dal Comune competente per territorio,
previa autorizzazione del Servizio Pianificazione dei trasporti e
Logistica, ai sensi dell'art. 42 del Codice della Navigazione secondo
le procedure di cui all'art. 26 del relativo Regolamento di
esecuzione.
4.2.2. - Decadenza
Nei casi previsti dall'art. 47 del Codice della Navigazione, nonche'
nei casi di particolare gravita' ovvero in caso di recidiva nelle
violazioni - art. 7, comma 2 della L.R. 9/02 - il Comune adotta i
provvedimenti di decadenza della concessione secondo le procedure di
cui all'art. 26 del Regolamento di esecuzione del Codice della
Navigazione.
4.3.3 - Sospensione
Per le attivita' oggetto di autorizzazione, ai sensi dell'art. 68 del
Codice della Navigazione, la stessa puo' essere sospesa mediante
provvedimento da notificarsi in via amministrativa nei casi di
violazioni ovvero di mancato rispetto delle prescrizioni imposte
nell'atto autorizzativo.
CAPO V
Delimitazione di zone del demanio marittimo - Cauzione
5.2. Delimitazione di zone del demanio marittimo
Il Comune puo' promuovere la diversa delimitazione di determinate
zone del demanio marittimo. In tal caso attiva il procedimento di cui
all'art. 32 del Codice della Navigazione ed all'art. 58 del relativo
Regolamento di esecuzione.
5.3. Cauzione a garanzia degli obblighi assunti con l'atto di
concessione
Le cauzioni e le polizze fideiussorie previste dall'art. 17 del
Regolamento per l'esecuzione del Codice della Navigazione, per un
importo non inferiore a quanto stabilito dalla norma suddetta, devono
essere cointestate a favore dell'Agenzia del Demanio e del Comune
titolare delle funzioni attribuite dalla legge regionale.
CAPO VI
Imposta regionale sulle concessioni
dei beni del demanio dello Stato
6.1. L'imposta regionale di cui all'art. 9 della L.R. 9/02,
determinata nella misura del 5% del canone demaniale dalla L.R. 1/71
e successive modifiche, sulle concessioni aventi ad oggetto porti e
strutture dedicate alla nautica da diporto ovvero ricadenti in ambito
portuale e' riscossa dal Comune che provvede al trasferimento della
quota del 20% a favore della Regione Emilia-Romagna.
CAPO VII
Procedimenti amministrativi
Nell'esercizio delle funzioni amministrative attribuite dalla legge
il Comune provvede allo svolgimento dell'attivita' amministrativa nel
rispetto delle procedure di seguito elencate al fine di assicurare
uniformita' sul territorio regionale.
7.1. Registro dei diritti gravanti sul demanio marittimo
I Comuni possono procedere alla tenuta dei registri dei diritti
gravanti sul demanio marittimo in ambito portuale unitamente, e con
le stesse modalita', previste per le concessioni del demanio
marittimo con finalita' turistico ricreative.
7.2. Concessioni di beni del demanio marittimo
Costruzione e gestione di porti di interesse regionale
I soggetti pubblici e privati che intendono occupare zone del demanio
marittimo o del mare territoriale al fine di realizzare un porto di
interesse regionale o subregionale cosi' come definito al punto 1.3
ovvero di apportarvi innovazioni o modifiche devono presentare la
domanda al Sindaco del Comune interessato, allegando la
documentazione di seguito indicata in cinque copie debitamente
sottoscritte dal richiedente e dal professionista incaricato della
progettazione.
La domanda deve indicare le caratteristiche qualitative e funzionali
dell'opera e le prestazioni da fornire all'utenza ed inoltre:
- le generalita' complete del richiedente;
- la durata della concessione richiesta;
- un progetto preliminare;
- la relazione tecnica sul progetto preliminare;
- un piano economico finanziario contenente il cronoprogramma dei
lavori, il piano di ammortamento degli investimenti, le fonti di
copertura finanziaria, prezzi e tariffe massimi da applicare a terzi
per l'utilizzo degli impianti e per i relativi servizi;
- descrizione dei servizi e delle opere da gestire e delle relative
modalita' di gestione;
- relazione sulla compatibilita' dell'opera con gli strumenti di
pianificazione regionale e comunale.
Il progetto preliminare deve essere redatto conformemente a quanto
disposto dall'art. 16, comma 2 della Legge 11 febbraio 1994, n. 109 e
deve definire le caratteristiche qualitative e funzionali dell'opera
ed il quadro dei servizi che si intende prestare e delle esigenze che
si intende soddisfare. Deve inoltre precisare i principali effetti
che l'opera puo' avere sull'ambiente conformemente alla normativa
vigente in materia di protezione dell'ambiente.
Il piano economico finanziario deve prevedere un piano di
ammortamento dell'investimento precisando il limite massimo dei posti
barca che si intende cedere in godimento per tutta la durata della
concessione.
Il Comune provvede alla pubblicazione della domanda all'Albo pretorio
del Comune per almeno trenta giorni fissando un termine non inferiore
a sessanta giorni e non superiore a novanta per la presentazione di
osservazioni e di domande concorrenti. Qualora lo ritenga opportuno,
per le concessioni di particolare importanza, puo' disporre la
pubblicazione su due quotidiani di cui almeno uno a rilevanza
nazionale a spese del richiedente.
Decorso il termine per la presentazione delle osservazioni e delle
domande concorrenti il Comune indice una Conferenza di Servizi entro
un termine non inferiore a due mesi dalla data della convocazione ove
sono chiamati a partecipare il Servizio Pianificazione dei trasporti
e Logistica ed il Servizio Tecnico di Bacino della Regione, la
Capitaneria di Porto, la Sovrintendenza per i Beni culturali ed
ambientali, il Genio Civile Opere marittime, L'Agenzia del Demanio,
la Circoscrizione Doganale nonche' il Servizio Economia ittica
qualora l'opera preveda tra le funzioni quella peschereccia ed il
Servizio Turismo qualora l'opera preveda tra le funzioni quella
turistica ed ogni altra amministrazione che, in forza di leggi o di
regolamenti, risulti preposta alla tutela di specifici interessi
pubblici coinvolti nell'intervento.
La Conferenza di Servizi si conclude con la determinazione delle
richieste ammesse alla selezione.
I richiedenti ammessi alla selezione devono presentare il progetto
definitivo ed il Comune provvede alla convocazione di una Conferenza
di Servizi, entro un termine non inferiore a quattro mesi dalla data
di convocazione, cui partecipano le stesse amministrazioni che hanno
proceduto all'esame del progetto preliminare.
Nel caso di opere non conformi agli strumenti urbanistici vigenti il
Comune provvede all'attivazione di un procedimento finalizzato
all'approvazione della relativa variante.
In caso di conclusione con esito positivo il Comune procede al
rilascio della concessione entro trenta giorni salvo che in relazione
ai termini amministrativi del procedimento non si renda necessario un
piu' lungo termine. In tal caso il Comune, su richiesta
dell'interessato, puo' procedere al rilascio dell'autorizzazione
all'anticipata occupazione.
I parametri tecnici cui attenersi nella redazione dei progetti devono
essere coerenti con le prescrizioni normative in materia e di quanto
stabilito dal DM Trasporti 14 aprile 1998.
7.3. Nuove concessioni in ambito portuale
La domanda
La parte interessata al rilascio di una nuova concessione deve
presentare domanda su Modello D1 del Sistema Informativo Demanio, in
regola con la disciplina sull'imposta di bollo.
In via transitoria, sino all'adesione alle procedure individuate dal
SID e dal relativo disciplinare, la domanda deve essere corredata
della seguente documentazione:
- corografia generale;
- planimetria dello stato di fatto contenente:
- cartografia SID con l'indicazione dei punti rilevanti e capisaldi
noti;
- descrizione toponomastica della zona, linea di battigia sia
catastale che attuale;
- la definizione (con apposita colorazione) della zona richiesta in
concessione;
- le eventuali opere esistenti e le destinazioni d'uso vigenti;
- planimetria generale di progetto contenente:
- modifiche alle opere esistenti;
- nuove opere previste;
- cambi di destinazione d'uso;
- progetto delle opere in scala 1:100 o 1:200 completo di piante,
prospetti e sezioni ed eventuale documentazione fotografica dal quale
si possa evincere se le opere in progetto abbiano carattere amovibile
o inamovibile redatte da un tecnico abilitato;
- dichiarazione o certificazione nei casi previsti dalla Legge 31
maggio 1965, n. 575 e successive modificazioni.
La documentazione tecnica a corredo della domanda deve essere redatta
e firmata da un professionista abilitato e iscritto all'Albo
professionale.
Per le concessioni per atto formale, alla domanda dovranno inoltre
essere allegati il computo metrico estimativo ed il piano di
ammortamento.
Il procedimento
Il Comune, in applicazione dell'art. 12 del Regolamento di attuazione
del Codice della Navigazione, acquisisce agli atti l'attestazione del
proprio Ufficio Tecnico circa l'esattezza e la correttezza della
documentazione nonche' il parere, da rilasciarsi dagli uffici
suindicati, di cui all'art. 12 del Regolamento di attuazione del
Codice della Navigazione.
Il Comune procede poi a quanto previsto dall'art. 18 del Regolamento
di cui sopra e quindi alla pubblicazione dell'istanza ed a
quant'altro previsto nel suddetto articolo.
Decorso il termine di cui al punto che precede, il Comune, verificata
la compatibilita' secondo quanto previsto dall'art. 12 del
Regolamento di esecuzione del Codice della Navigazione, provvede ad
acquisire i seguenti pareri, eventualmente mediante l'indizione di
una Conferenza di Servizi:
- Capitaneria di Porto per quanto attiene alla sicurezza della
navigazione ed alla compatibilita' dell'uso delle aree e delle opere
portuali con gli interessi marittimi ex art. 9, comma 2 della Legge
88/01;
- Agenzia delle Dogane per l'autorizzazione prevista dall'art. 19 del
DLgs 374/90 ovvero per il parere di cui all'art. 14 del regolamento
di esecuzione;
- Servizio Tecnico di Bacino per quanto attiene agli aspetti di
sicurezza idraulica e difesa della costa;
- Agenzia del Demanio qualora la domanda abbia ad oggetto pertinenze
demaniali ovvero la realizzazione di impianti di difficile
rimozione.
Esaurita l'istruttoria preliminare il Comune procede alla valutazione
della domanda in relazione ai pareri ricevuti, alle osservazioni
formulate dagli eventuali controinteressati ed ai criteri indicati
dagli artt. 36 e 37 del Codice della Navigazione e dalle direttive
regionali.
In caso di accoglimento della domanda il Comune provvede alla stesura
dell'atto concessorio e all'iscrizione nel Registro dei diritti
gravanti sul demanio marittimo, previa determinazione del canone e
dell'imposta regionale secondo quanto previsto dalla L.R. 1/71 e
successive modifiche acquisendo le relative ricevute di pagamento,
oltre al deposito della cauzione pari ad almeno due annualita' di
canone.
Il concessionario deve provvedere al pagamento dell'imposta del
registro.
Con riferimento alle concessioni per atto formale, e' inoltre
necessario acquisire il visto di legittimita' della Corte dei Conti
ai sensi dell'art. 3 della Legge 14/1/1994, n. 20.
7.4. Rinnovo di concessioni
La domanda
Il concessionario interessato al rinnovo della concessione deve darne
comunicazione su Modello D2 del Sistema Informativo Demanio, in
regola con la disciplina sull'imposta di bollo, 90 giorni prima della
scadenza del titolo concessorio.
Nella fase transitoria, la comunicazione deve essere corredata dalla
seguente documentazione:
- dichiarazione o certificazione nei casi previsti dalla Legge 31
maggio 1965, n. 575 e successive modificazioni;
- dichiarazione sostitutiva di atto di notorieta' da cui risulti che
non sono state eseguite modifiche alla concessione in essere;
- dichiarazione sostitutiva di atto di notorieta' con la quale il
concessionario si impegna a corrispondere ogni somma relativa a
canoni, imposte e conguagli ancora dovuti, anche se derivanti
dall'esercizio di concessioni pregresse.
Il concessionario che non intende rinnovare la concessione deve darne
comunicazione 90 giorni prima della scadenza dell'atto concessorio.
Il procedimento
L'ente competente procede alla stesura dell'atto concessorio,
acquisendo nel fascicolo istruttorio la documentazione a corredo
della licenza in fase di rinnovo, alla iscrizione nel registro dei
diritti gravanti sul Demanio marittimo ed alla determinazione del
canone e della imposta regionale. Se del caso provvede altresi' a
richiedere la costituzione della cauzione.
Il concessionario provvede al pagamento dell'imposta di registro.
7.5. Autorizzazione al subingresso nel godimento della concessione
La domanda
Il concessionario che intende sostituire altri nel godimento della
concessione deve presentare domanda in carta di bollo corredata dalla
seguente documentazione:
- dichiarazione o certificazione nei casi previsti dalla Legge 31
maggio 1965, n. 575 e successive modificazioni;
- dichiarazione del subentrante di obbligarsi solidalmente per gli
oneri pregressi eventualmente maturati in capo al concessionario
sostituito;
- dichiarazione sostitutiva di atto di notorieta' da cui risulti che
non sono state eseguite modifiche alla concessione in essere.
Il procedimento
In caso di accoglimento dell'autorizzazione al subingresso l'ufficio
procede alla redazione della licenza di subingresso che deve essere
allegata alla concessione originaria.
La licenza di subingresso e' soggetta ad imposta di registro al cui
pagamento deve provvedere il concessionario.
7.6. Autorizzazione per l'affidamento ad altri soggetti delle
attivita' oggetto della concessione
L'attivita' oggetto di concessione deve essere esercitata
personalmente. Tuttavia in casi motivati ed oggetto di opportuna
valutazione l'attivita' puo' essere affidata a terzi previa
autorizzazione dell'ente concedente.
La domanda
Il concessionario che intende affidare ad altri le attivita' oggetto
di concessione ovvero attivita' secondarie deve presentare domanda in
carta da bollo corredata della seguente documentazione:
- istanza in carta da bollo del soggetto che intende gestire le
attivita' oggetto della concessione;
- dichiarazione o certificazione nei casi previsti dalla Legge 31
maggio 1965, n. 575 e successive modificazioni del soggetto che
intende gestire le attivita' oggetto della concessione;
- dichiarazione sostitutiva di atto di notorieta' effettuata del
soggetto che intende gestire le attivita' oggetto della concessione
da cui risulti che le attivita' previste corrispondono a quelle
oggetto della concessione e che non verranno effettuate modifiche
alla concessione in essere.
Analoga documentazione dovra' essere presentata anche nel caso in cui
vengano affidate ad altri soggetti solo la gestione di attivita'
secondarie nell'ambito della concessione.
Il procedimento
L'ufficio competente, esaurita l'istruttoria e previa positiva
valutazione della domanda, procede al rilascio dell'autorizzazione
all'affidamento.