REGIONE EMILIA-ROMAGNA - GIUNTA REGIONALE

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 10 novembre 2003, n. 2238

Determinazione delle modalita' di accesso e di gestione dell'elenco Agenzie sicure in Emilia-Romagna

LA GIUNTA DELLA REGIONE EMILIA-ROMAGNA                                          
Richiamata:                                                                     
- la L.R. 31 marzo 2003, n. 7 "Disciplina delle attivita' di                    
produzione, organizzazione e vendita viaggi, soggiorni e servizi                
turistici. Abrogazione della L.R. 26 luglio 1997, n. 23 (Disciplina             
delle attivita' delle agenzie di viaggio e turismo)";                           
richiamati, in particolare:                                                     
- l'art. 16, comma 1, il quale prevede che le agenzie di viaggio e              
turismo operanti in Emilia-Romagna che adottano un disciplinare che             
garantisca un alto livello nell'organizzazione e nella sicurezza dei            
servizi offerti e di rispetto del "turismo etico", possono richiedere           
l'iscrizione all'elenco "Agenzie sicure in Emilia-Romagna" tenuto               
dall'Assessorato regionale competente e pubblicato annualmente nel              
Bollettino Ufficiale e sul sito Internet della Regione;                         
- l'art. 16, comma 2, il quale prevede che le modalita' di accesso e            
di gestione dell'elenco di cui al precedente comma, sono stabilite              
con atto della Giunta regionale previa consultazione degli organismi            
a tutela del turista o delle rappresentanze regionali delle                     
associazioni dei consumatori ammesse dal Consiglio nazionale dei                
consumatori e degli utenti, istituito con Legge n. 281 del 1998;                
dato atto che in data 6 novembre 2003 sono state espletate le                   
consultazioni previste dall'art. 16, comma 2 della legge sopracitata,           
come risulta agli atti del Servizio Turismo e Qualita' Aree                     
turistiche;                                                                     
ritenuto, pertanto, di provvedere a definire le modalita' di accesso            
e gestione dell'elenco sopracitato mediante gli allegati al presente            
atto, di cui sono parte integrante e sostanziale:                               
a) modalita' attuative per l'accesso e la gestione dell'elenco                  
"Agenzie sicure in Emilia-Romagna";                                             
b) modulistica per la presentazione della domanda;                              
c) criteri di valutazione delle domande;                                        
d) scheda customer satisfaction;                                                
e) polizza assicurativa tipo delle Agenzie sicure;                              
f) codice deontologico-etico delle "Agenzie sicure in                           
Emilia-Romagna";                                                                
g) modulistica per la comunicazione dei dati delle azioni di                    
solidarieta' e/o di cooperazione allo sviluppo a cui si e' aderito in           
sede di domanda;                                                                
h) modulistica informativa per il turista;                                      
vista la deliberazione della Giunta regionale n. 447 del 24 marzo               
2003 recante "Indirizzi in ordine alle relazioni organizzative e                
funzionali tra le strutture e sull'esercizio delle funzioni                     
dirigenziali";                                                                  
dato atto del parere di regolarita' amministrativa espresso dal                 
Direttore generale Attivita' produttive, Commercio e Turismo dott.              
Uber Fontanesi, ai sensi dell'art. 37, quarto comma della L.R. 43/01            
e della deliberazione della Giunta regionale 447/03;                            
su proposta dell'Assessore competente per materia;                              
a voti unanimi e palesi, delibera:                                              
a) di approvare, in attuazione dell'art. 16 della L.R. 7/03, gli                
allegati di seguito indicati, parti integranti e sostanziali della              
presente deliberazione:                                                         
Allegato A "Modalita' attuative per l'accesso e la gestione                     
dell'elenco ôAgenzie sicure in Emilia-Romagna'"                                 
Allegato B "Modulistica per la presentazione della domanda"                     
Allegato C "Criteri di valutazione delle domande"                               
Allegato D "Scheda customer satisfaction"                                       
Allegato E "Polizza assicurativa tipo delle Agenzie sicure"                     
Allegato F "Codice deontologico-etico delle Agenzie sicure in                   
Emilia-Romagna"                                                                 
Allegato G "Modulistica per la comunicazione dei dati delle azioni di           
solidarieta' e/o di cooperazione allo sviluppo a cui si e' aderito in           
sede di domanda"                                                                
Allegato H "Modulistica informativa per il turista";                            
b) di disporre la pubblicazione della presente deliberazione e dei              
relativi allegati nel Bollettino Ufficiale della Regione                        
Emilia-Romagna in forma integrale.                                              
ALLEGATO A                                                                      
Modalita' attuative per l'accesso e la gestione dell'elenco "Agenzie            
sicure in Emilia-Romagna"                                                       
1. Elenco delle Agenzie sicure in Emilia-Romagna                                
E' istituito presso l'Assessorato regionale competente l'elenco delle           
"Agenzie sicure in Emilia-Romagna" come previsto ai sensi dell'art.             
16 della L.R. 31 marzo 2003, n. 7 "Disciplina delle attivita' di                
produzione, organizzazione e vendita viaggi, soggiorni e servizi                
turistici. Abrogazione della L.R. 26 luglio 1997, n. 23 (Disciplina             
delle attivita' delle agenzie di viaggio e turismo)".                           
Nell'elenco sono iscritte le agenzie di viaggio operanti in                     
Emilia-Romagna che adottano un disciplinare che garantisca un alto              
livello nell'organizzazione e nella sicurezza dei servizi offerti e             
di rispetto del turismo etico.                                                  
2. Elementi di garanzia                                                         
Le agenzie di viaggio, al fine di garantire "un alto livello                    
nell'organizzazione e nella sicurezza dei servizi offerti e di                  
rispetto del turismo etico" adottano, nello svolgimento                         
dell'attivita' d'impresa, precise garanzie rispetto a tre elementi              
quali:                                                                          
- livello organizzativo;                                                        
- affidabilita' verso il cliente;                                               
- eticita' dell'offerta.                                                        
In particolare, per ognuno dei tre elementi sopra citati sono                   
individuati, rispettivamente, i seguenti indicatori.                            
Livello organizzativo (indicato brevemente con la sigla LO)                     
1) Indice di specializzazione territoriale                                      
2) Allargamento dell'orario di accessibilita'                                   
3) Allargamento delle giornate di accessibilita'                                
4) Servizio online                                                              
5) Facilita' ad accedere alle offerte last-minute                               
6) Servizio di appuntamento                                                     
7) Colloqui con esperti o visitatori delle mete selezionate per                 
personalizzare il viaggio                                                       
8) Disponibilita' di servizi accessori connessi                                 
9) Personalizzazione della proposta                                             
10) Qualita' dei servizi offerti                                                
Affidabilita' verso il cliente (indicata brevemente con la sigla                
AVC)                                                                            
1) Acccttazione di tutti i servizi di pagamento                                 
2) Offerta di servizi sostitutivi nella realizzazione del prodotto              
offerto                                                                         
3) Soddisfazione del cliente                                                    
4) Informazioni complete e prezzi chiari                                        
5) Scheda customer satisfaction distribuita in sede di prenotazione             
6) Disponibilita' ad essere verificati dalla commissione prevista al            
punto 6 del presente allegato                                                   
7) Esperienza                                                                   
8) Disponibilita' di informazioni e assistenza durante il soggiorno             
9) Personale riconoscibile                                                      
10) Competenza linguistica                                                      
Eticita' dell'offerta (indicata brevemente con la sigla EO)                     
1) Azioni di solidarieta' e di cooperazione allo sviluppo                       
2) Adesione ad un codice deontologico-etico                                     
3) Sensibilizzazione del cliente                                                
3. Requisiti per l'accesso                                                      
Possono accedere all'elenco di cui al punto 1 le agenzie di viaggio             
operanti in Emilia-Romagna, di cui all'art. 2 della L.R. 7/03, che              
soddisfano le seguenti condizioni:                                              
a) svolgimento dell'attivita' da almeno 4 anni alla data di                     
presentazione della domanda;                                                    
b) adeguata copertura della polizza assicurativa che preveda quanto             
indicato nell'Allegato E "Polizza assicurativa tipo delle Agenzie               
sicure";                                                                        
c) mancanza di condanne penali a carico del titolare e/o legale                 
rappresentante e componenti del Consiglio di amministrazione (in caso           
di societa') dell'agenzia nonche' di contenziosi pendenti                       
relativamente ai provvedimenti di cui all'art. 22 della L.R. 7/03               
(sospensione e revoca autorizzazione);                                          
d) versamento del deposito cauzionale secondo le modalita' stabilite            
dall'art. 13 della L.R. 7/03;                                                   
e) utilizzo di un contratto di vendita conforme a quanto previsto               
dalla normativa vigente;                                                        
f) rispondenza, rispetto agli indicatori previsti per ogni elemento             
di garanzia di cui al precedente punto 2, di almeno il 50% del                  
punteggio massimo assegnabile, secondo i criteri previsti                       
nell'Allegato C "Criteri di valutazione delle domande".                         
4. Marchio di qualita'                                                          
E' istituito un marchio di qualita' rappresentato graficamente dal              
logo che verra' definito con successiva determinazione del                      
Responsabile del Servizio Turismo, che sara' assegnato alle agenzie             
iscritte nell'elenco di cui al precedente punto 1.                              
Il marchio, una volta acquisito, deve essere esposto in modo visibile           
sulle strutture dell'agenzia e sul materiale promozionale della                 
stessa, secondo quanto previsto nella determinazione sopracitata, che           
sara' pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione                         
Emilia-Romagna prima della pubblicazione dell'elenco di cui al punto            
1.                                                                              
5. Presentazione delle domande                                                  
Le domande di iscrizione all'elenco di cui al punto 1 devono essere             
inviate al Servizio Turismo e Qualita' Aree turistiche della Regione            
Emilia-Romagna dal titolare e/o legale rappresentante dell'agenzia              
interessata, in bollo da Euro 10,33, e redatte nella forma di                   
dichiarazione sostitutiva di atto di notorieta', utilizzando                    
l'apposita modulistica (anche in copia fotostatica) allegata al                 
presente atto (Allegato B "Modulistica per la presentazione della               
domanda") e reperibile su Internet al sito regionale:                           
www.regione.emilia-romagna.it/fr_turismo.htm, e presso la Regione               
Emilia-Romagna (URP - Ufficio Relazioni con il pubblico).                       
Alla domanda devono essere allegati i documenti comprovanti i                   
requisiti per l'accesso di cui al punto 3, lett. b) ed e) in copia              
semplice.                                                                       
Le dichiarazioni sostitutive di atto di notorieta', sottoscritte in             
mancanza del dipendente addetto devono essere presentate unitamente a           
copia fotostatica, non autenticata, di un documento di identita' del            
sottoscrittore (vedi art. 38 DPR 445/00).                                       
La domanda deve contenere, inoltre, l'impegno del sottoscrittore a:             
- consegnare all'Amministrazione procedente, nell'esercizio della sua           
attivita' di controllo, tutta la documentazione necessaria a                    
verificare la veridicita' delle dichiarazioni rese;                             
- comunicare, entro 30 giorni dal loro verificarsi, la perdita di uno           
o piu' requisiti previsti dal punto 3;                                          
- accettare l'esclusione dall'"Elenco Agenzie sicure in                         
Emilia-Romagna e la contestuale revoca del marchio cosi' come                   
previsto dal punto 8.                                                           
La domanda d'iscrizione all'elenco "Agenzie sicure in Emilia-Romagna"           
deve pervenire al Servizio Turismo e Qualita' Aree turistiche nei               
seguenti periodi:                                                               
- dall'1 al 10 gennaio (con ricevimento presso il Servizio entro il             
10 gennaio);                                                                    
- dall'1 al 10 aprile (con ricevimento presso il Servizio entro il 10           
aprile);                                                                        
- dall'1 al 10 settembre (con ricevimento presso il Servizio entro il           
10 settembre).Le domande pervenute oltre i termini sopra indicati               
verranno esaminate nel periodo d'istruttoria immediatamente                     
successivo.                                                                     
Le richieste di iscrizione si intendono tacitamente rinnovate dopo un           
anno, salvo rinuncia scritta.                                                   
6. Istruttoria                                                                  
Le domande di iscrizione all'elenco, presentate secondo quanto                  
previsto al precedente punto 5, vengono istruite applicando i criteri           
di valutazione previsti nell'Allegato C "Criteri di valutazione delle           
domande".                                                                       
Per effettuare l'istruttoria il Responsabile del Servizio istituisce,           
con proprio atto, una commissione da lui presieduta e composta da:              
- un funzionario del Servizio regionale al Turismo individuato quale            
responsabile del procedimento;                                                  
- un funzionario del Servizio provinciale al Turismo, competente in             
materia di agenzie di viaggio, di volta in volta interessato;                   
- tre rappresentanti delle associazioni di categoria maggiormente               
rappresentative a livello regionale;                                            
- un rappresentante degli organi regionali a difesa del turista delle           
associazioni dei consumatori ammesse nel Consiglio nazionale dei                
consumatori e degli utenti, istituito con Legge n. 281 del 1998                 
"Disciplina dei diritti dei consumatori e degli utenti".                        
Per lo svolgimento dei suoi compiti, la Commissione istruttoria:                
- accerta la sussistenza dei requisiti richiesti dal presente                   
disciplinare;                                                                   
- richiede eventuali integrazioni alle domande incomplete;                      
- dispone le verifiche sui singoli elementi della qualita' (livello             
organizzativo, affidabilita' verso il cliente ed eticita'                       
dell'offerta), effettuando anche sopralluoghi presso l'agenzia                  
interessata da parte del funzionario provinciale membro della                   
Commissione istruttoria;                                                        
- analizza i reclami pervenuti da parte dei clienti delle agenzie               
iscritte nell'elenco di cui al punto 1;                                         
- verifica i comportamenti che possono causare o che hanno causato la           
sospensione del marchio secondo quando previsto al successivo punto             
8.                                                                              
A conclusione del proprio lavoro, la Commissione istruttoria redige             
l'elenco delle agenzie che hanno presentato domanda nei termini                 
stabiliti dal punto 5, con il relativo punteggio conseguito sulla               
base degli esiti emersi dall'istruttoria e propone al Responsabile di           
Servizio:                                                                       
- l'iscrizione all'elenco delle agenzie interessate e la contestuale            
assegnazione del marchio;                                                       
- l'esclusione dall'elenco delle agenzie interessate con revoca del             
marchio;                                                                        
- la sospensione della facolta' di avvalersi del marchio da parte               
dell'agenzia.                                                                   
Ai componenti la Commissione istruttoria non e' erogato alcun                   
compenso.                                                                       
Con l'atto che istituisce la Commissione, il Responsabile del                   
Servizio definisce, inoltre, le modalita' di funzionamento della                
stessa e, se necessario, ne integra e/o ne specifica i compiti.                 
Il Responsabile del Servizio inoltre valuta il risultato conclusivo             
dell'istruttoria e provvede all'iscrizione delle agenzie di viaggio             
idonee all'inserimento nell'elenco "Agenzie sicure in                           
Emilia-Romagna".                                                                
Il Responsabile del Servizio regionale al Turismo provvede infine,              
annualmente alla pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione           
dell'elenco "Agenzie sicure in Emilia-Romagna" che riporta, suddivise           
per provincia, tutte le agenzie di viaggio alle quali e' stato                  
assegnato il marchio nonche' quelle ancora iscritte nell'elenco, ma             
in fase di sospensione del marchio.                                             
7. Termini del procedimento                                                     
Le istruttorie delle domande d'iscrizione si concludono entro 45                
giorni, in mancanza di richieste di integrazione delle domande                  
incomplete, dal ricevimento dell'istanza d'iscrizione. Nel caso in              
cui la richiesta venga presentata fuori dai termini previsti al punto           
5, il responsabile del procedimento provvede a comunicare                       
all'interessato il ritardo, interrompendo i termini del procedimento,           
i quali iniziano a decorrere dal primo giorno utile del periodo                 
successivo previsto per la presentazione delle domande.                         
8. Sospensione, esclusione dall'elenco e revoca del marchio                     
La sospensione del marchio e' disposta a seguito di comportamenti               
potenzialmente lesivi della tutela del marchio stesso o delle altre             
agenzie iscritte all'elenco "Agenzie sicure in Emilia-Romagna"                  
quando, in seguito ad apposita istruttoria, tali comportamenti si               
rivelano fondati e verificati.                                                  
La richiesta di sospensione del marchio puo' avvenire, su proposta              
della Commissione istruttoria e/o su segnalazione                               
dell'Amministrazione provinciale competente.                                    
La sospensione del marchio comporta la diffida al perseguimento dei             
comportamenti che l'hanno causata. La Commissione istruttoria,                  
verificata ulteriormente l'attivita' dell'agenzia sospesa, propone              
l'annullamento del provvedimento di sospensione o l'esclusione                  
definitiva dell'agenzia dall'elenco "Agenzie sicure in                          
Emilia-Romagna" con revoca del marchio.                                         
Oltre ai casi sopra elencati l'esclusione dall'elenco "Agenzie sicure           
in Emilia-Romagna" avviene quando vengono a mancare i requisiti                 
stabiliti al punto 3 del presente disciplinare.                                 
In particolare, per quanto previsto alla lettera c) dello stesso                
punto 3, se il titolare e/o legale rappresentante e componenti del              
Consiglio di Amministrazione in caso di societa' incorrrono in                  
pendenze giudiziarie, l'agenzia viene esclusa dall'elenco con                   
provvedimento di revoca del marchio senza possibilita' d'inserimento            
successivo.                                                                     
La sospensione e l'esclusione delle agenzie dall'elenco "Agenzie                
sicure in Emilia-Romagna" e la revoca del marchio, sono disposte dal            
Responsabile del Servizio con proprio atto.                                     
9. Registrazione del marchio                                                    
La Regione provvedera' alla registrazione del marchio presso gli                
organismi competenti secondo la normativa vigente.                              
Qualsiasi utilizzo del marchio sara' possibile solo se autorizzato              
dal Responsabile del Servizio competente.                                       
L'uso non autorizzato, o comunque improprio, del marchio da parte di            
qualsiasi soggetto e' perseguito a termini di legge.                            
10. Modalita' di svolgimento delle attivita' che caratterizzano                 
l'eticita' dell'offerta                                                         
A) Azioni di solidarieta' e di cooperazione allo sviluppo                       
L'agenzia di viaggio puo' destinare una quota minima dell'1/1000 del            
costo del servizio, per incoraggiare forme di sostegno o di aiuto               
verso il paese nel quale e' diretto il turista oppure in quello                 
prescelto dall'agenzia stessa.                                                  
Il soggetto destinatario delle azioni di solidarieta' e di                      
cooperazione allo sviluppo e' una Organizzazione non governativa                
(ONG) con sede in Emilia-Romagna individuata direttamente                       
dall'agenzia o facente parte dei programmi di cooperazione allo                 
sviluppo attuati dalla Regione Emilia-Romagna, ai sensi della L.R. 21           
giugno 2002, n. 12.                                                             
Per Organizzazioni non governative (ONG) si intendono le                        
organizzazioni riconosciute come idonee a realizzare progetti di                
cooperazione con i paesi in via di sviluppo dal MAE (Ministero degli            
Affari esteri). L'elenco delle ONG con sede in Emilia-Romagna nonche'           
di quelle ONG facenti parte dei programmi di cooperazione allo                  
sviluppo attuati dalla Regione Emilia-Romagna e' consultabile sul               
sito www.regione.emilia-romagna.it/cooperazionedecentrata.                      
Il titolare e/o legale rappresentante dell'agenzia che si dichiara              
disponibile ad aderire ad un'azione di solidarieta' e di cooperazione           
allo sviluppo, secondo quanto richiesto al punto 21) del                        
questionario, deve comunicare in forma di dichiarazione sostitutiva             
di atto di notorieta', al Servizio Turismo della Regione                        
Emilia-Romagna, entro 60 giorni dalla data di acquisizione del                  
marchio di qualita' di cui al precedente punto 4, le seguenti                   
informazioni:                                                                   
- estremi identificativi della Organizzazione non governativa                   
prescelta per l'azione di solidarieta';                                         
- descrizione del progetto/i al/i quale/i viene destinato il sostegno           
finanziario;                                                                    
- quota destinata all'intervento/i.                                             
Per tale comunicazione il titolare e/o legale rappresentante                    
dell'agenzia utilizza il modulo allegato alla lettera G "Modulistica            
per la comunicazione dei dati delle azioni di solidarieta' e/o di               
cooperazione allo sviluppo a cui si e' aderito in sede di domanda".             
La mancata comunicazione entro i termini previsti, comporta il venir            
meno dell'adesione ad un'azione di solidarieta' e di cooperazione               
allo sviluppo, secondo quanto richiesto al punto 21) del                        
questionario.                                                                   
B) Adesione ad un codice deontologico-etico                                     
La Regione Emilia-Romagna definisce un codice deontologico per le               
agenzie iscritte all'elenco di cui al punto 1 come segue:                       
- per i viaggi e soggiorni che organizza direttamente:                          
- questa agenzia di viaggio utilizza imprese che offrono servizi o              
prodotti non nocivi alla salute ed alla sicurezza delle persone                 
coinvolte;                                                                      
- questa agenzia di viaggio si impegna dal punto di vista ambientale            
a privilegiare alloggi, ristoranti, strutture, trasporti compatibili            
con l'ambiente, in relazione alla capacita' di carico turistico,                
resistenza ecologica ed economica del luogo visitato;                           
- questa agenzia di viaggio ha rapporti con imprese che non impiegano           
i bambini di eta' inferiore ai 14 anni e con un salario minimo                  
riconosciuto che non configuri una situazione di sfruttamento,                  
(secondo quanto previsto dalle convenzioni internazionali sull'eta'             
minima per l'accesso al lavoro 138/73 e sul lavoro minorile,                    
182/99).                                                                        
Le agenzie di viaggio che aderiscono al codice hanno l'obbligo di               
esporlo in modo visibile al pubblico, utilizzando il modulo allegato            
alla lettera F "Codice deontologico-etico delle Agenzie sicure in               
Emilia-Romagna".                                                                
La mancata esposizione comporta il venir meno dell'adesione al codice           
deontologico-etico, secondo quanto richiesto al punto 22 del                    
questionario.                                                                   
C) Sensibilizzazione del cliente                                                
La sensibilizzazione del cliente verso i fenomeni presenti nei Paesi            
nei quali si sta recando viene effettuata facendo sottoscrivere al              
cliente stesso la modulistica informativa per il turista, riportato             
in Allegato H, e contenente:                                                    
1) la segnalazione del fenomeno dell'offerta sessuale minorile a                
pagamento;                                                                      
2) gli articoli normativi che regolano il fenomeno stesso;                      
3) i rischi sanitari relativi ai Paesi oggetto del viaggio nonche'              
quelli relativi ad ogni altro aspetto che possa influenzare il                  
soggiorno (sicurezza, emergenza, etc.).                                         
Il modulo e' composto da due parti, la prima contenente i dati del              
turista che, una volta sottoscritta, viene trattenuta dall'agenzia.             
La seconda contenente i riferimenti normativi relativi al punto 2 ed            
i dati di cui al punto 3 che viene consegnata al cliente.                       
Per le informazioni relative al punto 3, le agenzie possono                     
utilizzare le notizie pubblicate sui siti                                       
www.viaggiaresicuri.mae.aci.it e                                                
www.regione.emilia-romagna/agenziasan/iridex.htm.                               
La mancata sottoscrizione del modulo comporta il venir meno                     
dell'azione di sensibilizzazione del cliente, secondo quanto                    
richiesto al punto 23 del questionario.                                         
11. Modalita' di gestione della scheda "customer satisfaction"                  
L'agenzia di viaggio che dichiara la propria disponibilita' a                   
consegnare la scheda "customer satisfaction" ai propri clienti in               
fase di prenotazione, secondo quanto richiesto al punto 15) del                 
questionario, ha l'obbligo di consegnare la copia del modello                   
riportato in Allegato G "Modulistica per la comunicazione dei dati              
delle azioni di solidarieta' e/o di cooperazione allo sviluppo a cui            
si e' aderito in sede di domanda" a tutti i clienti con i quali                 
concluda una transazione. La scheda "customer satisfaction"                     
consegnata potra' essere spedita dal cliente interessato alla                   
Provincia territorialmente competente, con spese a carico della                 
stessa.                                                                         
Il funzionario del Servizio provinciale al turismo, partecipante alla           
Commissione istruttoria, provvede a raccogliere le schede "customer             
satisfaction" inviate e a valutarne il contenuto sulla base delle               
conoscenze acquisite nell'ambito della gestione delle funzioni                  
amministrative, di vigilanza e controllo delle agenzie di viaggio               
previste dall'art. 4 della L.R. 7/03, ed eventualmente sottoporle               
all'analisi della Commissione istruttoria che puo' disporre le                  
verifiche di competenza.                                                        
I dati relativi alle risposte ai quesiti Q7 e Q8 verranno inviati in            
forma anonima e non individuale dal funzionario provinciale, per il             
tramite del funzionario regionale responsabile del procedimento, al             
Servizio Politiche familiari, Infanzia e Adolescenza della Regione              
Emilia-Romagna per la redazione di eventuali statistiche.                       
La mancata consegna da parte dell'agenzia della scheda "customer                
satisfaction" al cliente comporta il venir meno dell'adesione del               
punto 15) del questionario.                                                     
12. Tutela della privacy                                                        
Tutti i dati personali di cui l'Amministrazione venga in possesso per           
l'espletamento del presente procedimento verranno trattati nel                  
rispetto della Legge 675/96 e successive modificazioni. Per i dati              
relativi al seguente procedimento il titolare per il trattamento dei            
dati e' la Regione Emilia-Romagna. Il responsabile del trattamento e'           
il Direttore generale alle Attivita' produttive, Commercio e                    
Turismo.                                                                        
13. Informazioni e accesso agli atti                                            
II responsabile del procedimento e' la dott.ssa Maura Mingozzi del              
Servizio Turismo della Regione Emilia-Romagna.                                  
Gli atti relativi al procedimento potranno essere presi in visione              
presso il Servizio Turismo della Regione Emilia-Romagna - Viale Aldo            
Moro n. 64 - 40139 Bologna.                                                     
(segue allegato fotografato)                                                    

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ultima modifica 2023-05-19T22:22:53+02:00

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