TESTO COORDINATO DELLA L.R. 15 luglio 2002, n. 16
TESTO COORDINATO della L.R. 15 luglio 2002, n. 16 "Norme per il recupero degli edifici storico-artistici e la promozione della qualita' architettonica e paesaggistica del territorio" con le modifiche apportate dalla legge n. 31/02
TESTO COORDINATO
della L.R. 15 luglio 2002, n. 16 "Norme per il recupero degli edifici
storico-artistici e la promozione della qualita' architettonica e
paesaggistica del territorio"
(pubblicata nel Bollettino Ufficiale n. 101 del 15 luglio 2002) con
le modifiche apportate da:
- L.R. 25 novembre 2002, n. 31
I N D I C E
Art. 1 - Finalita' della legge TITOLO I - PROGRAMMAZIONE
REGIONALE DEGLI INTERVENTI
Art. 2 - Interventi promossi dalla Regione
Art. 3 - Programma regionale
Art. 4 - Attuazione del programma
Art. 5 - Studio di fattibilita'
Art. 6 - Programma attuativo
Art. 7 - Disposizioni particolari in merito
all'assegnazione dei contributi regionali
TITOLO II - PROMOZIONE
DELL'ARCHITETTURA CONTEMPORANEA E SALVAGUARDIA DEL PATRIMONIO
ARCHITETTONICO
Art. 8 - Promozione e valorizzazione dell'architettura
contemporanea e delle opere d'arte negli edifici e spazi pubblici
Art. 9 - Misure per la salvaguardia del patrimonio
architettonico TITOLO III - INTERVENTI PER L'ELIMINAZIONE DI OPERE
INCONGRUE
Art. 10 - Opere incongrue, progetti di ripristino e
interventi di riqualificazione del paesaggio
Art. 11 - Contributi regionali
TITOLO IV - DISPOSIZIONI TRANSITORIE E FINALI
Art. 12 - Norme transitorie
Art. 13 - Norma finanziaria
Art. 14 - Abrogazioni
Art. 1
(integrato comma 1 da art. 45,
L.R. 25 novembre 2002, n. 31)
Finalita' della legge
1. La Regione promuove il recupero e la valorizzazione degli edifici
e dei luoghi di interesse storico-artistico, il miglioramento della
qualita' architettonica, e il recupero del valore paesaggistico del
territorio anche attraverso l'eliminazione delle opere incongrue nel
rispetto della legislazione statale vigente in materia di tutela di
beni culturali. In tale ambito la Regione promuove forme di
concertazione con il Ministero per i beni e le attivita' culturali.
2. La presente legge individua le attivita' finalizzate alla
realizzazione degli obiettivi di cui al comma 1 e disciplina le
modalita' di programmazione ed erogazione di contributi regionali
diretti a favorire la realizzazione dei relativi interventi.