REGIONE EMILIA-ROMAGNA

TESTO COORDINATO DELLA L.R. 15 luglio 2002, n. 16

TESTO COORDINATO della L.R. 15 luglio 2002, n. 16 "Norme per il recupero degli edifici storico-artistici e la promozione della qualita' architettonica e paesaggistica del territorio" con le modifiche apportate dalla legge n. 31/02

            TITOLO I                                                            
           PROGRAMMAZIONE REGIONALE                                             
             DEGLI INTERVENTI                                                   
          Art. 6                                                                
(integrato comma 2 da art. 45,                                                  
L.R. 25 novembre 2002, n. 31)                                                   
Programma attuativo                                                             
1. La Giunta regionale approva, sentita la Commissione consiliare               
competente, un programma attuativo per il finanziamento degli                   
interventi ammessi a contributo.                                                
2. Per l'esame, la valutazione e la selezione delle richieste di                
contributo la Giunta regionale si avvale di un apposito nucleo di               
valutazione, composto e nominato secondo i criteri definiti nel                 
programma regionale. Il Presidente della Giunta regionale puo'                  
richiedere al Ministro per i beni e le attivita' culturali, in                  
attuazione dell'art. 1, comma 1, la nomina di un proprio                        
rappresentante in seno al nucleo di valutazione.                                
3. Il nucleo di valutazione si esprime altresi' su ogni altro oggetto           
sottopostogli dalla Giunta inerente all'applicazione della presente             
legge.                                                                          
4. La Giunta puo' procedere annualmente alla revisione dei programmi            
attuativi, disponendo in particolare:                                           
a) l'integrazione dei finanziamenti erogati, nei limiti delle risorse           
aggiuntive attribuite al settore e di quelle che risultino                      
disponibili per rinuncia o revoca;                                              
b) l'anticipazione o il rinvio dell'attuazione degli interventi, in             
ragione del livello di definizione progettuale e della presenza delle           
condizioni di attuabilita' degli stessi;                                        
c) la parziale modifica e integrazione degli interventi programmati,            
per comprovate ragioni sopravvenute.                                            
5. Il programma attuativo disciplina le modalita' di erogazione dei             
contributi e di rendicontazione finanziaria, nonche' i casi e le                
modalita' di revoca degli stessi.                                               
6. Al fine di verificare la regolare e tempestiva realizzazione degli           
interventi, la Regione esercita il monitoraggio dell'esecuzione dei             
programmi attuativi, sulla base della documentazione illustrativa dei           
risultati raggiunti e delle opere realizzate predisposta dai                    
beneficiari dei contributi, secondo le modalita' definite dagli                 
stessi programmi attuativi. La Regione puo' richiedere integrazioni e           
chiarimenti sui dati forniti e disporre verifiche del regolare                  
utilizzo delle risorse assegnate mediante controlli in loco, anche a            
campione.                                                                       

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ultima modifica 2023-05-19T22:22:53+02:00

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