REGIONE EMILIA-ROMAGNA

TESTO COORDINATO DELLA L.R. 15 luglio 2002, n. 16

TESTO COORDINATO della L.R. 15 luglio 2002, n. 16 "Norme per il recupero degli edifici storico-artistici e la promozione della qualita' architettonica e paesaggistica del territorio" con le modifiche apportate dalla legge n. 31/02

                       TITOLO III                                               
              INTERVENTI PER L'ELIMINAZIONE                                     
                    DI OPERE INCONGRUE                                          
          Art. 10                                                               
Opere incongrue, progetti di ripristino                                         
e interventi di riqualificazione del paesaggio                                  
1. Ai fini della presente legge si definiscono opere incongrue le               
costruzioni e gli esiti di interventi di trasformazione del                     
territorio che per impatto visivo, per dimensioni planivolumetriche o           
per caratteristiche tipologiche e funzionali, alterano in modo                  
permanente l'identita' storica, culturale o paesaggistica dei luoghi.           
2. Non rientrano nella nozione di opere incongrue gli immobili                  
costruiti in violazione di norme di legge o di prescrizioni di                  
strumenti di pianificazione territoriali e urbanistici ovvero                   
realizzati in assenza o in difformita' dai titoli abilitativi, per i            
quali trova applicazione la disciplina in materia di opere abusive.             
3. La Regione definisce con atto di indirizzo e coordinamento di cui            
al comma 1 dell'art. 16 della L.R. 24 marzo 2000, n. 20, recante                
"Disciplina generale sulla tutela e l'uso del territorio", ulteriori            
elementi che connotano le opere incongrue e i criteri generali per la           
loro individuazione.                                                            
4. Il Comune, nell'ambito del Piano strutturale comunale (PSC), puo'            
individuare le opere incongrue presenti nel proprio territorio,                 
definendo gli obiettivi di qualificazione del territorio che con la             
eliminazione totale o parziale delle stesse si intendono realizzare e           
gli indirizzi e direttive in merito agli interventi da attuare.                 
5. Il Comune, con il Piano operativo comunale (POC), disciplina gli             
interventi di trasformazione da realizzare per l'eliminazione totale            
o parziale delle opere incongrue e per il ripristino e la                       
riqualificazione paesaggistica, architettonica o ambientale del                 
luogo, in conformita' alle previsioni del PSC.                                  
6. Ai fini di cui al comma 5, il Comune attiva prioritariamente una             
procedura negoziale con i soggetti proprietari degli immobili,                  
secondo le modalita' previste dall'art. 18 della L.R. n. 20 del 2000,           
e puo' promuovere la partecipazione di soggetti interessati                     
all'attuazione dell'intervento di ripristino, attraverso un                     
procedimento ad evidenza pubblica.                                              
7. La deliberazione di approvazione del POC di cui al comma 5,                  
determina la sottoposizione delle opere incongrue e delle aree                  
oggetto di ripristino a vincolo preordinato all'esproprio e comporta            
la dichiarazione di pubblica utilita' degli interventi ivi indicati.            
8. Fuori dai casi di cui al comma 6, il Comune per dare attuazione              
alle previsioni del POC, provvede all'approvazione e alla                       
realizzazione dell'intervento secondo quanto previsto dalla legge per           
le opere pubbliche comunali e, qualora non abbia acquisito la                   
proprieta' degli immobili, avvia la fase di emanazione del decreto di           
esproprio, secondo la normativa vigente.                                        
9. In via transitoria, nei Comuni dotati di strumenti urbanistici               
approvati ai sensi della L.R. 7 dicembre 1978, n. 47, recante "Tutela           
e uso del territorio" e successive modificazioni ed integrazioni,               
l'individuazione delle opere incongrue e' attuata, anche attraverso             
apposita variante, nei casi e limiti definiti dagli artt. 41 e 42               
della L.R. n. 20 del 2000, e gli interventi di ripristino sono                  
soggetti a piano particolareggiato di iniziativa pubblica.                      
10. L'individuazione di opere incongrue puo' essere operata anche               
attraverso un accordo di programma promosso dalla Regione, dalla                
Provincia o dal Comune.                                                         

Azioni sul documento

ultima modifica 2023-05-19T22:22:53+02:00

Valuta il sito

Non hai trovato quello che cerchi ?

Piè di pagina