REGIONE EMILIA-ROMAGNA - GIUNTA REGIONALE

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 17 marzo 2003, n. 423

Procedura di verifica (screening) relativa al progetto di derivazione acqua pubblica per un impianto di produzione energia idroelettrica uso privato in localita' "Dogana Nuova", comune di Fiumalbo (MO) (Titolo II, L.R. 18 maggio 1999, n. 9 e successive modifiche ed integrazioni)

LA GIUNTA DELLA REGIONE EMILIA-ROMAGNA                                          
(omissis)  delibera:                                                            
a) di escludere, ai sensi dell'art. 10, comma 1 della L.R. 18 maggio            
1999, n. 9 e successive modifiche ed integrazioni, in considerazione            
del limitato rilievo degli interventi previsti, e dei conseguenti               
impatti ambientali, del progetto "Derivazione di acqua pubblica per             
impianto di produzione energia idroelettrica ad uso privato presso la           
localita' Dogana Nuova, sul corso d'acqua Rio delle Pozze", dalla               
ulteriore procedura di VIA con le seguenti prescrizioni:                        
a.1) in condizioni di magra la derivazione dovra' essere sospesa                
quando il battente idrico, nel tratto oggetto delle rilevazioni di              
portata situato a valle della briglia esistente, risulta essere                 
minore o uguale a 27 cm;                                                        
a.2) la derivazione, le opere connesse e gli impianti asserviti                 
potranno essere realizzati solo a seguito della positiva conclusione            
del procedimento di concessione per l'utilizzo della risorsa idrica             
istruito presso il competente Servizio Tecnico di Bacino e comunque             
nel pieno rispetto di quanto si andra' puntualmente a disciplinare              
per l'esercizio della concessione stessa;                                       
a.3)  le opere ed i lavori, anche di manutenzione ordinaria,                    
necessarie al corretto esercizio della derivazione, che interessano             
beni appartenenti al demanio idrico potranno essere di volta in volta           
realizzati solo a seguito di specifica autorizzazione rilasciata dal            
competente Servizio Tecnico di Bacino;                                          
a.4)  nel progetto definitivo deve essere effettuata una verifica               
della continuita' del flusso idrico attraverso adeguate strutture di            
risalita per i pesci;                                                           
a.5)  dovranno essere limitate le interferenze con gli habitat                  
seminaturali attraverso una corretta mitigazione degli impatti in               
fase di cantierizzazione, e l'attuazione di azioni di ripristino,               
soprattutto per quanto riguarda gli scavi e le piste di cantiere;               
a.6)  resta fermo che tutte le autorizzazioni, necessarie per la                
realizzazione delle opere in oggetto della presente valutazione,                
dovranno essere rilasciate dalle autorita' competenti ai sensi delle            
vigenti disposizioni;                                                           
b) di trasmettere la presente delibera al proponente Colo' Ermanno ed           
Ernesta, alla Provincia di Modena - Assessorato Ambiente, al Comune             
di Fiumalbo, all'ARPA - Sezione provinciale di Modena e al Servizio             
Tecnico Bacini Panaro e destra Secchia con sede a Modena;c) di                  
pubblicare, per estratto, ai sensi dell'art. 10, comma 3 della L.R.             
18 maggio 1999, n. 9 e successive modifiche ed integrazioni, il                 
presente partito di deliberazione nel Bollettino Ufficiale della                
Regione Emilia-Romagna.                                                         

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ultima modifica 2023-05-19T22:22:53+02:00

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