REGIONE EMILIA-ROMAGNA

TESTO COORDINATO DELLA L.R. 15 luglio 2002, n. 16

TESTO COORDINATO della L.R. 15 luglio 2002, n. 16 "Norme per il recupero degli edifici storico-artistici e la promozione della qualita' architettonica e paesaggistica del territorio" con le modifiche apportate dalla legge n. 31/02

                   TITOLO II                                                    
             PROMOZIONE DELL'ARCHITETTURA                                       
             CONTEMPORANEA E SALVAGUARDIA                                       
             DEL PATRIMONIO ARCHITETTONICO                                      
          Art. 8                                                                
Promozione e valorizzazione                                                     
dell'architettura contemporanea e                                               
delle opere d'arte negli edifici e spazi pubblici                               
1. La Regione riconoscendo il valore culturale, sociale e civile                
delle opere architettoniche e artistiche, promuove e sostiene la                
progettazione e la realizzazione di strutture architettoniche, ovvero           
di opere d'arte, che, nel rispetto della strumentazione urbanistica             
comunale, garantiscano elevati livelli di qualita' architettonica,              
funzionale, strutturale e gestionale.                                           
2. Per i fini di cui sopra, la Regione puo' concedere contributi per            
la progettazione e la realizzazione di tali interventi                          
architettonici, o per l'inserimento, nel contesto urbano, delle opere           
d'arte, sulla base del programma di cui all'art. 3.                             
3. I Comuni possono, per gli interventi medesimi, concedere                     
semplificazioni procedurali sull'acquisizione dei titoli abilitativi.           
Tali semplificazioni vengono specificate nel Regolamento urbanistico            
ed edilizio (RUE) comunale.                                                     
4. Le opere architettoniche dovranno garantire livelli di qualita'              
uguali o superiori a quelli stabiliti dalle Leggi 2 febbraio 1974, n.           
64, 5 novembre 1971, n. 1086, 5 marzo 1990, n. 46, e saranno                    
valutate, a mezzo di pubblico concorso, ai sensi della lettera e) del           
comma 1 dell'art. 2 della presente legge.                                       
5. Per i fini di cui al presente articolo, la Regione promuove                  
l'applicazione della Legge 29 luglio 1949, n. 717.                              

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ultima modifica 2023-05-19T22:22:53+02:00

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