REGIONE EMILIA-ROMAGNA - GIUNTA REGIONALE

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 28 luglio 2003, n. 1461

Direttive per l'esercizio delle funzioni amministrative in materia di demanio marittimo ai sensi dell'art. 2, comma 4 della L.R. 9/02

LA GIUNTA DELLA REGIONE EMILIA-ROMAGNA                                          
(omissis)  delibera:                                                            
a) di adottare il presente provvedimento composto dall'Allegato A,              
parte integrante della presente deliberazione, concernente "Direttive           
per l'esercizio delle funzioni amministrative in materia di demanio             
marittimo ai sensi dell'art. 2, comma 4 della L.R. 31 maggio 2002, n.           
9";                                                                             
b) di pubblicare, per estratto, la presente deliberazione nel                   
Bollettino Ufficiale della Regione Emilia-Romagna.                              
ALLEGATO A                                                                      
Direttive per l'esercizio delle funzioni amministrative in materia di           
demanio marittimo ai sensi dell'art. 2, comma 4 della L.R. 31 maggio            
2002, n. 9                                                                      
CAPO I                                                                          
Criteri e principi generali                                                     
1.1. Le presenti direttive disciplinano l'esercizio delle funzioni              
amministrative inerenti la disciplina e l'uso dei porti di interesse            
regionale e subregionale nonche' il rilascio, il rinnovo e la                   
modificazione di concessioni per la costruzione e la gestione di                
porti regionali e di strutture dedicate alla nautica da diporto beni            
demaniali situati in ambito portuale.                                           
1.2. Coerentemente a quanto stabilito dall'art. 1 della legge,                  
l'attivita' di programmazione della Regione per la disciplina delle             
concessioni in ambito portuale si informa ai seguenti principi                  
generali:                                                                       
a) il sistema della portualita' regionale deve essere coerente con              
gli indirizzi delineati dal Piano regionale integrato dei Trasporti             
in particolare per quanto attiene al razionale utilizzo delle                   
strutture portuali ed allo sviluppo delle vie di collegamento                   
marittime integrate con le altre modalita' di trasporto;                        
b) il Piano della Portualita' regionale costituisce il principale               
strumento di pianificazione della rete infrastrutturale in ambito               
marittimo e definisce le linee di sviluppo dell'iniziativa pubblica e           
privata;                                                                        
c) la portualita' regionale costituisce un elemento strategico per la           
funzionalizzazione del sistema dei trasporti, per lo sviluppo del               
diportismo nautico, per la promozione dell'economia locale e di un              
sistema integrato dei trasporti all'interno di un programma di                  
valorizzazione del patrimonio infrastrutturale;                                 
d) la gestione degli impianti esistenti e lo sviluppo delle nuove               
iniziative deve avvenire nel rispetto del patrimonio ambientale e               
deve orientarsi verso la massima riduzione del carico antropico sugli           
ambienti naturali e piu' in particolare sulle aree protette;                    
e) l'azione amministrativa riconosce il ruolo dei privati nella                 
gestione dei servizi ed e' orientata a realizzare la piu' efficace              
integrazione tra i diversi livelli di governo regionale e locale ed             
alla integrazione dell'attivita' dei diversi operatori pubblici e               
privati;                                                                        
f) gli enti locali, nell'esercizio delle funzioni conferite,                    
conformano l'azione amministrativa  agli atti di programmazione,                
indirizzo e coordinamento adottati dalla Regione;                               
g) la programmazione negoziata costituisce lo strumento principale di           
esercizio dell'attivita' amministrativa in relazione al sistema                 
portuale ed a tal uopo Regione e Comuni promuovono forme di                     
partecipazione delle parti sociali, degli altri soggetti pubblici               
interessati e delle associazioni maggiormente rappresentative del               
settore dei trasporti, della pesca e del turismo.                               
1.3. Costituiscono porti di interesse regionale e subregionale gli              
impianti e le opere individuate dall'art. 1 della L.R. 11/83 e piu'             
precisamente:                                                                   
- i porti regionali di Cattolica, Cesenatico, Goro, Porto Garibaldi e           
Rimini;                                                                         
- i porti comunali di Bellaria, Cervia, Gorino e Riccione;                      
- i porti e gli approdi turistici marittimi.                                    
1.4. Costituiscono porti ed approdi turistici le seguenti strutture:            
- porto turistico: il complesso di strutture amovibili ed inamovibili           
realizzate con opere a terra ed a mare allo scopo di servire                    
unicamente o principalmente la nautica da diporto ed il diportista              
nautico, anche mediante l'allestimento di servizi accessori e                   
connessi compresi i collegamenti marittimi con finalita' turistiche;            
- approdo turistico: la porzione di un porto polifunzionale, ove                
insistono sezioni destinate a funzioni diverse (commerciale,                    
peschereccia, passeggeri, industriale), destinata a servire                     
principalmente la nautica da diporto anche mediante l'allestimento di           
servizi accessori e connessi;                                                   
- punti d'ormeggio: strutture che non importano impianti di difficile           
rimozione destinate all'ormeggio ovvero all'alaggio ed al varo di               
imbarcazioni da diporto.                                                        
1.5 I porti di interesse regionale e subregionale possono avere le              
seguenti funzioni:                                                              
- commerciale;                                                                  
- industriale;                                                                  
- passeggeri;                                                                   
- peschereccia;                                                                 
- turistica e da diporto.                                                       
1.6. I Comuni, attraverso lo strumento del Piano regolatore portuale,           
delimitano e disciplinano, anche a mezzo di varianti specifiche, la             
zona portuale ricadente nell'ambito del territorio di competenza in             
conformita' alle direttive vincolanti di cui al Piano regionale                 
integrato dei Trasporti nonche' delle presenti direttive, e                     
provvedono ad individuare la disciplina e la dislocazione dei punti             
d'ormeggio sull'arenile ricompreso nel territorio comunale.                     
1.7. In assenza di uno strumento urbanistico che individui il numero,           
le caratteristiche e la dislocazione dei punti di ormeggio non                  
possono essere rilasciate nuove concessioni per punti di ormeggio.              
1.8 Il Piano regolatore portuale che individua la zona portuale deve            
definire l'ambito e l'assetto complessivo del porto, comprese le aree           
destinate all'attivita' cantieristica, artigianale ed industriale, le           
infrastrutture stradali e le caratteristiche e le destinazioni                  
funzionali delle aree interessate.                                              
CAPO II                                                                         
Funzioni della Regione                                                          
La Regione Emilia-Romagna provvede all'attivita' di programmazione,             
di indirizzo generale, di monitoraggio e vigilanza dell'attivita'               
attribuita agli Enti locali.                                                    
L'esercizio delle funzioni amministrative e' assolto dal Servizio               
Pianificazione dei trasporti e Logistica che provvede alle seguenti             
attivita':                                                                      
2.1. proposta degli aggiornamenti del Piano della Portualita'                   
regionale;                                                                      
2.2. esperimento dell'istruttoria e rilascio della                              
concessione/consegna dell'area qualora la domanda sia presentata dal            
Comune cui sono attribuite le funzioni in materia di portualita'                
regionale;                                                                      
2.3. formulazione di pareri vincolanti in relazione a: - domande di             
concessione per porti, approdi e punti di ormeggio;                             
2.4. coordinamento dell'attivita' dell'osservatorio sull'utilizzo dei           
beni del demanio marittimo negli ambiti portuali al fine di                     
conseguire l'ottimale ed armonico sviluppo del sistema portuale                 
regionale.                                                                      
CAPO III                                                                        
Funzioni dei Comuni                                                             
3.1. Sono attribuite ai Comuni che le esercitano in forma singola o             
associata le funzioni amministrative individuate dall'art. 3, comma             
3, lettera c) della L.R. 9/02 nelle quali si intendono ricomprese               
tutte le attivita' ad esso accessorie e connesse con esclusione delle           
competenze in materia di sicurezza della navigazione riservate allo             
Stato.                                                                          
3.2. I Comuni, sentita l'Autorita' Marittima, approvano il Piano                
regolatore portuale nel rispetto delle prescrizioni indicate al Capo            
I.                                                                              
3.3. Il Piano regolatore portuale deve stabilire le dimensioni delle            
opere portuali e delle infrastrutture connesse, le principali                   
caratteristiche ed i piani di ampliamento delle strutture esistenti e           
le ipotesi di ampliamento e di riqualificazione con particolare                 
attenzione alla natura e qualita' dei servizi offerti. Il piano deve            
essere orientato alla soluzione delle criticita', a garantire                   
principalmente le esigenze della marineria locale e,                            
subordinatamente, la soluzione della domanda diportistica nonche' lo            
sviluppo del turismo nautico e di forme di trasporto integrato.                 
3.4. Sino all'entrata in funzione del sistema SID i Comuni entro il             
mese di febbraio di ogni anno trasmettono alla Regione una relazione,           
riferita all'anno precedente relativa all'esercizio delle funzioni              
amministrative attribuite in ambito portuale comprensiva dell'elenco            
delle concessioni demaniali suddivise per tipologia.                            
CAPO IV                                                                         
Attivita' di controllo                                                          
4.1 Vigilanza                                                                   
Nell'ambito delle funzioni attribuite sono esercitate dai Comuni le             
funzioni di polizia amministrativa e di vigilanza nonche'                       
l'applicazione delle relative sanzioni.                                         
4.2. Revoca, decadenza e sospensione                                            
4.2.1 - Revoca                                                                  
Il provvedimento e' adottato dal Comune competente per territorio,              
previa autorizzazione del Servizio Pianificazione dei trasporti e               
Logistica, ai sensi dell'art. 42 del Codice della Navigazione secondo           
le procedure di cui all'art. 26 del relativo Regolamento di                     
esecuzione.                                                                     
4.2.2. - Decadenza                                                              
Nei casi previsti dall'art. 47 del Codice della Navigazione, nonche'            
nei casi di particolare gravita' ovvero in caso di recidiva nelle               
violazioni - art. 7, comma 2 della L.R. 9/02 - il Comune adotta i               
provvedimenti di decadenza della concessione secondo le procedure di            
cui all'art. 26 del Regolamento di esecuzione del Codice della                  
Navigazione.                                                                    
4.3.3 - Sospensione                                                             
Per le attivita' oggetto di autorizzazione, ai sensi dell'art. 68 del           
Codice della Navigazione, la stessa puo' essere sospesa mediante                
provvedimento da notificarsi in via amministrativa nei casi di                  
violazioni ovvero di mancato rispetto delle prescrizioni imposte                
nell'atto autorizzativo.                                                        
CAPO V                                                                          
Delimitazione di zone del demanio marittimo - Cauzione                          
5.2. Delimitazione di zone del demanio marittimo                                
Il Comune puo' promuovere la diversa delimitazione di determinate               
zone del demanio marittimo. In tal caso attiva il procedimento di cui           
all'art. 32 del Codice della Navigazione ed all'art. 58 del relativo            
Regolamento di esecuzione.                                                      
5.3. Cauzione a garanzia degli obblighi assunti con l'atto di                   
concessione                                                                     
Le cauzioni e le polizze fideiussorie previste dall'art. 17 del                 
Regolamento per l'esecuzione del Codice della Navigazione, per un               
importo non inferiore a quanto stabilito dalla norma suddetta, devono           
essere cointestate a favore dell'Agenzia del Demanio e del Comune               
titolare delle funzioni attribuite dalla legge regionale.                       
CAPO VI                                                                         
Imposta regionale sulle concessioni                                             
dei beni del demanio dello Stato                                                
6.1. L'imposta regionale di cui all'art. 9 della L.R. 9/02,                     
determinata nella misura del 5% del canone demaniale dalla L.R. 1/71            
e successive modifiche, sulle concessioni aventi ad oggetto porti e             
strutture dedicate alla nautica da diporto ovvero ricadenti in ambito           
portuale e' riscossa dal Comune che provvede al trasferimento della             
quota del 20% a favore della Regione Emilia-Romagna.                            
CAPO VII                                                                        
Procedimenti amministrativi                                                     
Nell'esercizio delle funzioni amministrative attribuite dalla legge             
il Comune provvede allo svolgimento dell'attivita' amministrativa nel           
rispetto delle procedure di seguito elencate al fine di assicurare              
uniformita' sul territorio regionale.                                           
7.1. Registro dei diritti gravanti sul demanio marittimo                        
I Comuni possono procedere alla tenuta dei registri dei diritti                 
gravanti sul demanio marittimo in ambito portuale unitamente, e con             
le stesse modalita', previste per le concessioni del demanio                    
marittimo con finalita' turistico ricreative.                                   
7.2. Concessioni di beni del demanio marittimo                                  
Costruzione e gestione di porti di interesse regionale                          
I soggetti pubblici e privati che intendono occupare zone del demanio           
marittimo o del mare territoriale al fine di realizzare un porto di             
interesse regionale o subregionale cosi' come definito al punto 1.3             
ovvero di apportarvi innovazioni o modifiche devono presentare la               
domanda al Sindaco del Comune interessato, allegando la                         
documentazione di seguito indicata in cinque copie debitamente                  
sottoscritte dal richiedente e dal professionista incaricato della              
progettazione.                                                                  
La domanda deve indicare le caratteristiche qualitative e funzionali            
dell'opera e le prestazioni da fornire all'utenza ed inoltre:                   
- le generalita' complete del richiedente;                                      
- la durata della concessione richiesta;                                        
- un progetto preliminare;                                                      
- la relazione tecnica sul progetto preliminare;                                
- un piano economico finanziario contenente il cronoprogramma dei               
lavori, il piano di ammortamento degli investimenti, le fonti di                
copertura finanziaria, prezzi e tariffe massimi da applicare a terzi            
per l'utilizzo degli impianti e per i relativi servizi;                         
- descrizione dei servizi e delle opere da gestire e delle relative             
modalita' di gestione;                                                          
- relazione sulla compatibilita' dell'opera con gli strumenti di                
pianificazione regionale e comunale.                                            
Il progetto preliminare deve essere redatto conformemente a quanto              
disposto dall'art. 16, comma 2 della Legge 11 febbraio 1994, n. 109 e           
deve definire le caratteristiche qualitative e funzionali dell'opera            
ed il quadro dei servizi che si intende prestare e delle esigenze che           
si intende soddisfare. Deve inoltre precisare i principali effetti              
che l'opera puo' avere sull'ambiente conformemente alla normativa               
vigente in materia di protezione dell'ambiente.                                 
Il piano economico finanziario deve prevedere un piano di                       
ammortamento dell'investimento precisando il limite massimo dei posti           
barca che si intende cedere in godimento per tutta la durata della              
concessione.                                                                    
Il Comune provvede alla pubblicazione della domanda all'Albo pretorio           
del Comune per almeno trenta giorni fissando un termine non inferiore           
a sessanta giorni e non superiore a novanta per la presentazione di             
osservazioni e di domande concorrenti. Qualora lo ritenga opportuno,            
per le concessioni di particolare importanza, puo' disporre la                  
pubblicazione su due quotidiani di cui almeno uno a rilevanza                   
nazionale a spese del richiedente.                                              
Decorso il termine per la presentazione delle osservazioni e delle              
domande concorrenti il Comune indice una Conferenza di Servizi entro            
un termine non inferiore a due mesi dalla data della convocazione ove           
sono chiamati a partecipare il Servizio Pianificazione dei trasporti            
e Logistica ed il Servizio Tecnico di Bacino della Regione, la                  
Capitaneria di Porto, la Sovrintendenza per i Beni culturali ed                 
ambientali, il Genio Civile Opere marittime, L'Agenzia del Demanio,             
la Circoscrizione Doganale nonche' il Servizio Economia ittica                  
qualora l'opera preveda tra le funzioni quella peschereccia ed il               
Servizio Turismo qualora l'opera preveda tra le funzioni quella                 
turistica ed ogni altra amministrazione che, in forza di leggi o di             
regolamenti, risulti preposta alla tutela di specifici interessi                
pubblici coinvolti nell'intervento.                                             
La Conferenza di Servizi si conclude con la determinazione delle                
richieste ammesse alla selezione.                                               
I richiedenti ammessi alla selezione devono presentare il progetto              
definitivo ed il Comune provvede alla convocazione di una Conferenza            
di Servizi, entro un termine non inferiore a quattro mesi dalla data            
di convocazione, cui partecipano le stesse amministrazioni che hanno            
proceduto all'esame del progetto preliminare.                                   
Nel caso di opere non conformi agli strumenti urbanistici vigenti il            
Comune provvede all'attivazione di un procedimento finalizzato                  
all'approvazione della relativa variante.                                       
In caso di conclusione con esito positivo il Comune procede al                  
rilascio della concessione entro trenta giorni salvo che in relazione           
ai termini amministrativi del procedimento non si renda necessario un           
piu' lungo termine. In tal caso il Comune, su richiesta                         
dell'interessato, puo' procedere al rilascio dell'autorizzazione                
all'anticipata occupazione.                                                     
I parametri tecnici cui attenersi nella redazione dei progetti devono           
essere coerenti con le prescrizioni normative in materia e di quanto            
stabilito dal DM Trasporti 14 aprile 1998.                                      
7.3. Nuove concessioni in ambito portuale                                       
La domanda                                                                      
La parte interessata al rilascio di una nuova concessione deve                  
presentare domanda su Modello D1 del Sistema Informativo Demanio, in            
regola con la disciplina sull'imposta di bollo.                                 
In via transitoria, sino all'adesione alle procedure individuate dal            
SID e dal relativo disciplinare, la domanda deve essere corredata               
della seguente documentazione:                                                  
- corografia generale;                                                          
- planimetria dello stato di fatto contenente:                                  
- cartografia SID con l'indicazione dei punti rilevanti e capisaldi             
noti;                                                                           
- descrizione toponomastica della zona, linea di battigia sia                   
catastale che attuale;                                                          
- la definizione (con apposita colorazione) della zona richiesta in             
concessione;                                                                    
- le eventuali opere esistenti e le destinazioni d'uso vigenti;                 
- planimetria generale di progetto contenente:                                  
- modifiche alle opere esistenti;                                               
- nuove opere previste;                                                         
- cambi di destinazione d'uso;                                                  
- progetto delle opere in scala 1:100 o 1:200 completo di piante,               
prospetti e sezioni ed eventuale documentazione fotografica dal quale           
si possa evincere se le opere in progetto abbiano carattere amovibile           
o inamovibile redatte da un tecnico abilitato;                                  
- dichiarazione o certificazione nei casi previsti dalla Legge 31               
maggio 1965, n. 575 e successive modificazioni.                                 
La documentazione tecnica a corredo della domanda deve essere redatta           
e firmata da un professionista abilitato e iscritto all'Albo                    
professionale.                                                                  
Per le concessioni per atto formale, alla domanda dovranno inoltre              
essere allegati il computo metrico estimativo ed il piano di                    
ammortamento.                                                                   
Il procedimento                                                                 
Il Comune, in applicazione dell'art. 12 del Regolamento di attuazione           
del Codice della Navigazione, acquisisce agli atti l'attestazione del           
proprio Ufficio Tecnico circa l'esattezza e la correttezza della                
documentazione nonche' il parere, da rilasciarsi dagli uffici                   
suindicati, di cui all'art. 12 del Regolamento di attuazione del                
Codice della Navigazione.                                                       
Il Comune procede poi a quanto previsto dall'art. 18 del Regolamento            
di cui sopra e quindi alla pubblicazione dell'istanza ed a                      
quant'altro previsto nel suddetto articolo.                                     
Decorso il termine di cui al punto che precede, il Comune, verificata           
la compatibilita' secondo quanto previsto dall'art. 12 del                      
Regolamento di esecuzione del Codice della Navigazione, provvede ad             
acquisire i seguenti pareri, eventualmente mediante l'indizione di              
una Conferenza di Servizi:                                                      
- Capitaneria di Porto per quanto attiene alla sicurezza della                  
navigazione ed alla compatibilita' dell'uso delle aree e delle opere            
portuali con gli interessi marittimi ex art. 9, comma 2 della Legge             
88/01;                                                                          
- Agenzia delle Dogane per l'autorizzazione prevista dall'art. 19 del           
DLgs 374/90 ovvero per il parere di cui all'art. 14 del regolamento             
di esecuzione;                                                                  
- Servizio Tecnico di Bacino per quanto attiene agli aspetti di                 
sicurezza idraulica e difesa della costa;                                       
- Agenzia del Demanio qualora la domanda abbia ad oggetto pertinenze            
demaniali ovvero la realizzazione di impianti di difficile                      
rimozione.                                                                      
Esaurita l'istruttoria preliminare il Comune procede alla valutazione           
della domanda in relazione ai pareri ricevuti, alle osservazioni                
formulate dagli eventuali controinteressati ed ai criteri indicati              
dagli artt. 36 e 37 del Codice della Navigazione e dalle direttive              
regionali.                                                                      
In caso di accoglimento della domanda il Comune provvede alla stesura           
dell'atto concessorio e all'iscrizione nel Registro dei diritti                 
gravanti sul demanio marittimo, previa determinazione del canone e              
dell'imposta regionale secondo quanto previsto dalla L.R. 1/71 e                
successive modifiche acquisendo le relative ricevute di pagamento,              
oltre al deposito della cauzione pari ad almeno due annualita' di               
canone.                                                                         
Il concessionario deve provvedere al pagamento dell'imposta del                 
registro.                                                                       
Con riferimento alle concessioni per atto formale, e' inoltre                   
necessario acquisire il visto di legittimita' della Corte dei Conti             
ai sensi dell'art. 3 della Legge 14/1/1994, n. 20.                              
7.4. Rinnovo di concessioni                                                     
La domanda                                                                      
Il concessionario interessato al rinnovo della concessione deve darne           
comunicazione su Modello D2 del Sistema Informativo Demanio, in                 
regola con la disciplina sull'imposta di bollo, 90 giorni prima della           
scadenza del titolo concessorio.                                                
Nella fase transitoria, la comunicazione deve essere corredata dalla            
seguente documentazione:                                                        
- dichiarazione o certificazione nei casi previsti dalla Legge 31               
maggio 1965, n. 575 e successive modificazioni;                                 
- dichiarazione sostitutiva di atto di notorieta' da cui risulti che            
non sono state eseguite modifiche alla concessione in essere;                   
- dichiarazione sostitutiva di atto di notorieta' con la quale il               
concessionario si impegna a corrispondere ogni somma relativa a                 
canoni, imposte e conguagli ancora dovuti, anche se derivanti                   
dall'esercizio di concessioni pregresse.                                        
Il concessionario che non intende rinnovare la concessione deve darne           
comunicazione 90 giorni prima della scadenza dell'atto concessorio.             
Il procedimento                                                                 
L'ente competente procede alla stesura dell'atto concessorio,                   
acquisendo nel fascicolo istruttorio la documentazione a corredo                
della licenza in fase di rinnovo, alla iscrizione nel registro dei              
diritti gravanti sul Demanio marittimo ed alla determinazione del               
canone e della imposta regionale. Se del caso provvede altresi' a               
richiedere la costituzione della cauzione.                                      
Il concessionario provvede al pagamento dell'imposta di registro.               
7.5. Autorizzazione al subingresso nel godimento della concessione              
La domanda                                                                      
Il concessionario che intende sostituire altri nel godimento della              
concessione deve presentare domanda in carta di bollo corredata dalla           
seguente documentazione:                                                        
- dichiarazione o certificazione nei casi previsti dalla Legge 31               
maggio 1965, n. 575 e successive modificazioni;                                 
- dichiarazione del subentrante di obbligarsi solidalmente per gli              
oneri pregressi eventualmente maturati in capo al concessionario                
sostituito;                                                                     
- dichiarazione sostitutiva di atto di notorieta' da cui risulti che            
non sono state eseguite modifiche alla concessione in essere.                   
Il procedimento                                                                 
In caso di accoglimento dell'autorizzazione al subingresso l'ufficio            
procede alla redazione della licenza di subingresso che deve essere             
allegata alla concessione originaria.                                           
La licenza di subingresso e' soggetta ad imposta di registro al cui             
pagamento deve provvedere il concessionario.                                    
7.6. Autorizzazione per l'affidamento ad altri soggetti delle                   
attivita' oggetto della concessione                                             
L'attivita' oggetto di concessione deve essere esercitata                       
personalmente. Tuttavia in casi motivati ed oggetto di opportuna                
valutazione l'attivita' puo' essere affidata a terzi previa                     
autorizzazione dell'ente concedente.                                            
La domanda                                                                      
Il concessionario che intende affidare ad altri le attivita' oggetto            
di concessione ovvero attivita' secondarie deve presentare domanda in           
carta da bollo corredata della seguente documentazione:                         
- istanza in carta da bollo del soggetto che intende gestire le                 
attivita' oggetto della concessione;                                            
- dichiarazione o certificazione nei casi previsti dalla Legge 31               
maggio 1965, n. 575 e successive modificazioni del soggetto che                 
intende gestire le attivita' oggetto della concessione;                         
- dichiarazione sostitutiva di atto di notorieta' effettuata del                
soggetto che intende gestire le attivita' oggetto della concessione             
da cui risulti che le attivita' previste corrispondono a quelle                 
oggetto della concessione e che non verranno effettuate modifiche               
alla concessione in essere.                                                     
Analoga documentazione dovra' essere presentata anche nel caso in cui           
vengano affidate ad altri soggetti solo la gestione di attivita'                
secondarie nell'ambito della concessione.                                       
Il procedimento                                                                 
L'ufficio competente, esaurita l'istruttoria e previa positiva                  
valutazione della domanda, procede al rilascio dell'autorizzazione              
all'affidamento.                                                                

Azioni sul documento

ultima modifica 2023-05-19T21:22:53+01:00

Valuta il sito

Non hai trovato quello che cerchi ?

Piè di pagina