REGIONE EMILIA-ROMAGNA - PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

ORDINANZA DEL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE 20 gennaio 2003, n. 6

Influenza aviaria - Misure di contenimento dell'influenza aviaria da stipti a bassa patogenicita' sul territorio della RER modifica dell'ordinanza n. 363 del 18/12/2002

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE                                            
Vista la propria ordinanza n. 363 del 18/12/2002 con la quale sono              
state adottate misure di contenimento dell'influenza aviaria da                 
stipiti a bassa patogenicita' sul territorio regionale;visto il                 
referto della Sezione provinciale di Reggio Emilia dell'Istituto                
Zooprofilattico Sperimentale della Lombardia e dell'Emilia-Romagna              
con il quale si comunica il riscontro di positivita' a seguito di               
controlli sierologici per la ricerca di anticorpi nei confronti del             
virus influenzale aviare effettuati in un allevamento di galline                
ovaiole sito nel comune di Cavriago;                                            
ritenuto:                                                                       
- che in base al riscontro di positivita' sierologica l'allevamento             
sia da considerarsi sospetto di infezione ai sensi del DM 28                    
settembre 2000 "Misure integrative di lotta contro l'influenza                  
aviaria";                                                                       
- necessario procedere alla verifica sanitaria degli allevamenti                
avicoli presenti nell'area territoriale circostante l'allevamento               
interessato dal reperto ed in quelli ad esso funzionalmente                     
collegati;                                                                      
- altresi' necessario adottare in via temporanea, in un'area                    
territoriale comprendente parte del territorio delle province di                
Reggio Emilia e Parma alcune misure cautelari volte ad evitare                  
l'eventuale diffusione dell'infezione;                                          
- quindi necessario modificare la precedente ordinanza n. 363 del               
18/12/2002 ed in particolare l'Allegato 1 che definiva la "zona di              
attenzione";                                                                    
visti:                                                                          
- il TULLSS approvato con RD 1265/34;                                           
- la Legge 23/12/1978, n. 833 e successive modificazioni ed                     
integrazioni;                                                                   
- il Regolamento di Polizia Veterinaria approvato con DPR 8/2/1954,             
n. 320 e successive modificazioni ed integrazioni;                              
- la Legge n. 218 del 2 giugno 1988 - Misure per la lotta contro                
l'afta epizootica ed altre malattie epizootiche degli animali;                  
- il DM n. 298 del 20 luglio 1989, regolamento per la determinazione            
dei criteri per il calcolo del valore di mercato degli animali                  
abbattuti ai sensi della Legge n. 218 del 2 giugno 1988;                        
- il DPR 15 novembre 1996, n. 656 - Regolamento per l'attuazione                
della Direttiva 92/40/CEE che istituisce misure comunitarie di lotta            
contro l'influenza aviaria;                                                     
- Il DM 28 settembre 2000 - Misure integrative di lotta contro                  
l'influenza aviaria;                                                            
richiamata la deliberazione della Giunta regionale 2541/95 cosi' come           
confermata dalla deliberazione 2775/01;                                         
dato atto ai sensi dell'art. 37, comma 4 della LR 43/01 e della                 
delibera della Giunta regionale 2774/01:                                        
- del parere favorevole espresso dal Responsabile del Servizio                  
Veterinario e Igiene degli alimenti - dott. Ivano Massirio - in                 
merito alla regolarita' tecnica della presente ordinanza;                       
- del parere favorevole espresso dal Direttore generale alla Sanita'            
- dott. Franco Rossi - in merito alla legittimita' della presente               
ordinanza;                                                                      
su proposta dell'Assessore alla Sanita';                                        
ordina:                                                                         
1) l'Allegato I, della propria ordinanza n. 363 del 18/12/2002 e'               
sostituito dall'Allegato I, parte integrante della presente                     
ordinanza;                                                                      
2) le misure previste dalla presente ordinanza possono essere                   
modificate con l'evolversi della situazione epidemiologica;                     
3) i sigg. Sindaci dei Comuni della regione Emilia-Romagna,                     
Direttori delle Aziende Unita' sanitarie locali, i Responsabili dei             
Servizi Veterinari delle Aziende Unita' sanitarie locali, il                    
personale di vigilanza previsto dall'art. 13 della Legge 4 maggio               
1982, n. 19, nonche' gli agenti della forza pubblica, sono                      
incaricati, ciascuno per la parte di competenza, dell'esecuzione                
della presente ordinanza;                                                       
4) la presente ordinanza entra immediatamente in vigore e sara'                 
pubblicata nel Bollettino della Regione Emilia-Romagna.                         
IL PRESIDENTE                                                                   
Vasco Errani                                                                    
ALLEGATO I                                                                      
Zona di attenzione - Delimitazione area territoriale                            
La zona di attenzione comprende:                                                
- la parte della povincia di Bologna delimitata:                                
- a nord-ovest dagli assi autostradali denominati A13 Bologna -                 
Padova e A1 Bologna - Firenze;                                                  
- a nord, est e sud dai confini della provincia stessa.                         
- I comuni o parte dei comuni della provincia di Parma di seguito               
elencati: Montechiarugolo, Parma (la parte di comune delimitata a               
nord-ovest dalla Statale 343, a sud ovest dal fiume Parma, a nord, a            
nord est e a sud est dal confine comunale), Sorbolo, Traversetolo.              
- I comuni della provincia di Reggio Emilia di seguito indicati:                
Albinea, Bagnolo in Piano, Bibbiano, Boretto, Brescello, Cadelbosco             
di Sopra, Campegine, Castelnovo di Sotto, Cavriago, Gattatico,                  
Gualtieri, Montecchio Emilia, Poviglio, Quattro Castella, Reggio                
Emilia, San Polo d'Enza, Sant'Ilario, Vezzano sul Crostolo.                     

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ultima modifica 2023-05-19T22:22:53+02:00

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