REGIONE EMILIA-ROMAGNA - RESPONSABILE DEL SERVIZIO PRODUZIONI VEGETALI

DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO PRODUZIONI VEGETALI 30 luglio 2003, n. 9372

Reg. (CE) n. 1334/2002. Riconoscimento quale organizzazione di produttori del settore oleicolo dell'Associazione regionale tra produttori olivicoli (ARPO) con sede in Rimini, Via Emilia n. 106

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO                                                    
Richiamati:                                                                     
- il Reg CEE 136/66 del Consiglio del 22 settembre 1966 relativo                
all'attuazione di un'organizzazione comune dei mercati nel settore              
dei grassi;                                                                     
- il Reg. CEE 2261/84 del Consiglio del 17 luglio 1984 e successive             
modificazioni, recante norme generali relative all'aiuto alla                   
produzione ed alle organizzazioni di produttori di olio di oliva;               
- il Reg. CE 1638/98 del Consiglio del 20 luglio 1998, che modifica             
il Reg. CEE 136/66;                                                             
- il Reg. CE 1513/01 del Consiglio del 23 luglio 2001 che modifica il           
Reg. CE 136/66 e il Reg. CE n. 1638/98 ed in particolare l'articolo             
2, paragrafo 1, punto 4, che introduce l'articolo 4 bis nel Reg. CE             
n. 1638/98, ai sensi del quale gli Stati memb                                   
- il Reg. CE 1334/02 della Commissione recante modalita' di                     
applicazione del Reg. CE 1638/98, relativamente ai programmi di                 
attivita' delle organizzazioni di operatori del settore oleicolo per            
le campagne di commercializzazione 2002-2003 e 2003-2004,                       
- il Reg. CE 1873/02 del Consiglio che stabilisce i massimali di                
finanziamento comunitario dei programmi di attivita' delle                      
organizzazioni riconosciute di operatori del comparto oleicolo;                 
visti:                                                                          
- il decreto del Ministero delle Politiche agricole e forestali del             
16 maggio 2003 concernente "Attuazione del Regolamento CE n.                    
1334/2002 della Commissione del 23 luglio 2002 recante modalita' di             
applicazione del Regolamento CE n. 1638/98 del Consigl                          
- la circolare AGEA del 20 Maggio 2003 applicativa del decreto sopra            
indicato;                                                                       
considerato che:                                                                
- ai sensi dell'art. 4, comma 5, del citato decreto, le Regioni e le            
Province autonome ed il Ministero delle Politiche agricole e                    
forestali, negli ambiti di rispettiva competenza, verificano la                 
sussistenza dei requisiti previsti dal regolamento e dal                        
- ai sensi della circolare AGEA citata, gli organismi preposti, una             
volta effettuato il riconoscimento, sia delle organizzazioni di nuovo           
riconoscimento sia di quelle gia' riconosciute in quanto in possesso            
dei requisiti previsti, attribuiscono a cias                                    
preso atto:                                                                     
- della richiesta presentata dall'Associazione regionale tra                    
produttori olivicoli (ARPO) con sede in Rimini Via Emilia n. 106,               
acquisita agli atti d'ufficio della Direzione generale Agricoltura,             
Servizio produzioni vegetali, in data 30/5/2003 al n. AA                        
- che la medesima Associazione era gia' stata riconosciuta con                  
decreto del Ministero dell'Agricoltura e delle foreste in data                  
5/1/1985 prot. n. A195, ai sensi del Reg. CE 2261/84 e DM MAF                   
17/9/1984;                                                                      
visto il verbale redatto dal tecnico incaricato del Servizio                    
Produzioni vegetali dal quale si evince che l'Associazione regionale            
tra produttori olivicoli (ARPO) ha prodotto i documenti previsti,               
incluso lo statuto sociale, e che la medesima possie                            
ritenuto pertanto di riconoscere l'Associazione regionale tra                   
produttori olivicoli (ARPO) quale Organizzazione di produttori del              
settore oleicolo, ai sensi del Reg. CE n. 1334/2002;                            
viste:                                                                          
- la L.R. 26 novembre 2001, n. 43 "Testo unico in materia di                    
organizzazione e di rapporti di lavoro nella Regione                            
Emilia-Romagna";                                                                
- la deliberazione della Giunta regionale n. 447, in data 24 marzo              
2003, recante "Indirizzi in ordine alle relazioni organizzative e               
funzionali fra le strutture e sull'esercizio delle funzioni                     
dirigenziali";                                                                  
- la determinazione del Direttore generale Agricoltura n. 14230, in             
data 21 dicembre 2001, concernente l'attribuzione delle                         
responsabilita' di Servizio, l'istituzione delle posizioni                      
dirigenziali professional ed il conferimento dei relativi incarichi,            
- la determinazione dello stesso Direttore generale n. 1289 del 22              
febbraio 2002, con la quale sono stati ulteriormente specificati gli            
ambiti di competenza assegnati ai Servizi, nonche' la successiva                
determinazione n. 7321 del 23/6/2003;                                           
attestata la regolarita' amministrativa del presente provvedimento ai           
sensi della deliberazione 447/03;                                               
determina:                                                                      
1) di dare atto che l'Associazione regionale tra produttori olivicoli           
(ARPO) con sede in Rimini, Via Emilia n. 106, gia' riconosciuta ai              
sensi del Reg. CE 2261/84 con decreto ministeriale in data 5/1/1985             
prot. n. A195, soddisfa le condizioni previ                                     
2) di riconoscere pertanto, ai sensi dell'art. 2, par. 2 lett. a),              
del Reg. CE 1334/2002, quale Organizzazione di produttori del settore           
oleicolo, la seguente Associazione: "Associazione regionale tra                 
produttori olivicoli" (ARPO) con sede in Rimini                                 
3) di attribuire all'Organizzazione di produttori "Associazione                 
regionale tra produttori olivicoli" (ARPO) con sede in Rimini, Via              
Emilia n. 106, quale numero di riconoscimento, il numero 1;                     
4) di fare obbligo all'associazione sopra detta dell'osservanza e del           
rispetto delle norme statutarie, comunitarie e nazionali in materia e           
di tenere presso la propria sede tutti i libri sociali previsti dalle           
leggi vigenti relativi agli Organi sta                                          
5) di pubblicare il presente atto nel Bollettino Ufficiale della                
Regione Emilia-Romagna e di trasmetterne copia ad ARPO, al Ministero            
delle Politiche agricole e forestali e all'Agenzia per le Erogazioni            
in agricoltura (AGEA).                                                          
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO                                                    
Luciano Trentini                                                                

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ultima modifica 2023-05-19T22:22:53+02:00

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