REGIONE EMILIA-ROMAGNA - GIUNTA REGIONALE

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 10 novembre 2003, n. 2202

Approvazione convenzione tra la Regione Emilia-Romagna ed il "Coordinamento delle Associazioni di volontariato per la protezione civile" della provincia di Rimini per la gestione della rete di telefonia mobile ad uso del volontariato di protezione civile per l'anno 2003

LA GIUNTA DELLA REGIONE EMILIA-ROMAGNA                                          
(omissis)  delibera:                                                            
1) di approvare, sulla base di quanto indicato in premessa, il                  
rinnovo della convenzione con il "Coordinamento delle Associazioni di           
volontariato per la protezione civile" della provincia di Rimini per            
una collaborazione e supporto tecnico per la gestione, in situazioni            
ordinarie e di emergenza, della rete di telefonia mobile ad uso del             
volontariato di protezione civile della regione Emilia-Romagna;                 
2) di stabilire in Euro 12.000,00 l'importo complessivo da assegnare            
e concedere al "Coordinamento delle Associazioni di volontariato per            
la protezione civile" della provincia di Rimini quale finanziamento             
massimo per fare fronte ai costi per la gestione, anno 2003, della              
rete di telefonia mobile, il pagamento dei canoni e quant'altro                 
pertinente alla presente convenzione che sosterranno le Associazioni            
coinvolte nella rete suindicata;                                                
3) di imputare la spesa di Euro 12.000,00 registrata al n. 4989 di              
impegno sul Capitolo 47104 "Contributi ad Enti ed Associazioni per la           
realizzazione degli interventi previsti dalla L.R. 29 luglio 1983, n.           
26", di cui all'UBP 1.4.4.2.17100, del Bilancio per l'esercizio                 
finanziario 2003 che e' stato dotato della necessaria                           
disponibilita';                                                                 
4) di dare atto che ai sensi dell'art. 51 della L.R. 15 novembre                
2001, n. 40, il Responsabile del Servizio Protezione civile,                    
provvedera' alla stipula della suddetta convenzione e                           
successivamente, con propri atti formali il Dirigente competente                
provvedera', alla liquidazione del contributo in base alle modalita'            
indicate all'art. 6 della convenzione allegata;                                 
5) di approvare l'Allegato A) schema tipo di convenzione, quale parte           
integrante e sostanziale della presente deliberazione dando atto che            
il Responsabile del Servizio Protezione civile, ai sensi della                  
normativa vigente, provvedera' alla sottoscrizione della                        
convenzione;                                                                    
6) di dare atto, inoltre, che la convenzione ha validita' annuale (a            
partire dalla data di sottoscrizione) e che sulla base dei risultati            
conseguiti, con successivi atti potra' essere rinnovata;                        
7) di pubblicare per estratto la presente deliberazione nel                     
Bollettino Ufficiale della Regione Emilia-Romagna.                              
ALLEGATO A)                                                                     
Schema di convenzione tra il "Coordinamento delle Associazioni di               
volontariato per la protezione civile" della provincia di Rimini e              
Regione Emilia-Romagna per la gestione della rete telefonica                    
d'emergenza della colonna mobile regionale del volontariato                     
L'anno . . . . . . . . addi' . . . . .  del mese di . . . . . . . . .           
. . .  in  Bologna presso i locali del Servizio di Protezione civile            
regionale di Viale Silvani n. 6 - Bologna in esecuzione della giusta            
deliberazione della Giunta regionale n. . . . . . .  del . . . . . .            
. . . . .                                                                       
fra                                                                             
Regione Emilia-Romagna (che in seguito sara' chiamata Ente)                     
rappresentata dal Responsabile del Servizio Protezione civile . . . .           
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . ., che agisce per conto e in              
nome della Regione Emilia-Romagna                                               
l'Organizzazione di volontariato . . . . . . . . . . . . . . . che in           
seguito sara' chiamata Organizzazione, p. IVA/c.f. . . . . . . . . .            
. . . . . . . . ., con sede legale in . . . . . . . . . . . . . . . .           
. . . a . . . . . . . . . . . . . . . . , iscritta nel registro                 
regionale del volontariato in data . . . . . . . . . . . ., con atto            
del . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .,                      
rappresentata da . . . . . . . . . nato a . . . . . . . . . . . . . .           
. . . in qualita' di legale rappresentante dell'Organizzazione                  
stessa                                                                          
premesso:                                                                       
- che la Regione Emilia-Romagna con la L.R. 45/95 disciplina le                 
funzioni regionali in materia di protezione civile in attuazione                
della Legge 24 febbraio 1992, n. 225;                                           
- che la Regione, per il conseguimento degli obiettivi definiti dalla           
sopracitata legge, favorisce la stipulazione di apposite convenzioni            
con soggetti pubblici e privati tra i quali le organizzazioni di                
volontariato iscritte nel Registro regionale del volontariato al fine           
di assicurare una pronta disponibilita' di particolari attrezzature,            
mezzi, macchinari e personale specializzato da impiegare nelle fasi             
di emergenza a supporto delle strutture regionali e locali di                   
protezione civile;                                                              
- che con atto deliberativo della Giunta regionale n. 2320 del 10               
dicembre 1998 e' stato approvato il progetto per la costituzione                
della colonna mobile del volontariato di protezione civile;                     
- che la Legge 11 agosto 1991, n. 266 riconosce il valore sociale e             
la funzione dell'attivita' di volontariato come espressione di                  
partecipazione, solidarieta' e pluralismo promuovendone lo sviluppo             
nell'autonomia e favorendone l'apporto originale per il conseguimento           
delle finalita' di carattere sociale, civile e culturale individuate            
dallo Stato e dagli Enti pubblici;                                              
- che la Regione Emilia-Romagna con la L.R. 2 settembre 1996, n. 37,            
cogliendo la novita' del volontariato nel quadro sociale, promuove un           
atteggiamento di disponibilita' e flessibilita' tra il volontariato,            
sempre piu' volto a cogliere la complessa e ricca trama della                   
solidarieta' contemporanea, e le istituzioni per un rapporto che,               
accanto alla collaborazione operativa su ragioni di "servizio", crea            
spazi di provocazione e stimolo reciproco, al fine di incentivare uno           
sforzo di adeguamento dell'azione pubblica e di quella volontaria ai            
bisogni e all'attesa della gente;                                               
- che con deliberazione di Giunta n. 1364 del 31 luglio 2000, la                
Regione Emilia-Romagna ha concesso un contributo alla "Consulta delle           
Associazioni di volontariato per la protezione civile" della                    
provincia di Rimini per la realizzazione, consistente in acquisto e             
gestione, di una rete di telefonia mobile ad uso del volontariato               
regionale di protezione civile;                                                 
- che la "Consulta delle Associazioni di volontariato per la                    
protezione civile" della provincia di Rimini, ha effettivamente                 
provveduto alla realizzazione della suddetta "rete", tuttora                    
operante, ed e' stata riconfermata come organismo capo-fila per                 
svolgere la funzione della gestione dei contratti previsti e per                
l'attuazione delle iniziative organizzative che, relativamente alla             
rete di telefonia, si renderanno necessarie;                                    
si conviene e si stipula quanto segue.                                          
Art. 1                                                                          
L'Ente volendo garantire in situazioni ordinarie e di emergenza                 
l'attivazione, in tempi rapidi, di una struttura preventivamente                
organizzata e formata, quale la colonna mobile regionale del                    
volontariato, attiva la convenzione con il "Coordinamento delle                 
Associazioni di volontariato per la protezione civile" della                    
provincia di Rimini, in qualita' di "Coordinamento" capo-fila, del              
progetto per la gestione della rete di telefonia mobile ad uso del              
volontariato di protezione civile della Regione Emilia-Romagna.                 
Art. 2                                                                          
L'articolazione del progetto e' realizzata con il concorso dei due              
soggetti coinvolti.                                                             
A tale fine si individuano i responsabili della gestione del                    
Progetto:                                                                       
- per parte regionale il signor                                                 
- e per parte dell'Organizzazione il signor                                     
eventuali sostituzioni sono previste tramite delega scritta.                    
Art. 3                                                                          
L'Organizzazione per la prestazione dell'attivita' convenzionata                
prevista all'art. 1 garantisce:                                                 
- la gestione dei contratti e pagamento dei canoni mensili;                     
- la verifica periodica sul corretto utilizzo, da parte delle                   
Associazioni interessate, dei telefoni cellulari che compongono la              
rete.                                                                           
L'elenco delle Associazioni a cui saranno affidati i telefoni                   
cellulari non ancora distribuiti, verra' inserito in un documento che           
costituira' "Appendice 1" alla presente convenzione.                            
I responsabili della gestione del progetto vigilano sullo svolgimento           
delle attivita', avendo cura di verificare che gli operatori                    
rispettino i diritti, la dignita' e le opzioni degli utenti e dei               
fruitori delle attivita' stesse e che queste ultime vengano svolte              
con modalita' tecnicamente corrette e nel rispetto delle normative              
specifiche di settore.                                                          
I responsabili verificano i risultati del programma operativo                   
attraverso incontri periodici.                                                  
Art. 4                                                                          
L'Organizzazione garantisce che gli operatori inseriti nelle                    
attivita' oggetto della presente convenzione siano in possesso delle            
necessarie cognizioni tecniche e pratiche.                                      
Art. 5                                                                          
Le Associazioni impegnate nel progetto, oltre le attrezzature fornite           
dalla Regione Emilia-Romagna Servizio Protezione civile, si                     
avvarranno dei loro strumenti di telecomunicazione abituali di                  
lavoro.                                                                         
Ulteriori strutture e attrezzature specifiche, preventivamente                  
concordate, potranno essere finanziate dall'Ente.                               
Art. 6                                                                          
Per lo svolgimento del programma di lavoro, definito all'art. 1, la             
Regione Emilia-Romagna Servizio Protezione civile si impegna a                  
rimborsare periodicamente, di norma ogni 2 mesi, le spese ammissibili           
attraverso la trasmissione di fatture per canoni gestione rete,                 
manutenzioni etc...) fino al saldo su presentazione di                          
rendicontazione delle spese sostenute.                                          
La spesa complessiva massima prevista e riconosciuta e' di Euro                 
12.000,00.                                                                      
L'Organizzazione e' tenuta ad assicurare che le Associazioni                    
coinvolte partecipino alla iniziativa prevista.                                 
Art. 7                                                                          
Alla scadenza della presente convenzione i responsabili della                   
gestione del progetto presentano una relazione congiunta                        
sull'attivita' svolta.                                                          
Art. 8                                                                          
La presente convenzione decorre dalla data della sua sottoscrizione e           
ha la durata di un anno. Alla scadenza potra' essere eventualmente              
rinnovata mediante apposito atto deliberativo della Giunta                      
regionale.                                                                      
In caso di rinnovo il finanziamento di cui all'art. 6 potra' essere             
adeguato sulla base degli aumenti del costo della vita.                         
L'Ente puo' risolvere la presente convenzione in ogni momento, previo           
preavviso di almeno quindici giorni, senza oneri a proprio carico se            
non quelli derivanti dalla liquidazione delle spese sostenute                   
dall'Organizzazione stessa fino al ricevimento della diffida per                
provata inadempienza da parte dell'Organizzazione degli impegni                 
previsti nei precedenti articoli.                                               
L'Organizzazione puo' risolvere la presente convenzione in ogni                 
momento, previo preavviso di almeno novanta giorni, per provata                 
inadempienza da parte della Regione degli impegni previsti nei                  
precedenti articoli che riguardino in senso stretto l'attivita'                 
oggetto della presente convenzione.                                             
Art. 9                                                                          
La presente convenzione, redatta in duplice originale, e' esente                
dall'imposta di bollo e dall'imposta di registro ai sensi dell'art. 8           
- comma 1 della Legge 266/91.                                                   
per LA REGIONE EMILIA-ROMAGNA  IL PRESIDENTE                                    
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO  PRO-TEMPORE PER                                   
PROTEZIONE CIVILE  L'ORGANIZZAZIONE                                             

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