TESTO COORDINATO DELLA L.R. 15 luglio 2002, n. 16
TESTO COORDINATO della L.R. 15 luglio 2002, n. 16 "Norme per il recupero degli edifici storico-artistici e la promozione della qualita' architettonica e paesaggistica del territorio" con le modifiche apportate dalla legge n. 31/02
TITOLO I
PROGRAMMAZIONE REGIONALE
DEGLI INTERVENTI
Art. 7
(integrato comma 1 da art. 45,
L.R. 25 novembre 2002, n. 31)
Disposizioni particolari
in merito all'assegnazione dei contributi regionali
1. L'assegnazione dei contributi previsti dalla presente legge per la
realizzazione degli interventi di cui alla lettera d) del comma 1
dell'art. 2, su immobili di proprieta' di soggetti privati, e'
subordinata alla stipula di una convenzione con la quale il
proprietario si impegni a favore del Comune a garantire
l'accessibilita' ai visitatori, per una parte significativa
dell'edificio e delle relative pertinenze. Per gli edifici sottoposti
a tutela ai sensi del Titolo I del DLgs n. 490 del 1999, alla stipula
della convenzione partecipa il Ministro per i beni e le attivita'
culturali. La convenzione stabilisce la durata del vincolo e regola
il contenuto ed i limiti temporali dell'obbligo di apertura al
pubblico, tenendo conto dell'entita' del contributo, della tipologia
degli interventi e del valore storico-artistico dell'edificio. Le
previsioni della convenzione sono trascritte nel Registro degli
immobili a cura e spese del proprietario.
2. Nei casi di particolare interesse pubblico, individuati dal
programma regionale, ai sensi del comma 8 dell'art. 3, la Regione
puo' proporre ai proprietari di edifici di interesse
storico-artistico l'erogazione di un contributo per la realizzazione
degli interventi di recupero edilizio necessari. Il contributo e'
assegnato dalla Giunta regionale, previa stipula di apposita
convenzione con la quale sono individuati puntualmente gli interventi
che il proprietario si impegna a realizzare e sono disciplinate le
procedure indicate ai commi 5 e 6 dell'art. 6.
3. Nei casi di cofinanziamento degli interventi da parte di soggetti
privati, la convenzione di cui al comma 6 dell'art. 3, puo' prevedere
particolari forme di pubblicita' della sponsorizzazione dei lavori
oggetto del contributo. In tali casi l'erogazione del contributo
regionale e' subordinata all'accettazione da parte dei beneficiari
delle previsioni della convenzione.