TESTO COORDINATO DELLA L.R. 15 luglio 2002, n. 16
TESTO COORDINATO della L.R. 15 luglio 2002, n. 16 "Norme per il recupero degli edifici storico-artistici e la promozione della qualita' architettonica e paesaggistica del territorio" con le modifiche apportate dalla legge n. 31/02
TITOLO II
PROMOZIONE DELL'ARCHITETTURA
CONTEMPORANEA E SALVAGUARDIA
DEL PATRIMONIO ARCHITETTONICO
Art. 8
Promozione e valorizzazione
dell'architettura contemporanea e
delle opere d'arte negli edifici e spazi pubblici
1. La Regione riconoscendo il valore culturale, sociale e civile
delle opere architettoniche e artistiche, promuove e sostiene la
progettazione e la realizzazione di strutture architettoniche, ovvero
di opere d'arte, che, nel rispetto della strumentazione urbanistica
comunale, garantiscano elevati livelli di qualita' architettonica,
funzionale, strutturale e gestionale.
2. Per i fini di cui sopra, la Regione puo' concedere contributi per
la progettazione e la realizzazione di tali interventi
architettonici, o per l'inserimento, nel contesto urbano, delle opere
d'arte, sulla base del programma di cui all'art. 3.
3. I Comuni possono, per gli interventi medesimi, concedere
semplificazioni procedurali sull'acquisizione dei titoli abilitativi.
Tali semplificazioni vengono specificate nel Regolamento urbanistico
ed edilizio (RUE) comunale.
4. Le opere architettoniche dovranno garantire livelli di qualita'
uguali o superiori a quelli stabiliti dalle Leggi 2 febbraio 1974, n.
64, 5 novembre 1971, n. 1086, 5 marzo 1990, n. 46, e saranno
valutate, a mezzo di pubblico concorso, ai sensi della lettera e) del
comma 1 dell'art. 2 della presente legge.
5. Per i fini di cui al presente articolo, la Regione promuove
l'applicazione della Legge 29 luglio 1949, n. 717.