REGIONE EMILIA-ROMAGNA

TESTO COORDINATO DELLA L.R. 15 luglio 2002, n. 16

TESTO COORDINATO della L.R. 15 luglio 2002, n. 16 "Norme per il recupero degli edifici storico-artistici e la promozione della qualita' architettonica e paesaggistica del territorio" con le modifiche apportate dalla legge n. 31/02

            TITOLO I                                                            
           PROGRAMMAZIONE REGIONALE                                             
             DEGLI INTERVENTI                                                   
          Art. 7                                                                
(integrato comma 1 da art. 45,                                                  
L.R. 25 novembre 2002, n. 31)                                                   
Disposizioni particolari                                                        
in merito all'assegnazione dei contributi regionali                             
1. L'assegnazione dei contributi previsti dalla presente legge per la           
realizzazione degli interventi di cui alla lettera d) del comma 1               
dell'art. 2, su immobili di proprieta' di soggetti privati, e'                  
subordinata alla stipula di una convenzione con la quale il                     
proprietario si impegni a favore del Comune a garantire                         
l'accessibilita' ai visitatori, per una parte significativa                     
dell'edificio e delle relative pertinenze. Per gli edifici sottoposti           
a tutela ai sensi del Titolo I del DLgs n. 490 del 1999, alla stipula           
della convenzione partecipa il Ministro per i beni e le attivita'               
culturali. La convenzione stabilisce la durata del vincolo e regola             
il contenuto ed i limiti temporali dell'obbligo di apertura al                  
pubblico, tenendo conto dell'entita' del contributo, della tipologia            
degli interventi e del valore storico-artistico dell'edificio. Le               
previsioni della convenzione sono trascritte nel Registro degli                 
immobili a cura e spese del proprietario.                                       
2. Nei casi di particolare interesse pubblico, individuati dal                  
programma regionale, ai sensi del comma 8 dell'art. 3, la Regione               
puo' proporre ai proprietari di edifici di interesse                            
storico-artistico l'erogazione di un contributo per la realizzazione            
degli interventi di recupero edilizio necessari. Il contributo e'               
assegnato dalla Giunta regionale, previa stipula di apposita                    
convenzione con la quale sono individuati puntualmente gli interventi           
che il proprietario si impegna a realizzare e sono disciplinate le              
procedure indicate ai commi 5 e 6 dell'art. 6.                                  
3. Nei casi di cofinanziamento degli interventi da parte di soggetti            
privati, la convenzione di cui al comma 6 dell'art. 3, puo' prevedere           
particolari forme di pubblicita' della sponsorizzazione dei lavori              
oggetto del contributo. In tali casi l'erogazione del contributo                
regionale e' subordinata all'accettazione da parte dei beneficiari              
delle previsioni della convenzione.                                             

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ultima modifica 2023-05-19T21:22:53+01:00

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