REGIONE EMILIA-ROMAGNA - GIUNTA REGIONALE

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 7 ottobre 2003, n. 1940

L.R. 1 febbraio 2002, n. 1, art. 1, 2. Determinazione dei criteri di assegnazione dei contributi per l'anno 2003 e modalita' di presentazione delle relative domande

LA GIUNTA DELLA REGIONE EMILIA-ROMAGNA                                          
Visto l'art. 2 della L.R. 1/02 Modifiche alla L.R. 2 ottobre 1998, n.           
30 "Disciplina generale del trasporto pubblico regionale e locale":             
(omissis)                                                                       
attesa la necessita' di individuare criteri che diano attuazione a              
quanto espressamente stabilito dalla legge e tengano conto degli                
impegni assunti in sede istituzionale attraverso l'intesa sui servizi           
minimi anni 2001/2003 (art. 10, L.R. 30/98) sulla quale la Conferenza           
Regione-Autonomie locali ha espresso il proprio assenso in data 26              
febbraio 2001 e che la Giunta regionale ha successivamente approvato            
con propria deliberazione n. 487 del 10 aprile 2001;                            
ritenuto pertanto, in relazione a quanto sopra, di stabilire che, per           
l'anno 2003, i contributi in argomento possano essere assegnati a               
presentazione di specifiche istanze relative a:                                 
- aumento della quantita' di offerta di servizi rispetto a quanto               
definito, per l'anno 2003, all'art. 4 degli "Accordi di Programma per           
la riorganizzazione della mobilita' e la qualificazione dell'accesso            
ai servizi di interesse pubblico per il triennio 2001/2003"                     
sottoscritti dalla Regione con gli enti locali e le loro Agenzie                
locali per la mobilita' e il trasporto pubblico locale e approvati              
dalla Giunta regionale con le proprie deliberazioni nn. 1690, 1691,             
1692, 1693, 1694, 1695, 1696 e 1697 del 31 luglio 2001 e n. 2182 del            
22 ottobre 2001;                                                                
- miglioramento qualitativo dell'offerta di servizi attraverso                  
innovazioni organizzative, gestionali e tecnologiche;                           
ritenuto altresi' di dover attribuire priorita' nell'assegnazione dei           
contributi ai bacini che ricevono un contributo inferiore alla media            
regionale;                                                                      
ritenuto infine di stabilire che gli Enti locali o le loro Agenzie,             
costituite ai sensi dell'art. 19 della citata L.R. 30/98 debbano                
presentare:                                                                     
- domanda per la concessione dei contributi in argomento, entro 30              
giorni dalla pubblicazione della presente deliberazione;                        
- una scheda progettuale con esauriente descrizione delle iniziative            
intraprese e da intraprendere nell'anno 2003, con separata                      
individuazione di quelle finalizzate all'incremento della quantita'             
dell'offerta, da quelle relative al miglioramento della qualita'                
della stessa;                                                                   
viste le LL.RR. nn. 38 e 39 del 23 dicembre 2002 e 15 e 16 del 26               
luglio 2003;                                                                    
dato atto che gli oneri finanziari afferenti l'attuazione del                   
presente provvedimento ammontanti complessivamente a Euro                       
2.583.000,00 trovano copertura sul Cap. 43180 "Contributi per                   
iniziative di incremento e qualificazione dei servizi di trasporto              
pubblico (art. 31, comma 2, lett. b) e art. 33, L.R. 2 ottobre 1998,            
n. 30 come modificata dalla Legge 1 febbraio 2002, n. 1" di cui                 
all'UPB 1.4.3.2.15260 del Bilancio per l'esercizio finanziario 2003             
che presenta la necessaria disponibilita';                                      
(omissis)                                                                       
su  proposta dell'Assessore alla Mobilita' e Trasporti;                         
a voti unanimi e palesi, delibera:                                              
a) di indicare, quali criteri per l'assegnazione dei contributi per             
le iniziative di incremento e qualificazione dei servizi di trasporto           
pubblico per l'anno 2003 di cui al comma 1 dell'art. 2 della L.R. 1             
febbraio 2002, n. 1, i criteri e le priorita' espressi in premessa;             
b) di stabilire il termine perentorio di presentazione delle domande            
da parte degli Enti locali o delle loro Agenzie, costituite ai sensi            
dell'art. 19 della L.R. 30/98, entro 30 giorni dalla pubblicazione              
della presente delibera nel Bollettino Ufficiale della Regione                  
Emilia-Romagna;                                                                 
c) di rinviare a successiva deliberazione della Giunta regionale,               
l'assegnazione e concessione dei contributi per le iniziative                   
relative all'anno 2003 e, ricorrendo le condizioni previste dalla               
L.R. 40/01, l'assunzione del relativo impegno di spesa, in relazione            
alle domande pervenute, che dovranno essere esaurientemente                     
illustrate come indicato nelle premesse del presente atto;                      
d) di dare atto che alla liquidazione dei contributi provvedera' il             
Dirigente competente dell'Agenzia Trasporti pubblici, secondo quanto            
disposto dalla normativa contabile vigente e in esito alle verifiche            
dell'andamento consuntivo delle iniziative effettuate nel 2003.                 
La presente delibera verra' pubblicata nel Bollettino Ufficiale della           
Regione Emilia-Romagna.                                                         

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ultima modifica 2023-05-19T22:22:53+02:00

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