REGIONE EMILIA-ROMAGNA

TESTO COORDINATO DELLA L.R. 15 luglio 2002, n. 16

TESTO COORDINATO della L.R. 15 luglio 2002, n. 16 "Norme per il recupero degli edifici storico-artistici e la promozione della qualita' architettonica e paesaggistica del territorio" con le modifiche apportate dalla legge n. 31/02

               TITOLO IV                                                        
           DISPOSIZIONI TRANSITORIE E FINALI                                    
          Art. 12                                                               
Norme transitorie                                                               
1. I procedimenti di concessione dei contributi di cui alla L.R. 16             
febbraio 1989, n. 6, recante "Provvedimenti per il recupero edilizio,           
urbanistico ed ambientale degli insediamenti storici", che risultano            
in corso alla data di entrata in vigore della presente legge, sono              
conclusi e attuati secondo quanto disposto dalla medesima Legge n. 6            
del 1989.                                                                       
2. Ai fini del presente articolo, il procedimento di concessione dei            
contributi si intende avviato:                                                  
a) per gli interventi di restauro e risanamento conservativo inclusi            
nei programmi di ripartizione dei contributi, deliberati dal                    
Consiglio regionale in data antecedente all'entrata in vigore della             
presente legge;                                                                 
b) per gli studi di fattibilita' e i piani di recupero, per i quali i           
Comuni abbiano deliberato l'affidamento degli incarichi professionali           
in data antecedente all'entrata in vigore della presente legge, a               
condizione che i suddetti provvedimenti comunali, corredati dalla               
documentazione prescritta, pervengano alla Regione entro il termine             
perentorio di centoventi giorni dall'entrata in vigore della presente           
legge.                                                                          

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ultima modifica 2023-05-19T22:22:53+02:00

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