REGIONE EMILIA-ROMAGNA - GIUNTA REGIONALE

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 30 giugno 2003, n. 1225

Procedura di verifica (screening) relativa al progetto per la ricollocazione di serbatoi di stoccaggio per le materie prime e semilavorati nello stabilimento della ditta Reichhold nel comune di Torrile (PR) (Titolo II, L.R. 18 maggio 1999, n. 9 e successive modifiche ed integrazioni)

LA GIUNTA DELLA REGIONE EMILIA-ROMAGNA                                          
(omissis)  delibera:                                                            
a) di escludere, ai sensi dell'art. 10, comma 1 della L.R. 18 maggio            
1999, n. 9 e successive modifiche ed integrazioni, in considerazione            
del limitato rilievo degli interventi previsti, e dei conseguenti               
impatti ambientali, del progetto "ricollocazione di serbatoi di                 
stoccaggio per materie prime e semilavorati" localizzato in Via                 
Romagnoli n. 23 a San Polo di Torrile (PR), dalla ulteriore procedura           
di VIA con le seguenti prescrizioni:                                            
a.1) minimizzare gli impatti sugli ecosistemi e sul paesaggio,                  
mettendo in atto tutte le azioni di mitigazione e prevenzione                   
previste nel progetto;                                                          
a.2) prima della realizzazione del progetto, dovra' essere presentato           
alla Provincia di Parma la richiesta di autorizzazione allo scarico             
in acque superficiali (canale Limido);                                          
a.3) si prescrive il rispetto dei limiti di pressione sonora previsti           
dal Comune di Torrile nella classificazione acustica del territorio,            
secondo quanto stabilito dalla Legge quadro sull'inquinamento                   
acustico del 26 ottobre 1995, n. 447 e dai limiti previsti dal DPCM             
1/3/1991 e successive modifiche, sia durante la fase di esercizio sia           
in quella di cantiere;                                                          
a.4) in caso che non si riescano a rispettare i limiti sopra citati,            
si prescrive l'installazione di opere di mitigazione adeguate sia dal           
punto di vista tecnico sia per un buon inserimento visivo e                     
paesaggistico nella zona;                                                       
a.5) dovra' essere presentata domanda di cui all'art. 15/a del DPR              
203/88 per la modifica degli impianti in quanto l'installazione dei             
nuovi serbatoi prefigura la variazione delle emissioni in atmosfera             
derivanti dalle operazioni di movimentazione delle materie prime;               
a.6) nel caso in cui il prelievo idrico da acque sotterranee                    
aumentasse deve essere richiesta la modifica alla concessione di                
derivazione di acque pubbliche al Servizio Tecnico di Bacino                    
competente;                                                                     
a.7.) si ricorda che l'attivita' di gestione rifiuti e' espressamente           
disciplinata dal DLgs 22/97 e successive modifiche ed integrazioni e            
pertanto, qualsiasi stoccaggio di rifiuti prodotti, salvo non rientri           
nei limiti di cui all'art. 6, comma 1, lettera m), DLgs 22/97, dovra'           
essere espressamente autorizzato dalla Provincia di Parma;                      
a.8.) deve essere garantito un sistema antincendio adeguato                     
all'ampliamento dell'area di stoccaggio dei serbatoi, richiedendo la            
relativa autorizzazione al Comando dei Vigili del Fuoco competente, e           
deve essere realizzato il prima possibile l'ammodernamento della rete           
di tutto lo stabilimento a norma NFPA;                                          
a.9) al fine di migliorare l'inserimento paesaggistico dell'impianto            
si richiede di concordare con il Comune di Torrile, un migliore                 
inserimento paesaggistico-ambientale dell'area di stoccaggio                    
prevedendo eventualmente la piantumazione di alberi autoctoni;                  
a.10) resta fermo che tutte le autorizzazioni, necessarie per la                
realizzazione dell'opera in oggetto della presente valutazione,                 
dovranno essere rilasciate dalle autorita' competenti ai sensi delle            
vigenti disposizioni;                                                           
b) di trasmettere la presente delibera al proponente Societa'                   
Reichhold, alla Provincia di Parma - Assessorato Ambiente, allo                 
Sportello Unico per le Attivita' Produttive del Comune di Torrile e             
all'ARPA - Sezione provinciale di Parma;                                        
c) di pubblicare, per estratto, ai sensi dell'art. 10, comma 3, della           
L.R. 18 maggio 1999, n. 9 e successive modifiche ed integrazioni, il            
presente partito di deliberazione nel Bollettino Ufficiale della                
Regione Emilia-Romagna.                                                         

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ultima modifica 2023-05-19T22:22:53+02:00

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