TESTO COORDINATO DELLA L.R. 15 luglio 2002, n. 16
TESTO COORDINATO della L.R. 15 luglio 2002, n. 16 "Norme per il recupero degli edifici storico-artistici e la promozione della qualita' architettonica e paesaggistica del territorio" con le modifiche apportate dalla legge n. 31/02
TITOLO I
PROGRAMMAZIONE REGIONALE
DEGLI INTERVENTI
Art. 4
Attuazione del programma
1. La Giunta regionale, allo scopo di dare attuazione alle previsioni
del programma regionale, predispone periodicamente uno o piu' bandi
per la selezione degli interventi da ammettere a finanziamento.
2. Il bando specifica, in particolare:
a) i requisiti degli interventi finanziabili, nell'ambito dei temi
prioritari individuati dal programma regionale;
b) i soggetti che possono presentare le domande di contributo;
c) i termini e le modalita' per la presentazione alla Giunta
regionale delle domande;
d) i criteri di valutazione e di selezione delle richieste di
contributo;
e) le risorse destinate al finanziamento degli interventi
selezionati.