REGIONE EMILIA-ROMAGNA

TESTO COORDINATO DELLA L.R. 15 luglio 2002, n. 16

TESTO COORDINATO della L.R. 15 luglio 2002, n. 16 "Norme per il recupero degli edifici storico-artistici e la promozione della qualita' architettonica e paesaggistica del territorio" con le modifiche apportate dalla legge n. 31/02

            TITOLO I                                                            
           PROGRAMMAZIONE REGIONALE                                             
             DEGLI INTERVENTI                                                   
          Art. 3                                                                
(integrato comma 5 da art. 45,                                                  
L.R. 25 no.embre 2002, n. 31)                                                   
.rogramma regionale                                                             
1. Al fine di conseguire le finalita' indicate all'art. 1, il                   
Consiglio regionale approva il programma regionale per la promozione            
della qualita' architettonica e paesaggistico-ambientale, di seguito            
denominato programma regionale.                                                 
2. Il programma regionale stabilisce gli obiettivi e le politiche               
generali per la tutela e valorizzazione dei beni di valore storico              
artistico, architettonico, paesaggistico e ambientale della Regione.            
Il programma promuove il coordinamento e l'integrazione delle                   
attivita' di programmazione dei diversi settori regionali e degli               
Enti locali che concorrono al perseguimento delle medesime finalita'.           
3. Il programma regionale ha contenuti pluriennali e provvede, in               
particolare:                                                                    
a) a stabilire gli obiettivi generali da perseguire attraverso                  
l'assegnazione, a soggetti pubblici o privati, dei benefici                     
finanziari previsti dalla presente legge;                                       
b) ad individuare le linee di azione da promuovere, nell'ambito delle           
tipologie di interventi definiti dall'art. 2, con particolare                   
attenzione alla tutela e valorizzazione del patrimonio situato nei              
Comuni con un minor numero di abitanti;                                         
c) a fissare i criteri generali di ripartizione delle risorse                   
finanziarie tra i vari settori di intervento, tenendo conto delle               
risorse definite nella legge regionale di bilancio e dei contenuti              
degli accordi preliminari stipulati ai sensi del comma 6;                       
d) a definire i requisiti di ammissibilita' delle richieste di                  
contributo ed i criteri generali per la valutazione delle stesse;               
e) a stabilire le tipologie dei contributi da assegnare e le                    
percentuali massime di finanziamento ammissibili.                               
4. La proposta del programma regionale e' predisposta dalla Giunta              
regionale, previo parere della Conferenza Regione-Autonomie locali,             
di cui all'art. 30 della L.R. 21 aprile 1999, n. 3, recante "Riforma            
del sistema regionale e locale".                                                
5. Nel corso dell'elaborazione della proposta del programma                     
regionale, la Regione puo' concludere accordi con il Ministero per i            
beni e le attivita' culturali e con altre Amministrazioni pubbliche,            
con fondazioni bancarie e altri soggetti privati, allo scopo di                 
coordinare e integrare le misure regionali con le attivita' dei                 
medesimi soggetti, volte al perseguimento delle finalita' di cui                
all'art. 1.                                                                     
6. Gli accordi di cui al comma 5, qualora stabiliscano il                       
cofinanziamento degli interventi promossi dalla Regione con risorse             
di altri soggetti pubblici o privati, possono prevedere la                      
definizione dei contenuti discrezionali del programma regionale, nel            
rispetto della legislazione e degli strumenti di pianificazione                 
territoriale e urbanistica e senza pregiudizio dei diritti dei terzi.           
Gli accordi sono recepiti nella proposta formulata dalla Giunta                 
regionale e sono condizionati alla conferma delle loro previsioni               
nella delibera di approvazione del programma.                                   
7. Il programma regionale puo' prevedere la facolta' per i Comuni di            
ridurre gli oneri di urbanizzazione relativi agli interventi valutati           
positivamente nell'ambito delle procedure di selezione di cui                   
all'art. 6 ma non ammessi al contributo regionale.                              
8. Il programma regionale puo' stabilire l'accantonamento di risorse            
per il finanziamento degli interventi urgenti di cui alla lettera l)            
del comma 1 dell'art. 2, nonche' degli interventi promossi dalla                
Regione ai sensi del comma 2 dell'art. 7, disciplinando i criteri e             
le modalita' di assegnazione dei relativi contributi.                           

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ultima modifica 2023-05-19T22:22:53+02:00

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